Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 83
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Altro
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento relative a Irpef e Addizionale Comunale Irpef, per le quali sussiste la competenza giurisdizionale tributaria. Successivamente, ha preso atto del recesso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'atto di pignoramento, dichiarando la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Nullità/illegittimità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento relative a Irpef e Addizionale Comunale Irpef, per le quali sussiste la competenza giurisdizionale tributaria. Successivamente, ha preso atto del recesso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'atto di pignoramento, dichiarando la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Nullità delle notifiche effettuate a soggetti terzi ed assenza della Comunicazione di avvenuto deposito (CAD)

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento relative a Irpef e Addizionale Comunale Irpef, per le quali sussiste la competenza giurisdizionale tributaria. Successivamente, ha preso atto del recesso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'atto di pignoramento, dichiarando la cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Competenza del Giudice ordinario

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento relative a Irpef e Addizionale Comunale Irpef, per le quali sussiste la competenza giurisdizionale tributaria.

  • Rigettato
    Competenza per materia

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso limitatamente alle cartelle di pagamento relative a Irpef e Addizionale Comunale Irpef, per le quali sussiste la competenza giurisdizionale tributaria. Le residue cartelle sono state ritenute oggetto di incompetenza giurisdizionale.

  • Altro
    Omessa notifica al terzo pignorato

    La Corte ha preso atto del recesso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'atto di pignoramento, dichiarando la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Non si pronuncia espressamente su questa eccezione, ma la cessazione della materia del contendere la rende superflua.

  • Accolto
    Atto di recesso dal pignoramento

    La Corte ha preso atto del recesso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'atto di pignoramento, dichiarando la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 83
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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