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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4062/2024 R.G. trattenuto per la decisione all'udienza del 22.05.2025
TRA
1. nato a [...], NY, USA il Controparte_1
21.02.1966;
2. nata a [...], NY, USA il Controparte_2
30.11.1996;
3. nato a [...], NY, USA il 19.07.1998, Parte_1
tutti residenti in 26 Hill Street, Ste. 107, Southampton, NY 11968, USA, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Ruggeri (C.F.
[...]
), e dall'Abogado Simona Guerra (C.F. C.F._1
); C.F._2
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._3
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 07.11.2024, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti della sig.ra nata in data [...] a [...] ed Persona_1
emigrata negli Stati Uniti d'America. Più precisamente, nel ricostruire i loro rapporti intergenerazionali, i richiedenti esponevano: che la sig.ra si Persona_1
univa in matrimonio, in America, in data 30.01.1910, con il sig. che Controparte_4
dalla predetta unione nasceva, in America, in data 05.05.1912, il sig. Persona_2
che quest'ultimo contraeva matrimonio, in U.S.A., in data 08.02.1930, con la sig.ra che dalle anzidette nozze veniva alla luce, in data 14.01.1931, in CP_5
America, il sig. che quest'ultimo sposava la sig.ra Persona_3 [...]
in data 30.07.1949, in America;
che da tale unione coniugale nasceva, in CP_6
data 21.02.1966, in America, il sig. che quest'ultimo convolava Controparte_1
a nozze, in data 30.04.1995, in U.S.A., con la sig.ra ; che da questo Persona_4
matrimonio nasceva la sig.ra in data 30.11.1996, negli Stati Controparte_2
Uniti; che dal sig. e dalla sig.ra nasceva altresì Controparte_1 Persona_4
il sig. in data 19.07.1998, in America. In ordine alla sussistenza Parte_1
dell'interesse ad agire, deducevano altresì gli istanti di non poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne ricorrenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Autorità consolare, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna.
All'udienza del 22.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di San Fratello (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente sostenuto tanto dai ricorrenti quanto dal resistente, l'Autorità CP_3
amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana , nata nel Comune Persona_1
di San Fratello (ME) il 26.06.1890. Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la predetta capostipite e il sig. è Controparte_4
nato, in America, il sig. padre del sig. nonno Persona_2 Persona_3
del sig. e bisnonno dei signori e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione Parte_1
plurigenerazionale che lega i ricorrenti all'ava italiana . Persona_1
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che l'ascendente degli odierni ricorrenti non si è mai naturalizzata cittadina americana, come risulta dal certificato n.
rilasciato dal cancelliere della NT di New YO (allegato n. 3) e dalla Numer_1
dichiarazione rilasciata dal responsabile del Servizio Immigrazione (allegato n.
3.1 b), in cui viene precisato che “Secondo il Naturalization Act del 1802, modificato nel
1855, donne e bambini acquisivano automaticamente la cittadinanza attraverso il matrimonio con un cittadino americano, o la naturalizzazione del loro marito non cittadino. Il soggetto è considerata essere una cittadina naturalizzato per il tramite del suo coniuge”. La sig.ra dunque, pur avendo acquisito la Persona_1
cittadinanza americana solo per effetto del matrimonio contratto con il sig. CP_4
non ha perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa, per effetto delle
[...]
pronunce richiamate in narrativa, e l'ha, quindi, trasmessa al figlio Persona_2
al nipote al pronipote e ai di lui figli Persona_3 Controparte_1
e Controparte_2 Parte_1
Per quanto fin qui ritenuto, la domanda va accolta e deve dichiararsi, in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in precedenza, la trasmissione dall'ava italiana della Persona_1 cittadinanza iure sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande CP_3
di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa
Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4602/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 1° luglio 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4062/2024 R.G. trattenuto per la decisione all'udienza del 22.05.2025
TRA
1. nato a [...], NY, USA il Controparte_1
21.02.1966;
2. nata a [...], NY, USA il Controparte_2
30.11.1996;
3. nato a [...], NY, USA il 19.07.1998, Parte_1
tutti residenti in 26 Hill Street, Ste. 107, Southampton, NY 11968, USA, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Ruggeri (C.F.
[...]
), e dall'Abogado Simona Guerra (C.F. C.F._1
); C.F._2
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._3
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 07.11.2024, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti della sig.ra nata in data [...] a [...] ed Persona_1
emigrata negli Stati Uniti d'America. Più precisamente, nel ricostruire i loro rapporti intergenerazionali, i richiedenti esponevano: che la sig.ra si Persona_1
univa in matrimonio, in America, in data 30.01.1910, con il sig. che Controparte_4
dalla predetta unione nasceva, in America, in data 05.05.1912, il sig. Persona_2
che quest'ultimo contraeva matrimonio, in U.S.A., in data 08.02.1930, con la sig.ra che dalle anzidette nozze veniva alla luce, in data 14.01.1931, in CP_5
America, il sig. che quest'ultimo sposava la sig.ra Persona_3 [...]
in data 30.07.1949, in America;
che da tale unione coniugale nasceva, in CP_6
data 21.02.1966, in America, il sig. che quest'ultimo convolava Controparte_1
a nozze, in data 30.04.1995, in U.S.A., con la sig.ra ; che da questo Persona_4
matrimonio nasceva la sig.ra in data 30.11.1996, negli Stati Controparte_2
Uniti; che dal sig. e dalla sig.ra nasceva altresì Controparte_1 Persona_4
il sig. in data 19.07.1998, in America. In ordine alla sussistenza Parte_1
dell'interesse ad agire, deducevano altresì gli istanti di non poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della pregressa vigenza della L. 555/1912, che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne ricorrenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Autorità consolare, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna.
All'udienza del 22.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di San Fratello (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente sostenuto tanto dai ricorrenti quanto dal resistente, l'Autorità CP_3
amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana , nata nel Comune Persona_1
di San Fratello (ME) il 26.06.1890. Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la predetta capostipite e il sig. è Controparte_4
nato, in America, il sig. padre del sig. nonno Persona_2 Persona_3
del sig. e bisnonno dei signori e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione Parte_1
plurigenerazionale che lega i ricorrenti all'ava italiana . Persona_1
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che l'ascendente degli odierni ricorrenti non si è mai naturalizzata cittadina americana, come risulta dal certificato n.
rilasciato dal cancelliere della NT di New YO (allegato n. 3) e dalla Numer_1
dichiarazione rilasciata dal responsabile del Servizio Immigrazione (allegato n.
3.1 b), in cui viene precisato che “Secondo il Naturalization Act del 1802, modificato nel
1855, donne e bambini acquisivano automaticamente la cittadinanza attraverso il matrimonio con un cittadino americano, o la naturalizzazione del loro marito non cittadino. Il soggetto è considerata essere una cittadina naturalizzato per il tramite del suo coniuge”. La sig.ra dunque, pur avendo acquisito la Persona_1
cittadinanza americana solo per effetto del matrimonio contratto con il sig. CP_4
non ha perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa, per effetto delle
[...]
pronunce richiamate in narrativa, e l'ha, quindi, trasmessa al figlio Persona_2
al nipote al pronipote e ai di lui figli Persona_3 Controparte_1
e Controparte_2 Parte_1
Per quanto fin qui ritenuto, la domanda va accolta e deve dichiararsi, in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in precedenza, la trasmissione dall'ava italiana della Persona_1 cittadinanza iure sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande CP_3
di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa
Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4602/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 1° luglio 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.