CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 180 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_1 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Trieste n. 294/A, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Costa che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_2
A P P E L L A T A – CONTUMACE
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello e note sostitutive di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2019, adiva il Tribunale di Controparte_1
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, rappresentando di essere affetto da “epilessia e grave disturbo comportamentale e della sfera emozionale in soggetto con Sindrome di Klinefelter, ipotiroidismo” e di avere perciò presentato istanza alla convenuta
[...]
(di seguito per il riconoscimento della propria Controparte_2 CP_3 disabilità gravissima e del connesso beneficio economico previsto dalla LR n. 4 del 2017 e dal DPRS n. 545 del 2017. La domanda non era stata accolta in quanto l'Unità di valutazione multidimensionale (U.V.M.) aveva determinato il punteggio ottenuto nella scala
LAPMER = 9>>, a fronte della previsione normativa richiedente un punteggio pari o inferiore a 8.
Il ricorrente formulava chiedeva pertanto al giudice adito di
“.. , ritenere e dichiarare che l'istante, alla data della domanda amministrativa, era - ed è tuttora – affetto da disabilità gravissima di cui alla L.R. n. 4 del 01.3.2017 e al D.P. 532 del 31.3.2017 così come modificato dal D.P. 545 del 10.5.2017.
Per l'effetto, ritenere e dichiarare che l'istante aveva ed ha diritto al beneficio economico previsto per le persone con disabilità gravissima di cui alla L.R. n. 4 del 01.3.2017 e al D.P. 532 del 31.3.2017 così come modificato dal D.P. 545 del 10.5.2017 sin dalla data della domanda amministrativa o da quell'altra data che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sui ratei arretrati.
Conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_4 corresponsione del beneficio economico previsto per le persone con disabilità gravissima di cui alla L.R. n. 4 del 01.3.2017 e al D.P. 532 del 31.3.2017 così come modificato dal D.P. 545 del 10.5.2017 sin dalla data della domanda amministrativa o da quell'altra data che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sui ratei arretrati. Cont Si costituiva in giudizio l che sosteneva la correttezza della valutazione dell'U.V.M. e chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva disposta una prima CTU medico – legale, poi rinnovata con nuovo Consulente.
All'esito, il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 266/2024 del 4 giugno 2024, rigettando il ricorso, compensando le spese (visto l'art. 152 disp. att. c.p.c.) e ponendo a carico dell quelle di CTU. CP_2
Pag. 2 di 7 Il soccombente, attraverso l'amministratore di sostegno nel frattempo nominato, propone appello ed insiste per l'accoglimento delle proprie domande.
Il Tribunale ha preliminarmente delineato il quadro normativo di riferimento ed ha osservato che la controversia verteva sulla qualità, posseduta o meno dal ricorrente, di disabile gravissimo ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M. 26 settembre 2016 pubbl. in G.U. 30 novembre 2016 n. 280. Premesso che il era già stato riconosciuto soggetto CP_1 meritevole di indennità di accompagnamento nonché affetto da handicap grave ex art. 3 co.
3 L. n. 104 del 1992, e che quindi sussistevano i presupposti soggettivi per l'ulteriore riconoscimento della disabilità gravissima, il primo giudice ha riportato le risultanze della prima consulenza medico – legale, che ne aveva escluso la sussistenza, ed evidenziato come, anche sulla scorta di ulteriore documentazione medica depositata dal ricorrente, la relazione stessa non potesse ritenersi idonea a fondare la decisione. Di qui il rinnovo delle operazioni peritali. Anche il secondo CTU, tuttavia, concludeva nel senso dell'insussistenza della disabilità gravissima, in particolare perché la scala LAPMER aveva dato un punteggio di 10.
Condivise tali conclusioni, il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Con sostanzialmente unico motivo, variamente articolato, l'appellante censura la scelta del primo giudice di aderire alle conclusioni del Consulente, fra l'altro neppure specializzato in
Neuropsichiatrica come la specificità del caso e la stessa normativa avrebbero richiesto, senza tener conto che tali conclusioni erano di per sé inattendibili in quanto stabilivano un punteggio di 10 della scala LAPMER (che sottintendeva una valutazione migliorativa dello stato di salute dell'interessato rispetto a quella dell'UVM effettuata cinque anni prima) a fronte di una documentazione medica che attestava un aggravamento del ritardo mentale, ritenuto lieve ai tempi dell'accertamento sanitario in sede amministrativa, ma divenuto ben più severo col passare degli anni, come del resto evidenziato dallo stesso CTU che aveva parlato di “disabilità intellettiva molto grave o profonda”. Soprattutto, il Tribunale aveva del tutto disatteso la nuova documentazione sanitaria, proveniente dalla stessa
[...]
e perciò avente valore confessorio, ed in particolare la Controparte_5 relazione del 18 marzo 2024, redatta dal responsabile del Centro di Salute Mentale in base alle visite effettuate il 26 febbraio ed il 7 marzo precedenti e con allegata scala LAPMER di punteggio pari a 7. Oltre al già segnalato valore confessorio, questi accertamenti
Pag. 3 di 7 possedevano maggiore attendibilità di quelli del CTU appunto perché condotti da specialista in Psichiatria.
Col secondo motivo, in via consequenziale al primo, l'appellante si duole della disciplina Cont delle spese di lite, da addossare integralmente all'
********** Cont In via preliminare, si dichiara la contumacia dell' regolarmente citata e non comparsa
(v. documentazione dep. 21 gennaio 2025 nel fascicolo di parte appellante).
L'art. 3 comma 2 lett. h) del D.M. 26 settembre 2016 definisce affette da disabilità gravissima le “persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) <= 8;”
Dei tre requisiti sopra delineati (1. Ritardo mentale grave o profondo;
2. Q.I. pari o inferiore a 34; 3 LAPMER pari o inferiore a 8), l'unico che appare ragionevolmente accertato è il primo, dal momento che lo stesso CTU rileva una “disabilità intellettiva molto grave o profonda”, locuzione che appare sostanzialmente equivalente a quella normativa.
Sul Q.I. non sono stati condotti accertamenti decisivi. Il CTU, nel rispondere ai rilievi critici mossi alla sua relazione ex art. 195 c.p.c., ha precisato di non avere eseguito il test sul Q.I., non avendovi titolo. Nella relazione del 18 marzo 2024 del Centro Salute Mentale, depositata dall'appellante già in primo grado e che, a suo avviso, legittimerebbe il riconoscimento del beneficio o dovrebbe quanto meno indurre a rinnovare ulteriormente la
CTU, l'estensore e firmatario afferma di non avere potuto somministrare il test necessario alla valutazione del Quoziente intellettivo “perché il sig. non comprende le consegne del CP_1 test”, dal che sembrerebbe doversi desumere, anche se non viene affermato esplicitamente dal medico specialista, che il q.i. fosse inferiore al 34.
Il punto su cui si accentrano essenzialmente la sentenza e le relative critiche riguarda il punteggio basato sulla scala di determinato dal CTU in 10 e che l'appellante, Per_1 sulla scorta della già citata relazione, ritiene invece pari a 7.
In contrario a quanto sostiene l'appellante, la documentazione sanitaria su cui si fonda essenzialmente il gravame non ha alcuna valenza confessoria, perché non proviene Cont dall'Unità di Valutazione Multidimensionale, organismo dell specificamente deputato, ex lege, al riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari della disabilità gravissima, né
Pag. 4 di 7 dal legale rappresentante dell'Azienda legittimato a compiere un atto dispositivo come la confessione. Peraltro, la confessione può riguardare fatti oggettivi e non valutazioni tecniche opinabili e soggettive (cfr. Cass. 8 agosto 2019 n. 21210).
Gli ITEMS, ossia le attività personali del soggetto, su cui si registrano differenze di Cont valutazione fra il CTU e la relazione del Responsabile del Centro di Salute Mentale dell di Caltanissetta sono i seguenti:
Vestizione:
CTU 1 (si sforza di dare qualche collaborazione) – CSM 0 (Vestizione passiva);
Orientamento:
CTU 1 (si orienta in ambienti familiari) – CSM 0 (non ha orientamento spaziale);
Prassie:
CTU 1 (realizza prodotti plastici o grafici) – CSM 0 (movimenti afinalistici e stereotipati).
Non si può fare a meno di rilevare un dato temporale. L'appellante venne sottoposto a visita presso il CSM il 26 febbraio ed il 7 marzo del 2024. Il CTU aveva trasmesso la relazione alle parti per consentire loro la formulazione di eventuali osservazioni in data 21 gennaio 2024, per poi depositare la relazione in Cancelleria il 20 febbraio 2024. Gli accertamenti sanitari posti a base dell'appello sono insomma posteriori alla CTU.
E' dunque altamente verosimile, ed anzi evidente, che la nuova visita presso il Centro di
Salute Mentale, per nulla finalizzata a fini strettamente terapeutici (tant'è che non vengono date indicazioni per la prosecuzione invariata o modificata delle cure farmacologiche in atto), aveva per parte ricorrente proprio e soltanto lo scopo di munirsi di una nuova valutazione da utilizzare quale strumento critico ad una CTU risaputa sfavorevole già dalla data di invio al difensore.
Altro dato da sottolineare è che la relazione dello psichiatra del CSM avverte che
Le informazioni in merito ad alcuni item del test vengono fornite dalla madre di perché lo stesso CP_1 non è in grado di comprendere e rispondere in modo adeguato alle domande o richieste di informazioni.
Tornando alle sopra evidenziate differenze di valutazione fra CTU e CSM, si rileva che l'ultima di esse, afferente alle prassie, potrebbe dipendere da un'effettiva diversità di percezione da parte del sanitario del comportamento del soggetto in esame. Nel riferire che quelli di sono “movimenti afinalistici e stereotipati”, lo psichiatra del Controparte_1
CSM rappresenta e valuta un comportamento da lui direttamente osservato ed
Pag. 5 di 7 oggettivamente tenuto. E bisogna anche dire che il CTU ha riconosciuto il punteggio 1 perché il Verdone “realizza prodotti plastici o grafici”, senza che sia dato comprendere da quale comportamento tenuto dal paziente nel corso dell'esame obiettivo o da quale notizia appresa nel corso del colloquio con lo stesso o con sua madre il Consulente abbia ritenuto di attribuire quel punteggio, e quali sarebbero i prodotti plastici o grafici realizzati dal
CP_1
Il discorso però cambia totalmente con riguardo agli altri due ITEMS, concernenti la vestizione e l'orientamento. Non risulta che lo specialista del CSM abbia personalmente verificato se ed in che misura il fosse in grado di spogliarsi e rivestirsi da solo o se CP_1 in ciò dipendesse totalmente dalla madre (o comunque da altro assistente) e non è evidentemente possibile, non risultando una visita domiciliare, che lo stesso specialista abbia potuto verificare se il paziente fosse in grado o no di orientarsi nell'ambiente familiare, o se anche in tale ambiente fosse totalmente disorientato come di certo può essere apparso all'interno di un ambulatorio.
Poiché, a quanto risulta, anche il CTU, su questi items, si è avvalso delle notizie fornite dalla madre dell'interessato (v. pag. 7 relazione, immediatamente prima della tabella relativa alla valutazione su scala LAPMER), è giocoforza ritenere che la valutazione finale di entrambi i medici sia stata fortemente condizionata da differenti rappresentazioni dei comportamenti quotidiani del da parte della madre e, per quanto concerne la relazione CSM del 18 CP_1 marzo 2024, dal chiaro interesse di costei, a fronte delle risultanze negative della CTU, ad ottenere una valutazione peggiorativa delle condizioni di salute del proprio amministrato, Part interesse che mina in radice l'attendibilità delle notizie riferite al sanitario del .
Sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi condivisibile l'osservazione del Tribunale sul fatto che l'esito della relazione del CSM finisce per esprimere un mero dissenso dalle conclusioni del CTU, dissenso peraltro assai verosimilmente dipendente, per quanto notato, non da una diversa valutazione sanitaria di identici dati obiettivi e diagnostici, ma da una diversità delle informazioni rispettivamente assunte e poste a base della conseguentemente diversa attribuzione di punteggi.
Pertanto, se anche – per quanto sopra detto – si ritenesse più convincente il punteggio 0 assegnato dal CSM in relazione all'ITEM Prassie, in luogo dell'1 attribuito dal CTU, l'esito complessivo del test su Scala LAPMER resterebbe di 9 (come quello stabilito dall'UVM) e
Pag. 6 di 7 dunque non consentirebbe di ritenere integrata la disabilità gravissima di cui all'art. 3 co. 2 lett. h) D.M. 26 settembre 2016.
Consegue la conferma della sentenza impugnata. Cont Nulla sulle spese, data la contumacia dell' vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A
La sentenza n. 266/2024 del 4 giugno 2024 del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto
Caltanissetta, 26 febbraio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
Pag. 7 di 7