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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/10/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 3/10/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. COLUSSI MARTINA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il Dott. IL AT e la Dott.ssa FILIERI ROBERTA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito in via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare illegittima ed annullare la valutazione della performance “Polaris” anno 2021 (sub. Doc. 1) per il servizio prestato per l'incarico POER di Capo Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali presso la Direzione Provinciale
[... di Cremona effettuata dall Direzione Provinciale di Cremona nella persona del dr. CP_1 CP_1
; Controparte_2
2. Dichiarare illegittimo e revocare, per tutti i motivi addotti in narrativa, il conseguente provvedimento di revoca del distacco presso la Direzione Regionale della Lombardia – Direzione Provinciale di Cremona prot.
189046 del 01.06.2022 emanato dalla Direzione (prot. Direzione Provinciale Cremona n. CP_3
14847) (sub. Doc. 2);
3. Dichiarare nulli/illegittimi e revocare – per tutti i motivi suesposti in narrativa - i provvedimenti di data
07.10.2022 di non accoglimento delle osservazioni formulate dal lavoratore e di rigetto della richiesta di riesame della valutazione della performance (sub Doc. 3) ed il provvedimento di reiezione della richiesta di riesame della valutazione della performance individuale anno 2021 (sub. Doc. 4) di data 03.08.2023 e notificata a mezzo raccomandata a.r. Il 19.08.2023;
4. condannare le resistenti alla rettifica della valutazione della performance 2021 di cui al doc. 1, con le valutazioni suggerite dal ricorrente in narrativa e con punteggio combinato di (2.1), che inserito nella matrice della performance genera un giudizio complessivo di adeguatezza, che dà diritto al rinnovo dell'incarico;
5. Per l'effetto accertare il diritto del ricorrente al conferimento della suddetta posizione organizzativa con decorrenza dal 6 giugno 2022, con conseguente condanna della al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive calcolate su base triennale in € 55.500,00;
6. Condannare l' resistente al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato Controparte_1
in via equitativa nella somma di € 32.000,00 o nella maggior o minor somma che riterrà di giustizia;
• Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
PER LA RESISTENTE
➢ accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell' ; Controparte_1
➢ per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso proposto dal dott. in quanto infondato in fatto e in Pt_1
diritto;
➢ con vittoria di spese e onorari di giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3/10/2023 il signor nel dedurre: Parte_1
• di essere dipendente dell' in servizio presso la Direzione Regionale del Controparte_1
Friuli-Venezia Giulia con sede di lavoro Direzione Provinciale di Pordenone;
• di essergli stata attribuita, in conseguenza della partecipazione a procedura selettiva interna, una
Posizione Organizzativa ad elevata Responsabilità (cd. POER) con provvedimento dd. 3/6/2019 presso la Direzione Regionale della Lombardia, Direzione Provinciale di Cremona, quale “Capo
Area persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali”;
• di aver pertanto l'Amministrazione operato il distacco del ricorrente presso la Direzione di
Cremona per consentire l'espletamento della funzione conferitagli;
• di avere detto incarico, di durata triennale e rinnovabile per un ulteriore triennio in caso di valutazione positiva della performance, decorrenza dal 6/6/2019 al 5/6/2022;
• di venir valutato, come per legge, in termini di performance con l'inserimento del punteggio nella piattaforma gestionale “Polaris”;
• di essersi la valutazione per gli anni svolti in qualità di Poer attestata su un “non ancora adeguato” e un “parzialmente adeguato” sì da impedire il rinnovo dell'incarico per un ulteriore triennio e ricevendo per giunta un diniego relativo al riesame della propria posizione ha evocato in giudizio la stessa per sentir dichiarare l'illegittimità della valutazione Controparte_1 della performance come risultante dal programma “Polaris” per l'anno 2021 nonché l'illegittimità del conseguente provvedimento di revoca del distacco presso la Direzione regionale Lombardia – Direzione
Provinciale di Cremona nonché di tutti gli ulteriori atti che non hanno revisionato la performance del ricorrente come da questi richiesto avanzando contestuale richiesta di condanna di parte convenuta al conferimento della posizione organizzativa e al risarcimento del danno da perdita di chance.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come le doglianze avanzate dall'odierno attore siano destituite di fondamento per il seguente ordine di considerazioni.
A) Relativamente alla lamentata carenza di motivazione del mancato rinnovo alla naturale scadenza dell'incarico, come rammentato dall'ampia giurisprudenza richiamata nell'atto di costituzione (Cass. civ. sez. lav. 10/7/2015 N. 14772 e Cass. ordinanza 15/10/2020 N. 22405) È IL RINNOVO
DELL'INCARICO A DOVER ESSERE OGGETTO DI MOTIVATA GIUSTIFICAZIONE A SOSTEGNO DEGLI ESITI POSITIVI DELLA PERFORMANCE
DEL SOGGETTO COINVOLTO. Peraltro
B) La stessa Suprema Corte nella menzionata ordinanza 15/10/2020 N. 22405 in riferimento al rinnovo di una posizione organizzativa ne ha ribadito la sola eventualità statuendo che lo stesso NON È AUTOMATICO
MA COSTITUISCE UNA FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO PUBBLICO con la conseguenza di essere assoggettato ad una valutazione positiva dell'operato dell'incaricato svolto nel corso del triennio di esercizio delle proprie funzioni.
C) Il punto 4 della direttiva 18/5/2022 N. 5310 chiarisce che “ai fini del rinnovo si prevede di valutare le prestazioni dei titolari nel triennio, ossia nell'intero periodo in cui si sono espresse le caratteristiche professionali del valutato considerando l'andamento della prestazione mediante un consolidamento delle competenze organizzative espresse o, viceversa, una involuzione delle stesse nel corso del triennio di riferimento tali da rendere non adeguata la performance su una o più competenze”.
D) Osserva il che la valutazione relativa al 2021 considerava l'interessato come adeguato sotto il Pt_1
profilo del conseguimento degli obiettivi mentre successivamente il Direttore Regionale riscontrava un'inadeguatezza anche sotto tale profilo. Orbene:
1) La valutazione è divisa in differenti “cluster” i quali concorrono alla formazione del giudizio complessivo che risulta, nel parziale, quella di ogni singola annualità Polaris e nel totale dalla valutazione che somma il triennio a firma direttoriale.
2) In particolare l'allegata scheda di valutazione Polaris 2021 evidenzia una descritta e motivata valutazione di non adeguatezza in relazione ai cluster di competenza pensiero e relazione, rispettivamente relativi al
“problem solving e sviluppo e diffusione del sapere” e “flessibilità”.
Nell'anno 2022 si descrive e motiva una valutazione di non adeguatezza, oltre che relativamente agli obiettivi di budget, altresì in relazione ai cluster di competenza pensiero e azione, rispettivamente relativi al
“problem solving” e “iniziativa”.
3) A nulla pertanto rileva il mero rispetto degli obiettivi di budget, laddove raggiunto, cui fa riferimento il poiché la valutazione che qui rileva si attesta anche e soprattutto sui clusters indicati nelle schede Pt_1
valutative. In definitiva concorda l'adito Tribunale sul fatto che la valutazione finale relativa al triennio di attività non è stata sufficiente a giustificare un rinnovo.
Peraltro e ad colorandum non risulta adeguatamente provata la sussistenza dei profili di danno
(patrimoniale e non) lamentati dal né il nesso di causalità necessario tra l'adozione delle Pt_1
determinazioni della convenuta e gli asseriti pregiudizi patiti. CP_1
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierno ricorrente.
2) Condanna altresì quest'ultimo a rifondere alla convenuta le spese di lite, CP_1 CP_1
liquidate in complessive € 8.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 27/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 3/10/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. COLUSSI MARTINA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il Dott. IL AT e la Dott.ssa FILIERI ROBERTA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito in via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare illegittima ed annullare la valutazione della performance “Polaris” anno 2021 (sub. Doc. 1) per il servizio prestato per l'incarico POER di Capo Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali presso la Direzione Provinciale
[... di Cremona effettuata dall Direzione Provinciale di Cremona nella persona del dr. CP_1 CP_1
; Controparte_2
2. Dichiarare illegittimo e revocare, per tutti i motivi addotti in narrativa, il conseguente provvedimento di revoca del distacco presso la Direzione Regionale della Lombardia – Direzione Provinciale di Cremona prot.
189046 del 01.06.2022 emanato dalla Direzione (prot. Direzione Provinciale Cremona n. CP_3
14847) (sub. Doc. 2);
3. Dichiarare nulli/illegittimi e revocare – per tutti i motivi suesposti in narrativa - i provvedimenti di data
07.10.2022 di non accoglimento delle osservazioni formulate dal lavoratore e di rigetto della richiesta di riesame della valutazione della performance (sub Doc. 3) ed il provvedimento di reiezione della richiesta di riesame della valutazione della performance individuale anno 2021 (sub. Doc. 4) di data 03.08.2023 e notificata a mezzo raccomandata a.r. Il 19.08.2023;
4. condannare le resistenti alla rettifica della valutazione della performance 2021 di cui al doc. 1, con le valutazioni suggerite dal ricorrente in narrativa e con punteggio combinato di (2.1), che inserito nella matrice della performance genera un giudizio complessivo di adeguatezza, che dà diritto al rinnovo dell'incarico;
5. Per l'effetto accertare il diritto del ricorrente al conferimento della suddetta posizione organizzativa con decorrenza dal 6 giugno 2022, con conseguente condanna della al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive calcolate su base triennale in € 55.500,00;
6. Condannare l' resistente al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato Controparte_1
in via equitativa nella somma di € 32.000,00 o nella maggior o minor somma che riterrà di giustizia;
• Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
PER LA RESISTENTE
➢ accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell' ; Controparte_1
➢ per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso proposto dal dott. in quanto infondato in fatto e in Pt_1
diritto;
➢ con vittoria di spese e onorari di giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3/10/2023 il signor nel dedurre: Parte_1
• di essere dipendente dell' in servizio presso la Direzione Regionale del Controparte_1
Friuli-Venezia Giulia con sede di lavoro Direzione Provinciale di Pordenone;
• di essergli stata attribuita, in conseguenza della partecipazione a procedura selettiva interna, una
Posizione Organizzativa ad elevata Responsabilità (cd. POER) con provvedimento dd. 3/6/2019 presso la Direzione Regionale della Lombardia, Direzione Provinciale di Cremona, quale “Capo
Area persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali”;
• di aver pertanto l'Amministrazione operato il distacco del ricorrente presso la Direzione di
Cremona per consentire l'espletamento della funzione conferitagli;
• di avere detto incarico, di durata triennale e rinnovabile per un ulteriore triennio in caso di valutazione positiva della performance, decorrenza dal 6/6/2019 al 5/6/2022;
• di venir valutato, come per legge, in termini di performance con l'inserimento del punteggio nella piattaforma gestionale “Polaris”;
• di essersi la valutazione per gli anni svolti in qualità di Poer attestata su un “non ancora adeguato” e un “parzialmente adeguato” sì da impedire il rinnovo dell'incarico per un ulteriore triennio e ricevendo per giunta un diniego relativo al riesame della propria posizione ha evocato in giudizio la stessa per sentir dichiarare l'illegittimità della valutazione Controparte_1 della performance come risultante dal programma “Polaris” per l'anno 2021 nonché l'illegittimità del conseguente provvedimento di revoca del distacco presso la Direzione regionale Lombardia – Direzione
Provinciale di Cremona nonché di tutti gli ulteriori atti che non hanno revisionato la performance del ricorrente come da questi richiesto avanzando contestuale richiesta di condanna di parte convenuta al conferimento della posizione organizzativa e al risarcimento del danno da perdita di chance.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come le doglianze avanzate dall'odierno attore siano destituite di fondamento per il seguente ordine di considerazioni.
A) Relativamente alla lamentata carenza di motivazione del mancato rinnovo alla naturale scadenza dell'incarico, come rammentato dall'ampia giurisprudenza richiamata nell'atto di costituzione (Cass. civ. sez. lav. 10/7/2015 N. 14772 e Cass. ordinanza 15/10/2020 N. 22405) È IL RINNOVO
DELL'INCARICO A DOVER ESSERE OGGETTO DI MOTIVATA GIUSTIFICAZIONE A SOSTEGNO DEGLI ESITI POSITIVI DELLA PERFORMANCE
DEL SOGGETTO COINVOLTO. Peraltro
B) La stessa Suprema Corte nella menzionata ordinanza 15/10/2020 N. 22405 in riferimento al rinnovo di una posizione organizzativa ne ha ribadito la sola eventualità statuendo che lo stesso NON È AUTOMATICO
MA COSTITUISCE UNA FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO PUBBLICO con la conseguenza di essere assoggettato ad una valutazione positiva dell'operato dell'incaricato svolto nel corso del triennio di esercizio delle proprie funzioni.
C) Il punto 4 della direttiva 18/5/2022 N. 5310 chiarisce che “ai fini del rinnovo si prevede di valutare le prestazioni dei titolari nel triennio, ossia nell'intero periodo in cui si sono espresse le caratteristiche professionali del valutato considerando l'andamento della prestazione mediante un consolidamento delle competenze organizzative espresse o, viceversa, una involuzione delle stesse nel corso del triennio di riferimento tali da rendere non adeguata la performance su una o più competenze”.
D) Osserva il che la valutazione relativa al 2021 considerava l'interessato come adeguato sotto il Pt_1
profilo del conseguimento degli obiettivi mentre successivamente il Direttore Regionale riscontrava un'inadeguatezza anche sotto tale profilo. Orbene:
1) La valutazione è divisa in differenti “cluster” i quali concorrono alla formazione del giudizio complessivo che risulta, nel parziale, quella di ogni singola annualità Polaris e nel totale dalla valutazione che somma il triennio a firma direttoriale.
2) In particolare l'allegata scheda di valutazione Polaris 2021 evidenzia una descritta e motivata valutazione di non adeguatezza in relazione ai cluster di competenza pensiero e relazione, rispettivamente relativi al
“problem solving e sviluppo e diffusione del sapere” e “flessibilità”.
Nell'anno 2022 si descrive e motiva una valutazione di non adeguatezza, oltre che relativamente agli obiettivi di budget, altresì in relazione ai cluster di competenza pensiero e azione, rispettivamente relativi al
“problem solving” e “iniziativa”.
3) A nulla pertanto rileva il mero rispetto degli obiettivi di budget, laddove raggiunto, cui fa riferimento il poiché la valutazione che qui rileva si attesta anche e soprattutto sui clusters indicati nelle schede Pt_1
valutative. In definitiva concorda l'adito Tribunale sul fatto che la valutazione finale relativa al triennio di attività non è stata sufficiente a giustificare un rinnovo.
Peraltro e ad colorandum non risulta adeguatamente provata la sussistenza dei profili di danno
(patrimoniale e non) lamentati dal né il nesso di causalità necessario tra l'adozione delle Pt_1
determinazioni della convenuta e gli asseriti pregiudizi patiti. CP_1
Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierno ricorrente.
2) Condanna altresì quest'ultimo a rifondere alla convenuta le spese di lite, CP_1 CP_1
liquidate in complessive € 8.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 27/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci