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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 11046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11046 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola IN,
all'esito della scadenza dei termini fissati per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c.,
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G.: 17370 /2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. PADOVANI MARCELLO ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio sito in Roma, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari.
- convenuto –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata CP_ conveniva in giudizio l' chiedendo “in accoglimento del presente ricorso, se del caso da qualificarsi opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi e/o ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, accertare e dichiarare
l'invalidità e/o nullità e/o l'estinzione del credito asserito e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa CP_ dell' descritto in narrativa;
- nel merito: in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito dichiarare che nulla è dovuto per i motivi esposti in narrativa. - Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”; deduceva di aver ricevuto in data CP_ 03/05/2024 la notifica della Comunicazione di pagamento datata 28/3/2024, con cui l richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 8.744,78 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2017.
A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente eccepiva:
• l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito reclamato dall'Istituto, deducendo l'inapplicabilità della sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica;
• l'illegittimità e/o invalidità dell'avviso di accertamento per genericità dell'avviso in violazione del CP_ diritto al contradditorio del contribuente e l'inesistenza di ogni pretesa contributiva dell' CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando tutto quando dedotto da parte ricorrente, insistendo per la piena CP_ legittimità del provvedimento ed evidenziando in particolare che l'ente aveva effettuato l'iscrizione alla Gestione separata dopo aver verificato la produzione di redditi non assoggettati a contribuzione obbligatoria presso altra Cassa od Ente, e precisando che “trattasi infatti di iscrizione d'ufficio compiuta nei confronti di soggetto che per l'anno 2017 ha percepito un reddito professionale in alcun modo contestato in ricorso, presentando al Fisco la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo per l'anno 2017 in data 29 ottobre 2018 (cfr. Modello Unico, quadro LM in All. 2, codice ATECO 749093:attività di consulenza tecnica) attività senza tuttavia assoggettarli a contribuzione obbligatoria”.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'esito della lettura delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, si osserva innanzi tutto che, ai fini del computo del termine prescrizionale, deve considerarsi la scadenza delle rate oggetto della pretesa creditoria, stante l'assenza in atti di qualsivoglia altro atto interruttivo.
A tal fine si rileva che i crediti oggetto del presente giudizio sono relativi al versamento della contribuzione obbligatoria (cfr. atto impugnato) e, secondo quanto dinanzi argomentato, deve ritenersi che il dies a quo della prescrizione decorra dalla scadenza del termine per provvedere al pagamento che, per l'anno 2017, è fissato (si veda circolare 82/2018) al 02/07/2018. CP_1
Tanto accertato, va poi esaminata l'eccezione di controparte relativa all'esclusione della sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica stante la natura della comunicazione , della quale sin da ora si evidenzia l'infondatezza: all'ordinario CP_1 termine di prescrizione quinquennale deve aggiungersi la sospensione di legge previste dalla c.d. normativa emergenziale covid di cui al Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm.
L'art. 37, comma 2 d.l. ult.cit. ha espressamente previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Applicando i suddetti termini di sospensione, specificamente imposti dalla normativa emergenziale, nella fattispecie in esame l'ordinario termine di prescrizione del credito contributivo opposto, che sarebbe maturato il 02/07/2023, è stato sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica per complessivi 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) facendo slittare il suddetto termine all'08/05/2024: pertanto, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata (03/05/2024) la prescrizione dei crediti relativi a contributi IVS oggetto del presente giudizio non era ancora maturata.
Tanto chiarito in ordine al decorso del termine prescrizione, si osserva che, per quanto concerne il merito, parte ricorrente si limita a eccepire “l'inesistenza della pretesa avversaria per difetto di ogni obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione separata nonché di versamento in favore della stessa”, e deducendo unicamente che “L' CP_1 domanda infatti delle somme senza rappresentare il titolo e riferendosi ad un reddito da lavoro autonomo, senza indicazione di ogni presupposto dell'imposta e/o del contributo o ancora dell'iscrizione del contribuente alla ridetta Gestione Separata o ancora della eventuale doverosità di tale iscrizione”.
A tale proposito si osserva che la pretesa avanzata dall' si fonda sulla CP_1 dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente nell'anno 2018 e relativa all'anno di imposta 2017 che parte ricorrente non contesta, pertanto deve ritenersi legittima l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per i redditi non assoggettati a contribuzione diversa e pienamente fondato il conseguente obbligo contributivo.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a 2.830,00 euro oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 29/10/2025
Il G.L.
P. IN
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola IN,
all'esito della scadenza dei termini fissati per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c.,
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G.: 17370 /2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. PADOVANI MARCELLO ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio sito in Roma, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari.
- convenuto –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/05/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata CP_ conveniva in giudizio l' chiedendo “in accoglimento del presente ricorso, se del caso da qualificarsi opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi e/o ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, accertare e dichiarare
l'invalidità e/o nullità e/o l'estinzione del credito asserito e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa CP_ dell' descritto in narrativa;
- nel merito: in accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito dichiarare che nulla è dovuto per i motivi esposti in narrativa. - Con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”; deduceva di aver ricevuto in data CP_ 03/05/2024 la notifica della Comunicazione di pagamento datata 28/3/2024, con cui l richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 8.744,78 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2017.
A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente eccepiva:
• l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito reclamato dall'Istituto, deducendo l'inapplicabilità della sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica;
• l'illegittimità e/o invalidità dell'avviso di accertamento per genericità dell'avviso in violazione del CP_ diritto al contradditorio del contribuente e l'inesistenza di ogni pretesa contributiva dell' CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando tutto quando dedotto da parte ricorrente, insistendo per la piena CP_ legittimità del provvedimento ed evidenziando in particolare che l'ente aveva effettuato l'iscrizione alla Gestione separata dopo aver verificato la produzione di redditi non assoggettati a contribuzione obbligatoria presso altra Cassa od Ente, e precisando che “trattasi infatti di iscrizione d'ufficio compiuta nei confronti di soggetto che per l'anno 2017 ha percepito un reddito professionale in alcun modo contestato in ricorso, presentando al Fisco la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo per l'anno 2017 in data 29 ottobre 2018 (cfr. Modello Unico, quadro LM in All. 2, codice ATECO 749093:attività di consulenza tecnica) attività senza tuttavia assoggettarli a contribuzione obbligatoria”.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
All'esito della lettura delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, si osserva innanzi tutto che, ai fini del computo del termine prescrizionale, deve considerarsi la scadenza delle rate oggetto della pretesa creditoria, stante l'assenza in atti di qualsivoglia altro atto interruttivo.
A tal fine si rileva che i crediti oggetto del presente giudizio sono relativi al versamento della contribuzione obbligatoria (cfr. atto impugnato) e, secondo quanto dinanzi argomentato, deve ritenersi che il dies a quo della prescrizione decorra dalla scadenza del termine per provvedere al pagamento che, per l'anno 2017, è fissato (si veda circolare 82/2018) al 02/07/2018. CP_1
Tanto accertato, va poi esaminata l'eccezione di controparte relativa all'esclusione della sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica stante la natura della comunicazione , della quale sin da ora si evidenzia l'infondatezza: all'ordinario CP_1 termine di prescrizione quinquennale deve aggiungersi la sospensione di legge previste dalla c.d. normativa emergenziale covid di cui al Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm.
L'art. 37, comma 2 d.l. ult.cit. ha espressamente previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Applicando i suddetti termini di sospensione, specificamente imposti dalla normativa emergenziale, nella fattispecie in esame l'ordinario termine di prescrizione del credito contributivo opposto, che sarebbe maturato il 02/07/2023, è stato sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica per complessivi 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) facendo slittare il suddetto termine all'08/05/2024: pertanto, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata (03/05/2024) la prescrizione dei crediti relativi a contributi IVS oggetto del presente giudizio non era ancora maturata.
Tanto chiarito in ordine al decorso del termine prescrizione, si osserva che, per quanto concerne il merito, parte ricorrente si limita a eccepire “l'inesistenza della pretesa avversaria per difetto di ogni obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione separata nonché di versamento in favore della stessa”, e deducendo unicamente che “L' CP_1 domanda infatti delle somme senza rappresentare il titolo e riferendosi ad un reddito da lavoro autonomo, senza indicazione di ogni presupposto dell'imposta e/o del contributo o ancora dell'iscrizione del contribuente alla ridetta Gestione Separata o ancora della eventuale doverosità di tale iscrizione”.
A tale proposito si osserva che la pretesa avanzata dall' si fonda sulla CP_1 dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente nell'anno 2018 e relativa all'anno di imposta 2017 che parte ricorrente non contesta, pertanto deve ritenersi legittima l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per i redditi non assoggettati a contribuzione diversa e pienamente fondato il conseguente obbligo contributivo.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a 2.830,00 euro oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 29/10/2025
Il G.L.
P. IN