TRIB
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/09/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Cristoforo Colombo n. 9 presso lo studio dell'Avv. Silvia Gulisano, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
Giuseppe Muraca ed elettivamente domiciliata in presso l'Ufficio Legale dell'ente alla Via CP_1
V. Cortese n. 25 ex P.O. “Madonna dei Cieli”
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.01.2023 , dirigente medico a tempo indeterminato Parte_1 presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli, premettendo di essere stato destinatario di autorizzazione, da parte del Direttore della allo svolgimento di Parte_2 prestazioni aggiuntive e che, in virtù dell'atto autorizzativo di cui alla nota n. 0079478 del 24.09.2015, egli aveva svolto presso il Pronto Soccorso di Lamezia Terme, nel periodo da dicembre 2015 ad aprile
2017, le prestazioni aggiuntive dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo, lamentava che l'
[...]
non gli avesse corrisposto il compenso spettante per le prestazioni aggiuntive effettuate, Parte_3 in violazione degli artt. 55 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 e 14 del successivo CCNL 2002/2005, nonché del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 609 del 7.07.2018.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € Parte_3
18.400,00, al lordo delle ritenute di legge, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per le prestazioni aggiuntive effettuate presso il P.S. di Lamezia Terme dall'1.12.2015 al 30.04.2017.
Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva che le prestazioni aggiuntive rese da dicembre Parte_3
2015 ad aprile 2016 erano state retribuite in quanto regolarmente autorizzate dalla Direzione Sanitaria, mentre, per come poteva evincersi dalla nota prot. n. 0064797 dell'8.06.2023, non risultava sussistente alcuna autorizzazione direzionale allo svolgimento di prestazioni aggiuntive per il periodo successivo;
evidenziava, inoltre, che nei documenti allegati dallo stesso ricorrente non era dato riscontrare alcuna autorizzazione relativa alle prestazioni dedotte in giudizio;
richiamava, infine, l'art. 5 del Regolamento aziendale, il quale, a sua volta, si poneva in linea con le previsioni contenute nell'art. 55 del CCNL 8.06.2000.
Così ricostruiti i termini della controversia, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Giova, innanzitutto, evidenziare che non risulta oggetto di contestazione da parte dell'
[...]
la circostanza che il ricorrente abbia effettuato le prestazioni aggiuntive indicate nell'atto Parte_3 introduttivo;
nulla, infatti, è stato eccepito in ordine al numero dei turni riportati in ricorso, alla durata ed alla collocazione oraria degli stessi.
Altresì incontestata è la circostanza, emersa a seguito delle verifiche contabili esperite in corso di causa, secondo cui il ricorrente avrebbe effettuato un turno diurno in più nel mese di luglio 2016 ed un turno notturno in più nel mese di ottobre 2016 rispetto al numero complessivo dei turni riportato nell'atto introduttivo.
Altrettanto pacifico è, poi, il fatto che l' convenuta ha già provveduto a liquidare il Controparte_1 compenso spettante per le prestazioni aggiuntive svolte nel periodo da dicembre 2015 ad aprile 2016
(cfr. nota dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane prot. n. 0064797 dell'8.06.2023).
Nelle note di trattazione scritta depositate il 15.05.2024 il ricorrente ha riformulato la domanda, precisando che complessivamente il Dott. nel periodo da maggio 2016 ad aprile 2017 ha Parte_1 effettuato 27 turni diurni per prestazioni aggiuntive pari a 162 ore x 60,00 euro = euro 9.720,00 e 5 Parte turni notturni x 480,00 euro = 2.400,00 euro;
ha chiesto, quindi, la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di euro 12.120,00, al lordo di ritenute di legge e accantonamenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Tanto chiarito, secondo la prospettazione di parte resistente, nulla sarebbe dovuto al dirigente medico a titolo di compenso per le prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo da maggio 2016 ad aprile
2017, non essendo stata fornita prova della sussistenza di un apposito atto autorizzatorio emanato dalla Direzione Sanitaria Aziendale su proposta del Direttore della struttura interessata.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che le prestazioni aggiuntive espletate nel periodo novembre/dicembre 2015 - aprile 2016 sono state liquidate a seguito dell'autorizzazione concessa dal Direttore Sanitario Aziendale con le note prot. n. 0079478 del 24.09.2015, del 4.04.2016
e del 4.05.2016 e prot. 40476 del 19.05.2016.
Viceversa, per i mesi da maggio 2016 in poi risultano allegate soltanto le schede riepilogative delle prestazioni aggiuntive e le note di trasmissione a firma del Direttore dell'U.O. del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme (Responsabile f.f. Dott. ) con il visto del Persona_1
Direttore Sanitario del P.O. di Lamezia Terme.
In punto di diritto, la disciplina delle prestazioni aggiuntive è prevista, innanzitutto, dall'art. 55 del
CCNL dell'8.06.2000, rubricato “Tipologie di attività libero professionali”, il quale testualmente
2 dispone: “1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta -da parte dell'utente- del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4.
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le èquipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
3. L'attività libero professionale è prestata con le modalità indicate nell'art. 1, comma 4 del DM
31 luglio 1997, pubblicato nella G.U. 5 agosto 1997. L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal dlgs 626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 59.
4. La gestione dell'attività libero professionale in regime di ricovero è soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23.12.1994, n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.”.
L'art. 1, comma 4 del D.M. del 31.07.1997, sopra menzionato, stabilisce che “l'attività libero- professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del consiglio dei sanitari e delle OO.SS. della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.”.
L'art. 14 del CCNL dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005 prevede, poi, che “1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in
3 servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma
1 lett. B), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 del CCNL
5 dicembre 1996 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L'azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei 18 commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del
CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2, lett. G).
La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero
4 professionale di cui all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16.
Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale con le procedure indicate nell' art. 6.
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
10. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.
11. Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.”
Ebbene, pur non essendo in discussione che l'espletamento delle prestazioni aggiuntive nel periodo di riferimento si sia reso necessario a causa della carenza di organico presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, deve constatarsi che l'autorizzazione prot. n. 0079478 del
24.09.2015, che il ricorrente pone a fondamento della propria richiesta economica, si riferisce, in realtà, alla disponibilità manifestata dal personale medico convenzionato a garantire turni di servizio presso l'U.O. di P.S. del P.O. di Lamezia Terme ed è, quindi, indirizzata al personale medico suindicato e, segnatamente, ai dirigenti medici convenzionati dell'
[...]
. Parte_4
Peraltro, le determine dirigenziali n. 1254 del 17.03.2016, n. 4155 del 30.08.2016 e n. 6282 del
15.12.2016, sottese alla liquidazione delle ore per prestazioni aggiuntive svolte nei mesi da novembre/dicembre 2015 ad aprile 2016, richiamano le autorizzazioni di volta in volta adottate dal
Direttore Sanitario Aziendale.
5 Ciò dimostra che la liquidazione delle competenze rivendicate necessitava dell'adozione di uno specifico provvedimento autorizzatorio da parte della Direzione Aziendale, che per le mensilità oggetto di causa non risulta sussistente.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità della questione esaminata.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
Parte
- condanna alla rifusione, in favore dell' di , delle spese del giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in € 2.155,20 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 28.09.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino
6