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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1663/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16077/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00000000000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1371/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la Cartella di pagamento 10020250006317844000 notificata in data 12.09.2025 a mezzo raccomandata a\r per il mancato pagamento del bollo auto 2019.
Deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione. Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita ritualmente Agenzia Entrate e OS eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi della notifica degli atti presupposti e per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato.
Si è costituita anche la Regione Campania che ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento n.964033456238 entro il termine triennale ovvero in data 26.7.2022 ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sussiste la competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria adita in quanto l'ente impositore è la
Regione Campania ed in relazione ad essa si radica la competenza territoriale.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto prodromico costituito dagli avvisi di accertamento relativi al veicolo indicato nella cartella di pagamento impugnata. In ogni caso eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Tuttavia la Regione Campania resistente ha depositato documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento, notifica avvenuta in data 26.7.2022 a mani di soggetto qualificatosi "figlio"della ricorrente.
Risulta, pertanto, superata l'eccepita intervenuta decadenza e prescrizione essendosi documentata l'esistenza di un valido atto interruttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti che liquida in complessivi €100,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16077/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00000000000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1371/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la Cartella di pagamento 10020250006317844000 notificata in data 12.09.2025 a mezzo raccomandata a\r per il mancato pagamento del bollo auto 2019.
Deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione. Ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita ritualmente Agenzia Entrate e OS eccependo la carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi della notifica degli atti presupposti e per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato.
Si è costituita anche la Regione Campania che ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento n.964033456238 entro il termine triennale ovvero in data 26.7.2022 ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sussiste la competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria adita in quanto l'ente impositore è la
Regione Campania ed in relazione ad essa si radica la competenza territoriale.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto prodromico costituito dagli avvisi di accertamento relativi al veicolo indicato nella cartella di pagamento impugnata. In ogni caso eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Tuttavia la Regione Campania resistente ha depositato documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento, notifica avvenuta in data 26.7.2022 a mani di soggetto qualificatosi "figlio"della ricorrente.
Risulta, pertanto, superata l'eccepita intervenuta decadenza e prescrizione essendosi documentata l'esistenza di un valido atto interruttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti che liquida in complessivi €100,00 oltre accessori se dovuti.