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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3396/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17555/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Di Napoli Is C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000001702703 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3148/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 000001702703/2022, che la Regione Campania gli ha notificato il 19 giugno 2025, relativo alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022 riferita al motociclo Piaggio Liberty 150 targato Targa_1 Nel ricorso, egli ha contestato integralmente la legittimità dell'atto, sostenendo che la Regione gli avesse richiesto un pagamento non dovuto.
Ha dichiarato che non risultava più proprietario del veicolo già dal 20 ottobre 2009, come accertato dalla sentenza n. 1021/2023 del Giudice di Pace di Caserta, la quale ha riconosciuto la proprietà esclusiva del veicolo in capo al sig. Nominativo_1 a partire proprio da quella data, consentendone la trascrizione al PRA ai sensi dell'art. 2686 c.c..
Nel ricorso ha ricostruito come, nel corso del procedimento civile iniziato nel 2020, egli e il suo collega avessero convenuto in giudizio l'allora utilizzatore del mezzo e il Pubblico Registro Automobilistico, ottenendo infine una decisione che ha certificato la sua perdita di possesso e proprietà del motociclo sin dal 2009.
Alla luce di tale sentenza, egli ha sostenuto che la richiesta della tassa automobilistica per il 2022 fosse manifestamente infondata, poiché egli non poteva essere considerato soggetto passivo, non essendo più proprietario del mezzo da oltre tredici anni.
Ha dunque invocato l'assoluta carenza di legittimazione passiva e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato per evitare un danno grave e irreparabile. Ha infine chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna della Regione alle spese, riservandosi anche di chiedere in subordine la massima riduzione delle eventuali sanzioni pecuniarie.
La Regione Campania si è costituita nel giudizio sostenendo, nelle proprie controdeduzioni, che – dopo aver svolto le necessarie verifiche istruttorie – aveva ritenuto fondate le doglianze del contribuente.
Ha dichiarato che, dall'esame dell'atto giudiziario prodotto dal ricorrente, era emersa la circostanza rilevante della perdita di possesso del veicolo, certificata dalla sentenza n. 1021/2023, benché tale evento non risultasse trascritto al Pubblico Registro Automobilistico.
La Regione ha precisato che aveva appreso dell'esistenza della sentenza soltanto mediante la lettura del ricorso e la successiva consultazione del fascicolo digitale.
Completata l'istruttoria interna, la competente Associazione_1 amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali ha riconosciuto l'erroneità dell'avviso e ha proceduto ad annullare in autotutela l'atto di accertamento n. 000001702703, riferito alla targa Targa_1 La Regione ha inoltre comunicato formalmente l'avvenuto annullamento allo studio legale del ricorrente con nota del 9 dicembre 2025.
Alla luce dell'intervenuto annullamento, la Regione ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle ragioni del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Appare accoglibile l'istanza della Regione di compensazione delle spese di lite, atteso che è difettata la prova che il ricorrente avesse, antecedentemente all'inoltro del ricorso, comunicato alla Regione la sentenza con cui era stata accertato il trasferimento di proprietà del veicolo. Sussiste, in ogni caso, l'obbligo ex lege della Regione di rimborsare le spese correlate al pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
5) Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
6) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17555/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Di Napoli Is C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000001702703 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3148/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 000001702703/2022, che la Regione Campania gli ha notificato il 19 giugno 2025, relativo alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022 riferita al motociclo Piaggio Liberty 150 targato Targa_1 Nel ricorso, egli ha contestato integralmente la legittimità dell'atto, sostenendo che la Regione gli avesse richiesto un pagamento non dovuto.
Ha dichiarato che non risultava più proprietario del veicolo già dal 20 ottobre 2009, come accertato dalla sentenza n. 1021/2023 del Giudice di Pace di Caserta, la quale ha riconosciuto la proprietà esclusiva del veicolo in capo al sig. Nominativo_1 a partire proprio da quella data, consentendone la trascrizione al PRA ai sensi dell'art. 2686 c.c..
Nel ricorso ha ricostruito come, nel corso del procedimento civile iniziato nel 2020, egli e il suo collega avessero convenuto in giudizio l'allora utilizzatore del mezzo e il Pubblico Registro Automobilistico, ottenendo infine una decisione che ha certificato la sua perdita di possesso e proprietà del motociclo sin dal 2009.
Alla luce di tale sentenza, egli ha sostenuto che la richiesta della tassa automobilistica per il 2022 fosse manifestamente infondata, poiché egli non poteva essere considerato soggetto passivo, non essendo più proprietario del mezzo da oltre tredici anni.
Ha dunque invocato l'assoluta carenza di legittimazione passiva e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato per evitare un danno grave e irreparabile. Ha infine chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna della Regione alle spese, riservandosi anche di chiedere in subordine la massima riduzione delle eventuali sanzioni pecuniarie.
La Regione Campania si è costituita nel giudizio sostenendo, nelle proprie controdeduzioni, che – dopo aver svolto le necessarie verifiche istruttorie – aveva ritenuto fondate le doglianze del contribuente.
Ha dichiarato che, dall'esame dell'atto giudiziario prodotto dal ricorrente, era emersa la circostanza rilevante della perdita di possesso del veicolo, certificata dalla sentenza n. 1021/2023, benché tale evento non risultasse trascritto al Pubblico Registro Automobilistico.
La Regione ha precisato che aveva appreso dell'esistenza della sentenza soltanto mediante la lettura del ricorso e la successiva consultazione del fascicolo digitale.
Completata l'istruttoria interna, la competente Associazione_1 amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali ha riconosciuto l'erroneità dell'avviso e ha proceduto ad annullare in autotutela l'atto di accertamento n. 000001702703, riferito alla targa Targa_1 La Regione ha inoltre comunicato formalmente l'avvenuto annullamento allo studio legale del ricorrente con nota del 9 dicembre 2025.
Alla luce dell'intervenuto annullamento, la Regione ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle ragioni del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Appare accoglibile l'istanza della Regione di compensazione delle spese di lite, atteso che è difettata la prova che il ricorrente avesse, antecedentemente all'inoltro del ricorso, comunicato alla Regione la sentenza con cui era stata accertato il trasferimento di proprietà del veicolo. Sussiste, in ogni caso, l'obbligo ex lege della Regione di rimborsare le spese correlate al pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
5) Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
6) Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)