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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 702/2022
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Raffaella Apruzzese
contro
- appellata – _1
Dott. Emiliano Cerbai Dott. Salvatore Di Giovanni Dott. Claudia Fersini
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 835/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 21.03.2022. All'udienza del 12.12.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Il Tribunale Civile di Firenze, con la sentenza appellata, ha rigettato il ricorso in opposizione, ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.lgs. n. 150/2011, all'ordinanza ingiunzione n. 671 del 28.08.2019 dell' di , _1 CP_1 notificata il 25.09.2019, con la quale era stato ingiunto a in qualità Parte_1 di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Controparte_2
( , poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale
[...] Controparte_3 di Roma n. 860/2017 del 17.11.2017, svolgente attività di gestione di scuole di ogni ordine e grado e formazione), il pagamento della sanzione amministrativa e somme aggiuntive nella misura complessiva di € 72.334,13, di cui: a) € 4.200,00 per la violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008, come modificato dalla L. n. 35/2012, per l'omessa registrazione sul LUL della lavoratrice PI dipendente nel CP_4 periodo dal 15.09.2014 al 10.06.2015; b) € 26.400 per la violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 convertito con L. n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 4 comma 1 D.lgs. n. pagina 1 di 11 151/2015, per avere impiegato le lavoratrici nel periodo dal Per_1
15.09.2014 al 10.06.2015 e nel periodo dal 15.09.2015 al Persona_2
29.04.2016, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore;
c) € 550,00 per la violazione dell'art. 4 bis comma 2 D.Lgs. n. 181/2000, come inserito dall'art. 6 comma 1 D.lgs. n. 297/2022 e modificato dall'art. 40 comma 2 D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008 e successivamente dall'art. 5 comma 3 lett. a) e b) L. n. 183/2010, per l'omessa consegna alla dipendente della prescritta dichiarazione di assunzione a far data Per_1 dal 15.09.2014; d) € 41.145,00 per la violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002 convertito con L. n. 73/2002, come modificato dal D.L. n. 145/2013 convertito con la L. n. 9/2014, per avere impiegato la lavoratrice nel periodo dal Per_1
15.09.2014 al 10.06.2015 per 5 giorni la settimana senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore. I fatti materiali oggetto dell'accertamento, di cui al verbale unico di accertamento e notificazione FI00001/2016-185-01 del 20.09.2016 della D.T.L. di , sono CP_1 stati accertati dagli ispettori della D.T.L, cit., a seguito delle richieste di intervento di e effettuato l'accesso ispettivo il 26.05.2016 presso l'istituto Per_1 Persona_2 scolastico Scuola Waldorf, gestito dalla dove Controparte_5
e affermavano avere prestato servizio, la prima con mansioni dapprima Per_1 Per_2 di addetta allo sporzionamento della mensa poi anche di addetta alle pulizie, la seconda quale impiegata con mansioni di addetta alla reception scolastica e segreteria, senza regolarizzazione e con pagamento parziale delle retribuzioni, assunte, da parte degli ispettori, alcune dichiarazioni del personale docente e di segreteria trovato in servizio e, nel proseguo, acquisita la documentazione consegnata da Per_1
In primo grado l'opponente ha negato la sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato tra e e l' Per_1 Persona_2 Controparte_2 non essendo mai stato stipulato alcun contratto di lavoro. Ha dedotto che le lavoratrici fossero dipendenti di altra società Controparte_6
( dichiarata fallita con sentenza del Tribunale
[...] CP_7 di Firenze n. 116/2017 del 01.08.2017), che aveva la gestione dell'immobile e dei servizi connessi, tra i quali il servizio mensa e quello di accoglienza “reception”, mentre, all'interno del progetto scolastico “Villaggio Educante Pozzolatico” in Impruneta, l' gestiva l'attività didattica, i CP_2 Controparte_2 professori e gli alunni. Con L' di ha contestato le deduzioni avversarie, ribadendo la fondatezza CP_1 dell'accertamento ed ha chiesto respingere il ricorso in opposizione, con conferma dell'ordinanza ingiunzione. Il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso in opposizione di in Parte_1 quanto ha ritenuto accertata la subordinazione e l'imputabilità dei rapporti di lavoro, che l'opponente aveva eccepito fare capo AN AR agli Ulivi s.c.r.l., a risultando accertato avere di fatto assunto il ruolo di datore di Parte_1 lavoro in relazione ad entrambe le lavoratrici. Ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite a favore dell' , _1 liquidate nella misura di € 7.795,00, oltre accessori, con riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.l.gs. n. 149/2015.
pagina 2 di 11 Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la subordinazione sulla base delle dichiarazioni di e contenute nelle richieste di intervento e Per_1 Persona_2 quelle rese agli ispettori, ritenute attendibili e probanti, in quanto riscontrate dalle risultanze istruttorie del giudizio (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
dichiarazioni di sentita come teste) e dalle emergenze
[...] Per_1 documentali (dichiarazioni sottoscritte dagli insegnanti della scuola e allegate). In particolare il Tribunale ha ravvisato la subordinazione, risultando accertato che e “avevano compiti ben definiti, osservavano precisi orari di Per_1 Persona_2 n d un potere direttivo ed organizzativo, avevano concordato un determinato compenso ed erano in attesa di una regolarizzazione della propria posizione retributiva, dal momento che il compenso pattuito non era corrisposto regolarmente.” Il giudice di primo grado ha poi ritenuto che l'effettivo datore di lavoro fosse Pt_1
quale co datore assieme a legale rappresentante di AN
[...] CP_9
AR agli Ulivi s.c.r.l., concessionario dalla Regione Toscana del complesso immobiliare AN AR agli Ulivi posto in località Pozzolatico, che da Regolamento relativo alla messa a disposizione di spazi e servizi del complesso di Pozzolatico, sottoscritto tra le società, secondo il Tribunale, era previsto erogasse il servizio portineria e mensa, mentre all' spettava la gestione delle attività Controparte_3 formative, didattiche, sportive, educativa, culturali e, in via accessoria, promozionali. Secondo il giudice, dalle dichiarazioni delle lavoratrici e di Per_1 Per_2
e di , emergeva che il potere organizzativo e direttivo Testimone_2 Testimone_1 era esercitato da e la gestione dei rapporti di lavoro fosse del loro Pt_1 Pt_1 referente anche per la richiesta regolarizzazione delle posizioni retributive. Inoltre era evidenziata come significativa la circostanza che il pagamento della retribuzione della lavoratrice era effettuata scomputando la retta dei figli iscritti alla scuola Per_1
Waldorf gestita dall di . Pertanto, ha ritenuto che la Controparte_2 CP_1 gestione dei rapporti di lavoro, quand'anche sul piano formale fosse ascritta a legale rappresentante di AN AR agli Ulivi s.c.r.l. (come dichiarato CP_9 dalla teste , rientrasse di fatto in una unica amministrazione collegiale, che Tes_3 vedeva e esponsabili ed ha accertato la responsabilità degli illeciti CP_9 CP_10 in capo all'opponente, a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 5 L. n. 689/1981.
ha formulato due motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato il Tribunale per il travisamento e/o omessa e/o errata lettura delle risultanze istruttorie. Ha lamentato in particolare che dalle dichiarazioni dei testi e non poteva trarsi, come Testimone_2 Testimone_1 erroneamente ritenuto dal Tribunale, il ruolo datoriale in capo a Ha Parte_1 inoltre censurato l'omessa considerazione delle dichiarazioni delle testi Tes_4
(quasi omonima di una delle due lavoratrici) e che convergevano Testimone_5 nell'indicare la datrice di lavoro nella società AN AR Agli Ulivi s.c.r.l., evidenziando che neppure le lavoratrici avessero mai sostenuto di essere dipendenti dell' Ha escluso la gestione unitaria dei Controparte_2 rapporti di lavoro, come accertata dal Tribunale, ribadito che all'interno del cd.
“ ”, l' si _11 Controparte_2 occupava dell'attività di docenza e di tutto ciò che atteneva alla funzione di insegnamento, alla gestione dei professori e alla gestione degli alunni secondo il modello della scuola Waldorf-Steiner, mentre AN AR Agli Ulivi s.c.r.l., unico pagina 3 di 11 soggetto concessionario dell'area dalla Regione Toscana, aveva la gestione dei servizi, tra i quali la mensa e la reception (da questa affidata a , come regolato Testimone_6 dall'art.
5.3 del Regolamento avente ad oggetto la messa a disposizione di spazi e servizi del complesso Pozzolatico. Con il secondo motivo censura l'errata applicazione dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011 e/o degli artt. 91 e 92 c.p.c., da parte del Tribunale che aveva ritenuto sussistere le prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, in quanto la corretta considerazione delle testimonianze di e (secondo le Tes_4 Testimone_5 quali i rapporti di lavoro erano riconducibili a AN AR Agli Ulivi s.c.r.l.) e di e (di contenuto dubbio e comunque frutto di Testimone_2 Testimone_1 supposizioni personali), avrebbero imposto la riforma integrale della sentenza con accoglimento del ricorso e, comunque, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale. Ha formulato le seguenti conclusioni:
“provvedere all'integrale riforma della impugnata sentenza n. 835/2022 del 21.03.2022 del Tribunale di Firenze annullando, per l'effetto, per i motivi indicati nel presente e/o nel precedente grado di giudizio, ovvero per quant'altro ritenuto di giustizia e quantomeno ai sensi dell'art. 6, comma 11, D.Lgs. n. 150/2011, l'Ordinanza - Ingiunzione n. 671 del 28.08.2019 prot. 40878/2019 dell'
[...]
ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art _1
12, D.Lgs. n. 150/2011, modifichi l'entità della sanzione in misura pari o quanto mai prossima al minimo edittale. in ogni caso riformare il capo della impugnata sentenza n. 835/2022 del 21.03.2022 del Tribunale di Firenze di condanna del Sig. alla refusione delle Parte_1 spese e dei compensi di primo grado a favore de _1
.
[...] toria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio o comunque integrale compensazione delle stesse”.
L' resiste all'appello chiedendone il rigetto, per _1 infondatezza in fatto e in diritto, con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da liquidarsi ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.lgs. n. 149/2015.
La Corte ritiene l'appello infondato e di addivenire al medesimo accertamento del Tribunale, apportando l'unica emenda, che nel proseguo della motivazione viene precisata. In fatto deve premettersi che non è oggetto dell'appello l'accertamento di fatto, del primo grado di giudizio, in ordine ai periodi lavorativi e alle mansioni svolte dalle lavoratrici presso la scuola Waldorf-Steiner, gestita dall' Controparte_2 di cui era all'epoca legale rappresentante e Presidente
[...] Parte_2 del Consiglio di amministrazione, in particolare, che nel periodo dal Per_1 15.09.2014 al 10.06.2015, abbia svolto mansioni prima di addetta allo sporzionamento della mensa, poi anche alle pulizie e che nel periodo Persona_2 dal 15.09.2015 al 29.04.2016, abbia svolto mansioni di addetta alla reception scolastica e segreteria, accertamento che risulta pertanto coperto dal giudicato. Né l'appello ha contestato che il rapporto di lavoro delle due lavoratrice debba essere qualificato quale rapporto di lavoro subordinato, risultando controversa solo pagina 4 di 11 l'imputazione dei rapporti di lavoro all'appellante e la sua qualità di (co)datore di lavoro, come accertata dal Tribunale. La diversa valutazione del materiale probatorio offerta dall'appellante non convince il Collegio. Secondo l'appellante le dichiarazioni dei testi e non consentono di Tes_2 Tes_1 ritenere provato il rapporto lavorativo di e con l' Per_1 Persona_2 [...]
o, comunque, con mentre il Tribunale Controparte_2 Pt_1 avrebbe omesso di considerare le testimonianze di e di Testimone_5 Tes_4 (quasi omonima di una delle due lavoratrici), secondo le quali i rapporti di lavoro facevano capo a AN AR Agli Ulivi s.c.r.l., da sole idonee, per l'appellante, ad escludere con certezza l'imputabilità dei rapporti di lavoro a Pt_1
E' vero che le testi maestra d'asilo assunta dall' Testimone_5 [...] negli a.s. 2014/2015 e 2015/2016 e dal Controparte_2 Tes_4
10.01.2015 collaboratrice a progetto, poi con ritenuta di acconto, infine assunta dal 04.11.2015 come impiegata 2° livello dall' Controparte_2 hanno riferito i rapporti di lavoro di entrambe le lavoratrici alla società AN AR Agli Ulivi scrl. In particolare ha confermato le circostanze del primo Tes_3 capitolo del ricorso (“DCV che la Sig.ra nel periodo dal 15.09.2014 al Per_1
10.06.2015 e dal 15.09.2015 al 15.04.2016 aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato con la società Controparte_6
”; “confermo le circostanze di cui al capitolo primo di cui al ricorso;
penso di
[...]
l secondo capitolo del ricorso (“DCV che a decorrere dal 15.09.2015 e fino al 29.04.2016 la Sig.ra aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato Persona_2 con la società ”; Controparte_6
“confermo le circostanze di cui al capitolo secondo di cui al ricorso”), senza riferire altro a precisazione;
anche ha riferito ciascun rapporto di lavoro a Tes_4
AN AR Agli Ulivi s.c.r.l. (“la signora accoglieva il furgone con gli Per_1 scatoloni, li portava nella mensa e somministrava i pasti agli alunni per conto di ; “la signora era all'ingresso del villaggio Educante e si occupava CP_7 Persona_2 della mensa, raccogliendo i voucher e forse anche i pagamenti, non so se fosse dipendente, ma anche lei faceva capo a ). CP_7
Tuttavia deve evidenziarsi come le dichiarazioni di siano del tutto prive di Tes_3 dettagli utili al fine della valutazione della attendibilità intrinseca del dichiarato e come le dichiarazioni di che ha affermato che la lavoratrice Tes_4 Per_2 si occupava della mensa, contrastano con le dichiarazioni dei testi
[...] [...]
(insegnante assunto da dal 2013/2014), Tes_1 Parte_1 Testimone_2
(insegnante presso la scuola Waldorf gestita dall' Controparte_2 dal 2015 al 2018) e di (rese nella causa come teste), tutte convergenti
[...] Per_1 nell'indicare che svolgesse presso la scuola Waldorf mansioni di Persona_2 segreteria, desk front office, accoglienza (Castello “la signora aveva Persona_2 compiti di segreteria e lavorava per il Liceo dei Colli e quindi riten se per
. I suoi compiti si collocavano tra la portineria e la segreteria. Lavorava presso la CP_3
Waldorf, in Pozzolatico, in Via Imprunetana, presso la struttura ex Don Gnocchi”
“per gli utenti esterni, anche ai fini dell'iscrizione, era un primo contatto;
” Persona_2
“La sig.ra era presente all'ingresso del liceo, si occupava di Tes_2 Persona_2 rsi che i ra issero, rispondeva al telefono, procurava il materiale eventualmente necessario;
credo si facesse riferimento a lei per tutto quanto di pratico fosse necessario per il liceo” “preciso che al front-office c'era solo la sig.ra Per_2
pagina 5 di 11 ; c'erano anche altre segretarie ma si trovavano dietro, nella zona degli uffici”; Per_2
“L'anno successivo (2015/2016) l'incarico è stato assegnato alla sig.ra Per_1
la quale si occupava dell'accoglienza, di rispondere al telefono e si Persona_2 lla cassetta del pronto soccorso nel caso qualche ragazzo si fosse fatto male. Posso dire ciò perché lo ho visto direttamente quando facevo le pulizie all'interno di quei locali.”, quale teste ha dichiarato “. In aggiunta le dichiarazioni contrastano anche con le dichiarazioni contenute nella richiesta di intervento alla DTL di Per_2
(“”…lavoro presso il Villaggio Educante di Pozzolatico – Scuola Waldorf, presso
[...]
è svolta attività scolastica (…) impiegata da Settembre 2015 con la mansione di addetta alla reception scolastica e segreteria”, nonché con le otto dichiarazioni datate 22.03.2016, sottoscritte da insegnanti presso la scuola Waldorf, allegate alla richiesta di intervento, con le quali questi dichiarano di vedere tutti i giorni Per_2 al lavoro presso la reception della scuola Waldorf di Pozzolatico, da settembre
[...]
2015 ad oggi. Il contrasto sulla mansione svolta da inficia complessivamente Persona_2
l'attendibilità soggettiva della teste in quanto verte su un profilo Tes_4 centrale del rapporto di lavoro, la prestazione in concreto eseguita dalla lavoratrice presso la scuola Waldorf, fin dal primo grado mai oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, né oggetto di appello. Quanto al dichiarato della teste la laconicità della risposta è di ostacolo alla stessa valutazione di Tes_3 attendibilità intrinseca, che non può essere svolta compiutamente. In ogni caso deve evidenziarsi che il Tribunale, lungi dal richiamare dichiarazioni assertive della subordinazione in capo a Istituto Dante Alighieri di Firenze s.r..l e a da parte dei testi (ha riferito di non sapere se le signore fossero Pt_1 Tes_1 state assunte formalmente) e (ha riferito di sapere solo che c'erano problemi Tes_2 di regolarizzazione e di pagamento, perché dichiarato più volte dalle stesse), ne ha valorizzato il narrato relativo a quanto gli stessi avevano direttamente percepito sulla gestione in concreto dei rapporti di lavoro in esame ovvero del proprio, da parte di e di dimostrativi di una gestione comune di detti Parte_1 CP_9 rapporti, nell'ambito di una amministrazione collegiale ( “nel mio caso il Tes_1 colloquio e la contrattazione avvennero con lo men a del contratto CP_9 avvenne con ritengo che risp sero o a o al _12 Parte_1 deceduto per quanto riguarda;
quanto a non Persona_3 Persona_2 Per_1 posso escludere che dovesse riferire ad o a fino a tutto il CP_9 Parte_1
2015 era molto presente e le decisioni venivano prese sia da lui che da CP_9
successivamente edini ; “Presumo che le stesse Pt_1 Pt_1 Tes_2
o riferimento al sig. e osse presidente ,
CP_9 CP_3 detentore del 51% delle quote sociali, nonché consigliere SMAU, di fatto il coordinatore… “preciso che siffatti accordi venivano gestiti dal sig. A me
CP_9 lo e si presentarono come colleghi di pari grado o come persone
CP_9 Parte_1 ch ano tra loro, ma situazioni quali quelle testé descritte venivano di fatto gestite dallo ).
CP_9
Del resto il coinvolgimento dell' e del Controparte_2 Pt_1 nella instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro in esame si trae dalle stesse richieste di intervento delle lavoratrici, considerato che impiegata da Per_1 settembre 2014, ha riferito di avere concluso l'accordo economico con CP_9
(all'epoca Consigliere dell' solo dal 28.12.2015 Controparte_2 amministratore unico di AN AR Agli Ulivi scrl, come da visure camerali in atti),
pagina 6 di 11 prevedendo che per ogni ora di lavoro sarebbero stati scalati 8 euro dalla retta della figlia che frequentava la Scuola Waldorf, accordo noto al persona che le Pt_1 aveva assegnato le mansioni (sporzionamento del cibo e da settembre 2015 pulizia dell'edificio della scuola), dichiarazioni puntualmente confermate dalla lavoratrice nel giudizio e riscontrate, quanto al compenso per lavoro svolto a scomputo dalla retta della scuola frequentata dalla figlia, dalle ricevute e quietanze rilasciate e sottoscritte da segretaria dell' Testimone_7 Controparte_2
in atti e non disconosciute. In questo senso anche impiegata da
[...] Persona_2 settembre 2015, nella richiesta di intervento ha riferito di avere concordato la retribuzione con e che da dicembre 2015 legale rappresentante CP_9 Pt_1 dell' le aveva assicurato che l' avrebbe CP_2 Controparte_2 CP_2 provveduto alla sua assunzione e regolarizzazione contrattuale. Non è corretto il rilievo dell'appellante che le lavoratrici nella richiesta di intervento alla DTL mai abbiano addotto di avere intrapreso un rapporto di lavoro subordinato con l' o il Entrambe hanno espressamente reso dichiarazioni in CP_3 Pt_1 tal senso, risultando nelle rispettive richieste “circa l'intercorso/intercorrente rapporto di lavoro con la ditta di seguito indicata: _13
e, con riferimento al ruolo di premesso da entrambe che
[...] Pt_1 presso il Villaggio Educante Scuola Waldorf in Pozzolatico operavano due società, la e la ha dichiarato che l'accordo economico del CP_3 Controparte_7 Per_1 pagamento della retribuzione a decurtazione della rata era conosciuto dal Pt_1 che questi le aveva assegnato le mansioni e che aveva assicurato che l' CP_3
l'avrebbe regolarizzata, assicurazione data anche alla come si evince dalla Per_2 sua richiesta di intervento ( “Sono impiegata da settembre 2014 a giugno Per_1
2015 con la mansione di llo sporzionamento della mensa, con orario variabile su turni. Preciso che l'accordo con il sig. (consigliere di CP_9 CP_3 era che per ogni ora di lavoro da me svolta, mi ati scalati 8 e retta che dovevo per la frequenza di mia figlia presso la scuola. Il sig. Parte_2 era a conoscenza dell'accordo. Mi riservo di presentare le quietanz delle rette per la parte rimanente, in cui vengono specificati gli importi detratti per le ore lavorate, sottoscritte dal personale dipendente Da settembre 2015, oltre CP_3 allo sporzionamento del cibo mi sono occupat di pulizia di una parte dell'edificio. Lavoro dalle 8.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì……L'incarico di svolgere le attività di cui sopra mi è stato assegnato dal signor legale Parte_2 rappresentante di Lo stesso legale rappresentante a chiarò CP_3 che si sarebbe fatta carico della mia assunzione e regolarizzazione contrattuale. CP_3
Tal rmazione fu fatta in presenza del sig. , amministratore Persona_4 unico della e del signor , preside della scuola”; CP_7 Persona_5 Persona_2
“impiegata embre 2015 c di addetta alla receptio segreteria. Lavoro dalle 8 alle 16.00 dal lunedì al venerdì. All'inizio della mia attività lavorativa ho pattuito verbalmente il corrispettivo per le mie prestazioni che sarebbe dovuto essere pari a euro 1.200,00 mensili. Non ho mai sottoscritto alcuna formale lettera di assunzione, né ho mai ricevuto prospetto paga e retribuzione. Da settembre non ho mai ricevuto alcuna retribuzione. La persona con la quale ho inizialmente concordato la retribuzione a me spettante è stato il signor socio di CP_9 maggioranza sia di AN AR Agli Ulivi che di (della quale è anche CP_3 consigliere. A dicembre 2015, il signor leg sentante di Pt_1 CP_3 dichiarò che si sarebbe fatta carico della mia assunzione e regolarizzazione CP_3
pagina 7 di 11 contrattuale. Tale affermazione fu fatta in presenza del sig. , Persona_4 amministratore unico della e del signor , p;
CP_7 Persona_5 con la successiva integrazione alla richiesta di intervento del 04.05.2016, ha poi precisato di non prestare più attività lavorativa dal 29.04.2016, mentre la collega aveva terminato il 15.04.2016). Per_1
Con l'ultimo rilievo l'appellante censura l'accertamento del Tribunale che ha ritenuto accertato il ruolo datoriale in capo a assunto di fatto e al quale le Parte_1 lavoratrici fecero riferimento per ottenere la regolarizzazione, come dal giudice chiarito nelle richieste di intervento delle lavoratrici e risultante anche dalla modalità di pagamento del corrispettivo della prestazione, concordata con (a CP_9 scomputo della retta scolastica della figlia iscritta alla scuola Waldorf), secondo il Tribunale, “avesse senso solo se si assume che la gestione delle iscrizioni scolastiche (di competenza di e la gestione dei rapporti lavorativi (facenti capo a S.M.A.U.) CP_3 rientrassero di fat mbito di un'unica amministrazione collegiale, che, come si è detto, vedeva e in posizione di (co)responsabili”. In particolare CP_9 Pt_1
l'appellante ribadisce che, come si evince dall'art.
5.3 del “Regolamento Avente Ad Oggetto La Messa A Disposizione Di Spazi E Servizi Del Complesso Pozzolatico”, era netta la distinzione e separazione delle attività gestite all'interno del Villaggio Educante di Pozzolatico: “si occupava del servizio di docenza ovvero di Controparte_3 tutto ciò che atteneva alla funzione di insegnamento, gestione professori e gestioni alunni, secondo il modello della scuola Waldorf-Steiner, mentre rimanevano a carico di
unico soggetto ad avere avuto la concessione dell'aria da parte della _14
Regione Toscana, l'ulteriore attività di gestione dei servizi ivi compresa la mensa e la Per_ reception, affidate, appunto da alle denuncianti Sig.re e . CP_7 Per_2
Pacifico che la concessionaria, da e oscana, del Controparte_7 complesso immobiliare denominato “AN AR agli Ulivi”, posto nel Comune di Impruneta, località Pozzolatico, ove aveva sede la scuola Waldorf gestita da CP_3
nell'ambito del progetto condiviso tra le società per la realizzazione del
[...]
“Villaggio Educante”, era assegnato a il godimento esclusivo Controparte_3 dell'immobile, ai sensi dell'art.
3.2 del “Regolamento Avente Ad Oggetto La Messa A Disposizione Di Spazi E Servizi Del Complesso Pozzolatico”, stipulato tra le medesime società, allegato alla delibera di Assemblea di I.D.A.F. del 25.06.2013. In forza di detto Regolamento, l' si obbligava “Adibire gli spazi messi a disposizione Controparte_3 della medesima ad uso esclusivo di attività formative, didattiche, sportive, educative e culturali in generale, nonché, in via accessoria ad attività promozionali, purché non aperte in modo indifferenziato al pubblico.” L'art.
5.3 rubricato “Contribuzioni variabili” del Regolamento cit., richiamato dalla appellante, prevede: “ si riserva altresì di richiedere a titolo di CP_7 CP_3 contribuzione variabil quota di partecipazione, semp rminarsi in proporzione alle quote degli spazi oggetto di godimento come risultante dalle summenzionate tabelle millesimali, alle spese afferenti agli spazi di utilizzo comune ed ai servizi condominiali, tra i quali, a titolo esemplificativo, pulizia e manutenzione delle aree quali viali e strade di accesso all'immobile, aree adibite a parcheggio, recensioni di tutto il complesso oggetto di concessione, aree a verde, scarichi e fosse biologiche, illuminazione, servizi di controllo, di portineria, sorveglianza locali e centralino”. Deve premettersi che non sono citate nella previsione regolamentare, tra le spese afferenti gli spazi di utilizzo comune, quelle relative al servizio mensa scolastica (risultando peraltro la fornitura dei pasti da parte di ditta esterna, riferita da Per_1
pagina 8 di 11 circostanza pacifica tra le parti, attività diversa da quella del mero sporzionamento), non sono richiamate le spese per il servizio di pulizia dell'immobile concesso in godimento esclusivo alla né quelle attinenti i servizi di segreteria, front Controparte_3 office e reception della scuola Warldorf. Anche laddove ritenute astrattamente riconducibili alla previsione regolamentare, considerata l'elencazione esemplificativa, è condivisibile l'accertamento del Tribunale che ha ritenuto, di fatto, la previsione regolamentare citata dalla appellante superata dalla gestione di fatto unitaria dei rapporti di lavoro da parte di e persone che rivestivano CP_9 Parte_1 nelle società ruolo di socio e/o l'incarico di consigliere/amministratore ( CP_9 consigliere di dal 27.05.2013 al 31.12.2015, socio di minoranza del Il Controparte_3
Platano s.r.l. socia all'80% di e amministratore unico dal 28.12.2015 CP_7 di socio di Consigliere, Presidente del Controparte_7 Parte_1 Controparte_3
CdA dal 27.05.2013 al 31.12.2015 e Amministratore delegato dal 25.06.2013 fino al 29.07.2016, come si evince dalla visure camerali in atti), dando luogo, con le condotte accertate, alla datorialità in capo a ritenendo il Collegio di Controparte_3 emendare in tal senso l'accertamento del Tribunale. Deve evidenziarsi che quando concordava con la modalità di CP_9 Per_1 erogazione della retribuzione, accordo conosciuto da e quando concordava la Pt_1 retribuzione di non agiva nell'interesse di e non operava Per_2 Controparte_7 quale suo organo, avendo assunto l'incarico di Presidente del C.d.A il 28.12.2015, bensì era ancora Consigliere di per la quale era molto attivo presso la Controparte_3 scuola Walrdorf. Quanto a quando aveva condiviso con la modalità di Pt_1 CP_9 erogazione della retribuzione di aveva assegnato le mansioni a aveva Per_1 Per_1 assicurato ad entrambe le lavoratrici la regolarizzazione dei rapporti di lavoro presso l' risultando l'effettivo interlocutore delle lavoratrici che chiedevano la CP_3 regolarizzazione (oltre al pagamento della retribuzione, mai ricevuta da era, Per_2 per tutto il periodo, Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato di Controparte_3 operando quale organo della società. Il ruolo di e nella instaurazione dei rapporti di lavoro è stato confermato CP_9 Pt_1 dal teste , che trattò l'assunzione con e sottoscrisse il contratto con Tes_8 CP_9
secondo il quale, con riferimento ai rapporti di lavoro in esame, per tutto il Pt_1
2015 era molto presente e le decisioni erano prese da e CP_9 CP_9 Pt_1 che, successivamente, “prese le redini”; anche sul tema degli accordi Tes_2 economici (a detrazione dalla retta) con i genitori che collaboravano nella attività della scuola, ha riferito che e “si presentavano come colleghi di pari CP_9 Pt_1 grado”, sebbene fossero gestiti dallo CP_15
Ritiene il Collegio che il Tribuna a dato, correttamente, prevalenza alle dichiarazioni contenute nella richiesta di intervento delle lavoratrici e alla circostanziata deposizione di nel contenuto confermativa e del tutto Per_1 coerente con la richiesta di intervento, specificamente riscontrata dalle ricevute e quietanze rilasciate dall' cit. Dette dichiarazioni sono chiare CP_3 nell'individuare nel (quale legale rappresentante dell' , la Pt_1 Controparte_3 persona che condivideva gli accordi economici a remunerazione della prestazione ( , assegnava le mansioni da svolgere ( , si era impegnato a provvedere alla Per_1 Per_1 regolarizzazione presso dei rapporti di lavoro ( e , così Controparte_3 Per_1 Per_2 esercitando di fatto, anche per il tramite di Consigliere presso l' CP_9 Controparte_3
l'eterodirezione nei rapporti di lavoro, considerato che le continuative prestazioni delle lavoratrici erano rese a favore di una impresa commerciale esercente attività di pagina 9 di 11 insegnamento e formazione, che aveva reperito e disposto l'attività di persone in compiti accessori a quella primaria (attività di informazione, front office e segreteria, mensa e pulizia dell'immobile), pienamente inserite nell'organizzazione aziendale. Del resto il resoconto delle ore lavorate era consegnato da alla segreteria Per_1 dell' (teste “Preciso che portavo ogni mese alle segretarie il Controparte_3 Per_1 calc ore lav pondendo la differenza per la retta dovuta con assegni, per cui mi veniva rilasciata ricevuta”) e in caso di assenza Persona_2 contattava del dipendenti dell' per essere sostituita, ovvero veniva Controparte_3 avvisata da detto personale per assicurare la presenza ai fini delle iscrizioni o visite (richiesta di intervento di “In caso di mia assenza ho sempre contattato Persona_2 le dipendenti di ostituita. Quando qualcuno doveva venire a CP_3 vedere la scuola elle iscrizioni io venivo avvisata dalle stesse, al fine di assicurare la presenza. Le dipendenti di riferimento erano Persona_6 [...]
e ), senza che la Per_7 Persona_8 Controparte_7 coinvolta nella gestione dei rapporti di lavoro. L'appello viene pertanto respinto, con conferma della sentenza appellata nel merito, che viene emendata in tema di accertamento della subordinazione dei rapporti di lavoro de quo in capo alla società con conseguente responsabilità per CP_3 gli illeciti in esame, in capo al del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, quale trasgressore (e non quale Parte_1 concorrente ai sensi dell'art. 5 L. n. 689/1981, come ritenuto dal Tribunale). Gli illeciti contestati, tutti correlati alla occupazione irregolare delle lavoratrici, sono sussistenti. Nessuna censura è stata formulata sulla determinazione delle sanzioni applicate, che vengono anche esse confermate. E' altresì da respingere il secondo motivo di appello, poiché il Tribunale, secondo il principio della soccombenza, ha posto a carico del ricorrente in opposizione le spese di lite, dal cui importo ha espressamente e correttamente decurtato il 20%, in applicazione dell'art. 9 comma 2 D.l.gs. n. 149/2015, essendosi l'amministrazione avvalsa di propri funzionari. La censura relativa alla pretesa insufficienza delle prove della responsabilità dell'opponente, in asserita violazione dell'art. 6 comma 1 D.lgs. n. 150/2011, è assorbita dal rigetto del primo motivo di appello. L'appellante viene condannato al pagamento delle spese di lite del secondo grado, a favore della parte appellata, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta (limitata a tre fasi), della applicazione dei minimi, previa riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.l.gs. n. 149/2015, essendosi l'amministrazione avvalsa di propri funzionari. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, comprensive della fase inibitoria, a favore della parte appellata, che liquida in € 3.998,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
pagina 10 di 11 A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.12.2024
La Consigliera est. Il Presidente
dr. Stefania Carlucci dr. Flavio Baraschi
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