Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2015, n. 34889
CASS
Sentenza 11 agosto 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il Tribunale del riesame, quale giudice della procedura incidentale, è competente a pronunciarsi sulla perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari per mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 309 cod. proc. pen., ferma la possibilità di adire il giudice del procedimento principale per la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.

La sospensione del procedimento di riesame, disposta ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per effetto della proposizione di una questione di legittimità costituzionale, non implica la sospensione del termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento decisorio sulla richiesta di riesame, avendo tale termine natura perentoria e potendo essere prorogato o sospeso unicamente nei casi espressamente previsti dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., non suscettibili di interpretazione estensiva. (Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva illegittimamente sospeso, in conseguenza della pregiudiziale di costituzionalità, il termine di dieci giorni stabilito per la decisione, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2015, n. 34889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34889
    Data del deposito : 11 agosto 2015

    Testo completo