Articolo 12 della Legge 27 aprile 1962, n. 231
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 giugno 1962
Art. 12.
Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' sostituito dal seguente:
"Hanno diritto alla cessione in proprieta' dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora in godimento".
L'ultimo comma dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' sostituito dal seguente:
"Il prezzo di cessione degli alloggi e' dato dal valore venale di esso al momento della domanda di cessione, ridotto dal 40 per cento, nonche' di un ulteriore 0,50 per cento per ogni anno di effettiva occupazione".
Entrata in vigore il 1 giugno 1962
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