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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16639 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice monocratico EN LG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24420/25 di Ruolo Generale affari contenziosi
TRA C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Arch. con sede legale in Roma, via Ugo Ojetti n. 16, rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti Alfonsina De Rosa ed Antonio Costa
-ricorrente-
E C.F. , con sede legale in Roma, Via della Divisione Torino Controparte_1 P.IVA_2
n. 114,
-resistente contumace - Oggetto: comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 bis disp.att. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ha adito il Tribunale ex art. 281 decies e segg. c.p.c. esponendo: di Parte_1 essere creditrice del in virtù di sentenza n. Parte_3
4683/2025 del 26.3.2025 con la quale questo Tribunale ha condannato il Condominio “al pagamento in favore della opposta delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA ed IVA come per legge” ;che la richiesta di pagamento spontaneo di quanto dovuto non ha sortito effetto (doc. 02: ricevuta consegna pec del 28.3.2025); che ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. l'Amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi;
che la ricorrente ha richiesto all'Amministrazione condominiale con missiva a mezzo pec del 10.4.2025 di comunicare entro 10 giorni i nominativi, le date ed i luoghi di nascita, i codici fiscali, gli indirizzi di residenza ed i millesimi di proprietà dei condomini” tenuti al pagamento delle spese di soccombenza (doc. 3 ); che l'Amministrazione Condominiale non ha riscontrato la richiesta del 10.4.2025, che sussiste la legittimazione passiva della in proprio;
che sussistono le condizioni Controparte_1 perché la convenuta venga condannata, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. pagina 1 di 3 Ciò premesso la società chiede “- accertati i fatti cosi come dedotti, Parte_1 condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 sig. a consegnare alla ricorrente la lista dei condomini tenuti al Controparte_2 pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 4638/2025 del Tribunale Ordinario di Roma completa di: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzi di residenza, rispettivi millesimi di proprietà, importo dovuto da ciascuno;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. porre a carico della società una somma di Controparte_1 danaro di € 200,00 - o del diverso importo ritenuto di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando ordine di facere;
Firmato - con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CA di legge.
2. Il ricorso è stato ritualmente notificato il giorno 13/06/2025 e la resistente non si è costituita.
3. La domanda è fondata . Risulta che la ricorrente è creditrice del Condominio in virtù della sentenza di questo Tribunale n. 4638/2025 pubbl. il 26/03/2025 RG n. 55487/2023. Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., così come riformato dalla legge 220/2012, “l'amministratore (…) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Si tratta, per l'amministratore, di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione di terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore. L'espressa previsione normativa fa venir meno ogni dubbio sulla possibilità di frapporre limiti derivanti dalla tutela della riservatezza, peraltro esclusi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali già nella nota del 26 settembre 2008. La mancata comunicazione è atto palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva, la quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 15/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5348 del 05/03/2009), che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. L'amministratore è pertanto tenuto a comunicare alla ricorrente i dati dei condòmini morosi, comprendenti: l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato. La mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito, e rende meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente tesa a fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una "penale" a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna. Detta somma, tenuto conto del valore della controversia, dell'ammontare del credito, della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, nel caso di specie viene determinata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al sesto giorno decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P.Q.M.
pagina 2 di 3 -ordina alla società in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
quale amministratrice del Condominio di Roma, Controparte_2 Parte_3 di consegnare alla ricorrente la lista dei condomini morosi completa di: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzi di residenza e rispettivi millesimi di proprietà;
-condanna la resistente , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alla parte ricorrente la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal sesto giorno successivo alla notifica dello stesso;
-condanna la resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente , che liquida € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali Roma 27 novembre 2025
Il Giudice
EN LG
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice monocratico EN LG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24420/25 di Ruolo Generale affari contenziosi
TRA C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Arch. con sede legale in Roma, via Ugo Ojetti n. 16, rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti Alfonsina De Rosa ed Antonio Costa
-ricorrente-
E C.F. , con sede legale in Roma, Via della Divisione Torino Controparte_1 P.IVA_2
n. 114,
-resistente contumace - Oggetto: comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 bis disp.att. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ha adito il Tribunale ex art. 281 decies e segg. c.p.c. esponendo: di Parte_1 essere creditrice del in virtù di sentenza n. Parte_3
4683/2025 del 26.3.2025 con la quale questo Tribunale ha condannato il Condominio “al pagamento in favore della opposta delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA ed IVA come per legge” ;che la richiesta di pagamento spontaneo di quanto dovuto non ha sortito effetto (doc. 02: ricevuta consegna pec del 28.3.2025); che ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. l'Amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi;
che la ricorrente ha richiesto all'Amministrazione condominiale con missiva a mezzo pec del 10.4.2025 di comunicare entro 10 giorni i nominativi, le date ed i luoghi di nascita, i codici fiscali, gli indirizzi di residenza ed i millesimi di proprietà dei condomini” tenuti al pagamento delle spese di soccombenza (doc. 3 ); che l'Amministrazione Condominiale non ha riscontrato la richiesta del 10.4.2025, che sussiste la legittimazione passiva della in proprio;
che sussistono le condizioni Controparte_1 perché la convenuta venga condannata, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. pagina 1 di 3 Ciò premesso la società chiede “- accertati i fatti cosi come dedotti, Parte_1 condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 sig. a consegnare alla ricorrente la lista dei condomini tenuti al Controparte_2 pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 4638/2025 del Tribunale Ordinario di Roma completa di: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzi di residenza, rispettivi millesimi di proprietà, importo dovuto da ciascuno;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. porre a carico della società una somma di Controparte_1 danaro di € 200,00 - o del diverso importo ritenuto di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando ordine di facere;
Firmato - con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CA di legge.
2. Il ricorso è stato ritualmente notificato il giorno 13/06/2025 e la resistente non si è costituita.
3. La domanda è fondata . Risulta che la ricorrente è creditrice del Condominio in virtù della sentenza di questo Tribunale n. 4638/2025 pubbl. il 26/03/2025 RG n. 55487/2023. Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., così come riformato dalla legge 220/2012, “l'amministratore (…) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Si tratta, per l'amministratore, di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione di terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore. L'espressa previsione normativa fa venir meno ogni dubbio sulla possibilità di frapporre limiti derivanti dalla tutela della riservatezza, peraltro esclusi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali già nella nota del 26 settembre 2008. La mancata comunicazione è atto palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva, la quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 15/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5348 del 05/03/2009), che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. L'amministratore è pertanto tenuto a comunicare alla ricorrente i dati dei condòmini morosi, comprendenti: l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato. La mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito, e rende meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente tesa a fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una "penale" a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna. Detta somma, tenuto conto del valore della controversia, dell'ammontare del credito, della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, nel caso di specie viene determinata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al sesto giorno decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P.Q.M.
pagina 2 di 3 -ordina alla società in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
quale amministratrice del Condominio di Roma, Controparte_2 Parte_3 di consegnare alla ricorrente la lista dei condomini morosi completa di: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzi di residenza e rispettivi millesimi di proprietà;
-condanna la resistente , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alla parte ricorrente la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal sesto giorno successivo alla notifica dello stesso;
-condanna la resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente , che liquida € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali Roma 27 novembre 2025
Il Giudice
EN LG
pagina 3 di 3