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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6812/2024
Successivamente, all'udienza del 18/11/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte appellante l'avv.
Sorpresa e per parte appellata l'Avv. Ostengo, unitamente alla parte personalmente.
Il procuratore di parte appellante chiede che vengano acquisiti i documenti prodotti con la memoria, in quanto sopravvenuti.
L'avv. Ostengo si oppone al deposito evidenziando la irrilevanza della documentazione prodotta.
L'avv. Sorpresa chiede differimento dell'udienza di discussione al fine di depositare eventuali ulteriori provvedimenti che dovrebbero essere adottati dal Ministero entro dicembre al fine di consentire agli utenti di verificare se l'autovelox è ricompreso nell'elenco di quelli legittimamente utilizzati.
L'avv. Ostengo si oppone, evidenziando l'irrilevanza della documentazione che controparte vorrebbe depositare.
Il procuratore di parte appellante in ogni caso precisa le conclusioni come da ricorso. L'avv. Ostengo precisa le conclusioni come da memoria difensiva.
I procuratori delle parti si richiamano agli atti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6812/2024
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SORPRESA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTE contro
(CF. con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. OSTENGO MATTEO del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avanti a Parte_1 questo Tribunale avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Verona n. 417/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , sono stati annullati i verbali CP_1 opposti n° V/24119X (Prot. 29028/2022) del 09.12.2022, ore
14.56; n° V/24594X (Prot. 29503/2022) del 11.12.2022, ore
10.08; n° V/25771X (Prot. 30721/2022) del 17.12.2022, ore
09.59; n° V/25836X (Prot. 30786/2022) del 17.12.2022, ore
13.18.
Il in particolare ha dedotto, quali motivi di gravame: Pt_1
a) la violazione dell'art. 142, comma 6, del C.d.S. e dell'art. 192, comma 2 e 3, del DPR 495/1992, il difetto e/o carenza di motivazione e mancata valutazione del contenuto del D.M. n. 378/2021, lamentando come il giudice di prime cure non avesse esaminato il contenuto del decreto ministeriale
378/2021, al fine di ritenere che esso avesse tutte le caratteristiche richieste per costituire effettiva omologazione dell'apparecchio modello TCS – Traffic control System – matricola n. 535211214_Torri, approvato dal
[...]
con decreto n. 378 del Controparte_2
9.9.2021;
b) in via subordinata, la violazione di legge per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e
201, comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1,
2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art. 1 del Decreto del MIT n.
282/2017, norme dalle quali si evince l'assoluta equivalenza fra le procedure di omologazione e di approvazione;
c) la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. poiché il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistente l'intervenuta omologazione già sulla base dell'attestazione contenuta nel verbale di contestazione delle infrazioni, il quale avrebbe fede privilegiata anche in ordine alla verifica, effettuata dal
Pubblico Ufficiale, dell'attestazione dell'omologazione.
Si è costituita in giudizio contestando Controparte_3 integralmente i motivi di appello e reiterando, in ogni caso, gli ulteriori motivi di opposizione di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Il primo motivo di appello, teso a censurare l'omessa valutazione, da parte del primo Giudice, del contenuto del
Decreto di approvazione dell'autovelox (D.M. n. 378/2021 – doc. 3 appellante) e della sua ritenuta valenza anche quale omologazione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel provvedimento, e il secondo motivo di appello – diretto ad affermare la sostanziale equivalenza tra la procedura di approvazione e di omologazione –, motivi che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere respinti.
Come noto, l'art. 142 co. 6 del Codice della Strada prevede specificamente che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
Tale disposizione, di carattere primario, non può essere derogata dalle circolari menzionate dal Parte_1
le quali prospettano una sostanziale “identità tra le
[...] procedure di omologazione e approvazione” (cfr. la Circolare
Ministero dell'Interno n. 9 del 22.03.07 prodotta quale doc.
22; il parere MIT 19.02.18 prodotto quale doc. 23; la nota MIT dell'11.11.2020 prodotta quale doc. 24 e, da ultimo, la
Circolare n. 23/1/2025 del Ministero dell'Interno depositata quale allegato E): trattasi, infatti, di meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez.
5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01), e che, pertanto, sono del tutto inidonee ad avallare l'interpretazione della normativa primaria proposta da parte appellante.
Ciò detto, per rimarcare la differenza la i due procedimenti, basti in questa sede richiamare adesivamente l'orientamento, ormai consolidato, della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n.
495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr., da ultimo, Cass.12924/25, ove si rinvengono riferimenti anche a pronunce precedenti).
Neppure il terzo motivo di ricorso merita accoglimento.
Come è già stato rilevato in altra pronuncia (Trib. Verona,
2050/2025), cui questo Giudice ritiene di aderire, non può riconoscersi fede privilegiata al verbale di contestazione in ordine alla avvenuta 'omologazione' dell'apparecchio oggetto di causa.
Ed infatti, nel verbale di violazione, la menzione – in sede di descrizione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione – del termine 'omologazione' è espressamente riferita al decreto del n. 378 del Controparte_2
9/9/2021 (doc. 6 – appellata), provvedimento che viene richiamato per relationem e alla luce del quale devono essere lette le dichiarazioni contenute nel verbale medesimo. Ebbene, considerato che emerge documentalmente che il menzionato decreto ministeriale riporta la dicitura 'approvazione' e non
'omologazione', l'utilizzo del vocabolo omologazione, da parte degli agenti verbalizzanti, si sostanzia non tanto nell'accertamento di un fatto “che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza” ex art. 2700 c.p.c., quanto piuttosto in una interpretazione della natura del provvedimento richiamato. Non può dunque ritenersi che l'utilizzo di tale termine assuma valore di prova privilegiata in ordine alla intervenuta omologazione del dispositivo.
La sussistenza – allo stato – di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Verona, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin
Successivamente, all'udienza del 18/11/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte appellante l'avv.
Sorpresa e per parte appellata l'Avv. Ostengo, unitamente alla parte personalmente.
Il procuratore di parte appellante chiede che vengano acquisiti i documenti prodotti con la memoria, in quanto sopravvenuti.
L'avv. Ostengo si oppone al deposito evidenziando la irrilevanza della documentazione prodotta.
L'avv. Sorpresa chiede differimento dell'udienza di discussione al fine di depositare eventuali ulteriori provvedimenti che dovrebbero essere adottati dal Ministero entro dicembre al fine di consentire agli utenti di verificare se l'autovelox è ricompreso nell'elenco di quelli legittimamente utilizzati.
L'avv. Ostengo si oppone, evidenziando l'irrilevanza della documentazione che controparte vorrebbe depositare.
Il procuratore di parte appellante in ogni caso precisa le conclusioni come da ricorso. L'avv. Ostengo precisa le conclusioni come da memoria difensiva.
I procuratori delle parti si richiamano agli atti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6812/2024
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SORPRESA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTE contro
(CF. con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. OSTENGO MATTEO del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto appello avanti a Parte_1 questo Tribunale avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Verona n. 417/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , sono stati annullati i verbali CP_1 opposti n° V/24119X (Prot. 29028/2022) del 09.12.2022, ore
14.56; n° V/24594X (Prot. 29503/2022) del 11.12.2022, ore
10.08; n° V/25771X (Prot. 30721/2022) del 17.12.2022, ore
09.59; n° V/25836X (Prot. 30786/2022) del 17.12.2022, ore
13.18.
Il in particolare ha dedotto, quali motivi di gravame: Pt_1
a) la violazione dell'art. 142, comma 6, del C.d.S. e dell'art. 192, comma 2 e 3, del DPR 495/1992, il difetto e/o carenza di motivazione e mancata valutazione del contenuto del D.M. n. 378/2021, lamentando come il giudice di prime cure non avesse esaminato il contenuto del decreto ministeriale
378/2021, al fine di ritenere che esso avesse tutte le caratteristiche richieste per costituire effettiva omologazione dell'apparecchio modello TCS – Traffic control System – matricola n. 535211214_Torri, approvato dal
[...]
con decreto n. 378 del Controparte_2
9.9.2021;
b) in via subordinata, la violazione di legge per errata interpretazione degli artt. 45, comma 6, 193, comma 4 ter, e
201, comma 1 ter, del C.d.S. nonché degli art. 192, comma 1,
2 e 3, e 345, comma 2, del DPR 495/1992, oltre che dell'art. 4 del D.L. 121/2002 e dell'art. 1 del Decreto del MIT n.
282/2017, norme dalle quali si evince l'assoluta equivalenza fra le procedure di omologazione e di approvazione;
c) la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. poiché il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere sussistente l'intervenuta omologazione già sulla base dell'attestazione contenuta nel verbale di contestazione delle infrazioni, il quale avrebbe fede privilegiata anche in ordine alla verifica, effettuata dal
Pubblico Ufficiale, dell'attestazione dell'omologazione.
Si è costituita in giudizio contestando Controparte_3 integralmente i motivi di appello e reiterando, in ogni caso, gli ulteriori motivi di opposizione di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Il primo motivo di appello, teso a censurare l'omessa valutazione, da parte del primo Giudice, del contenuto del
Decreto di approvazione dell'autovelox (D.M. n. 378/2021 – doc. 3 appellante) e della sua ritenuta valenza anche quale omologazione a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel provvedimento, e il secondo motivo di appello – diretto ad affermare la sostanziale equivalenza tra la procedura di approvazione e di omologazione –, motivi che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere respinti.
Come noto, l'art. 142 co. 6 del Codice della Strada prevede specificamente che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
Tale disposizione, di carattere primario, non può essere derogata dalle circolari menzionate dal Parte_1
le quali prospettano una sostanziale “identità tra le
[...] procedure di omologazione e approvazione” (cfr. la Circolare
Ministero dell'Interno n. 9 del 22.03.07 prodotta quale doc.
22; il parere MIT 19.02.18 prodotto quale doc. 23; la nota MIT dell'11.11.2020 prodotta quale doc. 24 e, da ultimo, la
Circolare n. 23/1/2025 del Ministero dell'Interno depositata quale allegato E): trattasi, infatti, di meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez.
5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01), e che, pertanto, sono del tutto inidonee ad avallare l'interpretazione della normativa primaria proposta da parte appellante.
Ciò detto, per rimarcare la differenza la i due procedimenti, basti in questa sede richiamare adesivamente l'orientamento, ormai consolidato, della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n.
495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr., da ultimo, Cass.12924/25, ove si rinvengono riferimenti anche a pronunce precedenti).
Neppure il terzo motivo di ricorso merita accoglimento.
Come è già stato rilevato in altra pronuncia (Trib. Verona,
2050/2025), cui questo Giudice ritiene di aderire, non può riconoscersi fede privilegiata al verbale di contestazione in ordine alla avvenuta 'omologazione' dell'apparecchio oggetto di causa.
Ed infatti, nel verbale di violazione, la menzione – in sede di descrizione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione – del termine 'omologazione' è espressamente riferita al decreto del n. 378 del Controparte_2
9/9/2021 (doc. 6 – appellata), provvedimento che viene richiamato per relationem e alla luce del quale devono essere lette le dichiarazioni contenute nel verbale medesimo. Ebbene, considerato che emerge documentalmente che il menzionato decreto ministeriale riporta la dicitura 'approvazione' e non
'omologazione', l'utilizzo del vocabolo omologazione, da parte degli agenti verbalizzanti, si sostanzia non tanto nell'accertamento di un fatto “che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza” ex art. 2700 c.p.c., quanto piuttosto in una interpretazione della natura del provvedimento richiamato. Non può dunque ritenersi che l'utilizzo di tale termine assuma valore di prova privilegiata in ordine alla intervenuta omologazione del dispositivo.
La sussistenza – allo stato – di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Verona, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin