Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5419 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. URSO CATERINA c/o il cui studio in Mirto-Crosia, alla ViA Aldo Moro, 35, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiutamente, dagli P.IVA_1
Avv.ti FERRATO UMBERTO e GILDA AVENA, con domicilio eletto in Castrovillari, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la Sede dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuto l'assegno ex L. 118/71 nonché lo status di portatore di handicap in situazione di gravità; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza dei detti requisiti sanitari con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo espletato alla odierna udienza le
Parti presenti - come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti.
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena CP_ di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento atteso che il decreto di conclusione delle operazioni peritali veniva comunicato il 07.10.2024 laddove il dissenso era proposto nei trenta giorni successivi (04.11.2024); parimenti osservato l'ulteriore termine di 30 giorni
(decorrenti dalla proposizione del dissenso) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta il
04.12.2024.
Risulta parimenti osservato il termine semestrale di decadenza considerato che le visite presso la competente Commissione Medica sono state espletate il 29.03.2022 laddove il ricorso per Accertamento
Tecnico Preventivo risulta iscritto il 27.07.2022.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il numero 3811/22 RG, chiedeva riconoscersi in suo favore i benefici dell'assegno ex L. 118/71 e dell'handicap grave.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo, dott. , condivisibile, esauriente ed immune da qualsivoglia vizio, non Persona_1
è minimamente scalfito dalle più che generiche contestazioni mosse all'elaborato dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'invalidità civile e l'handicap grave, si limita a riferire che le provvidenze spettano tenuto conto della documentazione sanitaria versata in atti e sulla scorta delle patologie di cui è portatrice che vengono elencate operandosi il riferimento a stralci di osservazioni e di una Consulenza di Parte irritualmente depositati unitamente alla dichiarazione di dissenso formulata ossia ben dopo il deposito dell'elaborato a firma del dott. cui non furono sollevate censure e che non Per_1 mutano certo i termini della vicenda processuale.
A tal riguardo giova rilevare come il riferimento ad un atto di parte quale la consulenza vada apprezzato come tale ma, soprattutto ed ancor prima, l'atto viene richiamato nel ricorso per sostenere che la sig.ra ha diritto alla invalidità pari “. . . .ad una percentuale superiore al 74% ovvero nella misura del 75%” Pt_1 senza null'altro aggiungersi in ricorso ove non risulta esplicitato alcun motivo atto ad infirmare la validità del lavoro svolto dal dott. che ebbe a riconoscere l'invalidità nella misura del 54% ed a negare l'handicap Per_1 grave: nessuna contestazione avuto riguardo alla omessa valutazione di patologie, nessun lamento avuto quanto alla tabellazione effettuata dall'Ausiliare del Giudice nonché nessun elemento esplicitato e tale da cui poter inferire che il lavoro a suo tempo svolto dall'Ausiliare del Giudice fosse parziale, manchevole, contraddittorio ed errato da un punto di vista medico-legale.
Ciò comporta il rigetto del ricorso.
Invero, le conclusioni formulate dall'Ausiliare del Giudice nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive essendosi il CTU della pregressa fase processuale trovatosi al cospetto di un soggetto senza alcun deficit a livello visivo, uditivo, cardiovascolare, urogenitale, respiratorio, nervoso e con
“lieve limitazione funzionale” avuto riguardo all'apparato osteoarticolare (v. paragrafo della relazione
La domanda deve quindi respingersi.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei Parte_1 CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo alla sig.ra dei Parte_1 presupposti di natura sanitaria afferenti:
a) all'assegno ex L. 118/71 essendo stata accertata una invalidità pari al 54%;
b) alla situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92.
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 16 Giugno 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo