Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3424/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Roberta Mangiarotti e Stefania Moretti;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Alessandra Colombo;
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 14.02.2025, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di separazione, stabilite con Decreto di omologa n. cronol. 2286/2023 del 17.02.2023 – R.G. n. 2751/2022, del Tribunale di Lodi, alle seguenti condizioni:
1) I sigg.ri e concordano affinché il solo sig. proprietario esclusivo Pt_2 Parte_1 Pt_2 della casa familiare, occupi, abiti e mantenga la propria residenza presso la casa familiare, sita in Somaglia (LO) cascina Ranere 3, con facoltà della sig.ra di abitarla, congiuntamente Parte_1 ai minori, sino e non oltre il 28 febbraio 2025, termine entro il quale dovrà lasciare l'abitazione familiare.
2) I figli minori , e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2 Persona_3
i genitori, con collocamento prevalentemente materno e ciò anche ai fini della residenza anagrafica degli stessi. La sig.ra si obbliga a comunicare immediatamente al signor Parte_1 la nuova residenza dei minori. Pt_2
3) A far data dal trasferimento di madre e figli, il padre avrà facoltà di restare con i minori con la seguente modalità e salvo diverso accordo:
SETTIMANA A) il padre resterà con minori tutti i mercoledì dalle uscite di scuola/asilo, con pranzo (per i figli più grandi), merenda, cena e pernotto e riaccompagno a scuola il successivo
SETTIMANA B) il padre resterà con i minori tutti i mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola alla mattina successiva (il giovedì con riaccompagno scolastico, ed il sabato mattina con riaccompagno dalla madre entro le ore 9). Il padre starà poi con i ragazzi nella giornata di domenica, dalle 10 del mattino con riaccompagno a scuola il lunedì mattina successivo.
Ciascun genitore nei giorni di propria spettanza si farà interamente carico della gestione degli impegni pomeridiani e serali dei figli, ludici sportivi e ricreativi (quali ad esempio sport e corsi extrascolastici).
Resta inteso, inoltre, che i genitori potranno accordarsi di settimana in settimana, in base a eventuali impegni propri e dei figli per la gestione dei week end.
VACANZE NATALIZIE: la metà dei giorni di sospensione dell'attività scolastica;
ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro; nonché, sempre ad anni alterni, il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro;
VACANZE PASQUALI: ad anni alterni con ciascun genitore.
VACANZE ESTIVE: ciascun genitore potrà trascorrere due settimane consecutive con i figli in villeggiatura, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30.05 di ogni anno
LUGLIO E AGOSTO: i genitori trascorreranno con i figli una settimana ciascuno, con alternanza, dal lunedì mattina al lunedì mattino successivo. Ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con i tre figli la giornata del mercoledì della settimana in cui i minori sono con l'altro genitore, così da fare in modo che i ragazzi non trascorrano troppo tempo senza l'altro genitore.
Eventuali altri ponti e festività con il criterio dell'alternanza.
4) A titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli minori, il sig. corrisponderà Pt_2 alla sig.ra – a far data dal rilascio della casa familiare – la somma mensile di euro Parte_1
750,00 (250,00 per ciascun figlio), con adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
(sino a che la casa familiare continuerà ad essere abitata anche dalla sig.ra e dai figli, Parte_1 troveranno ancora applicazione le vigenti condizioni economiche, ossia la suddivisione al 50% di ogni spesa inerente i figli e di ogni spesa ordinaria abitativa).
5) Nell'ambito della sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali:
Il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra la somma di euro 20.000,00 Pt_2 Parte_1
(ventimila), di cui 10.000,00 (diecimila) alla emissione del provvedimento di modifica ed Euro
10.000,00 (diecimila) al momento del rilascio dell'abitazione familiare e ciò a titolo di riconoscimento di quanto apportato negli anni alla casa familiare, che resta assegnata al sig.
così da agevolare la stessa nell'acquisto o nella locazione di un nuovo immobile da Pt_2 adibire a casa familiare per la stessa e per i figli.
6) In seguito alla suddetta corresponsione, la sig.ra dichiara di non avere null'altro a che Parte_1 pretendere dal sig. per nessun titolo o ragione dipendente dal rapporto matrimoniale. Pt_2
7) Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma, L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi omologate con decreto n. cronol. 2286/2023 del 17.02.2023
– R.G. n. 2751/2022 del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 14/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello