Art. 2.
Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un articolo 290-bis:
Art. 276. (Attentato contro il Presidente della Repubblica). - Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Presidente della Repubblica, e' punito con l'ergastolo.
Art. 277. (Offesa alla liberta' del Presidente della Repubblica). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 278. (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica). - Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 279. (Lesa prerogativa della irresponsabilita' del Presidente della Repubblica). - Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilita' degli atti del Governo, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.
Art. 283. (Attentato contro la costituzione dello Stato). - Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Art. 289. (Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate).
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea Costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'ordine giudiziario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione.
Art. 290-bis. (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci).
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, e' parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
Art. 298. (Offese contro i rappresentanti di Stati esteri).
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualita' di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 313. (Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento).
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti non si puo' procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando e' commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si puo' procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.
Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un articolo 290-bis:
Art. 276. (Attentato contro il Presidente della Repubblica). - Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Presidente della Repubblica, e' punito con l'ergastolo.
Art. 277. (Offesa alla liberta' del Presidente della Repubblica). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 278. (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica). - Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 279. (Lesa prerogativa della irresponsabilita' del Presidente della Repubblica). - Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilita' degli atti del Governo, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.
Art. 283. (Attentato contro la costituzione dello Stato). - Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Art. 289. (Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate).
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea Costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'ordine giudiziario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione.
Art. 290-bis. (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci).
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, e' parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
Art. 298. (Offese contro i rappresentanti di Stati esteri).
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualita' di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 313. (Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento).
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti non si puo' procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando e' commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si puo' procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.