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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5085/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALENZO BARBARA e dell'avv. VALENTI MARCELLO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALENZO Controparte_1 C.F._2
BARBARA , e dell'avv. VALENTI MARCELLO
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare, ubicata in Formigine - Mo, via Antonio Vivaldi n. 16, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarvi con i figli Parte_1
minori e che, ivi, saranno, prevalentemente collocati, ed ivi continueranno ad avere la Per_1 Persona_2
propria residenza anagrafica;
2. MANTENIMENTO FIGLI MINORENI
Il Sig. si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente a decorrere dal mese di ottobre 2024, alla CP_1
sig.ra sul di lei conto corrente personale le cui coordinate sono già note al medesimo Parte_1
entro e non oltre il giorno 17 di ciascun mese, la somma mensile di € 400,00, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli (200,00 per ciascun figlio) che dovrà essere aggiornata annualmente secondo indici Istat;
Le parti concordano che, l'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambe le parti. I genitori, si obbligano, altresì, a partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie ai figli e ciò sulla base di quanto previsto dal Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Modena che ivi si trascrive : spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms,
WhatsApp, e-mail, 3 fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che avrà provveduto in via anticipata al pagamento integrale delle spese per le causali di cui al presente capitolo avrà diritto ad ottenere la rifusione, per la quota pari al 50%, dall'altro genitore, entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata.
Per accordo tra le parti il conto corrente familiare non verrà estinto e sul medesimo verrà canalizzato l'assegno unico;
il medesimo conto verrà, altresì, utilizzato per pagare le spese straordinarie relative ai figli nonché per pagare il prestito di cui al cap 5 del presente atto;
3.RESPONSABILITA' GENITORIALE
I genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui figli secondo una turnazione prestabilita. e staranno con il padre a weekend alterni dal sabato mattina sino al lunedì mattina Per_1 Per_2
allorquando il padre li riaccompagnerà a scuola. e staranno altresì con il padre due giorni Per_1 Per_2
infrasettimanali indicativamente il lunedì ed il martedì con pernotto.
Fino al compimento del terzo anno di età, salvo diversi accordi tra le parti, , in ragione della sua Per_2
tenerissima età, non pernotterà dal padre con il quale comunque starà l'intera giornata. Dal compimento del terzo anno di età, starà con il padre secondo la turnazione qui sopra individuata. Per_2 Il padre potrà, inoltre, tenere e con sé, durante le vacanze estive, per due settimane complessive, Per_2 Per_1
anche non continuative, da scegliere nei mesi di giugno, luglio, agosto o settembre e da concordare con la signora entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
Sono sempre e comunque fatte salve diverse modalità Pt_1
concordate tra le parti e ferma la limitazione di cui al cap precedente circa il pernotto di fino al Per_2
compimento dei tre anni.
l figli trascorreranno ad anni alterni i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 30
dicembre di ogni anno con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso con l'altro genitore. Le vacanze pasquali verranno passate ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza; nell'anno 2024 il primo periodo di vacanza verrà trascorso con la madre;
Sono sempre e comunque fatti salvi diverse modalità concordate tra le parti;
Nel restante periodo i genitori concordano che si applichi il calendario ordinario.
In occasione di tutte le altre festività calendarizzate, di un giorno o che prevedano un ponte scolastico, Per_2
e li trascorreranno per intero con l'uno o l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza (ad esempio: Per_1
se i bambini staranno per il ponte del 25 aprile con il papà, staranno con la mamma il ponte del 1° maggio e viceversa nell'anno successivo).
I bambini trascorreranno con l'uno o l'altro genitore il giorno del compleanno di ciascuno, la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà (comprensivi di pernottamento).
Ulteriori e diversi periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
Il genitore che ha con se i figli garantirà una telefonata /videochiamata al giorno ad orario che verrà concordato a mezzo whatsapp.
Sono, in ogni caso, fatti, sempre, salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della più funzionale e migliore gestione dei minori.
Entrambi i genitori s'impegnano a consentire ai figli, nel tempo in cui restano con loro, di adempiere agli impegni sociali, sportivi scolastici e ricreativi dei medesimi;
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di e sono Per_1 Per_2
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori sono autorizzati ad esercitare la potestà separatamente;
I medesimi si impegnano a creare e mantenere una ferma alleanza per quello che riguarda l'utilizzo degli strumenti tecnologici e delle tecnologie digitali quali smartphone, smartwatch, videogiochi e social media, che sarà concordato e consentito preferibilmente a partire dai 14 anni.
In caso di malattia dei figli il calendario non subirà variazione;
In caso di febbre del minore i genitori rispetteranno comunque il programma, fatto salvo diverso accordo tra le parti. In caso di malattia, con febbre superiore ai 37.5° i genitori sentiranno il pediatra e si atterranno scrupolosamente alle indicazioni del medesimo.
In caso di malattia del genitore, i giorni/we, non usufruiti verranno recuperati entro il mese successivo;
In caso di malattia grave o decesso di uno dei genitori l'altro manterrà linee guida educative, già condivise e concordate nel corso della convivenza matrimoniale.
4.ESTINZIONE FINANZIAMENTO E AMMORTAMENTO FISCALE
1. La rata del prestito contratto con Banca Unicredit ammontante ad € 312 mensili verrà fino all'estinzione rimborsata a metà dai coniugi;
2. Gli sgravi fiscali connessi all'intervento di ristrutturazione della casa familiare, attualmente incassati in busta paga dal Sig. verranno ripartiti al 50%. La quota spettante alla Sig.ra verrà versata dal Sig. a CP_1 Pt_1 CP_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale.
5.INDIPENDENZA ECONOMICA
Le parti si danno reciprocamente atto di avere ciascuno una propria indipendenza economica, di aver prima d'ora, ad eccezione di quanto al cap precedente regolato i rapporti economici tra loro e di nulla avere a pretendere,
l'uno dall'altro, a nessun titolo e per nessuna ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
6.PASSAPORTO MINORI E VIAGGI ALL'ESTERO I medesimi si scambiano sin d'ora il reciproco consenso a che venga richiesto il rilascio del passaporto a favore dei figli minori e , impegnandosi a sottoscrivere la relativa modulistica, con la precisazioni che eventuali Per_1 Per_2
Per_ viaggi effettuati insieme a e all'estero (area UE e area extra-UE) dovranno sempre essere Per_2
concordati.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...]
ROMANIA il 08/11/1986 e nato a [...] il Controparte_1
20/09/1983
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Formigine (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2012 , atto n.19, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale