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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 816.2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AV ER, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di primo grado, iscritto al n. 816/2023 R.G. promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Caserta alla via De Cillis n. 25, in proprio e quale legale rapp.te della P. Parte_2
IVA , con sede in Milano Piazza IV Novembre n. 4, rappresentati e difesi dagli Avv.ti P.IVA_1
NO EN ed NZ SE e con questi elettivamente domiciliati in Napoli, via
VA AN n. 27, studio del primo difensore;
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1 con sede in via F. Antonio Pigafetta n. 22, in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_1 tempore dott. rappresentato e difeso dai propri dipendenti ai sensi dell'art. 6 Controparte_2 comma 9 del D.lvo 150/2011 ed elettivamente domiciliato presso la sede.
Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto n. 805442/A/RM del 17.02.2023 con il quale l'Amministrazione ha contestato la violazione dell' art. 49, comma 1, del D.lvo 231/2007, applicando la sanzione pecuniaria di € 150.020,00.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ha Parte_1 Parte_3 proposto opposizione avverso il Decreto n. 805442/A/RM del 17.02.2023, con il quale il
[...] ha applicato, ai sensi del Controparte_3 combinato disposto degli artt. 63, comma 1, 65, comma 4, 67, comma 1 e comma 3, del D.lvo
231/2007, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.020,00 (pari alla sanzione massima di €
50.000 aumentata fino al triplo), per aver trasferito, quale legale rappresentante della Parte_3
denaro contante pari a complessivi € 8.248.831,91, senza il tramite di banche, istituti di
[...] moneta elettronica e nel corso degli anni di esercizio 2015 e 2016, in Controparte_4 violazione del limite stabilito dall'art. 49 co. 1 del D.lvo 231/2007.
Dopo aver premesso che il provvedimento sanzionatorio era fondato sull'accertamento contabile eseguito dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Viterbo e compendiato nel processo verbale di contestazione n. GDF – 2020 – VT102 - N. 00001- 000, redatto il 02.09.2020 e notificato alle parti il successivo 16.09.2020 e 23.09.2020, ha richiesto l'annullamento sulla base dei seguenti motivi di opposizione:
• I 43 trasferimenti di denaro eseguiti dalla in favore della AG S.n.c. Parte_3 dal 02.01.2015 al 19.06.2015 non potevano considerarsi eseguiti in violazione dell'art. 49 co. 1 del D.lvo 231/2007 perché: le due società avevano il medesimo oggetto sociale, consistente nella commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di carburanti e la AG
S.n.c. era socio unico della la quale, a sua volta, si occupava della Parte_3 gestione di distributori di carburante di proprietà della prima;
nel quadro dei ridetti rapporti negoziali sovente si verificava la circostanza per cui, non avendo la sufficienti Parte_3 disponibilità di carte per effettuare il deposito del denaro contante incassato da ciascun distributore presso gli sportelli automatici ATM, il contante venisse versato direttamente sui conti correnti della AG, per poi compensare, successivamente, le partite creditorie fra le due società collegate;
inoltre l'utilizzo, da parte della del conto di Parte_3 contabilità n. 31.03.03, denominato “Cassa contanti”, al fine registrare il versamento degli indicati corrispettivi in favore della AG doveva considerarsi frutto di un errore dovuto alla frettolosa ricostruzione dei libri contabili, resasi necessaria in seguito al furto informatico dei dati debitamente denunciato;
• I 3 trasferimenti eseguiti in favore della per complessivi € Parte_4
46.953,92 ed in favore della per complessivi € 52.792,92, Controparte_5 nelle date del 28.10.2015 e del 20.09.2015, erano leciti e giustificati giacchè la CP_6
[..
[...] dovendo corrispondere alla l'importo delle fatture n. 7 e
[...] Parte_4
8 del 30.04.2015 ed alla l'importo della fattura n. 4 del Controparte_5
31.03.2015, aveva eseguito il pagamento accollandosi l'obbligo, gravante sulle predette società, di corrispondere alla AG utili di precedenti annualità, versando i relativi importi in contante direttamente sui conti della stessa AG;
• I 2 trasferimenti di denaro del 28.02.2015 e 30.04.2015 in favore della CP_7 dovevano parimenti giustificarsi in ragione della circostanza per cui, non avendo la
[...] sufficienti disponibilità di carte per effettuare il deposito del denaro incassato presso Pt_3 gli sportelli automatici ATM, il contante veniva versato direttamente sui conti correnti della per poi compensare successivamente le partite creditorie fra le due società CP_7 collegate;
• I 7 trasferimenti di denaro eseguiti dal 17.02.2016 al 29.09.2016 in favore della CP_7
per un totale di € 109.537,65 erano giustificati in quanto restituzione dell'importo
[...] dei buoni carburanti ESSO, di cui la curava la consegna all'emittente in nome Parte_3
e per conto della ricevendone il corrispettivo. CP_7
Dopo aver esposto i citati motivi di merito dell'opposizione, i ricorrenti hanno sollevato le ulteriori seguenti questioni pregiudiziali:
• Prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa, per decorso del termine quinquennale decorrente dalla commessa violazione (annualità 2015 -2016) previsto dall'art. 28 della L. 689/81;
• Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo i militari della
Guardia di Finanza eseguito gli accertamenti contabili in assenza dell'incolpato;
• Violazione dell'art. 7 del D.lvo 56/2004, non essendo stato acquisito il parere della
Commissione prevista dall'art. 32 del D.p.r. 31 marzo 1988 n. 148.
Da ultimo, hanno esposto i seguenti motivi di diritto:
• Erronea applicazione dell'art. 49 del D.lvo 231/2007, in quanto non erano stati effettuati artificiosi frazionamenti dei trasferimenti di denaro, ma si trattava di una ordinaria prassi commerciale di versamento degli incassi derivanti dalle microtransazioni dei distributori di carburante;
• Violazione degli artt. 8 della L. 689/1 e 67 co. 3 del D.lvo 231/07 per aver aumentato la sanzione massima fino al triplo in assenza dei presupposti di legge;
• Violazione dell'art. 3 della L. 689/81 per mancanza dell'elemento soggettivo, del nesso eziologico e della mala fede, difettando l'intento fraudolento;
3 • Violazione dell'art. 3 della L. 241/90, in quanto la motivazione doveva ritenersi meramente apparente ed inesistente.
Alla luce di tutti i menzionati motivi, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento opposto o, in via meramente subordinata, la riduzione della sanzione applicata.
2. Il , costituito con Controparte_3 comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando tutti i motivi di annullamento formulati dai ricorrenti.
Muovendo anzitutto dalle questioni pregiudiziali ha rimarcato che: il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/81 era stato interrotto dalla notifica del verbale di contestazione eseguita nei confronti delle parti rispettivamente il 16.09.2020 ed il 23.09.2020; il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa erano stati rispettati consentendo alle parti di presentare gli scritti difensivi depositati il 21.10.2020 e di essere auditi personalmente in data
05.10.2022; la violazione dell'art. 7 del D.lvo 56/2004 non era sussistente giacchè l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio era contemplato dall'art. 65 co. 4 del D.lvo 231/2007 non per ogni singola contestazione di infrazione, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, ma per l'individuazione di categorie generali di violazioni con indicazione della dosimetria sanzionatoria.
In linea di merito ha precisato che le giustificazioni addotte dai ricorrenti non potevano confutare la violazione dell'art. 49 del D.lvo 231/2007, in quanto il versamento di denaro contante effettuato dalla mediante sportelli automatici ATM, sui conti correnti intestati ad altre Parte_3 persone giuridiche, ostacolava la tracciabilità della provenienza e della destinazione dei flussi monetari, così vanificando le finalità antiriciclaggio perseguite dalla norma richiamata.
Peraltro, la registrazione del versamento in contanti nelle scritture contabili faceva prova contro l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2709 c.c., dell'esistenza di una gestione impropria dei flussi monetari intercorrenti fra persone giuridiche diverse, tale da ostacolare la tracciabilità.
Da ultimo, l'amministrazione resistente ha ribadito la piena legittimità della motivazione contenuta nel provvedimento opposto e la corretta quantificazione della sanzione pecuniaria, tenuto conto della durata della violazione e del carattere eccezionale degli importi complessivamente contestati.
3. Il precedente giudicante, con decreto del 25.05.2023, ha disposto la sospensiva, inaudita altera parte, del provvedimento sanzionatorio opposto.
4 In seguito alla riassegnazione del fascicolo avvenuta il 23.07.2024, è stata fissata per la discussione l'udienza del 05.11.2025, svoltasi nella forma prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di tempestiva opposizione delle parti.
3. Preliminarmente il Giudice osserva che l'eccezione di prescrizione deve ritenersi parzialmente meritevole di accoglimento limitatamente alle condotte commesse nell'anno 2015, ad onta della radicale infondatezza delle doglianze di merito spese dai ricorrenti.
Al riguardo giova premettere che costituisce principio nomofilattico consolidato quello secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e, pertanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.
(Cass. 13 luglio 2001 n. 9520 e Cass. 27 aprile 1999 n. 4201).
Orbene, il processo verbale n. GDF – 2020 – VT102 - N. 00001- 000 redatto dalla Guardia di
Finanza in data 02.09.2020, conteneva la specifica contestazione dell'illecito amministrativo commesso, con l'invito a pagare la sanzione prevista. Pertanto, era certamente idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione, potendosi considerare come messa in mora, espressione della volontà dell'Amministrazione di esercitare la pretesa sanzionatoria.
Per contro, non rientra fra le ipotesi di sospensione o interruzione della prescrizione previste dalla legge l'invio, all'esito del controllo fiscale, di una notizia di reato all'autorità giudiziaria.
In proposito si rileva che la notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica di Viterbo riguardava i reati tributari previsti dal D.lvo 74/2000 e che l'amministrazione avrebbe potuto richiedere il nulla osta al P.M. assegnatario del fascicolo, fin dalla data di deposito dell'informativa risalente al 24.09.2019.
Del tutto dissonante appare anche il richiamo effettuato dall'amministrazione resistente agli artt.
103 del D.L. 18/2020 e 37 del D.L. 23/2020, poiché la sospensione straordinaria disposta durante l'emergenza epidemiologica derivante dal virus COVID 19, con riferimento alla prescrizione prevista dall'art. 28 legge 689/1981, è stata circoscritta alla “materia di lavoro e legislazione sociale”.
Alla luce delle indicate premesse, dagli atti di causa risulta che la notifica del processo verbale della
Guardia di Finanza n. GDF – 2020 – VT102 - N. 00001- 000, con cui venivano contestate le condotte commesse nelle annualità 2015 e 2016, si è perfezionata il 23.09.2020, data della notifica effettuata alla società Parte_3
5 Ebbene, tenuto conto che l'art. 28 della L. 689/81 individua il dies a quo della prescrizione nel giorno in cui è stata commessa la violazione, il termine quinquennale, al momento del perfezionamento della notifica, deve ritenersi maturato per le condotte realizzate fino al settembre dell'anno 2015, che costituiscono la parte principale dell'illecito, trattandosi di pagamenti in contanti per un ammontare pari ad € 8.132.956,91.
La restante parte delle condotte risale al periodo compreso fra il 11.01.2016 ed il 29.09.2016 ed è costituita da pagamenti in contanti per complessivi € 115.875,57.
Al riguardo si osserva che, per i trasferimenti eseguiti alla dal 17.02.2016 al 29.09.2016 CP_7 pari ad € 109.537,65, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, i buoni carburante non sono assimilabili a titoli al portatore, in quanto detti titoli, ai sensi dell'art. 2004 c.c., possono essere emessi solo nei casi previsti dalla legge.
Dacchè consegue che ai trasferimenti aventi ad oggetto buoni carburante non è applicabile la fattispecie prevista dall'art. 49 del D.lvo 231/2007, riguardando la condotta sanzionata solo il denaro contante, a cui non possono in alcun modo equipararsi i buoni carburante che, semmai, devono qualificarsi come documenti di legittimazione.
Quanto ai residui pagamenti eseguiti nel 2016, si osserva che il trasferimento in favore della PP
Edil era pari ad € 3.000,00, quindi contenuto entro il limite di impiego del contante vigente ratione temporis.
Con riguardo al trasferimento in favore della della somma pari ad € Controparte_8
3.337,92, si rileva che il modesto sforamento del limite e l'occasionalità del pagamento (trattasi di un unico pagamento eseguito in favore di tale società), consentono di escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della L. 689/81.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite meritano di essere compensate, in quanto i motivi di opposizione riguardanti l'annualità 2015, coperta da prescrizione, sono palesemente infondati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Decreto n. 805442/A/RM del 17.02.2023 del;
Controparte_3
2. Spese compensate.
Così deciso in Viterbo all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice
Dott. AV ER
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AV ER, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di primo grado, iscritto al n. 816/2023 R.G. promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Caserta alla via De Cillis n. 25, in proprio e quale legale rapp.te della P. Parte_2
IVA , con sede in Milano Piazza IV Novembre n. 4, rappresentati e difesi dagli Avv.ti P.IVA_1
NO EN ed NZ SE e con questi elettivamente domiciliati in Napoli, via
VA AN n. 27, studio del primo difensore;
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1 con sede in via F. Antonio Pigafetta n. 22, in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_1 tempore dott. rappresentato e difeso dai propri dipendenti ai sensi dell'art. 6 Controparte_2 comma 9 del D.lvo 150/2011 ed elettivamente domiciliato presso la sede.
Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto n. 805442/A/RM del 17.02.2023 con il quale l'Amministrazione ha contestato la violazione dell' art. 49, comma 1, del D.lvo 231/2007, applicando la sanzione pecuniaria di € 150.020,00.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ha Parte_1 Parte_3 proposto opposizione avverso il Decreto n. 805442/A/RM del 17.02.2023, con il quale il
[...] ha applicato, ai sensi del Controparte_3 combinato disposto degli artt. 63, comma 1, 65, comma 4, 67, comma 1 e comma 3, del D.lvo
231/2007, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.020,00 (pari alla sanzione massima di €
50.000 aumentata fino al triplo), per aver trasferito, quale legale rappresentante della Parte_3
denaro contante pari a complessivi € 8.248.831,91, senza il tramite di banche, istituti di
[...] moneta elettronica e nel corso degli anni di esercizio 2015 e 2016, in Controparte_4 violazione del limite stabilito dall'art. 49 co. 1 del D.lvo 231/2007.
Dopo aver premesso che il provvedimento sanzionatorio era fondato sull'accertamento contabile eseguito dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Viterbo e compendiato nel processo verbale di contestazione n. GDF – 2020 – VT102 - N. 00001- 000, redatto il 02.09.2020 e notificato alle parti il successivo 16.09.2020 e 23.09.2020, ha richiesto l'annullamento sulla base dei seguenti motivi di opposizione:
• I 43 trasferimenti di denaro eseguiti dalla in favore della AG S.n.c. Parte_3 dal 02.01.2015 al 19.06.2015 non potevano considerarsi eseguiti in violazione dell'art. 49 co. 1 del D.lvo 231/2007 perché: le due società avevano il medesimo oggetto sociale, consistente nella commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di carburanti e la AG
S.n.c. era socio unico della la quale, a sua volta, si occupava della Parte_3 gestione di distributori di carburante di proprietà della prima;
nel quadro dei ridetti rapporti negoziali sovente si verificava la circostanza per cui, non avendo la sufficienti Parte_3 disponibilità di carte per effettuare il deposito del denaro contante incassato da ciascun distributore presso gli sportelli automatici ATM, il contante venisse versato direttamente sui conti correnti della AG, per poi compensare, successivamente, le partite creditorie fra le due società collegate;
inoltre l'utilizzo, da parte della del conto di Parte_3 contabilità n. 31.03.03, denominato “Cassa contanti”, al fine registrare il versamento degli indicati corrispettivi in favore della AG doveva considerarsi frutto di un errore dovuto alla frettolosa ricostruzione dei libri contabili, resasi necessaria in seguito al furto informatico dei dati debitamente denunciato;
• I 3 trasferimenti eseguiti in favore della per complessivi € Parte_4
46.953,92 ed in favore della per complessivi € 52.792,92, Controparte_5 nelle date del 28.10.2015 e del 20.09.2015, erano leciti e giustificati giacchè la CP_6
[..
[...] dovendo corrispondere alla l'importo delle fatture n. 7 e
[...] Parte_4
8 del 30.04.2015 ed alla l'importo della fattura n. 4 del Controparte_5
31.03.2015, aveva eseguito il pagamento accollandosi l'obbligo, gravante sulle predette società, di corrispondere alla AG utili di precedenti annualità, versando i relativi importi in contante direttamente sui conti della stessa AG;
• I 2 trasferimenti di denaro del 28.02.2015 e 30.04.2015 in favore della CP_7 dovevano parimenti giustificarsi in ragione della circostanza per cui, non avendo la
[...] sufficienti disponibilità di carte per effettuare il deposito del denaro incassato presso Pt_3 gli sportelli automatici ATM, il contante veniva versato direttamente sui conti correnti della per poi compensare successivamente le partite creditorie fra le due società CP_7 collegate;
• I 7 trasferimenti di denaro eseguiti dal 17.02.2016 al 29.09.2016 in favore della CP_7
per un totale di € 109.537,65 erano giustificati in quanto restituzione dell'importo
[...] dei buoni carburanti ESSO, di cui la curava la consegna all'emittente in nome Parte_3
e per conto della ricevendone il corrispettivo. CP_7
Dopo aver esposto i citati motivi di merito dell'opposizione, i ricorrenti hanno sollevato le ulteriori seguenti questioni pregiudiziali:
• Prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa, per decorso del termine quinquennale decorrente dalla commessa violazione (annualità 2015 -2016) previsto dall'art. 28 della L. 689/81;
• Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo i militari della
Guardia di Finanza eseguito gli accertamenti contabili in assenza dell'incolpato;
• Violazione dell'art. 7 del D.lvo 56/2004, non essendo stato acquisito il parere della
Commissione prevista dall'art. 32 del D.p.r. 31 marzo 1988 n. 148.
Da ultimo, hanno esposto i seguenti motivi di diritto:
• Erronea applicazione dell'art. 49 del D.lvo 231/2007, in quanto non erano stati effettuati artificiosi frazionamenti dei trasferimenti di denaro, ma si trattava di una ordinaria prassi commerciale di versamento degli incassi derivanti dalle microtransazioni dei distributori di carburante;
• Violazione degli artt. 8 della L. 689/1 e 67 co. 3 del D.lvo 231/07 per aver aumentato la sanzione massima fino al triplo in assenza dei presupposti di legge;
• Violazione dell'art. 3 della L. 689/81 per mancanza dell'elemento soggettivo, del nesso eziologico e della mala fede, difettando l'intento fraudolento;
3 • Violazione dell'art. 3 della L. 241/90, in quanto la motivazione doveva ritenersi meramente apparente ed inesistente.
Alla luce di tutti i menzionati motivi, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento opposto o, in via meramente subordinata, la riduzione della sanzione applicata.
2. Il , costituito con Controparte_3 comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando tutti i motivi di annullamento formulati dai ricorrenti.
Muovendo anzitutto dalle questioni pregiudiziali ha rimarcato che: il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/81 era stato interrotto dalla notifica del verbale di contestazione eseguita nei confronti delle parti rispettivamente il 16.09.2020 ed il 23.09.2020; il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa erano stati rispettati consentendo alle parti di presentare gli scritti difensivi depositati il 21.10.2020 e di essere auditi personalmente in data
05.10.2022; la violazione dell'art. 7 del D.lvo 56/2004 non era sussistente giacchè l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio era contemplato dall'art. 65 co. 4 del D.lvo 231/2007 non per ogni singola contestazione di infrazione, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, ma per l'individuazione di categorie generali di violazioni con indicazione della dosimetria sanzionatoria.
In linea di merito ha precisato che le giustificazioni addotte dai ricorrenti non potevano confutare la violazione dell'art. 49 del D.lvo 231/2007, in quanto il versamento di denaro contante effettuato dalla mediante sportelli automatici ATM, sui conti correnti intestati ad altre Parte_3 persone giuridiche, ostacolava la tracciabilità della provenienza e della destinazione dei flussi monetari, così vanificando le finalità antiriciclaggio perseguite dalla norma richiamata.
Peraltro, la registrazione del versamento in contanti nelle scritture contabili faceva prova contro l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2709 c.c., dell'esistenza di una gestione impropria dei flussi monetari intercorrenti fra persone giuridiche diverse, tale da ostacolare la tracciabilità.
Da ultimo, l'amministrazione resistente ha ribadito la piena legittimità della motivazione contenuta nel provvedimento opposto e la corretta quantificazione della sanzione pecuniaria, tenuto conto della durata della violazione e del carattere eccezionale degli importi complessivamente contestati.
3. Il precedente giudicante, con decreto del 25.05.2023, ha disposto la sospensiva, inaudita altera parte, del provvedimento sanzionatorio opposto.
4 In seguito alla riassegnazione del fascicolo avvenuta il 23.07.2024, è stata fissata per la discussione l'udienza del 05.11.2025, svoltasi nella forma prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di tempestiva opposizione delle parti.
3. Preliminarmente il Giudice osserva che l'eccezione di prescrizione deve ritenersi parzialmente meritevole di accoglimento limitatamente alle condotte commesse nell'anno 2015, ad onta della radicale infondatezza delle doglianze di merito spese dai ricorrenti.
Al riguardo giova premettere che costituisce principio nomofilattico consolidato quello secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e, pertanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.
(Cass. 13 luglio 2001 n. 9520 e Cass. 27 aprile 1999 n. 4201).
Orbene, il processo verbale n. GDF – 2020 – VT102 - N. 00001- 000 redatto dalla Guardia di
Finanza in data 02.09.2020, conteneva la specifica contestazione dell'illecito amministrativo commesso, con l'invito a pagare la sanzione prevista. Pertanto, era certamente idoneo a determinare l'interruzione della prescrizione, potendosi considerare come messa in mora, espressione della volontà dell'Amministrazione di esercitare la pretesa sanzionatoria.
Per contro, non rientra fra le ipotesi di sospensione o interruzione della prescrizione previste dalla legge l'invio, all'esito del controllo fiscale, di una notizia di reato all'autorità giudiziaria.
In proposito si rileva che la notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica di Viterbo riguardava i reati tributari previsti dal D.lvo 74/2000 e che l'amministrazione avrebbe potuto richiedere il nulla osta al P.M. assegnatario del fascicolo, fin dalla data di deposito dell'informativa risalente al 24.09.2019.
Del tutto dissonante appare anche il richiamo effettuato dall'amministrazione resistente agli artt.
103 del D.L. 18/2020 e 37 del D.L. 23/2020, poiché la sospensione straordinaria disposta durante l'emergenza epidemiologica derivante dal virus COVID 19, con riferimento alla prescrizione prevista dall'art. 28 legge 689/1981, è stata circoscritta alla “materia di lavoro e legislazione sociale”.
Alla luce delle indicate premesse, dagli atti di causa risulta che la notifica del processo verbale della
Guardia di Finanza n. GDF – 2020 – VT102 - N. 00001- 000, con cui venivano contestate le condotte commesse nelle annualità 2015 e 2016, si è perfezionata il 23.09.2020, data della notifica effettuata alla società Parte_3
5 Ebbene, tenuto conto che l'art. 28 della L. 689/81 individua il dies a quo della prescrizione nel giorno in cui è stata commessa la violazione, il termine quinquennale, al momento del perfezionamento della notifica, deve ritenersi maturato per le condotte realizzate fino al settembre dell'anno 2015, che costituiscono la parte principale dell'illecito, trattandosi di pagamenti in contanti per un ammontare pari ad € 8.132.956,91.
La restante parte delle condotte risale al periodo compreso fra il 11.01.2016 ed il 29.09.2016 ed è costituita da pagamenti in contanti per complessivi € 115.875,57.
Al riguardo si osserva che, per i trasferimenti eseguiti alla dal 17.02.2016 al 29.09.2016 CP_7 pari ad € 109.537,65, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, i buoni carburante non sono assimilabili a titoli al portatore, in quanto detti titoli, ai sensi dell'art. 2004 c.c., possono essere emessi solo nei casi previsti dalla legge.
Dacchè consegue che ai trasferimenti aventi ad oggetto buoni carburante non è applicabile la fattispecie prevista dall'art. 49 del D.lvo 231/2007, riguardando la condotta sanzionata solo il denaro contante, a cui non possono in alcun modo equipararsi i buoni carburante che, semmai, devono qualificarsi come documenti di legittimazione.
Quanto ai residui pagamenti eseguiti nel 2016, si osserva che il trasferimento in favore della PP
Edil era pari ad € 3.000,00, quindi contenuto entro il limite di impiego del contante vigente ratione temporis.
Con riguardo al trasferimento in favore della della somma pari ad € Controparte_8
3.337,92, si rileva che il modesto sforamento del limite e l'occasionalità del pagamento (trattasi di un unico pagamento eseguito in favore di tale società), consentono di escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della L. 689/81.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite meritano di essere compensate, in quanto i motivi di opposizione riguardanti l'annualità 2015, coperta da prescrizione, sono palesemente infondati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Decreto n. 805442/A/RM del 17.02.2023 del;
Controparte_3
2. Spese compensate.
Così deciso in Viterbo all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice
Dott. AV ER
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