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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1533/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Enrico Gagliardi, Parte_1
n. 76, presso lo studio dell'avv. Francesca Gradia (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
PRO TEMPORE.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Rimborso delle spese di cura
Conclusioni: il procuratore della parti concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/10/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ottenuto – in virtù di sentenza emessa da questo Tribunale, il 12.10.2010, n. 825/2010 – il riconoscimento, con conseguente liquidazione, del diritto all'equo indennizzo, commisurato alla prima categoria di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. 23.12.78, n.
915, come sostituita dalla tabella A, allegata al D.P.R. 30.12.1998, n. 834, senza, tuttavia, ottenere
1 ulteriori emolumenti, previsti dall'art. 1, comma 119, l. n. 662/1996, in occasione del suo riconoscimento dell'infermità da causa di servizio.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rifusione delle spese di cura, per quanto argomentato nel punto n. 1 della narrativa in diritto del presente atto, cui si rimanda;
2. conseguentemente condannare il CP_1 resistente, in persona del Ministro p.t. ed in favore del ricorrente, alla corresponsione della somma dovuta a tale titolo (spese mediche), pari ad € 7.324,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o alla maggior o minor somma accertata in corso di causa;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rivalutazione monetaria sull'importo liquidato a titolo di equo indennizzo, per quanto argomentato nel punto n. 2 della narrativa in diritto del presente atto, cui si rimanda;
4. conseguentemente condannare il resistente, in persona del Ministro p.t. ed in CP_1 favore del ricorrente, alla corresponsione dell'importo calcolato a titolo di rivalutazione monetaria sull'importo liquidato a titolo di equo indennizzo, oltre interessi dal dovuto al soddisfo o alla maggior
o minor somma accertata in corso di causa;
5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'incremento stipendiale annuo, per quanto argomentato nel punto n. 3 della narrativa in diritto del presente atto, cui si rimanda;
6. conseguentemente condannare il resistente, in persona CP_1 del Ministro p.t. ed in favore del ricorrente, alla corresponsione dell'importo calcolato a titolo di incremento stipendiale annuo, oltre interessi dal dovuto al soddisfo o alla maggior o minor somma accertata in corso di causa;
7. Emettere ogni altra statuizione di legge e/o di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente, la stessa non si è costituita in giudizio.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla parte, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute in occasione dell'infermità subita, considerata dipendente dalla causa di servizio, a cui è seguita la liquidazione dell'equo indennizzo.
3. L'art. 68 del D.P.R. n. 3/1957 dispone che “quando un'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'impiegato ha diritto, oltre ai normali assegni ed indennità, anche ad un equo
2 indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita, costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantum collegata alla retribuzione dell'avente diritto al momento della presentazione della domanda e alla gravità dell'infermità subita”.
3.1. La concessione dell'equo indennizzo dipende, pertanto, dalla menomazione dell'integrità psico fisica, prescindendo dall'accertamento di una condotta illegittima del datore di lavoro.
4. La richiesta formulata in questa sede del ricorrente è diretta a ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute. La presente richiesta, qualificandosi come domanda di risarcimento del danno subito, necessariamente, richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (sia esso doloso o colposo) dell'Amministrazione datoriale.
5. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non dimostra, né chiede di dimostrare alcunché.
5.1. Non ci sono, infatti, articolazioni istruttorie dirette a provare la responsabilità datoriale
(contrattuale o extracontrattuale) da cui è dipesa l'infermità subita e a cui imputare le spese mediche di cui si chiede il rimborso ed il riconoscimento dell'equo indennizzo non è sufficiente per ritenere integrato detto elemento.
6. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
7 Nulla sulle spese di lite.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- nulla spese;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Enrico Gagliardi, Parte_1
n. 76, presso lo studio dell'avv. Francesca Gradia (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
PRO TEMPORE.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Rimborso delle spese di cura
Conclusioni: il procuratore della parti concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/10/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ottenuto – in virtù di sentenza emessa da questo Tribunale, il 12.10.2010, n. 825/2010 – il riconoscimento, con conseguente liquidazione, del diritto all'equo indennizzo, commisurato alla prima categoria di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. 23.12.78, n.
915, come sostituita dalla tabella A, allegata al D.P.R. 30.12.1998, n. 834, senza, tuttavia, ottenere
1 ulteriori emolumenti, previsti dall'art. 1, comma 119, l. n. 662/1996, in occasione del suo riconoscimento dell'infermità da causa di servizio.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rifusione delle spese di cura, per quanto argomentato nel punto n. 1 della narrativa in diritto del presente atto, cui si rimanda;
2. conseguentemente condannare il CP_1 resistente, in persona del Ministro p.t. ed in favore del ricorrente, alla corresponsione della somma dovuta a tale titolo (spese mediche), pari ad € 7.324,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o alla maggior o minor somma accertata in corso di causa;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rivalutazione monetaria sull'importo liquidato a titolo di equo indennizzo, per quanto argomentato nel punto n. 2 della narrativa in diritto del presente atto, cui si rimanda;
4. conseguentemente condannare il resistente, in persona del Ministro p.t. ed in CP_1 favore del ricorrente, alla corresponsione dell'importo calcolato a titolo di rivalutazione monetaria sull'importo liquidato a titolo di equo indennizzo, oltre interessi dal dovuto al soddisfo o alla maggior
o minor somma accertata in corso di causa;
5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'incremento stipendiale annuo, per quanto argomentato nel punto n. 3 della narrativa in diritto del presente atto, cui si rimanda;
6. conseguentemente condannare il resistente, in persona CP_1 del Ministro p.t. ed in favore del ricorrente, alla corresponsione dell'importo calcolato a titolo di incremento stipendiale annuo, oltre interessi dal dovuto al soddisfo o alla maggior o minor somma accertata in corso di causa;
7. Emettere ogni altra statuizione di legge e/o di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Nonostante il ricorso sia stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente, la stessa non si è costituita in giudizio.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalla parte, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute in occasione dell'infermità subita, considerata dipendente dalla causa di servizio, a cui è seguita la liquidazione dell'equo indennizzo.
3. L'art. 68 del D.P.R. n. 3/1957 dispone che “quando un'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'impiegato ha diritto, oltre ai normali assegni ed indennità, anche ad un equo
2 indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita, costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantum collegata alla retribuzione dell'avente diritto al momento della presentazione della domanda e alla gravità dell'infermità subita”.
3.1. La concessione dell'equo indennizzo dipende, pertanto, dalla menomazione dell'integrità psico fisica, prescindendo dall'accertamento di una condotta illegittima del datore di lavoro.
4. La richiesta formulata in questa sede del ricorrente è diretta a ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute. La presente richiesta, qualificandosi come domanda di risarcimento del danno subito, necessariamente, richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (sia esso doloso o colposo) dell'Amministrazione datoriale.
5. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non dimostra, né chiede di dimostrare alcunché.
5.1. Non ci sono, infatti, articolazioni istruttorie dirette a provare la responsabilità datoriale
(contrattuale o extracontrattuale) da cui è dipesa l'infermità subita e a cui imputare le spese mediche di cui si chiede il rimborso ed il riconoscimento dell'equo indennizzo non è sufficiente per ritenere integrato detto elemento.
6. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
7 Nulla sulle spese di lite.
9. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- nulla spese;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio
Vibo Valentia, 21/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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