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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2024, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9502 del R.G. dell'anno 2015, avente ad oggetto: “Comunione e
Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”, riservata in decisione all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 18.06.2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Maria Palmiero
e Livia Ronza, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati in Aversa, alla via Modigliani, n.
90
(attori in riassunzione)
E
(c.f.: ), sito in Capua (CE) alla via Provinciale per S. Controparte_1 P.IVA_1
Angelo in Formis, in persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti,
dall'avv. Danilo Galluccio ed elettivamente domiciliato in Capua alla via Riviera Casilino n. 41
(convenuto)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti - proprietari dell'appartamento posto al piano 2°, interno 6, scala E, del con sede in Capua alla via Provinciale per S. Angelo in Formis - sulla Controparte_2
premessa di aver subito problemi infiltrativi all'interno della loro unità immobiliare per i quali il era già stato condannato ad effettuare i relativi lavori di ripristino - convenivano in CP_1
giudizio, dinanzi all'ufficio del G.d.P. di Capua, il suddetto Condominio al fine di sentir annullare,
previa sospensione della sua esecutorietà, la delibera adottata in data 20 maggio 2013 in riferimento a quanto statuito al punto 2 in merito alla ripartizione delle spese che ritenevano erronea,
richiedendo altresì il ristoro dei danni commisurati alle spese affrontate per trasferirsi in altro appartamento, ammontanti ad € 3.818,00, ovvero altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 6.11.2013, si costituiva in giudizio il , in Controparte_3
persona dell'amministratore p.t. , il quale, impugnando e contestando l' avversa domanda, eccepiva,
in via pregiudiziale, l'incompetenza per valore dell'adito Giudice di Pace, per essere competente –
ai sensi degli artt. 7 c.p.c. – il Tribunale di S Maria C.V.; ancora in via preliminare, chiedeva rigettare la chiesta sospensiva della delibera impugnata;
infine, nel merito, concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
L'adito G.d.P. accoglieva l'eccezione di incompetenza per valore formulata dal convenuto e rimetteva la causa dinanzi al giudice competente per la riassunzione nei termini di legge.
Con comparsa in riassunzione depositata il 14.12.2015, la causa veniva dagli istanti riassunta dinanzi all'intestato Tribunale e il con comparsa depositata il 23.03.2016 si costituiva. CP_1 Nel corso del giudizio, l'istruttore dell'epoca – sul rilevo d'ufficio che la riassunzione non era intervenuta nel termine di legge, dacchè a fronte dell'ordinanza di incompetenza pronunciata dal
G.d.P. il 4=6.06.2014, gli attori avevano notificata alla controparte comparsa in riassunzione il
4.12.2015 – invitava le parti ad interloquire sul punto con memorie sulla quaestio e disponeva l'acquisizione del fascicolo dal G.d.P.; all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc
Dopo qualche rinvio e cambio di magistrato, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 18.06.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa discussione orale della causa, la controversia veniva riservata in decisione.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: in via preliminare, il Tribunale ritiene che la riassunzione del giudizio, da parte degli attori, sia senz'altro tempestiva.
Ed invero, a mente dell'art. 50 cpc “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza del giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice”.
Ebbene, nel caso di specie, dagli atti di causa è emerso che l'ordinanza con cui il G.d.P. di Capua
originariamente adito dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale è stata emessa, a scioglimento di riservata il 4.06.2014 e depositata il 6.06.2014. E', altresì, emerso che tale ordinanza non è mai stata comunicata nè notificata alle parti, nè nelle forme di legge - mercè
consegna di biglietto di cancelleria ai destinatari, ovvero notificazione a mezzo ufficiale giudiziario
– né in altra modalità.
Ergo, considerato che il termine per la riassunzione va ritenuto decorrente da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza legale (cioè acquisita non in via di mero fatto,
ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione munita di fede privilegiata)
della comunicazione del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza, che nel caso di specie non c'è stata, il presente giudizio - conseguente alla riassunzione di quello proposto originariamente innanzi al G.d.P., iscritto al R.G. n. 1564/2013 - è stato dagli istanti tempestivamente proposto.
Passando al merito, il Tribunale prende innanzitutto atto che tra le parti è intervenuta la sentenza n.
345/2016 emessa a definizione del giudizio R.G. n. 4159/2006, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinata dal venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia del giudice sulla pretesa azionata dagli attori relativa ai danni materiali subiti nel loro appartamento,
pretesa soddisfatta dal che ha eseguito i lavori e ha ripartito i relativi costi in corso di CP_1
giudizio.
Con la suddetta sentenza, invero, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda formulata dagli attori di risarcimento dei danni patrimoniali subiti al loro appartamento, è
stata rigettata la domanda di risarcimento danni non patrimoniali formulata dagli stessi e sono state compensate le spese processuali, comprese quelle relative ai procedimenti cautelari ed incidentali e di ctu. Tale sentenza è passata in cosa giudicata. Donde, la presente impugnativa relativa al punto 2)
del deliberato assembleare del 20.05.2013, afferente “discussione in merito ai lavori (per ingenti
fenomeni infiltrativi) nell'appartamento dei sig. , scala E, decisione in merito ai Parte_2
pagamenti così come richiesti dall'avv. Galluccio”, resta assorbita e coperta dal detto giudicato.
Non resta che delibare sulla ulteriore domanda proposta dagli attori diretta ad ottenere il ristoro dei
“danni per spese di trasloco”.
Ebbene, è ius receptum che il , quale custode e manutentore delle parti e degli impianti CP_1
comuni dell'edificio, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'articolo 2051 c.c, dei danni da queste cagionati alle unità immobiliari di proprietà esclusiva di uno dei condomini (Cass n. 15291/ 2011).
Naturalmente, oltre ai danni subiti all'immobile degli attori, quali conseguenza diretta ed immediata del fenomeno infiltrativo riscontrato (nella specie già ristorate), vanno risarcite anche le spese per il trasloco da essi affrontate e tutte quelle altre eziologicamente dipendenti e collegate al fenomeno dannoso subito e considerate spese funzionali all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'appartamento (Trib. Roma n. 6730 del 29 aprile 2020). Ebbene, gli attori, sul punto, hanno reclamato il ristoro delle seguenti spese: €. 740,00 per deposito cauzionale;
€. 70,00 per registrazione contratto;
€.1.850,00 per canoni locazione periodo febbraio -
giugno 2013 per il canone di febbraio;
€. 72,00 per rate condominiali febbraio - marzo 2013; €.
74,00 per rate condominiali aprile - maggio 2013; €. 370,00 per provvigione all'Agenzia
Immobiliare; €. 605,00 per le spese di trasloco;
€. 37,00 per la stipula del contratto di erogazione di acqua;
e così, per un importo complessivo di €. 3.818,00. I medesimi hanno documentalmente provato tali esborsi.
Il Tribunale, esaminata la documentazione versata dagli attori, alla luce delle complessive risultanze probatorie offerte dalle parti, ritiene di riconoscere agli stessi, in quanto ritenute collegate al fenomeno infiltrativo subito nel loro appartamento e funzionali alla riattazione dello stesso, le spese richieste ad eccezione: 1) dell'importo di €. 740,00 corrisposto quale deposito cauzionale, attesa la peculiare funzione di garanzia da esso assolta e il correlativo e conseguenziale obbligo del locatore della sua restituzione al rilascio dell'immobile (Cass. 9442/2010; 4725/89) - ciò - ovviamente -
sempre che il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, giacchè
diversamente viene in rilievo la sua funzione di garanzia specifica, nonché 2) i canoni locatizi relativi ai mesi antecedenti alla stipula del contratto con cui venivano appaltati i lavori da realizzate nel loro immobile, sottoscritto dalle parti il 10.07.2013 - come, d'altronde, eccepito dalla difesa del convenuto e non specificatamente contestato dagli istanti -, tenuto altresì conto che CP_1
dall'incarto processuale emerge che l'immobile oggetto di infiltrazioni non era totalmente inutilizzabile e non fruibile.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto va CP_1
condannato al ristoro dei danni arrecati agli attori, nella complessiva somma di €. 1.228,00, siccome commisurati ai costi da essi sostenuti per traslocare in altro appartamento, a causa del fenomeno infiltrativo occorso nell'appartamento di loro proprietà posto all'interno del convenuto CP_1
e funzionali per la riattazione dello stesso. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi, atteso l'esito del giudizio che vede il riconoscimento grandemente limitato di una sola domanda degli attori, per compensare integralmente le stesse tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
nei confronti del sito in Capua (CE) alla via Provinciale Pt_2 Controparte_3
per S. Angelo in Formis, in persona dell'amministratore p.t., disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede:
1) Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di €. €. CP_1
1.228,00 per le causali di cui a parte motiva;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 27.06.2024
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)