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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/06/2023 da
con l'Avv. RUARO PAOLO, presso cui ha eletto domicilio Parte_1
telematico ricorrente
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente a [...], in CP_1
via Lorenzo Gatteri n. 62, di cittadinanza italiana, C.F. C.F._1
resistente contumace con l'intervento del P.M- sede
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
All'udienza del 5 marzo 2025, la ricorrente ha concluso come da ricorso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati di letti e di mensa, portandosi reciproco rispetto;
2) nulla prevedere a titolo di mantenimento reciproco, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
3) nulla prevedere, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, provvedendovi
[...]
entrambi i genitori in via diretta, secondo le rispettive disponibilità;
4) prevedere che la sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione già Parte_1
costituente la casa coniugale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio che manterrà ivi la propria residenza anagrafica, Persona_1
prevedendosi pertanto l'assegnazione della medesima alla ricorrente;
5) prevedersi l'obbligo, per il sig. di farsi carico della rata mensile del CP_1
mutuo gravante sulla casa coniugale ad egli intestato;
6) prevedere che le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% come da locale Protocollo;
7) disporre che l'Assegno Unico, così come le detrazioni per i figli a carico, spetteranno nella misura del 100% alla sig.ra Parte_1
8) autorizzare entrambi i coniugi al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti d'identità valevoli per l'espatrio;
9) decorsi i termini previsti ai fini della procedibilità della domanda e previo ogni necessario adempimento di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 30.8.1999 a Trieste, iscritto ai registri di detto Comune all'anno 1999, parte
1, numero 304, alle medesime condizioni della separazione, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile di esso Comune.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite in caso di resistenza in giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis 49- 51 c.p.c. depositato in data
15/06/2023 , la sig.ra chiedeva di ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione e, decorsi i termini di legge dalla data della comparizione delle parti, previa rimessione della causa sul ruolo, di pronunciare il divorzio delle parti alle stesse condizioni della separazione.
Non si costituiva in giudizio il resistente, sia pur regolarmente citato.
Veniva quindi fissata l'udienza di comparizione delle parti del 5 marzo 2024, alla quale partecipava la sola ricorrente;
con sentenza d.d. 11/04/2024, passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale delle parti, con rimessione della causa al giudice relatore per la definizione della domanda di divorzio.
Il giudice relatore fissava quindi l'udienza del 5 marzo 2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie, nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio della coppia, in quanto maggiorenne. Persona_1
Niente la madre ha chiesto a titolo di mantenimento del figlio, sia pur dando atto della sua non autosufficienza economica, sicché ciascuno dei genitori vi provvederà in via diretta.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale alla madre, considerato che il figlio non
è ancora autosufficiente e intende conservare presso la madre la residenza anagrafica, in mancanza di contestazione di controparte, non ci sono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di parte ricorrente. Nulla va disposto in ordine all'assegno unico, considerata l'età del figlio della coppia.
Si prende atto dell'esistenza di un contratto di mutuo per l'acquisto della casa coniugale, a nome del sig. e dei relativi obblighi di pagamento che ne CP_1
derivano a suo carico.
Niente, infine, la ricorrente ha chiesto per il proprio mantenimento, avendo la stessa dichiarato di essere economicamente autosufficiente, pertanto nulla va disposto al riguardo. Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento e la mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e ; CP_1
2) dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
3) nulla prevede a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1
maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente,
[...]
provvedendovi entrambi i genitori in via diretta, secondo le rispettive disponibilità;
4) le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% come da locale Protocollo;
5) le detrazioni per i figli a carico spetteranno nella misura del 100% alla sig.ra
Parte_1
6) nulla a titolo di mantenimento reciproco, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
7) Nulla sulle spese.
8) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
(atto n. 304, Parte I, anno 1999).
Così deciso in Trieste, 10/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli