Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 41
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Improcedibilità dell'azione per omessa notifica dell'atto di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'atto di contestazione prodromico alla cartella di pagamento sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 mediante deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso di deposito all'albo online del comune, a seguito dell'irreperibilità del destinatario.

  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo provata la regolare notifica dell'atto prodromico e non contestato né l'an né il quantum della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
    Numero : 41
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo