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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/05/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6564/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore n. 2842/2019;
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Ercolano, Parte_1
Piazza Trieste, n. 4, rappresentata e difesa dall'avv.to Renato Buonajuto in virtù di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Amato Marco Antonio e Matteo Acquaviva in CP_1
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Nocera Inferiore, via
Canale, n. 32;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va precisato che: a) il fascicolo è stato assegnato a questo giudice con provvedimento del 25 marzo
2021; b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
citava in giudizio la l fine di dichiarare non dovute le somme richieste CP_1 Parte_1
dalla titolo di corrispettivo per le forniture dei servizi idrici per il periodo considerato, Parte_1
con vittoria di spese di giudizio;
in particolare, si deduceva che la nviava a parte attrice Parte_1
fattura del 19.10.2017 per il periodo di conguaglio dal 27.09.2016 al 09.10.2017, importo complessivo 700,52, con eccedenze arbitrariamente imputate.
Si costituiva la chiedendo una pronuncia di rigetto della domanda proposta, con Parte_1
vittoria di spese.
In primo grado la domanda veniva accolta e la proponeva atto di appello;
domandava, Parte_1
pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, riconoscendo come dovuti gli importi, con rigetto della domanda di parte appellata e vittoria di spese.
Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017). In relazione alla domanda proposta, le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non possono trovare accoglimento.
L'atto di appello, difatti, indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata.
In relazione alla ammissibilità dell'appello, giova altresì precisare che secondo la giurisprudenza “nel caso di specie la domanda si tratti di contratto concluso con le modalità di cui all'art 1342 cc con la conseguenza che a norma dell'art. 113 c.p.c., comma 2, la decisione del giudice di pace non è stata emessa secondo equità ed è quindi appellabile. A tale proposito si rileva, in particolare, che per comprendere se il rapporto inter partes sia riconducibile alla nozione di contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. sembra necessario chiarire, in primo luogo, il senso della espressione, che va ricostruito nella logica del legislatore processuale. L'intento è stato quello di prescrivere la decisione secondo diritto, piuttosto che quella secondo equità, perchè il primo tipo di decisione, sul presupposto che tali contratti, essendo predisposti per disciplinare, in modo uniforme, determinati rapporti contrattuali (art. 1342 c.c., comma 1), sono suscettibili, ciascuno, di dare luogo
a controversie di identico contenuto e rilievo e, quindi da meritare identica decisione, appare idoneo ad assicurare che ogni controversia venga decisa in modo uniforme. Il rinvio fatto dall'art. 113 c.p.c., comma 2 è, quindi, un rinvio fatto dal legislatore, non per le ragioni che (nell'art. 1342 c.c. ed in quello che lo precede, cui rinvia) presiedono alle particolari forme di tutela che in esse sono predisposte e riconosciute, ma per le particolari modalità di conclusione e per la idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti (v. anche Cass. 14.12.2007 n. 26297; Cass.
21.1.2009 n. 1548). Così individuata la ratio della previsione dell'art. 113 c.p.c., appare evidente che la controversia in esame sia relativa ad un contratto di massa o per adesione trattandosi di contratto che rientra tra quelle fattispecie negoziali il cui contenuto è predeterminato da una delle parti (nel caso di specie dall'ente erogatore del servizio idrico) e non è oggetto di trattative individuali. Tali contratti sono, di regola, collegati con la fornitura di servizi su larga scala e rispondono, perciò, all'esigenza, avvertita dal fornitore, di regolamentare, in modo uniforme, tutti i futuri rapporti contrattuali con gli utenti dei servizi stessi” (Trib. Potenza, n. 891 del 2020).
Con l'ulteriore precisazione che la ricostruzione secondo la quale l'azione di accertamento negativo rientrerebbe nel giudizio secondo equità (Cass., n. 8946 del 2016) risulta oggetto della successiva pronuncia della stessa Corte di legittimità (“nella fattispecie oggetto di quel giudizio questa Corte ha risolto il problema della riconducibilità della controversia ad un contrato di utenza riconducibile all'art. 1342 cod. civ., dando rilievo - per quello che la motivazione parrebbe suggerire - alla circostanza che veniva in evidenza una domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto di utenza. Ebbene, indipendentemente dalla bontà della decisione - il cui ragionamento potrebbe essere discusso, considerando che una domanda di accertamento negativo di un rapporto contrattuale c.d. di massa, supponendo il vanto dell'esistenza di esso da parte del convenuto, comunque non cessa di concernere il rapporto giuridico relativo al contratto di cui si nega la conclusione e, dunque, la relativa azione a quella stregua si può dire, per usare la formula del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., «derivante da rapporto giuridico relativo a contratto concluso secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile», tanto più se si considera che, di fronte ad una domanda basata sulla deduzione dell'esistenza del contratto il convenuto può chiedere egli stesso l'accertamento negativo di detta esistenza” (Cass., ord. n. 13796 del 2018).
In relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla parte appellante, la stessa non merita accoglimento, posto che “nelle controversie in cui il privato contesti la debenza del corrispettivo richiesto per l'erogazione del servizio idrico, sollevando in via meramente incidentale questioni sulla validità ed efficacia dei provvedimenti amministrativi in materia tariffaria - va esclusa sia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, sia la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (Trib. Frosinone n.1051 del 2021, che richiama Cass., Sez. Un.,
24306/2010; Cass., Sez. Un., 4584/2006; “la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una controversia relativa al rapporto individuale di utenza
e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11)”
(Cass., Sez. U, ord. n. 4079 del 2023).
Nel merito, l'appello è infondato, e non può trovare accoglimento.
In via di premessa, il rapporto tra utente e gestore non richiede la forma scritta ad substantiam, “né sono vietate la conclusione per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 c.c.”, come già precisato dalla giurisprudenza (Trib. Frosinone n. 1051 del 2021, che richiama Cass., Sez. Un., 20684/2018).
Ciò posto, parte appellata contesta la fattura in atti, emessa il 19.10.2017 ed avente per oggetto il
“periodo di conguaglio” dal 27.09.2016 al 09.10.2017; ebbene, con particolare riferimento alle fatture di conguaglio per le partite pregresse va rilevato che “dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio”; con la precisazione che “La relativa dimostrazione, secondo i principi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico” (Cass. n. 5492 del 2023), prova che nel caso di specie non risulta soddisfatta, sicchè la domanda proposta da parte appellante non può trovare accoglimento. Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
A fronte del rigetto dell'appello, e rilevato che parte appellante veniva condannata al pagamento delle spese di giudizio nella pronuncia impugnata, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n.
55/2014.
Inoltre, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n 2842/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 332,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dei difensori;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24 maggio 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 24 maggio 2025.