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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2024, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice del tribunale di OR ZI in funzione di giudice del lavoro dott. Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza del 12.11.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5384 ruolo generale dell'anno 2021
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Mariantonietta Arpaia come in atti Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Daniela CP_1
Guarino, giusta procura generale elle liti, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2020 il sig. proponeva, ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, rappresentando come, in seguito alla visita medica il requisito sanitario non veniva riconosciuto dalla Commissione Medica. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione confermando il giudizio negativo reso in sede amministrativa. Il ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 del citato art. 445 bis cpc, con ricorso depositato il 02.11.21, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. Si è costituito l' , ed ha eccepito la l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_1 dell'opposizione.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte che danno conto dell'aggravamento dello stato di salute dell'istante intervenuto nel corso del procedimento giudiziario. Le censure dell'odierno opponente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento di ATP avrebbe sottovalutato l'importanza del quadro patologico da cui era affetto l'istante E' stato quindi acquisito altro parere medico legale che a seguito di accertamento peritale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno di invalidità civile. In particolare, il consulente ha affermato: “Dalla disamina della documentazione agli atti, degli esami clinici eseguiti sulla periziata, si evince che il ricorrente Sig.
– nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 55, risulta affetta da: - - OSAS di grado moderato-severo - - Ventilazione notturna con CPAP - - spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple - - Artrosi polidistrettuale in obeso - - cardiopatia ipertensiva - - sindrome ansioso- depressiva IN CONCLUSIONE, LE INFERMITÀ DI CUI È AFFETTO IL RICORRENTE SONO TALI DA RITENERE LO STESSO INVALIDO CON UNA PERCENTUALE DEL 75% DAL 03.03.22 Tanto, quanto di medico-legale è stato possibile accertare sulla base della documentazione sanitaria esaminata, degli accertamenti medico-legali e delle conoscenze scientifiche in fattispecie omologhe”
Sulla decorrenza del beneficio, ha invreo precisato “......si possa accordare una data di decorrenza del beneficio di legge risalendo almeno 03.03.22 , cioè dalla data dell'accertamento specialistico che ne precisò la sussistenza anche di una sindrome depressiva e quindi dalla data in cui è possibile applicare un ulteriore percentuale di invalidità legata alla suddetta sindrome” Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con i dati documentali e possono essere condivise al fine della positiva valutazione del requisito sanitario nei termini suindicati. Il Ctu ha peraltro compiutamente risposto ai rilievi del consulente di parte. Si ricorda, peraltro, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). Le spese di lite sono integralmente compensate in quanto il requisito sanitario si è perfezionato solo nel corso della presente fase di giudizio. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede: dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 03.03.22 . compensa integralmente le spese di giudizio.
Si comunichi.
OR ZI , 12.11.24 Il giudice del lavoro (dott. Rosa Molè)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice del tribunale di OR ZI in funzione di giudice del lavoro dott. Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza del 12.11.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5384 ruolo generale dell'anno 2021
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Mariantonietta Arpaia come in atti Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Daniela CP_1
Guarino, giusta procura generale elle liti, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2020 il sig. proponeva, ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, rappresentando come, in seguito alla visita medica il requisito sanitario non veniva riconosciuto dalla Commissione Medica. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione confermando il giudizio negativo reso in sede amministrativa. Il ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 del citato art. 445 bis cpc, con ricorso depositato il 02.11.21, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. Si è costituito l' , ed ha eccepito la l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_1 dell'opposizione.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte che danno conto dell'aggravamento dello stato di salute dell'istante intervenuto nel corso del procedimento giudiziario. Le censure dell'odierno opponente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento di ATP avrebbe sottovalutato l'importanza del quadro patologico da cui era affetto l'istante E' stato quindi acquisito altro parere medico legale che a seguito di accertamento peritale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno di invalidità civile. In particolare, il consulente ha affermato: “Dalla disamina della documentazione agli atti, degli esami clinici eseguiti sulla periziata, si evince che il ricorrente Sig.
– nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 55, risulta affetta da: - - OSAS di grado moderato-severo - - Ventilazione notturna con CPAP - - spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple - - Artrosi polidistrettuale in obeso - - cardiopatia ipertensiva - - sindrome ansioso- depressiva IN CONCLUSIONE, LE INFERMITÀ DI CUI È AFFETTO IL RICORRENTE SONO TALI DA RITENERE LO STESSO INVALIDO CON UNA PERCENTUALE DEL 75% DAL 03.03.22 Tanto, quanto di medico-legale è stato possibile accertare sulla base della documentazione sanitaria esaminata, degli accertamenti medico-legali e delle conoscenze scientifiche in fattispecie omologhe”
Sulla decorrenza del beneficio, ha invreo precisato “......si possa accordare una data di decorrenza del beneficio di legge risalendo almeno 03.03.22 , cioè dalla data dell'accertamento specialistico che ne precisò la sussistenza anche di una sindrome depressiva e quindi dalla data in cui è possibile applicare un ulteriore percentuale di invalidità legata alla suddetta sindrome” Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con i dati documentali e possono essere condivise al fine della positiva valutazione del requisito sanitario nei termini suindicati. Il Ctu ha peraltro compiutamente risposto ai rilievi del consulente di parte. Si ricorda, peraltro, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). Le spese di lite sono integralmente compensate in quanto il requisito sanitario si è perfezionato solo nel corso della presente fase di giudizio. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede: dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 03.03.22 . compensa integralmente le spese di giudizio.
Si comunichi.
OR ZI , 12.11.24 Il giudice del lavoro (dott. Rosa Molè)