CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, TO
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 879/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0228 4202 0000 0645 000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2020
- PIGNORAMENTO n. 0228 4202 0000 0645 000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'”Atto di pignoramento dei crediti verso terzi” n. 02284202300000645/000 (art. 72 bis DPR n. 602/73), emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Brescia e notificato via pec alla società Società_1 s.r.l., quale terzo pignorato e le cartelle di pagamento sottese: n. 02220200012681730000, n. 02220210007115659000, n. 0222021000886123
1002, n. 0222021000965617000, n. 02220210011751309001, n. 02220210013642138000, n. 0222021
0013642 39000, n. 02220220002943679000 per un importo complessivo di euro 333.231,82.
Con il ricorso il signor Ricorrente_1 eccepisce: l'”Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento”; la “Nullità/illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione”; “Sulla presunta notifica delle cartelle di pagamento o di notifiche sottoscritte da persona differente dal destinatario o in palese difformità delle disposizioni legislative”.
Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione con proprie controdeduzioni in replica.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: in via principale, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto, la riforma/annullamento, dell'atto di pignoramento, per nullità e/o omessa notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento); in via subordinata, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento/riforma dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 (omessa allegazione); in via ulteriormente gradata,
l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento/riforma dell'atto di pignoramento per nullità delle notifiche effettuate a soggetti terzi ed assenza della Comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Con vittoria di spese, diritti ed onorari liquidati in favore del difensore antistatario.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile l'opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis del DPR n. 602/1973 proposta innanzi la Corte di Giustizia Tributaria;
dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. e revoca contributo concesso iscritto a ruolo da
MCC S.p.A. Mediocredito Centrale;
dichiarare il difetto del contraddittorio e la conseguente violazione dell'art. 102 c.p.c. per omessa notifica del ricorso al terzo pignorato litisconsorte necessario;
dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'atto di recesso dal pignoramento di crediti presso terzi n. 02284202300000645000, fascicolo 022/2023/000002420. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente. La cronologia dell'iter procedurale del giudizio si è così sviluppata:
-in data 05/06/2023 viene notificato l'”atto di pignoramento dei crediti verso terzi”;
-in data 23/06/2023 il signor Ricorrente_1 notifica il ricorso contro l'atto all'ADER;
-in data 21/11/2023 l'ADER notifica il recesso dall'”atto di pignoramento di crediti presso terzi”;
-in data 23/11/2023 si costituisce l'ADER con proprie controdeduzioni e produce copia del recesso dal pignoramento;
-in data 14/12/2023 si tiene l'udienza di sospensione, come da istanza del ricorrente. La Corte prende atto delle circostanze emerse e dispone “Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza”; l'udienza è rinviata per il merito;
l'udienza è successivamente fissata per la data del 20/11/2025.
Preliminarmente il Collegio si esprime sull'”inammissibilità dell'opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis del DPR n. 602/1973 proposto innanzi la Corte di Giustizia Tributaria”, eccezione sollevata dalla resistente Agenzia Entrate Riscossione, che ritiene “…competente a conoscere il ricorso è il Giudice ordinario, nella persona del giudice dell'esecuzione, trattandosi di un atto esecutivo opponibile unicamente per vizi propri ex art. 617 c.p.c.”. Il ricorso è ammissibile.
Dall'esame dell'estratto di ruolo allegato in atti, per quanto attiene alla competenza giurisdizionale di questa Corte, si rileva: la cartella impugnata n. 02220210009656175000 porta il tributo Irpef
(comprensivo di sanzioni, interessi e accessori) di euro 247,67; la cartella n. 02220220002943679000 porta il tributo Addizionale Comunale Irpef 2017 (comprensivo di accessori) per euro 380,71. Le residue cartelle ricomprese nell'atto di pignoramento, contengono somme dovute per altro titolo e non possono formare oggetto del presente giudizio per incompetenza giurisdizionale. Il ricorso è ammissibile solo per la parte afferente alle due succitate cartelle di pagamento, salvo quanto di seguito rilevato.
Con l'esame della documentazione versata in atti il Collegio constata l'avvenuta regolare notifica via PEC in data 21 novembre 2023, al terzo Società_1 S.R.L., dell'Atto di recesso “… con riferimento al pignoramento presso terzi, fascicolo 22/2023/2420 procedura esecutiva 02284202300000645/000 del
26/05/2023 per debito tributario di € 333.231,82… dichiara di cessare ad ogni effetto dal pignoramento presso terzi”.
In ogni caso interviene, in ultima analisi, ai fini del giudizio, l'espressa richiesta da parte della resistente
ADER nelle proprie conclusioni “- dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'atto di recesso dal pignoramento di crediti presso terzi n. 02284202300000645000, fascicolo
022/2023/000002420”.
La Corte, prendendo atto del susseguirsi delle circostanze sopra esposte, ritiene sussistenti i presupposti che portano all'effetto, sostanzialmente concretizzatosi, della cessazione della materia del contendere e conseguentemente, dell'estinzione del giudizio.
Per quanto attiene alle spese di giudizio si ritiene, nel caso trattato, non applicabile il principio della soccombenza virtuale in ragione dei fatti sopra esposti, rappresentanti reciproche circostanze ed eccezioni controbilancianti. Pertanto si ritiene sussistano i giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, TO
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 879/2023 depositato il 27/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 0228 4202 0000 0645 000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2020
- PIGNORAMENTO n. 0228 4202 0000 0645 000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'”Atto di pignoramento dei crediti verso terzi” n. 02284202300000645/000 (art. 72 bis DPR n. 602/73), emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Brescia e notificato via pec alla società Società_1 s.r.l., quale terzo pignorato e le cartelle di pagamento sottese: n. 02220200012681730000, n. 02220210007115659000, n. 0222021000886123
1002, n. 0222021000965617000, n. 02220210011751309001, n. 02220210013642138000, n. 0222021
0013642 39000, n. 02220220002943679000 per un importo complessivo di euro 333.231,82.
Con il ricorso il signor Ricorrente_1 eccepisce: l'”Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento”; la “Nullità/illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione”; “Sulla presunta notifica delle cartelle di pagamento o di notifiche sottoscritte da persona differente dal destinatario o in palese difformità delle disposizioni legislative”.
Si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione con proprie controdeduzioni in replica.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: in via principale, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto, la riforma/annullamento, dell'atto di pignoramento, per nullità e/o omessa notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento); in via subordinata, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento/riforma dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 (omessa allegazione); in via ulteriormente gradata,
l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento/riforma dell'atto di pignoramento per nullità delle notifiche effettuate a soggetti terzi ed assenza della Comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Con vittoria di spese, diritti ed onorari liquidati in favore del difensore antistatario.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile l'opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis del DPR n. 602/1973 proposta innanzi la Corte di Giustizia Tributaria;
dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. e revoca contributo concesso iscritto a ruolo da
MCC S.p.A. Mediocredito Centrale;
dichiarare il difetto del contraddittorio e la conseguente violazione dell'art. 102 c.p.c. per omessa notifica del ricorso al terzo pignorato litisconsorte necessario;
dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'atto di recesso dal pignoramento di crediti presso terzi n. 02284202300000645000, fascicolo 022/2023/000002420. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti, le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente. La cronologia dell'iter procedurale del giudizio si è così sviluppata:
-in data 05/06/2023 viene notificato l'”atto di pignoramento dei crediti verso terzi”;
-in data 23/06/2023 il signor Ricorrente_1 notifica il ricorso contro l'atto all'ADER;
-in data 21/11/2023 l'ADER notifica il recesso dall'”atto di pignoramento di crediti presso terzi”;
-in data 23/11/2023 si costituisce l'ADER con proprie controdeduzioni e produce copia del recesso dal pignoramento;
-in data 14/12/2023 si tiene l'udienza di sospensione, come da istanza del ricorrente. La Corte prende atto delle circostanze emerse e dispone “Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza”; l'udienza è rinviata per il merito;
l'udienza è successivamente fissata per la data del 20/11/2025.
Preliminarmente il Collegio si esprime sull'”inammissibilità dell'opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis del DPR n. 602/1973 proposto innanzi la Corte di Giustizia Tributaria”, eccezione sollevata dalla resistente Agenzia Entrate Riscossione, che ritiene “…competente a conoscere il ricorso è il Giudice ordinario, nella persona del giudice dell'esecuzione, trattandosi di un atto esecutivo opponibile unicamente per vizi propri ex art. 617 c.p.c.”. Il ricorso è ammissibile.
Dall'esame dell'estratto di ruolo allegato in atti, per quanto attiene alla competenza giurisdizionale di questa Corte, si rileva: la cartella impugnata n. 02220210009656175000 porta il tributo Irpef
(comprensivo di sanzioni, interessi e accessori) di euro 247,67; la cartella n. 02220220002943679000 porta il tributo Addizionale Comunale Irpef 2017 (comprensivo di accessori) per euro 380,71. Le residue cartelle ricomprese nell'atto di pignoramento, contengono somme dovute per altro titolo e non possono formare oggetto del presente giudizio per incompetenza giurisdizionale. Il ricorso è ammissibile solo per la parte afferente alle due succitate cartelle di pagamento, salvo quanto di seguito rilevato.
Con l'esame della documentazione versata in atti il Collegio constata l'avvenuta regolare notifica via PEC in data 21 novembre 2023, al terzo Società_1 S.R.L., dell'Atto di recesso “… con riferimento al pignoramento presso terzi, fascicolo 22/2023/2420 procedura esecutiva 02284202300000645/000 del
26/05/2023 per debito tributario di € 333.231,82… dichiara di cessare ad ogni effetto dal pignoramento presso terzi”.
In ogni caso interviene, in ultima analisi, ai fini del giudizio, l'espressa richiesta da parte della resistente
ADER nelle proprie conclusioni “- dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'atto di recesso dal pignoramento di crediti presso terzi n. 02284202300000645000, fascicolo
022/2023/000002420”.
La Corte, prendendo atto del susseguirsi delle circostanze sopra esposte, ritiene sussistenti i presupposti che portano all'effetto, sostanzialmente concretizzatosi, della cessazione della materia del contendere e conseguentemente, dell'estinzione del giudizio.
Per quanto attiene alle spese di giudizio si ritiene, nel caso trattato, non applicabile il principio della soccombenza virtuale in ragione dei fatti sopra esposti, rappresentanti reciproche circostanze ed eccezioni controbilancianti. Pertanto si ritiene sussistano i giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.