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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7636 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5200 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. PERITI PAOLO e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
N Q MANDATARIA
[...]
Avv. BORZA FRANCESCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 10132 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Letti gli atti relativi al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4421/2015, con il quale la società concedente ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 10.333,27 per canoni scaduti (nn.79 - 84) e per spese di addebito di IVA, come riportato nell'estratto- conto del 22.07.2015, nonché la condanna al rilascio del bene locato, in ragione del contratto di leasing intercorso tra le parti, concluso il 30.05.2006, scaduto il 3.04.2013 senza che l'utilizzatore esercitasse il diritto di opzione di acquisto previsto dall'art. 6 del contratto;
rilevato che l'opponente ha dedotto di avere correttamente adempiuto alle proprie prestazioni ed esercitato il diritto di opzione, in via subordinata dispiegando domanda riconvenzionale per sentire dichiarare la nullità del contratto di leasing per mancato assolvimento delle formalità previste dall'art. 9 e per l'effetto condannare la convenuta opposta alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute;
rilevato che, in ragione delle contestazioni dell'opponente in ordine al corretto esercizio del diritto di opzione mediante il pagamento del prezzo previsto contrattualmente, alla assoggettabilità ad Iva del natante oggetto della locazione finanziaria e dell'applicazione di interessi usurari è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la corretta rideterminazione dei rapporti di dare- avere tra le parti;
esaminata le relazione peritale e rilevato che l'elaborato, metodologicamente corretto ed immune da vizi logici, al cui contenuto integralmente si rinvia, vagliata la documentazione contabile depositata, ha confermato la correttezza della pretesa della società di leasing azionata in via monitoria, non avendo riscontrato che la società utilizzatrice abbia corrisposto a favore della società di leasing la complessiva somma di € 140.851,60 sul minore importo concordato di euro 138.443,60 oltre IVA;
che pertanto, sulla base delle attendibili conclusioni peritali, deve escludersi che la abbia estinto i pagamenti dovuti in forza Parte_1 del contratto di leasing, risultando debitrice, all'epoca dell'esercizio dell'opzione di acquisto, del pagamento dei canoni da 79 ad 84 richiesti dalla banca;
considerato che
essendo la società utilizzatrice stabilita in Italia e non ricorrendo le condizioni di non imponibilità ex art. 8 bis dpr 633/72, la banca deve applicare l'aliquota IVA ordinaria al corrispettivo del leasing oggetto della controversia;
che pertanto per il corretto esercizio del diritto di opzione, a seguito della comunicazione della concedente del 03/04/2013, la società avrebbe dovuto corrispondere la somma richiesta di € 1.303,88 e pagare tutti i canoni scaduti, tenuto conto che il diritto di opzione è subordinato alla condizione sospensiva che l'utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivatigli dal contratto ed abbia versato il prezzo pattuito, oltre all'importo di € 130,00 oltre IVA a titolo di rimborso delle spese di chiusura della pratica;
che pertanto il versamento della somma di € 303,21 (di cui € 145,91 per opzione d'acquisto ed € 157,30 a titolo di spese chiusura pratica) non esaurisce gli obblighi in capo alla società e non la abilita a conseguire l'acquisto del bene;
ritenuto che
l'opposta ha provato la sussistenza del credito di €.10.333,27, oggetto dell'ingiunzione, nonché il diritto alla riconsegna del bene concesso in locazione finanziaria, per intervenuta scadenza del contratto;
pag. 2/10 considerato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) , gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. (Cass. sez. unite n. 13533/2001); che ha assolto il suo onere probatorio con il Controparte_1 deposito del contratto, regolarmente sottoscritto e della ulteriore documentazione richiamata;
che pertanto correttamente, alla luce della documentazione in atti e delle conclusioni peritali, ha richiesto la consegna del bene e la CP_1 corresponsione delle somme , nella misura ingiunta;
ritenuto di respingere la domanda riconvenzionale, tenuto conto che in caso di risoluzione , ai sensi dell' art.19 del contratto “l'utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni, giusta le previsioni di cui al precedente art. 18, nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, fermo restando quanto stabilito dall'art 1458 c.c. e impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati all'euribor, diminuito di 1 punto, dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per l'opzione”;
pag. 3/10 che all'art. 18 è sancito l'obbligo di riconsegna dell'unità da diporto al termine della locazione finanziaria;
ritenuto altresì che al contratto intercorso non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1526 c.c. comma 1° e che in ogni caso non può applicarsi il II comma dell'art. 1526 c.c., in ragione della mancata consegna del bene;
considerato che
la clausola contrattuale, che consente al concedente di trattenere le rate riscosse, non è illegittima in quanto derogatoria di norma inderogabile, ma è una vera e propria clausola penale, tenuto conto che la ritenzione delle rate pagate costituisce un' “indennità”( per i danni conseguenti all'inadempimento) di importo predeterminato ( “ le rate pagate”), che può essere ridotto dal giudice, così come può essere ridotto l'importo della penale ex art. 1384 cc. ; che nella specie il patto di ritenzione è stato inteso dalle parti come vera e propria penale, da intendersi quale compensazione tra il credito relativo al pagamento della penale per le conseguenze dannose scaturenti dall'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo e per l'obbligo dell'indennizzo per l'uso della cosa ed il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate;
che la clausola in esame è implicitamente consentita dallo stesso art.1526 II c.c., che prevede proprio l'ipotesi che “sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità”, salva la riduzione dell'indennità secondo le circostanze e dunque deve ritenersi inderogabile solo la previsione legale del potere del giudice di ridurre tale indennità , che nel caso concreto permette di mantenere l'equilibrio contrattuale;
che per decidere se apportare, o meno, una riduzione, e di quale entità, all'indennità convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice dovrà avere riguardo all'ammontare complessivo delle rate riscosse, al valore obbiettivo della cosa, al tempo per il quale il compratore ne ha avuto l'uso e il godimento e allo stato in cui viene restituita (Cass. 7266/95) e tale operazione presuppone la ricollocazione del bene, che nel caso in esame, all'epoca della domanda, non risultava intervenuta;
ritenuto che
le parti possono convenire, ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., applicabile in via analogica, l'irripetibilità dei canoni versati al concedente in esito alla risoluzione del contratto e detta pattuizione è da qualificarsi come clausola penale, giacché volta alla predeterminazione del danno risarcibile nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, con conseguente potere riduttivo del giudice (Cass. 19272/2014); che la sussunzione del patto nei termini di clausola penale è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, che, peraltro, ha avuto modo di pag. 4/10 precisare che al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento e in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (Cass., 07/01/2014, n. 888; sulla portata generale della possibilità di esercitare d'ufficio i poteri ex art. 1384 c.c., cfr. Cass., 25/10/2017, n. 25334.-Cassazione civile sez. III - 12/06/2018, n. 15202); richiamato il recente intervento della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., 28.1.2021, n. 2061 seguita da due ulteriori sentenze gemelle, n. 2142/2021 e n. 2143/2021), che ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140 legge n. 124/2017 non è retroattiva;
che l'irretroattività non esclude che la nuova norma si applichi a situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore, siano distinti ontologicamente e funzionalmente;
che oggetto specifico della nuova disciplina è la risoluzione e i suoi effetti (l'inadempimento che sia tale da determinare la risoluzione è «il fatto compiuto» che costituisce il discrimine tra il «prima» e il «dopo»); che la nuova disciplina si applica anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore allorché l'effetto risolutivo si sia verificato durante la sua vigenza (la ius superveniens imperativo prevale sulla diversa clausola pattizia); per le risoluzioni, come quella sottoposta all'odierno esame, verificatesi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge si applica l'art. 1526 c.c., che come enunciato, al secondo comma, faculta le parti a pattuire che le rate pagate vengano acquisite al venditore a titolo di indennità; che per i contratti anteriormente risolti resta valida, pertanto, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.; ritenuto che le ulteriori censure al contratto di locazione finanziaria in ordine alla usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati è smentita dalla constatata previsione del “Tasso leasing” (indicatore sintetico di costo applicabile alla fattispecie) pari al 6,38%, inferiore al tasso sogli all'epoca (8,04%);
pag. 5/10 considerato che la censura in ordine alla applicazione nel corso del rapporto di interessi moratori si palesa generica e che in ogni caso non consta che nel rapporto in esame siano stati applicati interessi moratori;
che l'opposizione va pertanto rigettata, con soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 9.380,00, oltre iva e cap come per legge.” L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Va premesso che, a fronte della sentenza gravata che ha ritenuto sfornita di prova la tesi dell'odierna appellante di aver corrisposto il primo canone di locazione in misura superiore a quella contrattualmente prevista, la Pt_1 ha criticato la sentenza deducendo di aver fornito la prova di aver Pt_1 corrisposto, in luogo della controparte, alla TE SR (che aveva venduto l'imbarcazione alla Agrileasing) l'importo di euro 40.518,91 che, pertanto, doveva essere imputato alla prima mensilità di canone. Osserva la Corte sul punto che, per vero, l'estratto conto bancario dal quale dovrebbe risultare eseguito il bonifico di pagamento del saldo del prezzo da parte di Agrileasing alla TE SR non reca neppure l'indicazione della causale e, quanto agli altri documenti, non solo non risulta che siano stati inviati alla controparte ma non recano neppure la data. Sicchè non può ritenersi fornita la prova del pagamento di euro 40.518,91, in luogo di euro 36.177,60, per il primo canone di locazione. In ogni caso, osserva la Corte che tale pagamento in misura superiore non è rilevante ai fini dell'esame della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di opzione poiché, in ogni caso, non risulta che Parte_1 abbia corrisposto tutto quanto dovuto. Ed invero, come correttamente evidenziato anche dalla relazione peritale, il conteggio del dovuto operato dall'odierna appellante non tiene conto dei costi accessori della locazione in discorso di cui, peraltro, l'appellante non contesta la debenza, fatta eccezione per l'IVA. Ebbene, sull'IVA la critica alla sentenza attiene al non avere considerato che “se è vero, infatti, che la norma sull'applicazione o meno dell'iva, fa pag. 6/10 riferimento alla dirimente questione se l'unità da diporto stessa, quando è al di sotto dei 10 metri di lunghezza, sia stata o meno immatricolata (e quindi se debba considerarsi “imbarcazione” o “natante” da diporto), rendendo così l'iva non applicabile solo quando questa sia stata effettivamente iscritta nei registri nautici, è anche vero che l'unico soggetto che avrebbe dovuto e potuto immatricolare l'imbarcazione, era il suo proprietario ossia la società di Leasing opposta/appellata. (all.6 citazione primo grado).” Sul punto, a parte l'inconferente richiamo all'allegato n. 6, l'appellante non indica alcun altro supporto probatorio alla sua tesi né critica l'accertamento del CTU in ordine al difetto in capo all'utilizzatrice degli altri requisiti prescritti dalla normativa per l'accesso al regime di esenzione dell'IVA. Pertanto, sulla debenza dell'IVA, la Corte non ha ragione di discostarsi dall'articolata valutazione operata dal perito d'ufficio il quale ha concluso affermando che “Considerata la sussistenza del presupposto oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi dell'art. 1 DPR 633/72 il contratto è soggetto all'applicazione dell'IVA”. Il perito ha sostanzialmente confermato quanto già fondatamente sostenuto dalla banca la quale aveva evidenziato che “ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972, la locazione finanziaria di natante da diporto sconta il regime di non imponibilità IVA, a condizione che l'utilizzazione della imbarcazione per fini commerciali sia annotata nei registri marittimi d'iscrizione, specificandosi il nome del proprietario o armatore, l'attività svolta, nonché gli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese. Tali dati devono essere anche annotati sulla licenza di navigazione ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 171/2005. Pertanto, l'esenzione al regime IVA sarà applicabile solo ed esclusivamente nella misura in cui vengano adempiuti gli obblighi di registrazione summenzionati. A ciò si aggiunga che il Codice della Nautica da Diporto riconosce espressamente la possibilità che un'unità da diporto sia adibita allo svolgimento di un'attività commerciale. In tal caso, il proprietario o l'armatore deve essere iscritto alla Camera di Commercio nel registro delle imprese come ditta individuale o come società avente per oggetto la detta attività commerciale nel settore nautico. Si precisa inoltre che le unità ad uso commerciale possono essere utilizzate esclusivamente per le attività cui sono adibite, non è ammesso pertanto che un privato possa svolgere in maniera occasionale un'attività di locazione di unità da diporto. Infine, secondo la disciplina generale, affinché possa applicarsi il regime di non imponibilità previsto dall'art. 8 bis D.P.R.
pag. 7/10 633/1972 è necessario che l'unità oggetto di locazione finanziaria integri due requisiti:
1. essere adibita alla navigazione d'alto mare che secondo la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con l. n. 689/1994, agli artt. 86 e ss., deve intendersi l'insieme di tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato Sovrano;
2. essere destinata all'esercizio di attività commerciali, a tal proposito l'art. 2 co. I del Codice della Nautica da Diporto specificamente identifica le unità ad uso commerciale quelle che:
siano oggetto di contratti di locazione e noleggio (cd. charteraggio);
siano utilizzate per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
siano utilizzate da centri di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (cd. diving).
La utilizzatrice non ha dimostrato di avere i predetti requisiti.”
D'altro canto, l'appellante non ha neppure dimostrato che l'imbarcazione fosse stata utilizzata per il commercio, posto che dal contratto non si evince se non la eventualità di una destinazione siffatta.
Ebbene, alla luce di quanto dovuto anche a titolo di oneri accessori e di IVA, risulta evidente che l'odierna appellante ha corrisposto un importo inferiore al dovuto e che fosse ancora debitrice di quanto richiesto dalla banca. Sicchè è del tutto evidente che non sussistano i presupposti per l'esercizio del diritto di opzione il quale è condizionato al pagamento di tutto il dovuto per la locazione.
Né appare fondata la pretesa di accertamento della nullità del contratto prevista dal suo articolo 9 poiché la norma contrattuale non contempla tale sanzione.
Il motivo d'appello che attiene all'usurarietà degli interessi deve ritenersi inammissibile.
pag. 8/10 Parte appellante, a fronte della sentenza gravata che ha ritenuto generica la domanda riferita agli interessi moratori ed ha accertato che, peraltro, questi non risultano neppure corrisposti, si limita a richiede che sia disposta una ctu che, osserva la Corte, s'appalesa esplorativa tenuto conto che non solo non è stato censurato l'accertamento relativo alla circostanza che non fossero stati corrisposti ma, oltretutto, non è stato affatto allegato quali e quanti interessi sarebbero stati corrisposti.
Per quel che attiene al motivo d'appello relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, va rammentato che il Tribunale, nella sentenza gravata, ha stabilito: “che per decidere se apportare, o meno, una riduzione, e di quale entità, all'indennità convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice dovrà avere riguardo all'ammontare complessivo delle rate riscosse, al valore obbiettivo della cosa, al tempo per il quale il compratore ne ha avuto l'uso e il godimento e allo stato in cui viene restituita (Cass. 7266/95) e tale operazione presuppone la ricollocazione del bene, che nel caso in esame, all'epoca della domanda, non risultava intervenuta”. Ebbene tale ratio decidendi relativa alla mancata consegna dell'imbarcazione non è stata censurata. Sicchè alcuna riduzione dell'indennità può essere disposta e nulla l'appellata deve essere condanna a restituire.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e, per essa, Controparte_1 [...]
Controparte_2
N Q MANDATARIA nella misura che liquida in euro 9.000,00, oltre
[...] spese generali ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
pag. 9/10 Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 10/10
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5200 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
Avv. PERITI PAOLO e
Controparte_1 [...]
Controparte_2
N Q MANDATARIA
[...]
Avv. BORZA FRANCESCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 10132 del 2021 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Letti gli atti relativi al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4421/2015, con il quale la società concedente ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 10.333,27 per canoni scaduti (nn.79 - 84) e per spese di addebito di IVA, come riportato nell'estratto- conto del 22.07.2015, nonché la condanna al rilascio del bene locato, in ragione del contratto di leasing intercorso tra le parti, concluso il 30.05.2006, scaduto il 3.04.2013 senza che l'utilizzatore esercitasse il diritto di opzione di acquisto previsto dall'art. 6 del contratto;
rilevato che l'opponente ha dedotto di avere correttamente adempiuto alle proprie prestazioni ed esercitato il diritto di opzione, in via subordinata dispiegando domanda riconvenzionale per sentire dichiarare la nullità del contratto di leasing per mancato assolvimento delle formalità previste dall'art. 9 e per l'effetto condannare la convenuta opposta alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute;
rilevato che, in ragione delle contestazioni dell'opponente in ordine al corretto esercizio del diritto di opzione mediante il pagamento del prezzo previsto contrattualmente, alla assoggettabilità ad Iva del natante oggetto della locazione finanziaria e dell'applicazione di interessi usurari è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la corretta rideterminazione dei rapporti di dare- avere tra le parti;
esaminata le relazione peritale e rilevato che l'elaborato, metodologicamente corretto ed immune da vizi logici, al cui contenuto integralmente si rinvia, vagliata la documentazione contabile depositata, ha confermato la correttezza della pretesa della società di leasing azionata in via monitoria, non avendo riscontrato che la società utilizzatrice abbia corrisposto a favore della società di leasing la complessiva somma di € 140.851,60 sul minore importo concordato di euro 138.443,60 oltre IVA;
che pertanto, sulla base delle attendibili conclusioni peritali, deve escludersi che la abbia estinto i pagamenti dovuti in forza Parte_1 del contratto di leasing, risultando debitrice, all'epoca dell'esercizio dell'opzione di acquisto, del pagamento dei canoni da 79 ad 84 richiesti dalla banca;
considerato che
essendo la società utilizzatrice stabilita in Italia e non ricorrendo le condizioni di non imponibilità ex art. 8 bis dpr 633/72, la banca deve applicare l'aliquota IVA ordinaria al corrispettivo del leasing oggetto della controversia;
che pertanto per il corretto esercizio del diritto di opzione, a seguito della comunicazione della concedente del 03/04/2013, la società avrebbe dovuto corrispondere la somma richiesta di € 1.303,88 e pagare tutti i canoni scaduti, tenuto conto che il diritto di opzione è subordinato alla condizione sospensiva che l'utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivatigli dal contratto ed abbia versato il prezzo pattuito, oltre all'importo di € 130,00 oltre IVA a titolo di rimborso delle spese di chiusura della pratica;
che pertanto il versamento della somma di € 303,21 (di cui € 145,91 per opzione d'acquisto ed € 157,30 a titolo di spese chiusura pratica) non esaurisce gli obblighi in capo alla società e non la abilita a conseguire l'acquisto del bene;
ritenuto che
l'opposta ha provato la sussistenza del credito di €.10.333,27, oggetto dell'ingiunzione, nonché il diritto alla riconsegna del bene concesso in locazione finanziaria, per intervenuta scadenza del contratto;
pag. 2/10 considerato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) , gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. (Cass. sez. unite n. 13533/2001); che ha assolto il suo onere probatorio con il Controparte_1 deposito del contratto, regolarmente sottoscritto e della ulteriore documentazione richiamata;
che pertanto correttamente, alla luce della documentazione in atti e delle conclusioni peritali, ha richiesto la consegna del bene e la CP_1 corresponsione delle somme , nella misura ingiunta;
ritenuto di respingere la domanda riconvenzionale, tenuto conto che in caso di risoluzione , ai sensi dell' art.19 del contratto “l'utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni, giusta le previsioni di cui al precedente art. 18, nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, fermo restando quanto stabilito dall'art 1458 c.c. e impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, salvo ulteriori emergenze, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati all'euribor, diminuito di 1 punto, dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per l'opzione”;
pag. 3/10 che all'art. 18 è sancito l'obbligo di riconsegna dell'unità da diporto al termine della locazione finanziaria;
ritenuto altresì che al contratto intercorso non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1526 c.c. comma 1° e che in ogni caso non può applicarsi il II comma dell'art. 1526 c.c., in ragione della mancata consegna del bene;
considerato che
la clausola contrattuale, che consente al concedente di trattenere le rate riscosse, non è illegittima in quanto derogatoria di norma inderogabile, ma è una vera e propria clausola penale, tenuto conto che la ritenzione delle rate pagate costituisce un' “indennità”( per i danni conseguenti all'inadempimento) di importo predeterminato ( “ le rate pagate”), che può essere ridotto dal giudice, così come può essere ridotto l'importo della penale ex art. 1384 cc. ; che nella specie il patto di ritenzione è stato inteso dalle parti come vera e propria penale, da intendersi quale compensazione tra il credito relativo al pagamento della penale per le conseguenze dannose scaturenti dall'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo e per l'obbligo dell'indennizzo per l'uso della cosa ed il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate;
che la clausola in esame è implicitamente consentita dallo stesso art.1526 II c.c., che prevede proprio l'ipotesi che “sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità”, salva la riduzione dell'indennità secondo le circostanze e dunque deve ritenersi inderogabile solo la previsione legale del potere del giudice di ridurre tale indennità , che nel caso concreto permette di mantenere l'equilibrio contrattuale;
che per decidere se apportare, o meno, una riduzione, e di quale entità, all'indennità convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice dovrà avere riguardo all'ammontare complessivo delle rate riscosse, al valore obbiettivo della cosa, al tempo per il quale il compratore ne ha avuto l'uso e il godimento e allo stato in cui viene restituita (Cass. 7266/95) e tale operazione presuppone la ricollocazione del bene, che nel caso in esame, all'epoca della domanda, non risultava intervenuta;
ritenuto che
le parti possono convenire, ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., applicabile in via analogica, l'irripetibilità dei canoni versati al concedente in esito alla risoluzione del contratto e detta pattuizione è da qualificarsi come clausola penale, giacché volta alla predeterminazione del danno risarcibile nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, con conseguente potere riduttivo del giudice (Cass. 19272/2014); che la sussunzione del patto nei termini di clausola penale è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, che, peraltro, ha avuto modo di pag. 4/10 precisare che al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 c.c., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento e in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (Cass., 07/01/2014, n. 888; sulla portata generale della possibilità di esercitare d'ufficio i poteri ex art. 1384 c.c., cfr. Cass., 25/10/2017, n. 25334.-Cassazione civile sez. III - 12/06/2018, n. 15202); richiamato il recente intervento della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., 28.1.2021, n. 2061 seguita da due ulteriori sentenze gemelle, n. 2142/2021 e n. 2143/2021), che ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140 legge n. 124/2017 non è retroattiva;
che l'irretroattività non esclude che la nuova norma si applichi a situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore, siano distinti ontologicamente e funzionalmente;
che oggetto specifico della nuova disciplina è la risoluzione e i suoi effetti (l'inadempimento che sia tale da determinare la risoluzione è «il fatto compiuto» che costituisce il discrimine tra il «prima» e il «dopo»); che la nuova disciplina si applica anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore allorché l'effetto risolutivo si sia verificato durante la sua vigenza (la ius superveniens imperativo prevale sulla diversa clausola pattizia); per le risoluzioni, come quella sottoposta all'odierno esame, verificatesi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge si applica l'art. 1526 c.c., che come enunciato, al secondo comma, faculta le parti a pattuire che le rate pagate vengano acquisite al venditore a titolo di indennità; che per i contratti anteriormente risolti resta valida, pertanto, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.; ritenuto che le ulteriori censure al contratto di locazione finanziaria in ordine alla usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati è smentita dalla constatata previsione del “Tasso leasing” (indicatore sintetico di costo applicabile alla fattispecie) pari al 6,38%, inferiore al tasso sogli all'epoca (8,04%);
pag. 5/10 considerato che la censura in ordine alla applicazione nel corso del rapporto di interessi moratori si palesa generica e che in ogni caso non consta che nel rapporto in esame siano stati applicati interessi moratori;
che l'opposizione va pertanto rigettata, con soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 9.380,00, oltre iva e cap come per legge.” L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Va premesso che, a fronte della sentenza gravata che ha ritenuto sfornita di prova la tesi dell'odierna appellante di aver corrisposto il primo canone di locazione in misura superiore a quella contrattualmente prevista, la Pt_1 ha criticato la sentenza deducendo di aver fornito la prova di aver Pt_1 corrisposto, in luogo della controparte, alla TE SR (che aveva venduto l'imbarcazione alla Agrileasing) l'importo di euro 40.518,91 che, pertanto, doveva essere imputato alla prima mensilità di canone. Osserva la Corte sul punto che, per vero, l'estratto conto bancario dal quale dovrebbe risultare eseguito il bonifico di pagamento del saldo del prezzo da parte di Agrileasing alla TE SR non reca neppure l'indicazione della causale e, quanto agli altri documenti, non solo non risulta che siano stati inviati alla controparte ma non recano neppure la data. Sicchè non può ritenersi fornita la prova del pagamento di euro 40.518,91, in luogo di euro 36.177,60, per il primo canone di locazione. In ogni caso, osserva la Corte che tale pagamento in misura superiore non è rilevante ai fini dell'esame della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di opzione poiché, in ogni caso, non risulta che Parte_1 abbia corrisposto tutto quanto dovuto. Ed invero, come correttamente evidenziato anche dalla relazione peritale, il conteggio del dovuto operato dall'odierna appellante non tiene conto dei costi accessori della locazione in discorso di cui, peraltro, l'appellante non contesta la debenza, fatta eccezione per l'IVA. Ebbene, sull'IVA la critica alla sentenza attiene al non avere considerato che “se è vero, infatti, che la norma sull'applicazione o meno dell'iva, fa pag. 6/10 riferimento alla dirimente questione se l'unità da diporto stessa, quando è al di sotto dei 10 metri di lunghezza, sia stata o meno immatricolata (e quindi se debba considerarsi “imbarcazione” o “natante” da diporto), rendendo così l'iva non applicabile solo quando questa sia stata effettivamente iscritta nei registri nautici, è anche vero che l'unico soggetto che avrebbe dovuto e potuto immatricolare l'imbarcazione, era il suo proprietario ossia la società di Leasing opposta/appellata. (all.6 citazione primo grado).” Sul punto, a parte l'inconferente richiamo all'allegato n. 6, l'appellante non indica alcun altro supporto probatorio alla sua tesi né critica l'accertamento del CTU in ordine al difetto in capo all'utilizzatrice degli altri requisiti prescritti dalla normativa per l'accesso al regime di esenzione dell'IVA. Pertanto, sulla debenza dell'IVA, la Corte non ha ragione di discostarsi dall'articolata valutazione operata dal perito d'ufficio il quale ha concluso affermando che “Considerata la sussistenza del presupposto oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi dell'art. 1 DPR 633/72 il contratto è soggetto all'applicazione dell'IVA”. Il perito ha sostanzialmente confermato quanto già fondatamente sostenuto dalla banca la quale aveva evidenziato che “ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972, la locazione finanziaria di natante da diporto sconta il regime di non imponibilità IVA, a condizione che l'utilizzazione della imbarcazione per fini commerciali sia annotata nei registri marittimi d'iscrizione, specificandosi il nome del proprietario o armatore, l'attività svolta, nonché gli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese. Tali dati devono essere anche annotati sulla licenza di navigazione ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 171/2005. Pertanto, l'esenzione al regime IVA sarà applicabile solo ed esclusivamente nella misura in cui vengano adempiuti gli obblighi di registrazione summenzionati. A ciò si aggiunga che il Codice della Nautica da Diporto riconosce espressamente la possibilità che un'unità da diporto sia adibita allo svolgimento di un'attività commerciale. In tal caso, il proprietario o l'armatore deve essere iscritto alla Camera di Commercio nel registro delle imprese come ditta individuale o come società avente per oggetto la detta attività commerciale nel settore nautico. Si precisa inoltre che le unità ad uso commerciale possono essere utilizzate esclusivamente per le attività cui sono adibite, non è ammesso pertanto che un privato possa svolgere in maniera occasionale un'attività di locazione di unità da diporto. Infine, secondo la disciplina generale, affinché possa applicarsi il regime di non imponibilità previsto dall'art. 8 bis D.P.R.
pag. 7/10 633/1972 è necessario che l'unità oggetto di locazione finanziaria integri due requisiti:
1. essere adibita alla navigazione d'alto mare che secondo la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con l. n. 689/1994, agli artt. 86 e ss., deve intendersi l'insieme di tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato Sovrano;
2. essere destinata all'esercizio di attività commerciali, a tal proposito l'art. 2 co. I del Codice della Nautica da Diporto specificamente identifica le unità ad uso commerciale quelle che:
siano oggetto di contratti di locazione e noleggio (cd. charteraggio);
siano utilizzate per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
siano utilizzate da centri di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (cd. diving).
La utilizzatrice non ha dimostrato di avere i predetti requisiti.”
D'altro canto, l'appellante non ha neppure dimostrato che l'imbarcazione fosse stata utilizzata per il commercio, posto che dal contratto non si evince se non la eventualità di una destinazione siffatta.
Ebbene, alla luce di quanto dovuto anche a titolo di oneri accessori e di IVA, risulta evidente che l'odierna appellante ha corrisposto un importo inferiore al dovuto e che fosse ancora debitrice di quanto richiesto dalla banca. Sicchè è del tutto evidente che non sussistano i presupposti per l'esercizio del diritto di opzione il quale è condizionato al pagamento di tutto il dovuto per la locazione.
Né appare fondata la pretesa di accertamento della nullità del contratto prevista dal suo articolo 9 poiché la norma contrattuale non contempla tale sanzione.
Il motivo d'appello che attiene all'usurarietà degli interessi deve ritenersi inammissibile.
pag. 8/10 Parte appellante, a fronte della sentenza gravata che ha ritenuto generica la domanda riferita agli interessi moratori ed ha accertato che, peraltro, questi non risultano neppure corrisposti, si limita a richiede che sia disposta una ctu che, osserva la Corte, s'appalesa esplorativa tenuto conto che non solo non è stato censurato l'accertamento relativo alla circostanza che non fossero stati corrisposti ma, oltretutto, non è stato affatto allegato quali e quanti interessi sarebbero stati corrisposti.
Per quel che attiene al motivo d'appello relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, va rammentato che il Tribunale, nella sentenza gravata, ha stabilito: “che per decidere se apportare, o meno, una riduzione, e di quale entità, all'indennità convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice dovrà avere riguardo all'ammontare complessivo delle rate riscosse, al valore obbiettivo della cosa, al tempo per il quale il compratore ne ha avuto l'uso e il godimento e allo stato in cui viene restituita (Cass. 7266/95) e tale operazione presuppone la ricollocazione del bene, che nel caso in esame, all'epoca della domanda, non risultava intervenuta”. Ebbene tale ratio decidendi relativa alla mancata consegna dell'imbarcazione non è stata censurata. Sicchè alcuna riduzione dell'indennità può essere disposta e nulla l'appellata deve essere condanna a restituire.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e, per essa, Controparte_1 [...]
Controparte_2
N Q MANDATARIA nella misura che liquida in euro 9.000,00, oltre
[...] spese generali ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
pag. 9/10 Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 10/10