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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8656 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12651 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ad iscrizione ipotecaria, e vertente
TRA
, (C.F. , difeso e rappresentato, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Angelo Pisani, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato in LI, alla Piazza C.F._2
Vanvitelli n. 15;
opponente
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Maurizio Martorelli, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
medesimo, sito in LI, alla Via Bisignano n. 68;
opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 16.05.2022,
[...]
ha convenuto in giudizio l' , eccependo Pt_1 Controparte_3
l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria dalla stessa eseguita, ai sensi dell'art. 77
D.P.R. n. 608/73, recante prot. 116349/71 del 30.03.2005, sul bene immobile di sua proprietà, attesa l'omessa notificazione della comunicazione preventiva.
L'opponente deduce che le cartelle su cui si fonda la contestata iscrizione siano state annullate per effetto delle seguenti pronunce:
- la cartella n. 07120030026486687000, annullata con Sent. n. 155/2008 della Corte
Tributaria provinciale di LI;
- la cartella n. 07120020083634000, annullata con Sent. n. 506/2007 della Corte
Tributaria di LI (nonché con Sent. n. 156/2008 della medesima Corte);
- le cartelle n. 07120010342881221000; n. 0712001042920776000; n.
0712001042922090000; n. 07120010429220191000; n. 07120020018720505000; n.
07120040028486776000; n. 07120030133822540000; n. 07120040115514762000,
annullate con Sent. n. 141596/2006 del Giudice di Pace di LI.
L'opponente si è opposto alla citata iscrizione instaurando il procedimento recante
R.G. 4424/2014 dinnanzi l'intestato Tribunale, il quale, mediante Sent. 650/2019 del
17.01.2019, ha rigettato l'opposizione qualificandola ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, in quanto tale, inammissibile perché tardiva. Avverso tale pronuncia, l'opponente ha proposto ricorso per Cassazione
denunciando l'errata qualificazione della domanda.
La Corte, con Ordinanza n. 5765/2022, richiamando consolidato orientamento, ha chiarito che “(…) la contestazione del diritto dell'esattore di iscrivere l'ipoteca assume le
forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni
esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale
ex art. 617 c.p.c.
Pertanto, ha accolto il ricorso cassando la gravata pronuncia.
Il presente procedimento, pertanto, è stato instaurato dall'opponente mediante atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Resistendo alla domanda, l'agente della riscossione ne ha domandato il rigetto in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Con decreto del 03.09.2025, il Giudice anticipa l'udienza di precisazione delle conclusioni al 02.10.2025, disponendo che detta udienza sia sostituita, ex art. 127 ter
c.p.c., dallo scambio di note scritte tra le parti.
Con il primo motivo, parte convenuta eccepisce la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 392 c.p.c., attesa la proposizione di domande e conclusioni nuove rispetto a quelle originariamente avanzate.
Tale eccezione è infondata.
In applicazione del citato articolo, l'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere una pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di
Cassazione riguarda i poterti del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove, mentre sono consentite le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (Cass.
Civ., Sez. II, Sent. n. 3883/2017). Nel caso di specie, si rileva che l'istante non abbia formulato eccezioni e conclusioni differenti da quelle già proposte nel primo giudizio. Invero, ora come allora, egli eccepisce la nullità dell'iscrizione ipotecaria attesa l'omessa notifica della comunicazione preventiva e di qualsivoglia atto presupposto, e ne domanda dunque la nullità.
Pertanto, l'atto di citazione in riassunzione è ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata.
Come poc'anzi indicato, l'opponente si duole in primis della nullità dell'iscrizione ipotecaria n. 116349/71 del 30.03.2005, avente ad oggetto il bene immobile di sua proprietà, sito in LI, alla Via Bisignano n. 85, attesa la violazione degli artt. 50 e
77 D.P.R. 602/73, in quanto non preceduta dalla comunicazione preventiva di iscrizione e dagli avvisi di mora.
Parte resistente eccepisce l'insussistenza dell'obbligo della comunicazione, essendo l'iscrizione avvenuta in fase antecedente la manovra legislativa che ne ha sancito l'obbligatorietà.
In via assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni prodotte, valgano le seguenti considerazioni.
L'art. 77, c. II bis, D.P.R. n. 602/73, introdotto dall'art. 7, c. II, lett. u) bis D.L. n.
70/11, convertito in L. n. 106/11, dispone che, prima di costituire il gravame,
l'agente della riscossione sia tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
Detta norma, entrata in vigore il 14.05.2011, non è direttamente applicabile, ratione
temporis, all'iscrizione per la quale è causa, in quanto avvenuta il 30.03.2005.
Tuttavia, la Suprema Corte, dall'insegnamento della quale non vi è ragione di discostarsi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Anche nel regime
antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni
immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe
previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli
possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda
al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al
contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe
all'amministrazione di attivare il 'contraddittorio endoprocedimentale', mediante la
preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o
provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione,
sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo” (Cass., S.U., n. 19667/14; Sez. V, n.
5577/19).
La Corte è giunta a tali conclusioni sulla base delle norme sovranazionali contenute negli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto di difesa e il diritto del cittadino ad essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento lesivo della sua sfera giuridica.
Ad esse si aggiungono quelle interne e, in particolare, gli artt. 24 e 97 Cost., l'art. 7
L. n. 241/90 in merito alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, non direttamente applicabile alla riscossione esattoriale, ma sostanzialmente mutuato, nel suo contenuto, dalla complessiva struttura normativa che la innerva (artt. 7, 10 c. I, 12 c. II, l. n. 212/00), tutta volta a esaltare la procedimentalizzazione, mediante contraddittorio, delle scelte provvedimentali dell'amministrazione finanziaria e del suo concessionario.
Pertanto, pure in difetto di una disposizione specifica, il giudice di legittimità ha reputato in ogni caso esistente, a carico del concessionario della riscossione, l'onere di comunicare preventivamente all'obbligato l'intento di iscrivere ipoteca,
concedendogli a tal fine un preavviso di almeno trenta giorni. Nel caso di specie, la mancata comunicazione non è punto controverso, atteso che il concessionario si è limitato a dedurne il mancato obbligo.
La domanda, pertanto, dev'essere accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In ottemperanza da quanto disposto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
5765/2022, si procede, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
-a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria;
-b) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3
dell'opponente, delle spese processuali, liquidate ex D.M. 55/14 (scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00), in complessivi € 1.278,00 (di cui € 213,00 per la fase di studio,
€ 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
-c) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3
dell'opponente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate ex
D.M. 55/14 (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), in complessivi € 939,00 (di cui €
355,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, ed € 195,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in LI, il 2.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12651 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione ad iscrizione ipotecaria, e vertente
TRA
, (C.F. , difeso e rappresentato, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Angelo Pisani, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato in LI, alla Piazza C.F._2
Vanvitelli n. 15;
opponente
CONTRO
(C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'Avv. Maurizio Martorelli, (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
medesimo, sito in LI, alla Via Bisignano n. 68;
opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 16.05.2022,
[...]
ha convenuto in giudizio l' , eccependo Pt_1 Controparte_3
l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria dalla stessa eseguita, ai sensi dell'art. 77
D.P.R. n. 608/73, recante prot. 116349/71 del 30.03.2005, sul bene immobile di sua proprietà, attesa l'omessa notificazione della comunicazione preventiva.
L'opponente deduce che le cartelle su cui si fonda la contestata iscrizione siano state annullate per effetto delle seguenti pronunce:
- la cartella n. 07120030026486687000, annullata con Sent. n. 155/2008 della Corte
Tributaria provinciale di LI;
- la cartella n. 07120020083634000, annullata con Sent. n. 506/2007 della Corte
Tributaria di LI (nonché con Sent. n. 156/2008 della medesima Corte);
- le cartelle n. 07120010342881221000; n. 0712001042920776000; n.
0712001042922090000; n. 07120010429220191000; n. 07120020018720505000; n.
07120040028486776000; n. 07120030133822540000; n. 07120040115514762000,
annullate con Sent. n. 141596/2006 del Giudice di Pace di LI.
L'opponente si è opposto alla citata iscrizione instaurando il procedimento recante
R.G. 4424/2014 dinnanzi l'intestato Tribunale, il quale, mediante Sent. 650/2019 del
17.01.2019, ha rigettato l'opposizione qualificandola ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, in quanto tale, inammissibile perché tardiva. Avverso tale pronuncia, l'opponente ha proposto ricorso per Cassazione
denunciando l'errata qualificazione della domanda.
La Corte, con Ordinanza n. 5765/2022, richiamando consolidato orientamento, ha chiarito che “(…) la contestazione del diritto dell'esattore di iscrivere l'ipoteca assume le
forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni
esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale
ex art. 617 c.p.c.
Pertanto, ha accolto il ricorso cassando la gravata pronuncia.
Il presente procedimento, pertanto, è stato instaurato dall'opponente mediante atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Resistendo alla domanda, l'agente della riscossione ne ha domandato il rigetto in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Con decreto del 03.09.2025, il Giudice anticipa l'udienza di precisazione delle conclusioni al 02.10.2025, disponendo che detta udienza sia sostituita, ex art. 127 ter
c.p.c., dallo scambio di note scritte tra le parti.
Con il primo motivo, parte convenuta eccepisce la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 392 c.p.c., attesa la proposizione di domande e conclusioni nuove rispetto a quelle originariamente avanzate.
Tale eccezione è infondata.
In applicazione del citato articolo, l'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere una pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di
Cassazione riguarda i poterti del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado, e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove, mentre sono consentite le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (Cass.
Civ., Sez. II, Sent. n. 3883/2017). Nel caso di specie, si rileva che l'istante non abbia formulato eccezioni e conclusioni differenti da quelle già proposte nel primo giudizio. Invero, ora come allora, egli eccepisce la nullità dell'iscrizione ipotecaria attesa l'omessa notifica della comunicazione preventiva e di qualsivoglia atto presupposto, e ne domanda dunque la nullità.
Pertanto, l'atto di citazione in riassunzione è ammissibile.
Nel merito, la domanda è fondata.
Come poc'anzi indicato, l'opponente si duole in primis della nullità dell'iscrizione ipotecaria n. 116349/71 del 30.03.2005, avente ad oggetto il bene immobile di sua proprietà, sito in LI, alla Via Bisignano n. 85, attesa la violazione degli artt. 50 e
77 D.P.R. 602/73, in quanto non preceduta dalla comunicazione preventiva di iscrizione e dagli avvisi di mora.
Parte resistente eccepisce l'insussistenza dell'obbligo della comunicazione, essendo l'iscrizione avvenuta in fase antecedente la manovra legislativa che ne ha sancito l'obbligatorietà.
In via assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni prodotte, valgano le seguenti considerazioni.
L'art. 77, c. II bis, D.P.R. n. 602/73, introdotto dall'art. 7, c. II, lett. u) bis D.L. n.
70/11, convertito in L. n. 106/11, dispone che, prima di costituire il gravame,
l'agente della riscossione sia tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
Detta norma, entrata in vigore il 14.05.2011, non è direttamente applicabile, ratione
temporis, all'iscrizione per la quale è causa, in quanto avvenuta il 30.03.2005.
Tuttavia, la Suprema Corte, dall'insegnamento della quale non vi è ragione di discostarsi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Anche nel regime
antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni
immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe
previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli
possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda
al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al
contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe
all'amministrazione di attivare il 'contraddittorio endoprocedimentale', mediante la
preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o
provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione,
sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo” (Cass., S.U., n. 19667/14; Sez. V, n.
5577/19).
La Corte è giunta a tali conclusioni sulla base delle norme sovranazionali contenute negli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto di difesa e il diritto del cittadino ad essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento lesivo della sua sfera giuridica.
Ad esse si aggiungono quelle interne e, in particolare, gli artt. 24 e 97 Cost., l'art. 7
L. n. 241/90 in merito alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, non direttamente applicabile alla riscossione esattoriale, ma sostanzialmente mutuato, nel suo contenuto, dalla complessiva struttura normativa che la innerva (artt. 7, 10 c. I, 12 c. II, l. n. 212/00), tutta volta a esaltare la procedimentalizzazione, mediante contraddittorio, delle scelte provvedimentali dell'amministrazione finanziaria e del suo concessionario.
Pertanto, pure in difetto di una disposizione specifica, il giudice di legittimità ha reputato in ogni caso esistente, a carico del concessionario della riscossione, l'onere di comunicare preventivamente all'obbligato l'intento di iscrivere ipoteca,
concedendogli a tal fine un preavviso di almeno trenta giorni. Nel caso di specie, la mancata comunicazione non è punto controverso, atteso che il concessionario si è limitato a dedurne il mancato obbligo.
La domanda, pertanto, dev'essere accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In ottemperanza da quanto disposto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
5765/2022, si procede, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
-a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria;
-b) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3
dell'opponente, delle spese processuali, liquidate ex D.M. 55/14 (scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00), in complessivi € 1.278,00 (di cui € 213,00 per la fase di studio,
€ 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
-c) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3
dell'opponente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate ex
D.M. 55/14 (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), in complessivi € 939,00 (di cui €
355,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, ed € 195,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in LI, il 2.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone