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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/11/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2707/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2707/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 GIANLUCA MADONNA
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA CP_1 POZZI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio in CP_1 data 3/08/1991 (dalla cui unione sono nati i figli nato il [...] e nato il [...] Per_1 Per_2 entrambi economicamente indipendenti, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 4 Con comparsa di costituzione depositata in data 9/09/2025, si costituiva in CP_1 giudizio, dando atto del raggiungimento di un accordo volto a regolamentare in via consensuale la separazione.
All'udienza del 9/10/2025 innanzi al Giudice relatore d. le parti chiedevano un breve termine per depositare conclusioni congiunte sottoscritte da entrambe.
Lette le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 30/10/2025, il Giudice recepiva le condizioni concordate della part in via temporanea e urgente, rimettendo la causa in decisione al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Valutata la rispondenza delle condizioni alle norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MADONE in data CP_1
03/08/1991 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di MADONE – anno
1991 , n. 6, P. II, S. A);
2. PRENDE ATTO degli accordi tra le parti per cui i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando di non aver nulla a pretendere a tale titolo;
3. PRENDE ATTO degli accordi tra le parti per cui, “a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i signori e e quale elemento CP_1 Parte_1
pagina 2 di 4 funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni controversia insorta tra gli stessi, i predetti concordano quanto segue: la signora si impegna a: CP_1
- trasferire a titolo gratuito in favore del figlio la piena proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Madone particella 875 sub. 706, cl. A/3 (appartamento di 3 vani) con il box pertinenziale particella 875 sub. 7, cl. C/6 nonché i terreni individuati in
Comune di Madone alle particelle 846, 1935 e 1121 (ora 1935 e 3249) e già alle particelle 3247, 3248 e 3249.
- trasferire al figlio a titolo gratuito la nuda proprietà dell'immobile sito CP_3 in Madone, via Pizzo del Diavolo n.17 così individuato part. 875, sub. 5 (appartamento di
5,0 vani), riservando a sé stessa il diritto di abitazione vitalizio, nonché la piena proprietà a titolo gratuito del box pertinenziale di cui alla particella 875 sub. 702, C/6, e dell'altro box particella 875 sub. 703, C/6.
- trasferire al figlio a titolo gratuito la piena proprietà dell'immobile sito CP_3 in Madone, via Pizzo del Diavolo n.17 così individuato part. 875 sub. 6, C/2 nonché
l'immobile sito in Madone, via Pizzo del Diavolo n.17 così individuato part. 875 sub. 707,
C/3.
(il tutto salvo migliore individuazione e identificazione degli immobili nell'atto notarile anche a livello pertinenziale);
i quali si sono impegnati ad accettare al fine di dirimere e prevenire ogni controversia, anche futura, tra i genitori.
La signora rinuncia al proprio diritto di abitazione (pari al 50%) CP_1 sull'immobile sito in Aglientu (SS), Località Rena Majore, via Del Maestrale snc. Per
l'effetto di tale rinuncia, l'intero diritto di abitazione su detto immobile verrà consolidato in capo al signor che ne diventerà unico titolare e che lo adibirà a Parte_1 propria residenza a seguito della separazione;
A fronte dell'acquisizione dell'intero diritto di abitazione sull'immobile sito in Sardegna, il signor si impegna a proseguire, senza contestazioni, il pagamento delle Parte_1 rate del mutuo residuo gravante su detto immobile, rinunciando sin d'ora a ripetere dalla signora le somme a tale titolo già versate e che verserà in futuro;
CP_1
Le parti concordano di stipulare gli atti notarili per dare seguito agli accordi di cui ai punti precedenti, esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa delle condizioni di separazione presso il Notaio già scelto di comune accordo”; pagina 3 di 4
4. COMPENSA le spese di lite;
5. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MADONE per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13/11/2025 Il Giudice Relatore est. La Presidente Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2707/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 GIANLUCA MADONNA
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA CP_1 POZZI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/05/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto matrimonio in CP_1 data 3/08/1991 (dalla cui unione sono nati i figli nato il [...] e nato il [...] Per_1 Per_2 entrambi economicamente indipendenti, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 4 Con comparsa di costituzione depositata in data 9/09/2025, si costituiva in CP_1 giudizio, dando atto del raggiungimento di un accordo volto a regolamentare in via consensuale la separazione.
All'udienza del 9/10/2025 innanzi al Giudice relatore d. le parti chiedevano un breve termine per depositare conclusioni congiunte sottoscritte da entrambe.
Lette le note scritte depositate per l'udienza cartolare del 30/10/2025, il Giudice recepiva le condizioni concordate della part in via temporanea e urgente, rimettendo la causa in decisione al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Valutata la rispondenza delle condizioni alle norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MADONE in data CP_1
03/08/1991 (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di MADONE – anno
1991 , n. 6, P. II, S. A);
2. PRENDE ATTO degli accordi tra le parti per cui i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando di non aver nulla a pretendere a tale titolo;
3. PRENDE ATTO degli accordi tra le parti per cui, “a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i signori e e quale elemento CP_1 Parte_1
pagina 2 di 4 funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni controversia insorta tra gli stessi, i predetti concordano quanto segue: la signora si impegna a: CP_1
- trasferire a titolo gratuito in favore del figlio la piena proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Madone particella 875 sub. 706, cl. A/3 (appartamento di 3 vani) con il box pertinenziale particella 875 sub. 7, cl. C/6 nonché i terreni individuati in
Comune di Madone alle particelle 846, 1935 e 1121 (ora 1935 e 3249) e già alle particelle 3247, 3248 e 3249.
- trasferire al figlio a titolo gratuito la nuda proprietà dell'immobile sito CP_3 in Madone, via Pizzo del Diavolo n.17 così individuato part. 875, sub. 5 (appartamento di
5,0 vani), riservando a sé stessa il diritto di abitazione vitalizio, nonché la piena proprietà a titolo gratuito del box pertinenziale di cui alla particella 875 sub. 702, C/6, e dell'altro box particella 875 sub. 703, C/6.
- trasferire al figlio a titolo gratuito la piena proprietà dell'immobile sito CP_3 in Madone, via Pizzo del Diavolo n.17 così individuato part. 875 sub. 6, C/2 nonché
l'immobile sito in Madone, via Pizzo del Diavolo n.17 così individuato part. 875 sub. 707,
C/3.
(il tutto salvo migliore individuazione e identificazione degli immobili nell'atto notarile anche a livello pertinenziale);
i quali si sono impegnati ad accettare al fine di dirimere e prevenire ogni controversia, anche futura, tra i genitori.
La signora rinuncia al proprio diritto di abitazione (pari al 50%) CP_1 sull'immobile sito in Aglientu (SS), Località Rena Majore, via Del Maestrale snc. Per
l'effetto di tale rinuncia, l'intero diritto di abitazione su detto immobile verrà consolidato in capo al signor che ne diventerà unico titolare e che lo adibirà a Parte_1 propria residenza a seguito della separazione;
A fronte dell'acquisizione dell'intero diritto di abitazione sull'immobile sito in Sardegna, il signor si impegna a proseguire, senza contestazioni, il pagamento delle Parte_1 rate del mutuo residuo gravante su detto immobile, rinunciando sin d'ora a ripetere dalla signora le somme a tale titolo già versate e che verserà in futuro;
CP_1
Le parti concordano di stipulare gli atti notarili per dare seguito agli accordi di cui ai punti precedenti, esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa delle condizioni di separazione presso il Notaio già scelto di comune accordo”; pagina 3 di 4
4. COMPENSA le spese di lite;
5. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MADONE per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13/11/2025 Il Giudice Relatore est. La Presidente Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 4 di 4