CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR PASQUALE, Presidente e Relatore
BU PA, IU
BOERI MAURIZIO, IU
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220230002182107000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- sul ricorso in riassunzione n. 34/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220230002182107000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, premesso di aver ricevuto, con riferimento all'anno d'imposta 2016, in notifica la cartella di pagamento n. 05220230002182107000, lamentato di non aver ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento/avviso bonario n. TL5CO03004562-022/001 prodromo all'azione esecutiva esercitata con la notifica della cartella esattoriale, eccepita la improcedibilità dell'azione per omessa notifica dell'atto di accertamento, dedotta la nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dall'avviso di pagamento, con ricorso con effetti di reclamo (anche in riassunzione, all'esito della declaratoria di incompetenza della
CGT di 1° grado di Genova, impugnava la cartella di pagamento n. 052202300021821070000 emessa dall'ADER Provincia di Imperia, instando, in via cautelare, per la sospensione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D. Lgs n. 546/92, della efficacia esecutiva cartella di pagamento, in via principale, per la declaratoria di improcedibilità dell'azione per essere nulla la cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'ADER che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, lamentata la tardività dell'iscrizione a ruolo da parte della ricorrente, dedotta la infondatezza dell'istanza cautelare per la insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, instava, in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in via cautelare, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto esattoriale, nel merito, per il rigetto della domanda del ricorso, con vittoria di spese.
Interveniva volontariamente l'AGENZIA delle ENTRATE Direzione Provinciale di Imperia che, rilevato la mancata contestazione dell'an e del quantum della pretesa tributaria, osservato che l'atto prodromico, di cui si deduce l'omessa notificazione, è un atto di contestazione e non un avviso di accertamento né una comunicazione degli esiti dell'accertamento automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73 (cd avviso bonario), dedotta la regolare notifica dell'atto di contestazione n. TL5CO0300456/2022 cui provvedeva il messo del
Comune di Diano Marina che, avendo dato conto dell'irreperibilità del soggetto all'indirizza di residenza, vi provvedeva ex art. 60 DPR 600/73, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito all'Albo on line del medesimo Comune per un periodo di 8 giorni consecutivi, contesta la ricorrenza delle condizione dell'azione cautelare, instava, in via cautelare, per il rigetto dell'istanza di sospensione, in via principale, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che non ha contestato né l'an né il quantum della pretesa tributaria confluita della cartella di pagamento n. 05220230002182107000, oggetto di gravame, la contribuente lamenta, senza pregio, la mancata notifica dell'atto di contestazione TL5CO03004562-022/001, prodromo all'azione esecutiva esercitata con la notifica della cartella esattoriale, atteso che lo stesso è stato regolarmente notificato (doc.
3 di parte AdE Direzione Provinciale di Imperia) a mezzo del messo del Comune di Diano Marina, il quale, avendo dato conto dell'irreperibilità della Ricorrente_1 all'indirizzo di residenza (tanto che, a far data dal 7.3.2024, il Comune di Diano Marina provvedeva alla sua cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione
Residente, doc. 4 di parte AdE Direzione Provinciale di Imperia), vi ha provveduto ai sensi dell'art. 60 DPR
600/73, mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione dell'avviso di deposito all'Albo on line del Comune stesso per un periodo di 8 giorni consecutivi.
Invero, l'art. 60 DPR 600/73, rubricato “Notificazione”, disciplina l'attività notificatoria dell'Amministrazione
Finanziaria dello Stato ma anche quella degli Enti Locali, in particolare nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto da notificare.
Le notifiche ex 60 citato rientrano nelle competenze del messo comunale, come precisato anche dalla norma,
e non del messo notificatore, in quanto sono un'attività svolta in nome e per conto dell'Amministrazione
Finanziaria dello Stato e tale attività non richiede alcun tipo di abilitazione.
In buona sostanza il legislatore ha stabilito (art. 60. co.1, DPR 600/73) che nell'ambito tributario non si applica, fra l'altro, l'art. 143 cpc, ma quanto disposto negli altri commi, chiarendo fra l'altro quali sono le norme applicabili in caso di irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto da notificare. Dunque, ai sensi del co.1, lett.e), quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cpc, in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Avendo il messo comunale, nella specie caratterizzata dalla irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, deposita l'atto nella Casa comunale, debitamente individuata dall'ente, redatto l'avviso di deposito dell'atto, pubblicato l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, all'albo on line del Comune, redatta la relata di notifica indicando la procedura seguita, trascorsi 8 giorni dalla pubblicazione della busta, e in assenza di contestazione dell'an e del quantum della pretesa tributaria confluita nella cartella di pagamento n.
05220230002182107000, il ricorso va respinto, con assorbimento della questione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'ADER.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella somma di euro 500,00 omnicomprensive a favore dell'ADER e nella somma di euro 500,00 omnicomprensive a favore dell'ADE Direzione Provinciale di Imperia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500 omnicomprensive in favore dell'ADER ed in euro 500 omnicomprensive in favore dell'AdE Direzione
Provinciale di Imperia.
Imperia, 26.02.2026
IL PRESIDENTE
LE AR
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR PASQUALE, Presidente e Relatore
BU PA, IU
BOERI MAURIZIO, IU
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220230002182107000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- sul ricorso in riassunzione n. 34/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220230002182107000 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, premesso di aver ricevuto, con riferimento all'anno d'imposta 2016, in notifica la cartella di pagamento n. 05220230002182107000, lamentato di non aver ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento/avviso bonario n. TL5CO03004562-022/001 prodromo all'azione esecutiva esercitata con la notifica della cartella esattoriale, eccepita la improcedibilità dell'azione per omessa notifica dell'atto di accertamento, dedotta la nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta dall'avviso di pagamento, con ricorso con effetti di reclamo (anche in riassunzione, all'esito della declaratoria di incompetenza della
CGT di 1° grado di Genova, impugnava la cartella di pagamento n. 052202300021821070000 emessa dall'ADER Provincia di Imperia, instando, in via cautelare, per la sospensione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D. Lgs n. 546/92, della efficacia esecutiva cartella di pagamento, in via principale, per la declaratoria di improcedibilità dell'azione per essere nulla la cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'ADER che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, lamentata la tardività dell'iscrizione a ruolo da parte della ricorrente, dedotta la infondatezza dell'istanza cautelare per la insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, instava, in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in via cautelare, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto esattoriale, nel merito, per il rigetto della domanda del ricorso, con vittoria di spese.
Interveniva volontariamente l'AGENZIA delle ENTRATE Direzione Provinciale di Imperia che, rilevato la mancata contestazione dell'an e del quantum della pretesa tributaria, osservato che l'atto prodromico, di cui si deduce l'omessa notificazione, è un atto di contestazione e non un avviso di accertamento né una comunicazione degli esiti dell'accertamento automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73 (cd avviso bonario), dedotta la regolare notifica dell'atto di contestazione n. TL5CO0300456/2022 cui provvedeva il messo del
Comune di Diano Marina che, avendo dato conto dell'irreperibilità del soggetto all'indirizza di residenza, vi provvedeva ex art. 60 DPR 600/73, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito all'Albo on line del medesimo Comune per un periodo di 8 giorni consecutivi, contesta la ricorrenza delle condizione dell'azione cautelare, instava, in via cautelare, per il rigetto dell'istanza di sospensione, in via principale, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che non ha contestato né l'an né il quantum della pretesa tributaria confluita della cartella di pagamento n. 05220230002182107000, oggetto di gravame, la contribuente lamenta, senza pregio, la mancata notifica dell'atto di contestazione TL5CO03004562-022/001, prodromo all'azione esecutiva esercitata con la notifica della cartella esattoriale, atteso che lo stesso è stato regolarmente notificato (doc.
3 di parte AdE Direzione Provinciale di Imperia) a mezzo del messo del Comune di Diano Marina, il quale, avendo dato conto dell'irreperibilità della Ricorrente_1 all'indirizzo di residenza (tanto che, a far data dal 7.3.2024, il Comune di Diano Marina provvedeva alla sua cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione
Residente, doc. 4 di parte AdE Direzione Provinciale di Imperia), vi ha provveduto ai sensi dell'art. 60 DPR
600/73, mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale ed affissione dell'avviso di deposito all'Albo on line del Comune stesso per un periodo di 8 giorni consecutivi.
Invero, l'art. 60 DPR 600/73, rubricato “Notificazione”, disciplina l'attività notificatoria dell'Amministrazione
Finanziaria dello Stato ma anche quella degli Enti Locali, in particolare nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto da notificare.
Le notifiche ex 60 citato rientrano nelle competenze del messo comunale, come precisato anche dalla norma,
e non del messo notificatore, in quanto sono un'attività svolta in nome e per conto dell'Amministrazione
Finanziaria dello Stato e tale attività non richiede alcun tipo di abilitazione.
In buona sostanza il legislatore ha stabilito (art. 60. co.1, DPR 600/73) che nell'ambito tributario non si applica, fra l'altro, l'art. 143 cpc, ma quanto disposto negli altri commi, chiarendo fra l'altro quali sono le norme applicabili in caso di irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto da notificare. Dunque, ai sensi del co.1, lett.e), quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cpc, in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Avendo il messo comunale, nella specie caratterizzata dalla irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, deposita l'atto nella Casa comunale, debitamente individuata dall'ente, redatto l'avviso di deposito dell'atto, pubblicato l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, all'albo on line del Comune, redatta la relata di notifica indicando la procedura seguita, trascorsi 8 giorni dalla pubblicazione della busta, e in assenza di contestazione dell'an e del quantum della pretesa tributaria confluita nella cartella di pagamento n.
05220230002182107000, il ricorso va respinto, con assorbimento della questione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'ADER.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella somma di euro 500,00 omnicomprensive a favore dell'ADER e nella somma di euro 500,00 omnicomprensive a favore dell'ADE Direzione Provinciale di Imperia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500 omnicomprensive in favore dell'ADER ed in euro 500 omnicomprensive in favore dell'AdE Direzione
Provinciale di Imperia.
Imperia, 26.02.2026
IL PRESIDENTE
LE AR