Articolo 6 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 ottobre 1960
Art. 6.
A decorrere dal 1 luglio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennita' di trasferta per i membri della Giunta provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, nonche' del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
La relativa misura sara' determinata con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1960