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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69925/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 69925 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016,
TRA
(codice fiscale e Parte_1 partita IVA ) con sede legale in Roma, via dell'Amba Aradam 21/A, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Osvaldo Lombardi e Cecilia
Chiara Roggero ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Flaminia n. 133;
Attrice
E
(P.IVA con sede in Frosinone (FR), Viale Roma snc, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cristiano, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Piazza Buenos Aires, 5
Convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
13 dicembre 2023, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'adempimento, ovvero
l'assenza di inadempimento, da parte della alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di cui alla Parte_1
pagina 1 di 11 narrativa del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia della risoluzione comunicata dalla Con vittoria di spese e compensi oltre iva e cpc come per legge”. Controparte_1
La stessa modificava le proprie conclusioni in sede di precisazione: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare l'adempimento, ovvero l'assenza di inadempimento, da parte della Pt_1 alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di cui alla narrativa dell'atto di citazione e degli atti
[...] depositati in corso di causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia della risoluzione comunicata dalla;
- condannare la al pagamento degli importi dovuti ad Controparte_1 Controparte_1
ATP a titolo di indennizzi, extra-costi e corrispettivi delle forniture non pagate, nella misura di Euro Pt_1
58.426,32 o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale di e ogni altra domanda e istanza, anche istruttoria, proposta
contro
Controparte_1 [...]
perché inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto, oltre che prive di supporto probatorio. Con vittoria Pt_1 spese e compensi oltre IVA e CPA come per legge.”.
Esponeva ATP che il 18 luglio 2013 aveva indetto una procedura ristretta ex art. Pt_1 CP_1
55 D.Lgs 163/2006 per l'affidamento di un appalto di lavori avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di impianti per il trattamento delle acque nel Comune di Frosinone (loc. Pratillo) per un importo pari a Euro 64.500,00; che l'attrice risultava vincitrice della gara e che nel dicembre
2013 la stessa già metteva a disposizione gli impianti acquistati;
che comunicava la sua disponibilità all'installazione in loco;
che, tuttavia, l'area dell'impianto veniva posta sotto sequestro per ragioni estranee ad ATP andando così a impedire l'esecuzione dei lavori.
Deduceva che, in realtà, solo nel luglio 2015 aveva messo a disposizione parte dell'area CP_1 oggetto di intervento, contravvenendo così al contratto che non prevedeva consegne parziali;
che
ATP riscontrava talune difformità e carenze del sito di installazione rispetto al progetto dandone comunicazione ad che tali criticità comportavano un dilatamento delle tempistiche di CP_1 esecuzione per causa non imputabile all'attrice e che, ciononostante, rifiutava senza CP_1 motivo le forniture di ATP.
Deduceva, in particolare, che il 13 giugno 2016 5 comunicava all'attrice la risoluzione del CP_1 contratto in virtù dell'asserito abbandono del cantiere, circostanza che per ATP non era mai avvenuta;
che a seguito della risoluzione, provvedeva a sospendere ATP dall'elenco dei CP_1 fornitori per materiali idrici giungendo anche ad interdirla dalla partecipazione a tutte le gare bandite da e dalle società del medesimo gruppo. CP_1
pagina 2 di 11 Parte Per tali ragioni, affermava di aver subito gravi conseguenze, sia sul piano economico che reputazionale, in virtù della illegittima risoluzione contrattuale, della successiva segnalazione all' nonché dall'esclusione dall'Albo dei fornitori. Pt_2 domandava, dunque, primariamente, l'accertamento del suo adempimento – e quindi Parte_1 dell'inesistenza di un suo inadempimento - oltre all'accertamento della illegittimità della risoluzione operata da . CP_1
Con comparsa del 16 gennaio 2017 si costituiva in giudizio affermando Controparte_1
l'esistenza del grave inadempimento posto in essere da ATP in fase di esecuzione dell'appalto di lavori, nonché la legittimità della risoluzione del contratto.
La convenuta esponeva che, diversamente da quanto ricostruito da ATP, le forniture si erano rilevate non adatte, difformi e viziate rispetto a quelle effettivamente necessarie al progetto e che di ciò ATP era stata messa opportunamente a conoscenza con conseguente possibilità di porre rimedio alle criticità emerse sulla fornitura.
Formulava, poi, in via riconvenzionale domanda di restituzione delle somme versate alla ATP a titolo di acconto sul prezzo delle forniture.
Concludeva, pertanto, “In via principale: Respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto
e in diritto per le causali di cui in atti;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare il grave inadempimento di alle obbligazioni contrattuali e, per l'effetto Parte_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto sottoscritto in data 7ottobre 2013 tra e n via riconvenzionale: Previo accertamento della risoluzione del contratto Parte_1 Controparte_1 sottoscritto in data 7ottobre 2013 tra e condannare alla Parte_1 Controparte_1 Parte_1 restituzione in favore di el prezzo corrisposto di Euro 51.934,51, o della diversa somma Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo. In via istruttoria: Senza assumere oneri probatori che non competono, si chiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze di cui in narrativa, da trasformarli in idonei capitoli di prova, salvo se altri, con riserva di indicare i testi […]”.
precisava infine le conclusioni come di seguito: “In via preliminare: così come eccepito in CP_1 sede di memoria ex art. 183, comma 1, n. 2 c.p.c., per le ragioni ivi esposte dichiarare, anche d'ufficio,
l'inammissibilità della domanda nuova formulata da solo con la propria memoria ex art. 183, comma Parte_1
1, n. 2 c.p.c. con la quale ha richiesto la condanna di “al pagamento degli importi dovuti ad CP_1 Parte_1
a titolo di indennizzi, extra-costi e corrispettivi delle forniture non pagate, nella misura che verrà provata in corso di
pagina 3 di 11 causa”, così come precisata nei termini che seguono in sede di precisazione delle conclusioni: condannare la CP_1 al pagamento degli importi dovuti ad a titolo di indennizzi, extra-costi e corrispettivi delle
[...] Parte_1 forniture non pagate, nella misura di Euro 58.426,32 o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Nel merito, In via principale: respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le causali di cui in atti;
In via subordinata: accertare il grave inadempimento di alle obbligazioni Parte_1 contrattuali e, per l'effetto dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2013 tra e e ciò anche nella denegata e non Parte_1 Controparte_1 creduta ipotesi in cui il Giudice adito dichiari e accerti la sussistenza di reciprochi inadempimenti in quanto, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità dell'inadempimento così come accertati all'esito dell'espletata istruttoria, non v'è dubbio che si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa Parte_1 della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale in danno ad In via Controparte_1 riconvenzionale: previo accertamento della risoluzione del contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2013 tra Pt_1
e condannare alla restituzione in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 del prezzo corrisposto di Euro 51.934,51, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo”.
Il giudizio veniva istruito tramite la documentazione prodotta dalle parti e attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.
Il G.I. dott. nominava il CTU Ing. al quale, prestato il giuramento di rito, Per_1 Persona_2 venivano sottoposti i seguenti quesiti: “Accerti il CTU, esaminati gli atti, il contratto del 7.10.2013 relativo alla fornitura e posa in opera dell'impianto di depurazione delle acque di Pratillo (FR) nonché l'andamento dell'appalto:
1) se i lavori siano stati eseguiti ad opera d'arte in conformità all'elaborato allegato alla documentazione di gara;
2) se la documentazione tecnica-progettuale di gara fornita dalla committente fosse adeguata a consentire una installazione efficiente;
3) se i problemi di funzionamento dell'impianto e i danneggiamenti ai macchinari siano da attribuire alla carenza della documentazione di cui al punto 2) ovvero alla esecuzione dei lavori da parte della ATP;
4) se il prezzo corrisposto sia congruo in relazione ai lavori effettuati ovvero, nel caso di cattiva esecuzione da parte di
ATP, quantifichi il danno subito da per provvedere alla sistemazione dell'impianto”. CP_1
All'esito delle operazioni peritali, il CTU depositava la relazione tecnica definitiva.
pagina 4 di 11 Si dà atto che le parti hanno manifestato in più occasioni l'intenzione di addivenire ad una definizione bonaria della controversia e che pertanto sono stati concessi loro più rinvii atti a consentire un punto di incontro tra le stesse.
Nonostante i vari rinvii, le parti non hanno trovato un'intesa conciliativa e il Giudice ha così fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza trattenuto la causa in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dell'attrice sono infondate e devono essere, dunque, rigettate.
Il Giudicante osserva che l'istruttoria del giudizio ha avuto luogo attraverso l'espletamento di una articolata consulenza tecnica che si è rivelata completa e globalmente condivisibile.
Nel merito si osserva che l'attrice ha intrapreso il presente giudizio al fine di far accertare la correttezza del proprio adempimento e dunque l'inesistenza dell'inadempimento sulla base del quale ha poi inteso risolvere il contratto di appalto nella sua fase esecutiva. CP_1
Al fine di appurare la sussistenza nonché il grado dell'adempimento (o della sua insussistenza), si è reso necessario l'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio attraverso la quale è stata fornita puntale risposta ai quesiti formulati e sopra richiamati.
In particolare, quanto al primo quesito il consulente ha appurato che l'offerta di ATP è stata elaborata sulla base di un unico documento progettuale (risalente a luglio del 2013) fornito da CP_1
5 e relativo alle specifiche tecniche delle apparecchiature per il depuratore "Pratillo". Questo
[...] documento non offriva dettagli specifici sul dimensionamento e sulle caratteristiche funzionali dell'impianto, di talché la carenza di dettagli ha lasciato un certo margine di interpretazione all'impresa che ha dovuto basarsi su una valutazione superficiale, con possibili margini di errore nelle scelte progettuali.
Tuttavia, nonostante le carenze documentali, l'impresa ha accettato le condizioni contrattuali e ha effettuato un sopralluogo sul sito per verificare lo stato dei luoghi. Il consulente ha affermato che sarebbe stato nell'interesse di ATP richiedere ulteriori informazioni progettuali o eseguire prove in laboratorio per garantire l'efficienza dell'installazione. Le problematiche principali emerse sono state individuate nella scelta dei componenti delle apparecchiature, che non hanno tenuto pagina 5 di 11 adeguatamente conto delle sollecitazioni idrodinamiche e idrostatiche, provocando vibrazioni dannose.
In particolare, il consulente ha affermato che “l'impresa non ha eseguito i lavori a regola d'arte in quanto non ha garantito la funzionalità, l'efficienza e l'affidabilità delle apparecchiature installate sulla base della documentazione progettuale, seppur non completa, posta a base di gara, disattendendo le prestazioni tecniche richieste”.
Per quanto concerne il quesito n. 2, il CTU – ribadendo che la documentazione progettuale per l'intervento in questione era carente in termini di dettagli e di dimensionamento delle apparecchiature – ha affermato che mancavano gli elaborati grafici dei particolari costruttivi, le modalità di esecuzione, le caratteristiche dimensionali e di assemblaggio dei componenti.
In sintesi, la documentazione tecnica e progettuale fornita non è stata sufficientemente dettagliata e ha lasciato spazio all'impresa nella valutazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle apparecchiature da installare.
In conclusione, il CTU nel rispondere al secondo quesito ha dichiarato che “la documentazione tecnica- progettuale di gara fornita dal committente non presenta un sufficiente grado di dettaglio e di dimensionamento, lasciando ampia scelta all'impresa appaltatrice sulla valutazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle apparecchiature da installare”.
Quanto al terzo quesito, è stata riconosciuta una corresponsabilità tra l'Amministrazione appaltante e l'impresa (corresponsabilità dovuta, da un lato alla carenza della documentazione di gara sul piano del dettaglio tecnico e, dall'altro da una scarsa affidabilità dell'impresa). Quale altro elemento rilevante è stato osservato che la valutazione economica presentata da ATP si è rivelata notevolmente inferiore rispetto a quella dell'altra ditta poi subentrata nell'incarico per i lavori, così da far supporre una possibile errata valutazione sia dal punto di vista tecnico che economico da parte di ATP.
In sostanza il CTU ha rilevato che la responsabilità principale per i problemi di funzionamento dell'impianto e i danni ai macchinari è da imputarsi all'impresa esecutrice, la quale che non ha valutato adeguatamente l'appalto e non ha richiesto, in tempo utile, i dettagli necessari per garantire un'installazione corretta. L'impresa ha anche omesso di eseguire prove o simulazioni in laboratorio per verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature, ritardando l'intervento per oltre 8 mesi senza ottenere alcun risultato utile. Tuttavia, è riconosciuto che la documentazione tecnica-
pagina 6 di 11 progettuale fornita dal committente era carente nei dettagli e nei calcoli dimensionali necessari per una corretta esecuzione dell'intervento.
In risposta al quesito, dunque, il CTU ha affermato che “problemi di funzionamento dell'impianto e i danneggiamenti ai macchinari sono da attribuire prevalentemente all'impresa esecutrice, che non ha valutato in maniera efficace l'appalto senza richiedere, in tempo utile, maggiori dettagli dimensionali delle apparecchiature da installare, né eseguire eventuali prove o simulazioni delle apparecchiature in laboratorio, determinando così un tempo di attesa di oltre 8 mesi senza alcun risultato funzionale allo scopo;
si ritiene, comunque, che la documentazione tecnica-progettuale posta a base di gara fosse carente di elaborati di dettaglio e di calcoli dimensionali preventivi dei componenti delle apparecchiature”.
Infine, con riferimento al quesito n. 4, il CTU ha appurato la sussistenza di una corresponsabilità tra l'Amministrazione appaltante e ATP, con una maggiore responsabilità attribuibile all'Impresa, che, pur accettando le condizioni contrattuali, non risulta che abbia richiesto dettagli aggiuntivi sulle apparecchiature né ha eseguito prove tempestive, causando un ritardo senza poi raggiungere il risultato auspicato. La documentazione progettuale fornita dal committente era incompleta, ma l'impresa avrebbe dovuto sollecitare informazioni in tempo utile. La risoluzione contrattuale da parte di è dunque avvenuta nel giugno 2016 per inadempimento dell'impresa, che non ha CP_1 risolto i problemi tecnici emersi durante le prove effettuate. È pur vero che, nonostante alcune comunicazioni, la risoluzione del contratto non ha seguito una procedura tempestiva, ma il contratto prevedeva comunque penalità per ritardi e inadempimenti.
In sintesi, il consulente ha così risposto al quesito: “Considerato che il contratto è stato attuato, seppur con esito negativo, sul 50% dell'importo di appalto, che su tale parte si ritiene maggiore responsabilità di inadempimento da parte dell'impresa, attribuendo come indennizzo all'impresa una percentuale del 40% e che sulla rimanente parte si calcolerà comunque il mancato utile in misura del 10%, l'indennizzo all'impresa è il seguente: Totale indennizzo all'impresa ATP pari al 25% dell'importo di appalto che determina il seguente prezzo: € 64.918,14 x 25 % = €
16.229,54 oltre Iva. Di conseguenza, per quanto riportato in contratto, il risarcimento del danno per
l'amministrazione 5 si determina per differenza: € 64.918,14 - € 16.229,54 = € 48.688,60 oltre Iva. CP_1
Eventuali somme anticipate alla ditta ATP da parte della dovranno essere restituite in modo tale che i CP_1 compensi risultanti siano quelli riportati”.
Al riguardo il Giudice osserva che, a seguito dei chiarimenti e osservazioni formulate dai CTP dell'attrice e della convenuta, il CTU ha parzialmente modificato l'importo del danno riconoscibile all'Amministrazione come segue “…Di conseguenza, per quanto riportato in contratto, il risarcimento del
pagina 7 di 11 danno subito dall'amministrazione 5 si determina per differenza: € 64.918,14 - € 11.036,09 = € CP_1
53.882,05 oltre Iva”.
Le conclusioni del CTU, confortate da attento esame della documentazione contrattuale e di quella contabile, esenti da vizi logici, puntuali sull'osservanza della normativa di riferimento e non validamente contestate dalle osservazioni delle parti, vanno integralmente recepite e fatte proprie da questo giudicante.
Deve pertanto ritenersi accertato l'inadempimento dell'impresa attrice alle obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto inter partes, essendo attribuibili in prevalenza all'impresa esecutrice “i problemi di funzionamento dell'impianto e i danneggiamenti ai macchinari, non avendo la stessa valutato in maniera efficace
l'appalto, avendo omesso di richiedere, in tempo utile, maggiori dettagli dimensionali delle apparecchiature da installare e di eseguire eventuali prove o simulazioni delle apparecchiature in laboratorio, determinando così un tempo di attesa di oltre 8 mesi senza alcun risultato funzionale allo scopo, pur se la documentazione tecnico-progettuale posta a base di gara sia risultata carente.
Sul punto deve infatti, rilevarsi che “quando i contraenti richiedono reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale”, (c.f.r. Cass. Ord.
19706 del 21.9.2020; Cass. n. 26907/2014. Va anche richiamato l'orientamento della Suprema Corte
(c.f.r. Cass. n. 3455/2020) per la quale “nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art.
1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
Ciò posto, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della pagina 8 di 11 condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra”, (c.f.r. Cass. 7649/2023; Cass.
336/2013).
In linea con quanto sopra la Corte di Cassazione ha ritenuto che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente”, (v. Cass. sent. 13827/2019; Cass. 13627/2017).
Per quanto sopra va pienamente condivisa l'analisi complessiva operata dal CTU circa il tenore dei rispettivi assetti e della maggior responsabilità di ATP sull'andamento dell'appalto e dunque sulle prestazioni che la stessa avrebbe dovuto realizzare.
Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento nettamente prevalente di ATP e per l'effetto deve ritenersi accertata la risoluzione comunicata all'attrice il 13.6.2016, relativa al contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2013 tra e Parte_1 Controparte_1
Deve inoltre, accogliersi la domanda formulata in via riconvenzionale da di restituzione CP_1 della somma versata in virtù del contratto di appalto sottoscritto, ma rimodulata sulla base delle risultanze della CTU, la quale ha tenuto conto anche delle prestazioni effettivamente rese da ATP, con conseguenze riduzione delle somme richieste.
Sul punto si richiama quanto specificato dal CTU “Considerato che agli atti risulta che le somme anticipate alla ditta ATP da parte della risultano pari a € 51.934,51, in tal caso l'ATP dovrà restituire € CP_1
40.898,42. In merito ai materiali ancora presenti in cantiere, l'appaltatore dovrà rimuovere i materiali ormai non accettati dall'Amministrazione appaltante, in caso contrario lo sgombero potrà essere effettuato d'ufficio dalla stessa
Amministrazione e a spese dell'impresa appaltatrice”.
pagina 9 di 11 Per quanto detto, discende l'infondatezza delle domande attoree con conseguente rigetto integrale delle stesse.
Resta pertanto assorbita la questione sollevata dalla convenuta sulla inammissibilità della domanda nuova proposta dall'attrice in quanto proposta in sede di memorie istruttorie n. 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c., volta alla condanna di controparte al pagamento di somme in favore di ATP “a titolo di indennizzi, extra costi e corrispettivi per le forniture ad essa non pagate da CP_1
[...]
Ciò comporta, secondo soccombenza, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano – con riferimento ai parametri di legge previsti in relazione al valore della causa - nella misura complessiva di euro 10.860 per compensi professionali (euro 2.127, per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria ed euro 3.579 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Pone le spese sostenute per la CTU definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
- dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2013 tra e Parte_3 [...] inadempienza prevalente di Controparte_2 Parte_1
- rigetta integralmente le domande di parte attrice;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta, riconoscendo alla stessa la somma di euro 40.898,42 e per l'effetto condanna parte attrice alla restituzione in favore della convenuta della somma di € 40.898,42, oltre interessi nella misura legale dalla domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese del procedimento in favore della convenuta che liquida nella misura di euro 10.860, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
CPA;
- dispone che le somme liquidate per l'espletamento della CTU siano poste integralmente a carico della parte attrice.
Il Giudice
pagina 10 di 11 Claudia Pedrelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 69925 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016,
TRA
(codice fiscale e Parte_1 partita IVA ) con sede legale in Roma, via dell'Amba Aradam 21/A, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Osvaldo Lombardi e Cecilia
Chiara Roggero ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Flaminia n. 133;
Attrice
E
(P.IVA con sede in Frosinone (FR), Viale Roma snc, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cristiano, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Piazza Buenos Aires, 5
Convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
13 dicembre 2023, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'adempimento, ovvero
l'assenza di inadempimento, da parte della alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di cui alla Parte_1
pagina 1 di 11 narrativa del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia della risoluzione comunicata dalla Con vittoria di spese e compensi oltre iva e cpc come per legge”. Controparte_1
La stessa modificava le proprie conclusioni in sede di precisazione: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare l'adempimento, ovvero l'assenza di inadempimento, da parte della Pt_1 alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di cui alla narrativa dell'atto di citazione e degli atti
[...] depositati in corso di causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia della risoluzione comunicata dalla;
- condannare la al pagamento degli importi dovuti ad Controparte_1 Controparte_1
ATP a titolo di indennizzi, extra-costi e corrispettivi delle forniture non pagate, nella misura di Euro Pt_1
58.426,32 o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale di e ogni altra domanda e istanza, anche istruttoria, proposta
contro
Controparte_1 [...]
perché inammissibili ovvero infondate in fatto ed in diritto, oltre che prive di supporto probatorio. Con vittoria Pt_1 spese e compensi oltre IVA e CPA come per legge.”.
Esponeva ATP che il 18 luglio 2013 aveva indetto una procedura ristretta ex art. Pt_1 CP_1
55 D.Lgs 163/2006 per l'affidamento di un appalto di lavori avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di impianti per il trattamento delle acque nel Comune di Frosinone (loc. Pratillo) per un importo pari a Euro 64.500,00; che l'attrice risultava vincitrice della gara e che nel dicembre
2013 la stessa già metteva a disposizione gli impianti acquistati;
che comunicava la sua disponibilità all'installazione in loco;
che, tuttavia, l'area dell'impianto veniva posta sotto sequestro per ragioni estranee ad ATP andando così a impedire l'esecuzione dei lavori.
Deduceva che, in realtà, solo nel luglio 2015 aveva messo a disposizione parte dell'area CP_1 oggetto di intervento, contravvenendo così al contratto che non prevedeva consegne parziali;
che
ATP riscontrava talune difformità e carenze del sito di installazione rispetto al progetto dandone comunicazione ad che tali criticità comportavano un dilatamento delle tempistiche di CP_1 esecuzione per causa non imputabile all'attrice e che, ciononostante, rifiutava senza CP_1 motivo le forniture di ATP.
Deduceva, in particolare, che il 13 giugno 2016 5 comunicava all'attrice la risoluzione del CP_1 contratto in virtù dell'asserito abbandono del cantiere, circostanza che per ATP non era mai avvenuta;
che a seguito della risoluzione, provvedeva a sospendere ATP dall'elenco dei CP_1 fornitori per materiali idrici giungendo anche ad interdirla dalla partecipazione a tutte le gare bandite da e dalle società del medesimo gruppo. CP_1
pagina 2 di 11 Parte Per tali ragioni, affermava di aver subito gravi conseguenze, sia sul piano economico che reputazionale, in virtù della illegittima risoluzione contrattuale, della successiva segnalazione all' nonché dall'esclusione dall'Albo dei fornitori. Pt_2 domandava, dunque, primariamente, l'accertamento del suo adempimento – e quindi Parte_1 dell'inesistenza di un suo inadempimento - oltre all'accertamento della illegittimità della risoluzione operata da . CP_1
Con comparsa del 16 gennaio 2017 si costituiva in giudizio affermando Controparte_1
l'esistenza del grave inadempimento posto in essere da ATP in fase di esecuzione dell'appalto di lavori, nonché la legittimità della risoluzione del contratto.
La convenuta esponeva che, diversamente da quanto ricostruito da ATP, le forniture si erano rilevate non adatte, difformi e viziate rispetto a quelle effettivamente necessarie al progetto e che di ciò ATP era stata messa opportunamente a conoscenza con conseguente possibilità di porre rimedio alle criticità emerse sulla fornitura.
Formulava, poi, in via riconvenzionale domanda di restituzione delle somme versate alla ATP a titolo di acconto sul prezzo delle forniture.
Concludeva, pertanto, “In via principale: Respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto
e in diritto per le causali di cui in atti;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare il grave inadempimento di alle obbligazioni contrattuali e, per l'effetto Parte_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto sottoscritto in data 7ottobre 2013 tra e n via riconvenzionale: Previo accertamento della risoluzione del contratto Parte_1 Controparte_1 sottoscritto in data 7ottobre 2013 tra e condannare alla Parte_1 Controparte_1 Parte_1 restituzione in favore di el prezzo corrisposto di Euro 51.934,51, o della diversa somma Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo. In via istruttoria: Senza assumere oneri probatori che non competono, si chiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze di cui in narrativa, da trasformarli in idonei capitoli di prova, salvo se altri, con riserva di indicare i testi […]”.
precisava infine le conclusioni come di seguito: “In via preliminare: così come eccepito in CP_1 sede di memoria ex art. 183, comma 1, n. 2 c.p.c., per le ragioni ivi esposte dichiarare, anche d'ufficio,
l'inammissibilità della domanda nuova formulata da solo con la propria memoria ex art. 183, comma Parte_1
1, n. 2 c.p.c. con la quale ha richiesto la condanna di “al pagamento degli importi dovuti ad CP_1 Parte_1
a titolo di indennizzi, extra-costi e corrispettivi delle forniture non pagate, nella misura che verrà provata in corso di
pagina 3 di 11 causa”, così come precisata nei termini che seguono in sede di precisazione delle conclusioni: condannare la CP_1 al pagamento degli importi dovuti ad a titolo di indennizzi, extra-costi e corrispettivi delle
[...] Parte_1 forniture non pagate, nella misura di Euro 58.426,32 o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Nel merito, In via principale: respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le causali di cui in atti;
In via subordinata: accertare il grave inadempimento di alle obbligazioni Parte_1 contrattuali e, per l'effetto dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2013 tra e e ciò anche nella denegata e non Parte_1 Controparte_1 creduta ipotesi in cui il Giudice adito dichiari e accerti la sussistenza di reciprochi inadempimenti in quanto, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità dell'inadempimento così come accertati all'esito dell'espletata istruttoria, non v'è dubbio che si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa Parte_1 della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale in danno ad In via Controparte_1 riconvenzionale: previo accertamento della risoluzione del contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2013 tra Pt_1
e condannare alla restituzione in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 del prezzo corrisposto di Euro 51.934,51, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo”.
Il giudizio veniva istruito tramite la documentazione prodotta dalle parti e attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.
Il G.I. dott. nominava il CTU Ing. al quale, prestato il giuramento di rito, Per_1 Persona_2 venivano sottoposti i seguenti quesiti: “Accerti il CTU, esaminati gli atti, il contratto del 7.10.2013 relativo alla fornitura e posa in opera dell'impianto di depurazione delle acque di Pratillo (FR) nonché l'andamento dell'appalto:
1) se i lavori siano stati eseguiti ad opera d'arte in conformità all'elaborato allegato alla documentazione di gara;
2) se la documentazione tecnica-progettuale di gara fornita dalla committente fosse adeguata a consentire una installazione efficiente;
3) se i problemi di funzionamento dell'impianto e i danneggiamenti ai macchinari siano da attribuire alla carenza della documentazione di cui al punto 2) ovvero alla esecuzione dei lavori da parte della ATP;
4) se il prezzo corrisposto sia congruo in relazione ai lavori effettuati ovvero, nel caso di cattiva esecuzione da parte di
ATP, quantifichi il danno subito da per provvedere alla sistemazione dell'impianto”. CP_1
All'esito delle operazioni peritali, il CTU depositava la relazione tecnica definitiva.
pagina 4 di 11 Si dà atto che le parti hanno manifestato in più occasioni l'intenzione di addivenire ad una definizione bonaria della controversia e che pertanto sono stati concessi loro più rinvii atti a consentire un punto di incontro tra le stesse.
Nonostante i vari rinvii, le parti non hanno trovato un'intesa conciliativa e il Giudice ha così fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza trattenuto la causa in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande dell'attrice sono infondate e devono essere, dunque, rigettate.
Il Giudicante osserva che l'istruttoria del giudizio ha avuto luogo attraverso l'espletamento di una articolata consulenza tecnica che si è rivelata completa e globalmente condivisibile.
Nel merito si osserva che l'attrice ha intrapreso il presente giudizio al fine di far accertare la correttezza del proprio adempimento e dunque l'inesistenza dell'inadempimento sulla base del quale ha poi inteso risolvere il contratto di appalto nella sua fase esecutiva. CP_1
Al fine di appurare la sussistenza nonché il grado dell'adempimento (o della sua insussistenza), si è reso necessario l'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio attraverso la quale è stata fornita puntale risposta ai quesiti formulati e sopra richiamati.
In particolare, quanto al primo quesito il consulente ha appurato che l'offerta di ATP è stata elaborata sulla base di un unico documento progettuale (risalente a luglio del 2013) fornito da CP_1
5 e relativo alle specifiche tecniche delle apparecchiature per il depuratore "Pratillo". Questo
[...] documento non offriva dettagli specifici sul dimensionamento e sulle caratteristiche funzionali dell'impianto, di talché la carenza di dettagli ha lasciato un certo margine di interpretazione all'impresa che ha dovuto basarsi su una valutazione superficiale, con possibili margini di errore nelle scelte progettuali.
Tuttavia, nonostante le carenze documentali, l'impresa ha accettato le condizioni contrattuali e ha effettuato un sopralluogo sul sito per verificare lo stato dei luoghi. Il consulente ha affermato che sarebbe stato nell'interesse di ATP richiedere ulteriori informazioni progettuali o eseguire prove in laboratorio per garantire l'efficienza dell'installazione. Le problematiche principali emerse sono state individuate nella scelta dei componenti delle apparecchiature, che non hanno tenuto pagina 5 di 11 adeguatamente conto delle sollecitazioni idrodinamiche e idrostatiche, provocando vibrazioni dannose.
In particolare, il consulente ha affermato che “l'impresa non ha eseguito i lavori a regola d'arte in quanto non ha garantito la funzionalità, l'efficienza e l'affidabilità delle apparecchiature installate sulla base della documentazione progettuale, seppur non completa, posta a base di gara, disattendendo le prestazioni tecniche richieste”.
Per quanto concerne il quesito n. 2, il CTU – ribadendo che la documentazione progettuale per l'intervento in questione era carente in termini di dettagli e di dimensionamento delle apparecchiature – ha affermato che mancavano gli elaborati grafici dei particolari costruttivi, le modalità di esecuzione, le caratteristiche dimensionali e di assemblaggio dei componenti.
In sintesi, la documentazione tecnica e progettuale fornita non è stata sufficientemente dettagliata e ha lasciato spazio all'impresa nella valutazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle apparecchiature da installare.
In conclusione, il CTU nel rispondere al secondo quesito ha dichiarato che “la documentazione tecnica- progettuale di gara fornita dal committente non presenta un sufficiente grado di dettaglio e di dimensionamento, lasciando ampia scelta all'impresa appaltatrice sulla valutazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle apparecchiature da installare”.
Quanto al terzo quesito, è stata riconosciuta una corresponsabilità tra l'Amministrazione appaltante e l'impresa (corresponsabilità dovuta, da un lato alla carenza della documentazione di gara sul piano del dettaglio tecnico e, dall'altro da una scarsa affidabilità dell'impresa). Quale altro elemento rilevante è stato osservato che la valutazione economica presentata da ATP si è rivelata notevolmente inferiore rispetto a quella dell'altra ditta poi subentrata nell'incarico per i lavori, così da far supporre una possibile errata valutazione sia dal punto di vista tecnico che economico da parte di ATP.
In sostanza il CTU ha rilevato che la responsabilità principale per i problemi di funzionamento dell'impianto e i danni ai macchinari è da imputarsi all'impresa esecutrice, la quale che non ha valutato adeguatamente l'appalto e non ha richiesto, in tempo utile, i dettagli necessari per garantire un'installazione corretta. L'impresa ha anche omesso di eseguire prove o simulazioni in laboratorio per verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature, ritardando l'intervento per oltre 8 mesi senza ottenere alcun risultato utile. Tuttavia, è riconosciuto che la documentazione tecnica-
pagina 6 di 11 progettuale fornita dal committente era carente nei dettagli e nei calcoli dimensionali necessari per una corretta esecuzione dell'intervento.
In risposta al quesito, dunque, il CTU ha affermato che “problemi di funzionamento dell'impianto e i danneggiamenti ai macchinari sono da attribuire prevalentemente all'impresa esecutrice, che non ha valutato in maniera efficace l'appalto senza richiedere, in tempo utile, maggiori dettagli dimensionali delle apparecchiature da installare, né eseguire eventuali prove o simulazioni delle apparecchiature in laboratorio, determinando così un tempo di attesa di oltre 8 mesi senza alcun risultato funzionale allo scopo;
si ritiene, comunque, che la documentazione tecnica-progettuale posta a base di gara fosse carente di elaborati di dettaglio e di calcoli dimensionali preventivi dei componenti delle apparecchiature”.
Infine, con riferimento al quesito n. 4, il CTU ha appurato la sussistenza di una corresponsabilità tra l'Amministrazione appaltante e ATP, con una maggiore responsabilità attribuibile all'Impresa, che, pur accettando le condizioni contrattuali, non risulta che abbia richiesto dettagli aggiuntivi sulle apparecchiature né ha eseguito prove tempestive, causando un ritardo senza poi raggiungere il risultato auspicato. La documentazione progettuale fornita dal committente era incompleta, ma l'impresa avrebbe dovuto sollecitare informazioni in tempo utile. La risoluzione contrattuale da parte di è dunque avvenuta nel giugno 2016 per inadempimento dell'impresa, che non ha CP_1 risolto i problemi tecnici emersi durante le prove effettuate. È pur vero che, nonostante alcune comunicazioni, la risoluzione del contratto non ha seguito una procedura tempestiva, ma il contratto prevedeva comunque penalità per ritardi e inadempimenti.
In sintesi, il consulente ha così risposto al quesito: “Considerato che il contratto è stato attuato, seppur con esito negativo, sul 50% dell'importo di appalto, che su tale parte si ritiene maggiore responsabilità di inadempimento da parte dell'impresa, attribuendo come indennizzo all'impresa una percentuale del 40% e che sulla rimanente parte si calcolerà comunque il mancato utile in misura del 10%, l'indennizzo all'impresa è il seguente: Totale indennizzo all'impresa ATP pari al 25% dell'importo di appalto che determina il seguente prezzo: € 64.918,14 x 25 % = €
16.229,54 oltre Iva. Di conseguenza, per quanto riportato in contratto, il risarcimento del danno per
l'amministrazione 5 si determina per differenza: € 64.918,14 - € 16.229,54 = € 48.688,60 oltre Iva. CP_1
Eventuali somme anticipate alla ditta ATP da parte della dovranno essere restituite in modo tale che i CP_1 compensi risultanti siano quelli riportati”.
Al riguardo il Giudice osserva che, a seguito dei chiarimenti e osservazioni formulate dai CTP dell'attrice e della convenuta, il CTU ha parzialmente modificato l'importo del danno riconoscibile all'Amministrazione come segue “…Di conseguenza, per quanto riportato in contratto, il risarcimento del
pagina 7 di 11 danno subito dall'amministrazione 5 si determina per differenza: € 64.918,14 - € 11.036,09 = € CP_1
53.882,05 oltre Iva”.
Le conclusioni del CTU, confortate da attento esame della documentazione contrattuale e di quella contabile, esenti da vizi logici, puntuali sull'osservanza della normativa di riferimento e non validamente contestate dalle osservazioni delle parti, vanno integralmente recepite e fatte proprie da questo giudicante.
Deve pertanto ritenersi accertato l'inadempimento dell'impresa attrice alle obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto inter partes, essendo attribuibili in prevalenza all'impresa esecutrice “i problemi di funzionamento dell'impianto e i danneggiamenti ai macchinari, non avendo la stessa valutato in maniera efficace
l'appalto, avendo omesso di richiedere, in tempo utile, maggiori dettagli dimensionali delle apparecchiature da installare e di eseguire eventuali prove o simulazioni delle apparecchiature in laboratorio, determinando così un tempo di attesa di oltre 8 mesi senza alcun risultato funzionale allo scopo, pur se la documentazione tecnico-progettuale posta a base di gara sia risultata carente.
Sul punto deve infatti, rilevarsi che “quando i contraenti richiedono reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale”, (c.f.r. Cass. Ord.
19706 del 21.9.2020; Cass. n. 26907/2014. Va anche richiamato l'orientamento della Suprema Corte
(c.f.r. Cass. n. 3455/2020) per la quale “nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art.
1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
Ciò posto, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della pagina 8 di 11 condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra”, (c.f.r. Cass. 7649/2023; Cass.
336/2013).
In linea con quanto sopra la Corte di Cassazione ha ritenuto che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente”, (v. Cass. sent. 13827/2019; Cass. 13627/2017).
Per quanto sopra va pienamente condivisa l'analisi complessiva operata dal CTU circa il tenore dei rispettivi assetti e della maggior responsabilità di ATP sull'andamento dell'appalto e dunque sulle prestazioni che la stessa avrebbe dovuto realizzare.
Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento nettamente prevalente di ATP e per l'effetto deve ritenersi accertata la risoluzione comunicata all'attrice il 13.6.2016, relativa al contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2013 tra e Parte_1 Controparte_1
Deve inoltre, accogliersi la domanda formulata in via riconvenzionale da di restituzione CP_1 della somma versata in virtù del contratto di appalto sottoscritto, ma rimodulata sulla base delle risultanze della CTU, la quale ha tenuto conto anche delle prestazioni effettivamente rese da ATP, con conseguenze riduzione delle somme richieste.
Sul punto si richiama quanto specificato dal CTU “Considerato che agli atti risulta che le somme anticipate alla ditta ATP da parte della risultano pari a € 51.934,51, in tal caso l'ATP dovrà restituire € CP_1
40.898,42. In merito ai materiali ancora presenti in cantiere, l'appaltatore dovrà rimuovere i materiali ormai non accettati dall'Amministrazione appaltante, in caso contrario lo sgombero potrà essere effettuato d'ufficio dalla stessa
Amministrazione e a spese dell'impresa appaltatrice”.
pagina 9 di 11 Per quanto detto, discende l'infondatezza delle domande attoree con conseguente rigetto integrale delle stesse.
Resta pertanto assorbita la questione sollevata dalla convenuta sulla inammissibilità della domanda nuova proposta dall'attrice in quanto proposta in sede di memorie istruttorie n. 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c., volta alla condanna di controparte al pagamento di somme in favore di ATP “a titolo di indennizzi, extra costi e corrispettivi per le forniture ad essa non pagate da CP_1
[...]
Ciò comporta, secondo soccombenza, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano – con riferimento ai parametri di legge previsti in relazione al valore della causa - nella misura complessiva di euro 10.860 per compensi professionali (euro 2.127, per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria ed euro 3.579 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Pone le spese sostenute per la CTU definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
- dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2013 tra e Parte_3 [...] inadempienza prevalente di Controparte_2 Parte_1
- rigetta integralmente le domande di parte attrice;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta, riconoscendo alla stessa la somma di euro 40.898,42 e per l'effetto condanna parte attrice alla restituzione in favore della convenuta della somma di € 40.898,42, oltre interessi nella misura legale dalla domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese del procedimento in favore della convenuta che liquida nella misura di euro 10.860, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
CPA;
- dispone che le somme liquidate per l'espletamento della CTU siano poste integralmente a carico della parte attrice.
Il Giudice
pagina 10 di 11 Claudia Pedrelli
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