Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2025, proposto da
NI OL CR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’ Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 188/2024 resa dal Dott. Francesco OR quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Vicenza, all'esito del giudizio R.G. n. 33/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. MO NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, la quale la quale così statuiva: “ Condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente CRAPANZANO novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma di € 1.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo ”.
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva.
3. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del giorno 12.03.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
6. Sussistono, infatti, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione - di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Quanto, invece al merito, dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, che l’Amministrazione abbia adempiuto alle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
7. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
8. Si nomina quale Commissario ad acta Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e con autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
9. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
MO NI, Primo Referendario, Estensore
Andrea OR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO NI | Ida OL |
IL SEGRETARIO