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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13174/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.13174/2024 promossa da:
(C.F. ), a nata a [...]_1 C.F._1
(IN) il 23.09.1983, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Bramato, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2 il 28.02.1983, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Vecchiarelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2024 le parti, premesso che in data
15.11.2007 avevano contratto matrimonio in Mumbai (IN), che dalla loro unione
1 Per_ erano nati i figli (Roma, 15.09.2010) e (Roma, 27.06.2017) e che in data Per_1
27.08.2024, il Tribunale di Roma, con decreto n. 3160/24, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda che, a far data dalla separazione, perdurava la volontà delle parti di non volersi riconciliare.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “A) Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in IN in data 30 gennaio 2008 trascritto presso il comune di Roma sui registri dello stato civile anno 2008 ; atto
N. 00041; parte 2, serie C07 tra i coniugi , nata a [...]
Mumbai ( IN ) in data 23-09-83 e nato a [...]_1
(VT) il 28.2.1983 ; B) confermare per i figli minori : , nato a [...]_3 il 15-09-10; e , nata a [...] il [...] l' affidamento ad entrambi Persona_4
i genitori. Il padre a causa della difficoltà della madre di reperire CP_1 attività lavorativa, prestava il consenso ed autorizzava la signora
[...]
a trasferirsi nel paese di origine (IN) conducendo con sé la Parte_1 figlia minore, e per l'effetto si chiede al Tribunale di revocare Persona_4
l'assegnazione della casa coniugale posta in vendita per effetto del trasferimento, già avvenuto, della sig.ra Confermare la collocazione Parte_1 della figlia minore presso la madre, entrambe vivranno in Mumbai Persona_4 presso l'abitazione del nonno materno al seguente Persona_5 indirizzo Plot 112 , ND, EI , Chembur stato AH IN;
mentre per il figlio minore, , si chiede al Tribunale di confermare la Persona_3 collocazione presso il padre nell'immobile sito in Ostia Antica Via Attilio Profumo
n. 64; C) i genitori si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti costanti e continui tra i figli minori presso se stessi collocati con l'altro genitore che vive all'estero; Si impegnano a concordare tutte le scelte che riguardano i figli per effetto dell'affidamento condiviso, più in particolare la madre si impegna a fare Per_ effettuare una videochiamata giornaliera tra e il padre, stesso impegno prende il padre nei confronti del figlio presso di sé collocato;
inoltre regolamentano Per_1 il diritto di frequentazione dei figli minori con l'altro genitore non collocatario come segue : C1) i genitori collocatari si impegnano a consentire la frequentazione
2 tra il figlio minore, collocato presso di sé con l'altro genitore, per almeno tre periodi lunghi all'anno, compatibilmente con gli impegni e con il calendario scolastico e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
i minori potranno essere visitati dal genitore non collocatario presso il paese di origine, previo accordo ovvero essere ricondotti presso il genitore e permanere per periodo concordato sino alla ripresa delle lezioni ovvero il genitore non collocatario potrà raggiungere presso il paese di origine il figlio e frequentarlo , previo accordo tra le parti . Le spese di viaggio verranno sostenute al 50% tra i genitori ovvero alternativamente verranno sostenute dal genitore non collocatario.
Nei periodi festivi i bambini potranno frequentare il genitore non collocatario tenendo conto dell'anno scolastico e quando vi sono ferie o festività. In ogni caso Per_ si prevede che venga accompagnata dalla madre in Italia ogni anno, alla fine del periodo scolastico, dal 10 al 30 giugno, periodo che trascorrerà interamente Per_ con il padre. Alla fine di tale periodo, il padre dovrà accompagnare la figlia insieme al figlio in IN dalla madre e quest'ultimo trascorrerà in IN 20 Per_1 giorni continuativi insieme alla madre per poi fare ritorno in Italia alla fine del periodo (o accompagnato dalla madre, o da persona di fiducia o con personale di volo per assistenza minori). Si prevede altresì che ogni anno la bambina trascorra con il padre, ove le condizioni lavorative glielo consentano, dieci giorni consecutivi nel periodo natalizio in IN dove il padre si recherà insieme al figlio . Il Per_1 tutto salvo diverso accordo tra le parti. D) la signora Parte_1 corrisponderà al Sig. a titolo di mantenimento del figlio minore, CP_1
, la somma di euro 500,00 ( cinquecento ) entro il giorno 5 di ogni Persona_3 mese bonificando la somma sul conto corrente del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
il Sig. corrisponderà alla CP_1 signora per la figlia , la somma di euro Parte_1 Persona_4
500,00 ( cinquecento ) a titolo di mantenimento della stessa e per effetto della collocazione entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. I genitori aderiscono al Protocollo del Tribunale di Roma in merito alle spese straordinarie.
E) i coniugi provvederanno ognuno al proprio sostentamento a partire dal mese di luglio 2024. F) I coniugi rilasciano contestuale e reciproca autorizzazione al
3 rilascio del passaporto per se stessi e per i figli minori;
G) le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, nonché all'accoglimento dell'istanza di revoca della casa coniugale, sita in Roma
Via Euripide n. 88, in ragione del trasferimento della del collocamento Pt_1 del figlio minore presso il padre, in Ostia Antica Via Attilio Profumo n. 64. Per_1
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
13174/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Mumbai (IN) in data 15.11.2007, ed annotato sul
[...] CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2008 atto n. 41 parte 2 serie C07);
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 41, Parte
II, Serie C07);
- revoca l'assegnazione a della casa coniugale sita in Roma Parte_1
Via Euripide n. 88;
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 01.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.13174/2024 promossa da:
(C.F. ), a nata a [...]_1 C.F._1
(IN) il 23.09.1983, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Bramato, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2 il 28.02.1983, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Vecchiarelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2024 le parti, premesso che in data
15.11.2007 avevano contratto matrimonio in Mumbai (IN), che dalla loro unione
1 Per_ erano nati i figli (Roma, 15.09.2010) e (Roma, 27.06.2017) e che in data Per_1
27.08.2024, il Tribunale di Roma, con decreto n. 3160/24, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda che, a far data dalla separazione, perdurava la volontà delle parti di non volersi riconciliare.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “A) Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in IN in data 30 gennaio 2008 trascritto presso il comune di Roma sui registri dello stato civile anno 2008 ; atto
N. 00041; parte 2, serie C07 tra i coniugi , nata a [...]
Mumbai ( IN ) in data 23-09-83 e nato a [...]_1
(VT) il 28.2.1983 ; B) confermare per i figli minori : , nato a [...]_3 il 15-09-10; e , nata a [...] il [...] l' affidamento ad entrambi Persona_4
i genitori. Il padre a causa della difficoltà della madre di reperire CP_1 attività lavorativa, prestava il consenso ed autorizzava la signora
[...]
a trasferirsi nel paese di origine (IN) conducendo con sé la Parte_1 figlia minore, e per l'effetto si chiede al Tribunale di revocare Persona_4
l'assegnazione della casa coniugale posta in vendita per effetto del trasferimento, già avvenuto, della sig.ra Confermare la collocazione Parte_1 della figlia minore presso la madre, entrambe vivranno in Mumbai Persona_4 presso l'abitazione del nonno materno al seguente Persona_5 indirizzo Plot 112 , ND, EI , Chembur stato AH IN;
mentre per il figlio minore, , si chiede al Tribunale di confermare la Persona_3 collocazione presso il padre nell'immobile sito in Ostia Antica Via Attilio Profumo
n. 64; C) i genitori si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti costanti e continui tra i figli minori presso se stessi collocati con l'altro genitore che vive all'estero; Si impegnano a concordare tutte le scelte che riguardano i figli per effetto dell'affidamento condiviso, più in particolare la madre si impegna a fare Per_ effettuare una videochiamata giornaliera tra e il padre, stesso impegno prende il padre nei confronti del figlio presso di sé collocato;
inoltre regolamentano Per_1 il diritto di frequentazione dei figli minori con l'altro genitore non collocatario come segue : C1) i genitori collocatari si impegnano a consentire la frequentazione
2 tra il figlio minore, collocato presso di sé con l'altro genitore, per almeno tre periodi lunghi all'anno, compatibilmente con gli impegni e con il calendario scolastico e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
i minori potranno essere visitati dal genitore non collocatario presso il paese di origine, previo accordo ovvero essere ricondotti presso il genitore e permanere per periodo concordato sino alla ripresa delle lezioni ovvero il genitore non collocatario potrà raggiungere presso il paese di origine il figlio e frequentarlo , previo accordo tra le parti . Le spese di viaggio verranno sostenute al 50% tra i genitori ovvero alternativamente verranno sostenute dal genitore non collocatario.
Nei periodi festivi i bambini potranno frequentare il genitore non collocatario tenendo conto dell'anno scolastico e quando vi sono ferie o festività. In ogni caso Per_ si prevede che venga accompagnata dalla madre in Italia ogni anno, alla fine del periodo scolastico, dal 10 al 30 giugno, periodo che trascorrerà interamente Per_ con il padre. Alla fine di tale periodo, il padre dovrà accompagnare la figlia insieme al figlio in IN dalla madre e quest'ultimo trascorrerà in IN 20 Per_1 giorni continuativi insieme alla madre per poi fare ritorno in Italia alla fine del periodo (o accompagnato dalla madre, o da persona di fiducia o con personale di volo per assistenza minori). Si prevede altresì che ogni anno la bambina trascorra con il padre, ove le condizioni lavorative glielo consentano, dieci giorni consecutivi nel periodo natalizio in IN dove il padre si recherà insieme al figlio . Il Per_1 tutto salvo diverso accordo tra le parti. D) la signora Parte_1 corrisponderà al Sig. a titolo di mantenimento del figlio minore, CP_1
, la somma di euro 500,00 ( cinquecento ) entro il giorno 5 di ogni Persona_3 mese bonificando la somma sul conto corrente del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
il Sig. corrisponderà alla CP_1 signora per la figlia , la somma di euro Parte_1 Persona_4
500,00 ( cinquecento ) a titolo di mantenimento della stessa e per effetto della collocazione entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. I genitori aderiscono al Protocollo del Tribunale di Roma in merito alle spese straordinarie.
E) i coniugi provvederanno ognuno al proprio sostentamento a partire dal mese di luglio 2024. F) I coniugi rilasciano contestuale e reciproca autorizzazione al
3 rilascio del passaporto per se stessi e per i figli minori;
G) le spese legali si intendono compensate tra le parti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, nonché all'accoglimento dell'istanza di revoca della casa coniugale, sita in Roma
Via Euripide n. 88, in ragione del trasferimento della del collocamento Pt_1 del figlio minore presso il padre, in Ostia Antica Via Attilio Profumo n. 64. Per_1
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
13174/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Mumbai (IN) in data 15.11.2007, ed annotato sul
[...] CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2008 atto n. 41 parte 2 serie C07);
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 41, Parte
II, Serie C07);
- revoca l'assegnazione a della casa coniugale sita in Roma Parte_1
Via Euripide n. 88;
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 01.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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