Sentenza 11 agosto 2015
Massime • 2
Il Tribunale del riesame, quale giudice della procedura incidentale, è competente a pronunciarsi sulla perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari per mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 309 cod. proc. pen., ferma la possibilità di adire il giudice del procedimento principale per la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.
La sospensione del procedimento di riesame, disposta ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per effetto della proposizione di una questione di legittimità costituzionale, non implica la sospensione del termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento decisorio sulla richiesta di riesame, avendo tale termine natura perentoria e potendo essere prorogato o sospeso unicamente nei casi espressamente previsti dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., non suscettibili di interpretazione estensiva. (Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva illegittimamente sospeso, in conseguenza della pregiudiziale di costituzionalità, il termine di dieci giorni stabilito per la decisione, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2015, n. 34889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34889 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 11/08/2015
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 32
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 28160/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI AN N. IL 21/06/1977;
avverso l'ordinanza n. 501/2015 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 19/06/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al GIP nonché in subordine per l'annullamento senza rinvio con declaratoria di inefficacia della misura cautelare;
Udito il difensore, Avv. Massari Ladislao, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso chiedendo la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare.
RITENUTO IN FATTO
1. LE AN propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa il 19/06/2015 dal Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame, con la quale è stata rigettata l'istanza tendente ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare applicata nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi.
2. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale del riesame abbia ritenuto applicabile anche al termine previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 9, la sospensione dei termini imposta dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 dopo aver ricevuto gli atti del procedimento in data 8 giugno 2015 ed aver sollevato, con ordinanza del 16 giugno 2015, questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.p., comma 8, omettendo quindi di pronunciarsi sull'istanza di riesame entro il termine di dieci giorni prescritto dall'art. 309 c.p.p., comma 9. 3. Nel ricorso si censura l'ordinanza con unico, articolato, motivo per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 306, 127, 279 e 525 cod. proc. pen., deducendosi altresì l'illogicità e contraddittorietà della motivazione.
3.1. In particolare, il ricorrente deduce, in primo luogo, che spetta al giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo, e non al Tribunale del riesame, la competenza a stabilire se la sospensione del procedimento di riesame, disposta per effetto della proposizione di una questione di legittimità costituzionale, comporti o meno la sospensione del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9, essendo pertanto l'ordinanza impugnata emessa da giudice incompetente. La pregiudiziale costituzionale, si assume, in quanto caratterizzata da un nesso di strumentante necessaria tra la risoluzione della questione di costituzionalità e la decisione del procedimento al quale si riferisce, da luogo ad una sospensione obbligatoria che priva il giudice del processo principale della potestas decidendi fino alla risoluzione della questione pregiudiziale, sospendendo il giudizio ma non i termini previsti a pena di decadenza.
3.2. Il ricorrente lamenta, altresì, che l'ordinanza sia stata emessa da un Collegio parzialmente differente rispetto a quello che aveva adottato la decisione di sospensione ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23 in violazione del principio di immutabilità del giudice sancito dall'art. 525 cod. proc. pen.. 3.3. Le censure riguardanti la motivazione del provvedimento concernono il richiamo ivi contenuto ad un contrasto giurisprudenziale già risolto con pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 9 del 6/07/1990, Mancini), secondo la quale nell'ipotesi di sospensione del procedimento dovuta alla proposizione di questione di legittimità costituzionale non possono ritenersi sospesi anche i termini di custodia cautelare, neppure nel caso in cui la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale sia stata determinata da una eccezione di incostituzionalità sollevata dall'imputato, dovendosi pervenire secondo il ricorrente ad identica conclusione relativamente al termine di efficacia della misura cautelare, trattandosi di un termine perentorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Va, in primo luogo, ritenuta infondata la censura concernente l'asserita incompetenza del Tribunale del riesame a pronunciarsi sull'istanza di accertamento della perdita di efficacia del provvedimento applicativo di misura cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10. Con pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite è stato, infatti, risolto il relativo contrasto giurisprudenziale affermandosi il seguente principio di diritto: Nei casi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 10, il soggetto che ha diritto a riacquistare la libertà può, in ogni tempo, salvo il limite della preclusione derivante dal giudicato cautelare, non solo chiedere al giudice del procedimento principale la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'inosservanza dei termini indicati nella citata norma, ma anche agire dinanzi al giudice della procedura incidentale di impugnazione per farla valere (Sez. U, n. 1 del 15/01/1999, Caridi, Rv. 212744). La logica complessiva del sistema, secondo la lezione della Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, induce infatti a ritenere che il giudice della procedura incidentale di impugnazione sia giudice della propria competenza, della regolare instaurazione del contraddittorio e della validità di ogni suo atto, nonché, a maggior ragione, del rispetto dei termini della procedura, dalla cui inosservanza discenda la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, logicamente pregiudiziale rispetto a ogni altra questione di legittimità o di merito. Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato ed ulteriormente chiarito con successiva pronuncia (Sez. 6, n. 2033 del 02/06/1999, Lombardo, Rv. 14319), che ha spiegato come non sussista obbligo di devoluzione al giudice del procedimento principale ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen. delle questioni concernenti la regolarità dell'impugnazione,
tra le quali rientra il rispetto dei termini della procedura dalla cui inosservanza discenda la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva.
3. È, tuttavia, fondata la censura concernente la violazione di legge in relazione agli artt. 306 e 309 cod. proc. pen.
3.1. Investite della soluzione di un contrasto giurisprudenziale sorto in seno alle Sezioni semplici, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno implicitamente risposto in senso negativo al quesito "se il termine perentorio entro il quale a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 9, deve intervenire, a pena di inefficacia della misura coercitiva personale, la decisione sulla richiesta di riesame, resti sospeso per effetto della sospensione del procedimento disposta per la risoluzione di una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale" (Sez. U, n. 8 del 17/04/1996, Vernengo, Rv. 205258) affermando che si verte nell'ambito di un'autonoma azione di accertamento che non genera sovrapposizioni od interferenze con il giudizio principale sospeso.
3.2. Pur avendo la Corte ritenuto, nella pronuncia da ultimo citata, che la competenza a provvedere spettasse al giudice autonomamente individuato ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., si è detto che, con successiva pronuncia a Sezioni Unite, è stata riconosciuta la competenza del Tribunale del riesame. Il principio inerente alla autonomia della domanda di accertamento dell'inefficacia della misura cautelare rispetto al giudizio cautelare sospeso, che era stato affermato nella sentenza Vernengo, è stato, poi, sviluppato in altre pronunce (Sez. 2, n. 793 del 14/02/1996, Abruzzese, Rv. 204753; Sez. 1, n. 2226 del 04/04/1996, De Fino, Rv. 204914), con l'affermazione del principio secondo il quale il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. per la decisione del Tribunale del riesame è perentorio, giacché, trascorso infruttuosamente il giorno finale in esso previsto, consegue automaticamente l'effetto della perdita di efficacia della misura coercitiva impugnata. Corollario di tale perentorietà, rafforzata dal favor libertatis, è che detto termine può essere prorogato o sospeso solo nelle ipotesi in cui la legge lo consente espressamente, e poiché nel nostro ordinamento giuridico non sono previste proroghe o sospensioni al di fuori delle dilazioni tassativamente indicate nell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen. - le quali, costituendo eccezioni alla norma generale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva - ne consegue che la sospensione del procedimento per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale non è idonea a impedire la decorrenza dei termini perentori in esso previsti.
4. Conclusivamente, si deve ritenere illegittima la pronuncia impugnata, che ha ritenuto estesa la sospensione del processo disciplinata dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 anche al termine previsto, pena l'effetto estintivo della misura, per l'adozione del provvedimento da parte del Tribunale del riesame. Potendosi rilevare in questa sede l'avvenuto decorso del termine previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 9, senza che sia intervenuta pronuncia del Tribunale
sull'istanza di riesame, segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa per intervenuta inefficacia della misura coercitiva applicata nei confronti di LE AN dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi con ordinanza del 1 giugno 2005.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare. Ordina la immediata liberazione di LE AN se non detenuto per altra causa.
Dispone la comunicazione del dispositivo al P.G. in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 agosto 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2015