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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 21461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.2.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, Parte_1
38 presso lo studio dell'avv. Luciano Giannini che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO rappresentata e difesa, per procura allegata alla Controparte_1 memoria difensiva, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Lorenzo Confessore ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 25/b
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento/patto di prova
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 3.6.2024 e ritualmente notificato Parte_1 premesso di essere stato assunto dalla data
[...] Controparte_2
1.6.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la struttura
Project Mangement and Capacity Planning, con qualifica di impiegato e inquadramento nella categoria professionale Tecnico, profilo Collaboratore
Tecnico Supervisore, classe stipendiale 11^ CCNL Trasporto Aereo Servizi
Diretti e Complementari e di essere stato licenziato per mancato superamento de periodo di prova in data 29.11.2023, conveniva in giudizio la società (ex) datrice di lavoro chiedendo al Tribunale di voler “…IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto sottoscritto inter partes in data 1 giugno 2023 per vizio genetico per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto; annullare il recesso e condannare il datore di lavoro resistente alla Controparte_1 reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con condanna del datore di lavoro, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare
l'illegittimità del recesso per vizio funzionale del patto di prova per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto; condannare il datore di lavoro resistente Controparte_3
2
[...] al risarcimento del danno per equivalente, parametrato al periodo medio di disoccupazione di un lavoratore operante nel medesimo settore merceologico e della stessa fascia di età, oltre all'eventuale perdita di chance per aver cessato i rapporti di lavoro e le collaborazioni a tempo indeterminato in essere al momenti dell'assunzione nella misura di € 100.000,00=
(centomila/00), o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o liquidata in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Con condanna della società resistente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario ex art. 93 c.p.c….”.
Deduceva, in particolare il ricorrente la nullità del patto di prova apposto al contratto per mancata indicazione delle precise mansioni affidategli “in presenza di molteplici e diversificati profili professionali ricompresi nel medesimo livello del CCNL” (che espressamente riportava in ricorso), per essere egli, al momento della sottoscrizione del contratto, già in possesso delle attitudini e competenze necessarie per l'espletamento delle mansioni assegnate, per l'avvenuta sua adibizione a mansioni diverse da quelle pattuite e, infine, per essere legato il recesso a “ragioni estranee al mancato superamento del periodo di prova”, individuate in asseriti “contrasti insorti con i superiori in merito alla mancata assegnazione della posizione di Capo della struttura di Project
Management and Capacity Planning della società”, che in fase di trattative precontrattuali gli avevano, invece, promesso.
Si costituiva in giudizio la la quale, prospettata una diversa Controparte_1 ricostruzione dei fatti - secondo la quale il ricorrente, lungi dall'aver ricevuto promesse in ordine a incarichi diversi o superiori, era ben edotto in ordine alle mansioni da svolgere, per le quali, in corso di rapporto, si era dimostrato affatto inidoneo - e contestate le ragioni di asserita nullità del patto di prova - confezionato, invero, con tutti i caratteri necessari per la sua piena validità ed
3 operatività, senza peraltro specificazione di un termine minimo di durata - resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.2.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, allegata la “nullità del patto di prova per vizio genetico” - per mancata indicazione delle mansioni e per il possesso da parte sua già delle competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni - e dedotta l'illegittimità del recesso per “mancato rispetto del periodo di prova indicato in contratto” nonché “per adibizione a mansioni diverse e per motivo illecito determinante, ha chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità del patto di prova e, previo annullamento del recesso, la reintegra nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria: in via subordinata, accertata l'illegittimità del recesso per vizio funzionale del patto di prova, ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per equivalente e per perdita di chance.
Il ricorso è infondato.
Privo di pregio è in primo luogo il denunciato vizio di nullità del patto di prova per difetto di indicazione delle mansioni alle quali il ricorrente sarebbe dovuto essere adibito.
Si ricorda in proposito che se è vero che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, è altrettanto vero che l'indicazione medesima può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione
4 classificatoria più dettagliata (sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria, cfr., per tutte, Cass. Sez.
L, Sentenza n. 9597 del 13/04/2017 la quale in motivazione spiega che “
3. A tal fine, si è altresì affermato che il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva può ritenersi sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se, rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata. Se la categoria di un determinato livello accorpa una serie di profili professionali, è
l'indicazione del singolo profilo a soddisfare l'esigenza di specificità delle mansioni, mentre
l'indicazione della sola categoria difetterebbe di tale connotazione e sarebbe generica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di una sufficiente predeterminazione dell'ambito dell'esperimento
e quindi delle qualità professionali richieste al lavoratore in prova per il suo superamento in modo da consentire, in caso di recesso del datore di lavoro, quel controllo richiesto da C. cost.
n. 189 del 1980. D'altro canto, è tutelato l'affidamento in buona fede delle parti sulla validità del patto di prova perché il riferimento alla declaratoria contrattuale più specifica e dettagliata rappresenta un dato oggettivo e riconoscibile;
e tale garanzia assume uno spiccato valore nel caso del collocamento obbligatorio degli invalidi dove la specificità dell'indicazione delle mansioni in cui effettuare l'esperimento lavorativo va valutata con maggiore rigore…”).
Giova premettere, quale circostanza pacifica tra le parti di causa, che il ricorrente aveva partecipato ad una selezione (cfr. doc. 1 convenuta) pubblicata dalla società convenuta sul portale Enav per una posizione (tra l'altro) di
Project Manager - funzione nella quale aveva maturato pregressa esperienza presso importanti aziende private del settore aeroportuale e nell'amministrazione statale - per la Techo Sky s.r.l. e che all'esito di tale selezione era risultato idoneo: il contratto di assunzione, coerentemente con la
5 proposta accettata dal in data 9.3.2023 (cfr. all. 3 parte convenuta), Pt_1 riportava chiaramente che “Lei sarà assunto a tempo indeterminato presso la struttura organizzativa Project Management and Capacity Planning…”.
Orbene, nella specie, il patto di prova contenuto nel contratto prodotto, lungi dall'essere viziato da indeterminatezza quanto alle mansioni in ordine alle quali il ricorrente sarebbe stato chiamato a dare buona prova di sé, contiene l'esplicito riferimento al profilo per il quale egli era stato assunto.
E invero nel contratto di lavoro sottoscritto in data 22.5.2023 – cfr. all. 4 parte convenuta – premesso che “Al rapporto di lavoro sarà applicato il Contratto collettivo
Nazionaledi Lavoro del settore del Trasporto Aereo Servizi Diretti e Complementari - Parte specifica Servizi ATM - Sezione Specifica Servizi Complementari e gli accordi Integrativi aziendali 21.4.1994 e 26.10.2018 sottoscritti dalle OO.SS. , ; CP_4 CP_5
; e dall'Esecutivo del Coordinamento Nazionale delle RSU Techno Skye CP_6 CP_7
l'accordo del 27 aprile 2022 sottoscritto dalle OO Controparte_8
, , e dei seguito £accordi
[...] CP_9 CP_10 CP_11 integrativi aziendali”, è specificato che “Lei sarà inquadrato, con qualifica di impiegato, nella categoria professionale Tecnico, profilo professionale Collaboratore Tecnico Supervisore, classe stipendiale 11^”.
Nella Categoria Professionale del Personale Tecnico - la cui declaratoria recita
“Dipendente che assicura la continuità di esercizio delle infrastrutture tecnologiche ATM, con particolare riferimento ai sistemi e apparati di comunicazione, navigazione e sorveglianza, agli aiuti visivi luminosi e alle infrastrutture tecnologiche e meteo, impiegate per la fornitura di servizi ATM, ivi compresa l'impiantistica di supporto. In tale ambito, curando il monitoraggio dei servizi di manutenzione affidati alle società di manutenzione, utilizza strumenti di auditing e procedure standardizzate di controllo per la valutazione dei livelli di servizio forniti dal manutentore, interagendo in autonomia con enti interni/esterni, sotto la
6 supervisione del responsabile;
svolge, direttamente o in termini di supporto, operando anche in ambito IPT (Integrated Project Team), azioni di implementazione delle modifiche ritenute necessarie per il mantenimento degli standards operativi adottati dalla Società, fornendo, ove richiesto, analisi su procedure e piani di lavoro e verificando che il livello di operatività sia adeguato alle evoluzioni normative, procedurali e tecnologiche di settore, anche con riferimento allo scenario europeo;
qualora in possesso di elevate conoscenze, competenze e capacità professionali può svolgere, con rilevanti ambiti di autonomia, attività di supervisione, controllo
e ispezione, proponendo eventuali azioni di miglioramento, sotto il coordinamento del responsabile”) del CCNL di settore, nelle “Declaratorie, profili e figure professionali” del CCNL di settore (cfr. all. 7 fascicolo convenuta) è definita la figura del “Collaboratore tecnico supervisore CTS (classi stipendiali dalla
9 ª alla 11ª)” come colui che “gestisce, coordina e supervisiona le attività di analisi tecnica e di intervento operativo, applicando conoscenze altamente specialistiche e funzionali ad assicurare il mantenimento degli standards operativi necessari, elaborando proposte di modifica
e miglioramento per l'innalzamento dei livelli di safety tecnicooperativa e di qualità delle prestazioni dei servizi di manutenzione affidati alle società di manutenzione, esprimendo elevate capacità di analisi, di problem solving complesso e di leadership nella supervisione delle risorse umane a lui affidate”.
Ora è che, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza richiamata, tale indicazione, lungi dall'essere riferita alla sola categoria (o al solo al solo livello di inquadramento) opera un richiamo sufficientemente specifico delle mansioni affidate, indicando, tra i vari profili di cui alla categoria del personale professionale tecnico, quello specifico di assegnazione (Collaboratore tecnico supervisore CTS), nel pieno rispetto - ancorché in ragione della “sufficienza” quanto al riferimento della categoria più dettagliata - dei canoni espressi dalla
Cassazione in proposito (“….sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un
7 pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria…” cfr. Cass. cit).
Che poi nel contratto non siano specificate le mansioni di Project Manager - quale sottofigura professionale del “Collaboratore tecnico supervisore CTS
(classi stipendiali dalla 9 ª alla 11ª)” - è circostanza affatto irrilevante ai fini della validità del patto di prova, essendo il dichiarato inserimento nella struttura
Project Management and Capacity Planning elemento sufficiente a qualificare le mansioni per le quali il ricorrente era stato assunto.
A dirimere, poi, ogni dubbio in ordine alla concreta ed effettiva conoscenza delle mansioni che era stato chiamato a svolgere il ricorrente con la sottoscrizione del contratto di assunzione sono le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell'udienza del 2.10.2024, nel verbale relativo alla quale si Pt_1 legge “Io ho svolto ogni incarico che mi è stato affidato nel periodo;
conoscevo perfettamente le procedure relative al profilo di project manager. Quello che io fatto corrispondeva assolutamente a quello per cui ero stato assunto. Quando sono stato assunto io sapevo quello che avrei dovuto fare. L'inquadramento che mi hanno dato era quello giusto. Io sono stato posto nelle condizioni di svolgere il lavoro per cui ero stato assunto per tutto il periodo”.
Esclusa la nullità del patto di prova per l'indicato profilo, deve altresì ritenersi infondata la censura relativa al “vizio genetico”, espressa dal ricorrente in relazione al fatto che egli fosse “già in possesso delle attitudini e competenze necessarie per l'espletamento delle mansioni assegnate per aver svolto senza soluzione di continuità, analoghe mansioni fin dall'anno 1998 in enti pubblici e privati”, ragione per cui, nella sua tesi, egli “avrebbe potuto e dovuto essere esentato dal periodo di prova”.
È qui appena il caso di rammentare come il patto di prova, per giurisprudenza costante, sia uno strumento volto a tutelare l'interesse di entrambe le parti
8 contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, che consente ad entrambi le parti contrattuali di valutare l'eventuale consolidamento del rapporto di lavoro. Nessuna attinenza, dunque, ha con la legittimità del patto di prova, la pregressa esperienza lavorativa - ancorché specifica - posseduta dal lavoratore, elemento questo affatto estraneo alle obbligazioni reciproche tipiche del patto.
Né, del resto, al patto di prova era stato, nella specie, apposto un termine minimo di durata. Prevede, invero, l'art. 2096 c., l'illegittimità del recesso prima della scadenza del termine solo ove lo stesso sia stato dalle parti stabilito (“Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine)”. Si osserva che, in ogni caso, nel caso in esame il recesso è intervenuto in prossimità del termine semestrale stabilito per la durata complessiva del patto medesimo (alla fine del mese di novembre 2023,
a fronte della data di assunzione dell'1.6.2023).
Quanto, poi, alla dedotta adibizione del ricorrente a mansioni diverse da quelle per le quai era stato assunto - argomento utilizzato dalla difesa del per Pt_1 sostenere che il datore di lavoro non abbia dato corretta esecuzione al patto di prova - in disparte la genericità dell'allegazione operata in ricorso (“…nel corso del periodo di prova è stato incaricato di missioni e trasferte all'estero, Libia e Macedonia, per seguire progetti in corso, ma per aspetti prettamente tecnici per i quali non aveva le competenze necessari, peraltro non riferibili alle mansioni del profilo professionale di Project Manager”) e l'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti dal quale non emerge in alcun modo che lo stesso sia stato adibito a mansioni estranee al profilo al quale era adibito, le dichiarazioni del ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero (cfr. verbale 2.10.2024) sono ben sufficienti ad escludere in maniera radicale detta circostanza.
9 E invero, affermando egli che “Quello che io ho fatto corrispondeva assolutamente a quello per cui ero stato assunto …Io sono stato posto nelle condizioni di svolgere il lavoro per cui ero stato assunto per tutto il periodo”, ha espressamente smentito quanto adombrato in ricorso, confermando piuttosto che i compiti affidatigli e concretamente svolti fossero pienamente corrispondenti alle mansioni - a lui ben note - per le quali era stato assunto in prova dalla società convenuta.
Con riguardo, infine, alle presunte “ragioni estranee al mancato superamento della prova e/o per motivo illecito determinante” alle quali sarebbe riconducibile l'illegittimità del recesso, è appena il caso di sottolineare come le stesse, del tutto genericamente dedotte in ricorso - ove il riferisce Pt_1 piuttosto di divergenze di vedute (o comunque di problematiche) con i propri superiori nella gestione di talune commesse affidategli e di “promesse” asseritamente non mantenute dalla società quanto all'attribuzione, in suo favore, della posizione di Capo della Struttura di Project Management and Capacity
Planning, e non anche di comportamenti concretamente ritorsivi da parte della datrice di lavoro - sarebbero dovute essere oggetto di specifica dimostrazione da parte della difesa del con la coltivazione di istanze istruttorie volte Pt_1
a provare che le pretese ragioni illecite avessero integrato l'unica e determinante ragione del recesso dal rapporto di lavoro.
E invero, come chiarito in modo granitico dalla giurisprudenza, nell'ambito del licenziamento ritorsivo, il motivo illecito deve essere la ragione unica e determinante del recesso datoriale, che ha costituito la volontà di porre in essere una vendetta nei confronti del lavoratore.
Nel processo logico giuridico che deve guidare il giudicante, infatti, la valutazione della ritorsività del licenziamento “presuppone che sia previamente verificata la sussistenza di una giusta causa o comunque di un motivo lecito
10 posto a base del licenziamento e, solo ove questa sia esclusa, il giudice è tenuto a vagliare l'effettivo ricorrere di elementi tali da integrare il licenziamento ritorsivo”. E ancora “in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, […], sia determinante, cioè tale da costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, art. 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (cfr., in particolare, Cass. n. 9468 del 2019)”
Tanto, tuttavia, non è avvenuto nella specie, essendosi limitato il ricorrente a chiedere di confermare per testi le circostanze di cui alla premessa del ricorso, nelle quali, come accennato, non dedotta specificamente alcuna circostanza dalla quale evincere - eventualmente a seguito di prova orale - la natura ritorsiva dell'operato recesso sulla scorta di una ben individuata condotta del Pt_1 che potesse aver generato una reazione di tal natura: di talché, la prova articolata si è palesata - stante la evidente carenza di allegazione - ab initio inidonea alla dimostrazione dell'assunto di parte ricorrente.
Non nuoce sottolineare che al verbale di udienza del 2.10.2024 lo stesso lungi dall'evidenziare una ragione specifica potenzialmente integrante Pt_1 un motivo illecito determinante, ha mostrato una evidente incertezza in ordine alle cause del recesso del datore di lavoro, espressamente dichiarando “Non ho avuto nessuna rimostranza fino a novembre. Sicuramente è stata una problematica interna
11 perché nella mail del 22.11.2023 (all. 14 parte convenuta) si dice che il problema non ero io”.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che il patto di prova sia stato legittimamente apposto al contratto e che allo stesso sia stata data corretta esecuzione da parte del datore di lavoro, che nulla in più di quanto indicato doveva specificare nel recesso.
Giova ricordare, invero, che il recesso del datore di lavoro, intervenuto nell'ambito del periodo di prova, deve ritenersi validamente esercitato ancorché privo di motivazione
E infatti la cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell'eccezionale fattispecie del recesso “ad nutum” di cui all'art. 2096 c.c., sottratto all'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento (Sez. L, Sentenza n. 16214 del 03/08/2016): il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Sez. L - , Sentenza n. 1180 del 18/01/2017).
Non avendo, nella specie, il ricorrente assolto all'onere della prova su di lui ricadente in ordine al positivo superamento del periodo di prova – a tanto giammai potenzialmente idonea la prova articolata, vertente, peraltro, su circostanze non contestate – e non essendo stata neppure provata alcuna ragione di illiceità del recesso – piuttosto determinato da inconfutabili ragioni
12 attinenti alle negative valutazioni circa le capacità del – il ricorso, del Pt_1 tutto infondato, deve essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della in persona del l.r.p.t.. Controparte_1
Roma, 6.2.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.2.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, Parte_1
38 presso lo studio dell'avv. Luciano Giannini che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO rappresentata e difesa, per procura allegata alla Controparte_1 memoria difensiva, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Lorenzo Confessore ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 25/b
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento/patto di prova
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 3.6.2024 e ritualmente notificato Parte_1 premesso di essere stato assunto dalla data
[...] Controparte_2
1.6.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la struttura
Project Mangement and Capacity Planning, con qualifica di impiegato e inquadramento nella categoria professionale Tecnico, profilo Collaboratore
Tecnico Supervisore, classe stipendiale 11^ CCNL Trasporto Aereo Servizi
Diretti e Complementari e di essere stato licenziato per mancato superamento de periodo di prova in data 29.11.2023, conveniva in giudizio la società (ex) datrice di lavoro chiedendo al Tribunale di voler “…IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto sottoscritto inter partes in data 1 giugno 2023 per vizio genetico per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto; annullare il recesso e condannare il datore di lavoro resistente alla Controparte_1 reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con condanna del datore di lavoro, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare
l'illegittimità del recesso per vizio funzionale del patto di prova per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto; condannare il datore di lavoro resistente Controparte_3
2
[...] al risarcimento del danno per equivalente, parametrato al periodo medio di disoccupazione di un lavoratore operante nel medesimo settore merceologico e della stessa fascia di età, oltre all'eventuale perdita di chance per aver cessato i rapporti di lavoro e le collaborazioni a tempo indeterminato in essere al momenti dell'assunzione nella misura di € 100.000,00=
(centomila/00), o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o liquidata in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
Con condanna della società resistente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario ex art. 93 c.p.c….”.
Deduceva, in particolare il ricorrente la nullità del patto di prova apposto al contratto per mancata indicazione delle precise mansioni affidategli “in presenza di molteplici e diversificati profili professionali ricompresi nel medesimo livello del CCNL” (che espressamente riportava in ricorso), per essere egli, al momento della sottoscrizione del contratto, già in possesso delle attitudini e competenze necessarie per l'espletamento delle mansioni assegnate, per l'avvenuta sua adibizione a mansioni diverse da quelle pattuite e, infine, per essere legato il recesso a “ragioni estranee al mancato superamento del periodo di prova”, individuate in asseriti “contrasti insorti con i superiori in merito alla mancata assegnazione della posizione di Capo della struttura di Project
Management and Capacity Planning della società”, che in fase di trattative precontrattuali gli avevano, invece, promesso.
Si costituiva in giudizio la la quale, prospettata una diversa Controparte_1 ricostruzione dei fatti - secondo la quale il ricorrente, lungi dall'aver ricevuto promesse in ordine a incarichi diversi o superiori, era ben edotto in ordine alle mansioni da svolgere, per le quali, in corso di rapporto, si era dimostrato affatto inidoneo - e contestate le ragioni di asserita nullità del patto di prova - confezionato, invero, con tutti i caratteri necessari per la sua piena validità ed
3 operatività, senza peraltro specificazione di un termine minimo di durata - resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.2.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, allegata la “nullità del patto di prova per vizio genetico” - per mancata indicazione delle mansioni e per il possesso da parte sua già delle competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni - e dedotta l'illegittimità del recesso per “mancato rispetto del periodo di prova indicato in contratto” nonché “per adibizione a mansioni diverse e per motivo illecito determinante, ha chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità del patto di prova e, previo annullamento del recesso, la reintegra nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria: in via subordinata, accertata l'illegittimità del recesso per vizio funzionale del patto di prova, ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per equivalente e per perdita di chance.
Il ricorso è infondato.
Privo di pregio è in primo luogo il denunciato vizio di nullità del patto di prova per difetto di indicazione delle mansioni alle quali il ricorrente sarebbe dovuto essere adibito.
Si ricorda in proposito che se è vero che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, è altrettanto vero che l'indicazione medesima può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione
4 classificatoria più dettagliata (sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria, cfr., per tutte, Cass. Sez.
L, Sentenza n. 9597 del 13/04/2017 la quale in motivazione spiega che “
3. A tal fine, si è altresì affermato che il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva può ritenersi sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se, rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata. Se la categoria di un determinato livello accorpa una serie di profili professionali, è
l'indicazione del singolo profilo a soddisfare l'esigenza di specificità delle mansioni, mentre
l'indicazione della sola categoria difetterebbe di tale connotazione e sarebbe generica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di una sufficiente predeterminazione dell'ambito dell'esperimento
e quindi delle qualità professionali richieste al lavoratore in prova per il suo superamento in modo da consentire, in caso di recesso del datore di lavoro, quel controllo richiesto da C. cost.
n. 189 del 1980. D'altro canto, è tutelato l'affidamento in buona fede delle parti sulla validità del patto di prova perché il riferimento alla declaratoria contrattuale più specifica e dettagliata rappresenta un dato oggettivo e riconoscibile;
e tale garanzia assume uno spiccato valore nel caso del collocamento obbligatorio degli invalidi dove la specificità dell'indicazione delle mansioni in cui effettuare l'esperimento lavorativo va valutata con maggiore rigore…”).
Giova premettere, quale circostanza pacifica tra le parti di causa, che il ricorrente aveva partecipato ad una selezione (cfr. doc. 1 convenuta) pubblicata dalla società convenuta sul portale Enav per una posizione (tra l'altro) di
Project Manager - funzione nella quale aveva maturato pregressa esperienza presso importanti aziende private del settore aeroportuale e nell'amministrazione statale - per la Techo Sky s.r.l. e che all'esito di tale selezione era risultato idoneo: il contratto di assunzione, coerentemente con la
5 proposta accettata dal in data 9.3.2023 (cfr. all. 3 parte convenuta), Pt_1 riportava chiaramente che “Lei sarà assunto a tempo indeterminato presso la struttura organizzativa Project Management and Capacity Planning…”.
Orbene, nella specie, il patto di prova contenuto nel contratto prodotto, lungi dall'essere viziato da indeterminatezza quanto alle mansioni in ordine alle quali il ricorrente sarebbe stato chiamato a dare buona prova di sé, contiene l'esplicito riferimento al profilo per il quale egli era stato assunto.
E invero nel contratto di lavoro sottoscritto in data 22.5.2023 – cfr. all. 4 parte convenuta – premesso che “Al rapporto di lavoro sarà applicato il Contratto collettivo
Nazionaledi Lavoro del settore del Trasporto Aereo Servizi Diretti e Complementari - Parte specifica Servizi ATM - Sezione Specifica Servizi Complementari e gli accordi Integrativi aziendali 21.4.1994 e 26.10.2018 sottoscritti dalle OO.SS. , ; CP_4 CP_5
; e dall'Esecutivo del Coordinamento Nazionale delle RSU Techno Skye CP_6 CP_7
l'accordo del 27 aprile 2022 sottoscritto dalle OO Controparte_8
, , e dei seguito £accordi
[...] CP_9 CP_10 CP_11 integrativi aziendali”, è specificato che “Lei sarà inquadrato, con qualifica di impiegato, nella categoria professionale Tecnico, profilo professionale Collaboratore Tecnico Supervisore, classe stipendiale 11^”.
Nella Categoria Professionale del Personale Tecnico - la cui declaratoria recita
“Dipendente che assicura la continuità di esercizio delle infrastrutture tecnologiche ATM, con particolare riferimento ai sistemi e apparati di comunicazione, navigazione e sorveglianza, agli aiuti visivi luminosi e alle infrastrutture tecnologiche e meteo, impiegate per la fornitura di servizi ATM, ivi compresa l'impiantistica di supporto. In tale ambito, curando il monitoraggio dei servizi di manutenzione affidati alle società di manutenzione, utilizza strumenti di auditing e procedure standardizzate di controllo per la valutazione dei livelli di servizio forniti dal manutentore, interagendo in autonomia con enti interni/esterni, sotto la
6 supervisione del responsabile;
svolge, direttamente o in termini di supporto, operando anche in ambito IPT (Integrated Project Team), azioni di implementazione delle modifiche ritenute necessarie per il mantenimento degli standards operativi adottati dalla Società, fornendo, ove richiesto, analisi su procedure e piani di lavoro e verificando che il livello di operatività sia adeguato alle evoluzioni normative, procedurali e tecnologiche di settore, anche con riferimento allo scenario europeo;
qualora in possesso di elevate conoscenze, competenze e capacità professionali può svolgere, con rilevanti ambiti di autonomia, attività di supervisione, controllo
e ispezione, proponendo eventuali azioni di miglioramento, sotto il coordinamento del responsabile”) del CCNL di settore, nelle “Declaratorie, profili e figure professionali” del CCNL di settore (cfr. all. 7 fascicolo convenuta) è definita la figura del “Collaboratore tecnico supervisore CTS (classi stipendiali dalla
9 ª alla 11ª)” come colui che “gestisce, coordina e supervisiona le attività di analisi tecnica e di intervento operativo, applicando conoscenze altamente specialistiche e funzionali ad assicurare il mantenimento degli standards operativi necessari, elaborando proposte di modifica
e miglioramento per l'innalzamento dei livelli di safety tecnicooperativa e di qualità delle prestazioni dei servizi di manutenzione affidati alle società di manutenzione, esprimendo elevate capacità di analisi, di problem solving complesso e di leadership nella supervisione delle risorse umane a lui affidate”.
Ora è che, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza richiamata, tale indicazione, lungi dall'essere riferita alla sola categoria (o al solo al solo livello di inquadramento) opera un richiamo sufficientemente specifico delle mansioni affidate, indicando, tra i vari profili di cui alla categoria del personale professionale tecnico, quello specifico di assegnazione (Collaboratore tecnico supervisore CTS), nel pieno rispetto - ancorché in ragione della “sufficienza” quanto al riferimento della categoria più dettagliata - dei canoni espressi dalla
Cassazione in proposito (“….sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un
7 pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria…” cfr. Cass. cit).
Che poi nel contratto non siano specificate le mansioni di Project Manager - quale sottofigura professionale del “Collaboratore tecnico supervisore CTS
(classi stipendiali dalla 9 ª alla 11ª)” - è circostanza affatto irrilevante ai fini della validità del patto di prova, essendo il dichiarato inserimento nella struttura
Project Management and Capacity Planning elemento sufficiente a qualificare le mansioni per le quali il ricorrente era stato assunto.
A dirimere, poi, ogni dubbio in ordine alla concreta ed effettiva conoscenza delle mansioni che era stato chiamato a svolgere il ricorrente con la sottoscrizione del contratto di assunzione sono le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell'udienza del 2.10.2024, nel verbale relativo alla quale si Pt_1 legge “Io ho svolto ogni incarico che mi è stato affidato nel periodo;
conoscevo perfettamente le procedure relative al profilo di project manager. Quello che io fatto corrispondeva assolutamente a quello per cui ero stato assunto. Quando sono stato assunto io sapevo quello che avrei dovuto fare. L'inquadramento che mi hanno dato era quello giusto. Io sono stato posto nelle condizioni di svolgere il lavoro per cui ero stato assunto per tutto il periodo”.
Esclusa la nullità del patto di prova per l'indicato profilo, deve altresì ritenersi infondata la censura relativa al “vizio genetico”, espressa dal ricorrente in relazione al fatto che egli fosse “già in possesso delle attitudini e competenze necessarie per l'espletamento delle mansioni assegnate per aver svolto senza soluzione di continuità, analoghe mansioni fin dall'anno 1998 in enti pubblici e privati”, ragione per cui, nella sua tesi, egli “avrebbe potuto e dovuto essere esentato dal periodo di prova”.
È qui appena il caso di rammentare come il patto di prova, per giurisprudenza costante, sia uno strumento volto a tutelare l'interesse di entrambe le parti
8 contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, che consente ad entrambi le parti contrattuali di valutare l'eventuale consolidamento del rapporto di lavoro. Nessuna attinenza, dunque, ha con la legittimità del patto di prova, la pregressa esperienza lavorativa - ancorché specifica - posseduta dal lavoratore, elemento questo affatto estraneo alle obbligazioni reciproche tipiche del patto.
Né, del resto, al patto di prova era stato, nella specie, apposto un termine minimo di durata. Prevede, invero, l'art. 2096 c., l'illegittimità del recesso prima della scadenza del termine solo ove lo stesso sia stato dalle parti stabilito (“Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine)”. Si osserva che, in ogni caso, nel caso in esame il recesso è intervenuto in prossimità del termine semestrale stabilito per la durata complessiva del patto medesimo (alla fine del mese di novembre 2023,
a fronte della data di assunzione dell'1.6.2023).
Quanto, poi, alla dedotta adibizione del ricorrente a mansioni diverse da quelle per le quai era stato assunto - argomento utilizzato dalla difesa del per Pt_1 sostenere che il datore di lavoro non abbia dato corretta esecuzione al patto di prova - in disparte la genericità dell'allegazione operata in ricorso (“…nel corso del periodo di prova è stato incaricato di missioni e trasferte all'estero, Libia e Macedonia, per seguire progetti in corso, ma per aspetti prettamente tecnici per i quali non aveva le competenze necessari, peraltro non riferibili alle mansioni del profilo professionale di Project Manager”) e l'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti dal quale non emerge in alcun modo che lo stesso sia stato adibito a mansioni estranee al profilo al quale era adibito, le dichiarazioni del ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero (cfr. verbale 2.10.2024) sono ben sufficienti ad escludere in maniera radicale detta circostanza.
9 E invero, affermando egli che “Quello che io ho fatto corrispondeva assolutamente a quello per cui ero stato assunto …Io sono stato posto nelle condizioni di svolgere il lavoro per cui ero stato assunto per tutto il periodo”, ha espressamente smentito quanto adombrato in ricorso, confermando piuttosto che i compiti affidatigli e concretamente svolti fossero pienamente corrispondenti alle mansioni - a lui ben note - per le quali era stato assunto in prova dalla società convenuta.
Con riguardo, infine, alle presunte “ragioni estranee al mancato superamento della prova e/o per motivo illecito determinante” alle quali sarebbe riconducibile l'illegittimità del recesso, è appena il caso di sottolineare come le stesse, del tutto genericamente dedotte in ricorso - ove il riferisce Pt_1 piuttosto di divergenze di vedute (o comunque di problematiche) con i propri superiori nella gestione di talune commesse affidategli e di “promesse” asseritamente non mantenute dalla società quanto all'attribuzione, in suo favore, della posizione di Capo della Struttura di Project Management and Capacity
Planning, e non anche di comportamenti concretamente ritorsivi da parte della datrice di lavoro - sarebbero dovute essere oggetto di specifica dimostrazione da parte della difesa del con la coltivazione di istanze istruttorie volte Pt_1
a provare che le pretese ragioni illecite avessero integrato l'unica e determinante ragione del recesso dal rapporto di lavoro.
E invero, come chiarito in modo granitico dalla giurisprudenza, nell'ambito del licenziamento ritorsivo, il motivo illecito deve essere la ragione unica e determinante del recesso datoriale, che ha costituito la volontà di porre in essere una vendetta nei confronti del lavoratore.
Nel processo logico giuridico che deve guidare il giudicante, infatti, la valutazione della ritorsività del licenziamento “presuppone che sia previamente verificata la sussistenza di una giusta causa o comunque di un motivo lecito
10 posto a base del licenziamento e, solo ove questa sia esclusa, il giudice è tenuto a vagliare l'effettivo ricorrere di elementi tali da integrare il licenziamento ritorsivo”. E ancora “in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, […], sia determinante, cioè tale da costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, art. 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (cfr., in particolare, Cass. n. 9468 del 2019)”
Tanto, tuttavia, non è avvenuto nella specie, essendosi limitato il ricorrente a chiedere di confermare per testi le circostanze di cui alla premessa del ricorso, nelle quali, come accennato, non dedotta specificamente alcuna circostanza dalla quale evincere - eventualmente a seguito di prova orale - la natura ritorsiva dell'operato recesso sulla scorta di una ben individuata condotta del Pt_1 che potesse aver generato una reazione di tal natura: di talché, la prova articolata si è palesata - stante la evidente carenza di allegazione - ab initio inidonea alla dimostrazione dell'assunto di parte ricorrente.
Non nuoce sottolineare che al verbale di udienza del 2.10.2024 lo stesso lungi dall'evidenziare una ragione specifica potenzialmente integrante Pt_1 un motivo illecito determinante, ha mostrato una evidente incertezza in ordine alle cause del recesso del datore di lavoro, espressamente dichiarando “Non ho avuto nessuna rimostranza fino a novembre. Sicuramente è stata una problematica interna
11 perché nella mail del 22.11.2023 (all. 14 parte convenuta) si dice che il problema non ero io”.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che il patto di prova sia stato legittimamente apposto al contratto e che allo stesso sia stata data corretta esecuzione da parte del datore di lavoro, che nulla in più di quanto indicato doveva specificare nel recesso.
Giova ricordare, invero, che il recesso del datore di lavoro, intervenuto nell'ambito del periodo di prova, deve ritenersi validamente esercitato ancorché privo di motivazione
E infatti la cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell'eccezionale fattispecie del recesso “ad nutum” di cui all'art. 2096 c.c., sottratto all'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento (Sez. L, Sentenza n. 16214 del 03/08/2016): il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Sez. L - , Sentenza n. 1180 del 18/01/2017).
Non avendo, nella specie, il ricorrente assolto all'onere della prova su di lui ricadente in ordine al positivo superamento del periodo di prova – a tanto giammai potenzialmente idonea la prova articolata, vertente, peraltro, su circostanze non contestate – e non essendo stata neppure provata alcuna ragione di illiceità del recesso – piuttosto determinato da inconfutabili ragioni
12 attinenti alle negative valutazioni circa le capacità del – il ricorso, del Pt_1 tutto infondato, deve essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della in persona del l.r.p.t.. Controparte_1
Roma, 6.2.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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