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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di AN
Sezione Imprese
R.G. 1292/2021
La Corte di Appello di AN – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente. Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1292/2021 e promossa
DA
(C.F.: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
AN (AN), Strada Vecchia del Pinocchio n. 33, in persona del Curatore Dott.
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di AN, ed Pt_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in AN, Corso Mazzini n. 156
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), residente in [...], rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Flavio Barigelletti ed elettivamente domiciliato in AN, Piazza Stamira, 10, presso lo studio del nominato procuratore
(P.i.: in persona del legale rappresentante COroparte_2 P.IVA_2
p.t., corrente in Castelfidardo in via Recanatese 39 rappresentata e difesa dall'Avvocato Daniele Sassaroli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in AN Corso Amendola 58
(P.IVA: ), con sede in Camerano, Via Abbadia, rappresentata CP_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Flavio Barigelletti ed elettivamente domiciliata in AN, Piazza Stamira, 10, presso lo studio del nominato procuratore
Appellati
oggetto: appello avverso sentenza n. 1465/2021 emessa in data 11.11.2021 dal Tribunale Civile di AN, Sezione Specializzata Impresa, in materia di concorrenza sleale conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, emessa dal Tribunale di AN, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti fra il fallimento Parte_1
e il convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma I
[...] CP_1
c.p.p., stante la costituzione della TE nel procedimento penale instaurato nei confronti del Sig. ed è stata rigettata la domanda di risarcimento per CP_1 concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. avanzata dalla Parte_3
nei confronti delle società convenute e
[...] CP_4 [...]
COroparte_2
Par
La TE aveva infatti allegato che lo dipendente della società CP_1
- aveva sottratto la commessa del cliente ES PA per la produzione di una piattaforma di schede elettroniche denominata “Vapac”, prodotta poi dalla Par società utilizzando la rete di fornitori della e le COroparte_2 quotazioni riservate alla società ricorrente, entrambi costituenti specifico know- how della società);
pag. 2/15 - aveva organizzato per un'impresa concorrente la produzione di schede elettroniche destinate alla ES PA;
- aveva fondato la società attraverso dei prestanome, società che era CP_4 subentrata nella produzione di schede elettroniche
Avverso detta sentenza interponeva appello la TE del fallimento deducendo,
a sostegno del gravame, l'erroneità della pronuncia gravata e chiedendone la riforma;
si è costituito chiedendo l'inammissibilità del gravame;
si CP_5 sono altresì costituite le appellate e chiedendo il COroparte_2 CP_4 rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.11.2024, raccolte le conclusioni delle parti mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...] nei confronti di stante la mancata Parte_4 CP_1 impugnazione della sentenza del Tribunale di AN nella parte in cui ha dichiarato d'ufficio l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale fra il fallimento attore e il convenuto a seguito dell'esercizio della azione civile nel CP_1 processo penale ex art. 75 c.p.p..
Con il primo motivo di gravame la TE lamenta l'omessa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., nei confronti delle convenute e COroparte_2 CP_4 in attesa della definizione del giudizio penale pendente nei confronti del dipendente allega che nei due giudizi, civile e penale, rilevano gli stessi fatti e che CP_5
l'effetto giuridico dedotto nel processo civile è collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.
pag. 3/15 Il tribunale di prime cure ha ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte esclude la possibilità di sospensione del processo civile qualora il danneggiato abbia agito in sede civile non solo contro l'imputato ma anche contro altri danneggiati (v. in tal senso, fra le altre, le ordinanze 18 luglio 2013, n. 17608, e 18 maggio 2020, n. 9066;
Cass. 2005 n. 14074).
Il motivo è stato rinunciato, in quanto nelle more del giudizio il procedimento penale nei confronti dello è stato definito con sentenza n. 2260/23 di assoluzione CP_1 perché il fatto non sussiste, emessa della Corte di Appello di AN (depositata in atti da e divenuta irrevocabile, come pacificamente affermato dalle parti. CP_1
Con il secondo motivo di gravame la TE sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le circostanze in fatto successive alla messa in liquidazione della società (31/7/2017), stante la cessazione dell'attività imprenditoriale;
argomenta che, non essendo la società ancora sciolta, ben possono qualificarsi come di concorrenza sleale gli atti ex art. 2598 cod. civ. idonei a pregiudicare gli interessi dell'azienda sociale” (Cass. 4096/1991); afferma che dopo la liquidazione, non è mai Parte cessata l'attività svolta dalla in quanto in data 15/12/2017, nelle more della presentazione del concordato, stipulava con la un contratto di associazione in CP_6 partecipazione e dei collegati contratti di industrializzazioni e estimatorio, a mezzo del quale assumeva la gestione diretta dell'azienda CP_6 Pt_1
Il motivo è infondato, in quanto proprio la condotta indicata come atto di concorrenza sleale subita successivamente al 31.07.2017 è incompatibile con la inattività che connatura la società in liquidazione.
Lo sviamento di clientela nei confronti di una società in liquidazione non può configurare la fattispecie della concorrenza sleale e ciò per mancanza della qualità di imprenditore in capo alla società in liquidazione, che non è operativa sul mercato, non è abilitata ad intraprendere nuovi affari e resta in vita al solo fine di definire i rapporti in pag. 4/15 corso;
irrilevante pertanto il fatto che il liquidatore abbia stipulato un contratto di Par associazione in partecipazione con altra società, in quanto non prova che in liquidazione svolgesse una attività destinata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Con il terzo motivo di gravame la TE sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto escluso la concorrenza sleale, ritenendo che non fossero coperte da segreto le informazioni trasmesse dallo alla per CP_1 COroparte_2 la realizzazione della piattaforma di schede elettroniche denominata “Vapac”; insiste CO nell'affermare che lo ha comunicato a notizie riservate, relative ai CP_1
Parte Parte fornitori della e alle quotazioni praticate da costoro a
Col quarto motivo di gravame, la TE sostiene l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la trasmissione delle informazioni commerciali da parte del dipendente fosse inerente alle sue mansioni, asserendo che CP_1
Parte l'amministratore di – circostanza che dimostra l'illecita sottrazione della commessa – non aveva mai dato ordine di cambiare la catena produttiva, né aveva mai detto di rivolgersi alla aggiunge che a utilizzato la convenuta COroparte_2 CP_1 proprio perché non aveva alcun riferimento o contatto con la COroparte_2 Pt_1
andando successivamente a gestire in prima persona tale commessa tramite la
[...] CP_4
Parte
una volta sottratta alla la catena produttiva in Tunisia tramite la Electrotec
[...]
Sarl.
Col quinto motivo di gravame, la TE appellante lamenta il rigetto di alcune CO istanze istruttorie, il cui espletamento avrebbe dimostrato che si era appropriata CO CO della commessa ES, che e poi si sarebbero appropriate, a seguito di sviamento, del cliente ES e dei fornitori di ers.
I motivi, da trattare congiuntamente, infondati.
pag. 5/15 Il Tribunale delle Imprese ha esaustivamente esaminato la corrispondenza intercorsa CO fra il dipendente e fra l'agosto e l'ottobre 2016, ed ha ritenuto che dal CP_1 complesso dei documenti emergesse solamente uno scambio epistolare del tutto coerente con i rapporti intrattenuti all'epoca fra le due società e con le mansioni Part assegnate al sig. ll'interno della CP_1
In particolare il Tribunale di prime cure ha ricordato che la fallita (che non Pt_1 aveva al proprio interno un reparto produttivo di assemblaggio di schede elettroniche con tecnologia SMT (Surface Mount Tecnology) né era rivenditrice di componentistica elettronica come affermato dalla convenuta e senza che il fallimento abbia mai dimostrato il contrario), per rispondere ad una richiesta avanzata dalla propria cliente
ES PA, di “quotazione” e “fattibilità” di una piattaforma di schede elettroniche denominata “Vapac”, domandava alla - che era invece specializzata COroparte_2 nel montaggio di schede elettroniche con la menzionata tecnologia STM - un preventivo di spesa per l'assemblaggio delle schede elettroniche “in conto pieno” (in gergo significa – come spiegato dalla difesa della convenuta- il costo di ciascuna scheda elettrica finita, comprensiva cioè di: A- scheda ove vanno assemblati i componenti elettrici come ad esempio: transistor, dissipatori, connettori, conduttori, diodi relè etc.
B - i componenti elettrici medesimi e C – la manodopera per tale assemblaggio).
Aggiunge il Tribunale: - Per elaborare una quotazione di tal genere era fondamentale conoscere la tipologia di schede elettroniche da produrre ed il quantitativo di produzione nel tempo di tali schede. La conoscenza di tali elementi era essenziale per CO l'elaborazione da parte di della miglior offerta per l'assemblaggio di ciascuna scheda, in quanto maggiori erano le schede da assemblare, minori erano i costi per ciascuna scheda, anche e soprattutto per l'incidenza sul costo finale dei suddetti componenti elettrici. - Ciò trova oggettiva conferma nella predetta mail del 27.08.2016 ove si legge testualmente “Ciao come anticipato da , sono ad inviarti Per_1 Per_2 le informazioni delle schede da quotare. In primis ti invio l'elenco delle schede con indicazione dei consumi nei primi quattro mesi. Poi con email separate, le documentazioni di ciascuna scheda. I campioni li ho in ufficio e ci possiamo incontrare la settimana prossima a partire da mercoledì....” La mail prosegue con la parte più
pag. 6/15 importante omessa da parte attrice: “Sono da quotare in conto pieno. Magari per i materiali chiedo anche io le quotazioni e poi facciamo un confronto. Lavoro da finire entro il 09 settembre”;
- Come preannunciato in tale mail, seguiva l'invio da parte della fallita dei Pt_1 disegni e delle caratteristiche di ciascuna scheda della suddetta piattaforma “Vapac”
(doc. 3) e delle quotazioni dei componenti elettrici da parte delle società fornitrici CBS
Europe s.r.l., Avnet Abacus, EBV Elektroniuk, (doc. 4).
- Il tutto al fine di permettere alla CFM Elettronica di elaborare la migliore quotazione richiesta. Infatti, con mail del 03.09.2016, la invia alla una COroparte_2 Pt_1 prima quotazione relativa al solo assemblaggio (manodopera) di una tra le schede della piattaforma “Vapac”, specificando che stava inserendo “i prezzi dei componenti”. Prezzi che, come detto, erano stati in precedenza rigirati dalla fallita alla CO
(cfr. doc. 4)
- Il testo di tale mail della , (anch'esso non riportato dall'attrice), è COroparte_2 eloquente: “Ciao Devis, il costo per il montaggio in Italia è pari ad € 9,24. Include test
AOI esclusa programmazione escluso test. Sto inserendo nel file in allegato anche i prezzi dei componenti. Appena finisco ti giro quella completa. Se hai bisogno di offerta formale fammi sapere (...) (doc. 5);
- Una volta composta l'offerta delle suddette tre componenti (a= scheda elettronica +
b= componenti da installare + c= manodopera) la fallita comunicava alla propria cliente ES PA, il costo di una scheda completata tra quelle della piattaforma
“Vapac” doc. 6 (in particolare quella avente codice j115630 al prezzo di € 54,00, di cui la fallita aveva già ottenuto la quotazione per la manodopera da Pt_1 [...]
al costo di € 9,24 doc. 5); - La società ES PA, per tutta risposta, con mail CP_2 del 23.09.2016 domandava alla fallita la realizzazione di campione di tale scheda codice j115630 (doc. 7) ma siccome la fallita – per la ragione suddetta - non Pt_1 era in condizione di realizzare nemmeno la campionatura pre-serie di tale scheda
(come anche indicato dall'attore) rispondeva che avrebbe verificato e poi fatto sapere. -
Di conseguenza, lo stesso giorno 23.09.2016 la fallita rigirava tale richiesta della
[...]
Parte_5
[...] alla (doc. 8) che – come detto - possedeva gli specifici macchinari
[...] COroparte_2
e la giusta competenza nel settore, occupandosi prevalentemente di assemblaggio di schede elettriche soprattutto nel campo degli strumenti musicali (come risulta anche dalla visura camerale di tale società doc.9; la , che è operativa per il COroparte_2
95% della propria attività nel settore dell'elettronica applicata agli strumenti musicali)
- Successivamente all'inoltro della predetta mail del 23/09/2016 della società ES PA da parte della fallita alla , la vicenda è rimasta in una fase di stallo e COroparte_2 la società , non ha più avuto notizie o richieste nella direzione COroparte_2 predetta, tanto che aveva la presunzione che il progetto fosse sfumato oppure che, per la produzione, la fallita si era organizzata con altri soggetti.
In definitiva, secondo la ricostruzione del Tribunale delle Imprese, le informazioni che la TE assume come riservate, relative a fornitori e a prezzi da costoro applicati, Par sono state fornite dal dipendente preposto agli acquisti, in quanto aveva CP_1
CO chiesto a un preventivo in conto pieno per la produzione della scheda elettronica di cui alla commessa ES in Italia;
orbene, detta ricostruzione viene ivi condivisa, in quanto è evidente che l'elaborazione del preventivo era possibile solo attraverso la Par conoscenza dei costi della componentistica che poteva essere acquisita da
Inoltre, la tesi della TE appellante, secondo cui che la richiesta di preventivo sia stata finalizzata alla trasmissione di notizie commerciali riservate alla COroparte_2 appare del tutto arbitraria, atteso che la stessa TE appellante ammette che il ruolo dello era quello di trovare le catene di approvvigionamento della CP_1 componentistica e di tenere rapporti con le società di produzione delle schede Par elettroniche, mancando la di un proprio reparto di produzione;
pertanto, l'avere interpellato una impresa italiana appare giustificato dalla specifica richiesta di ES spa di produzione in Italia della scheda elettronica di cui alla commessa Né è Pt_6
Par corretto affermare che l'amministratore di non fosse a conoscenza dello scambio di CO posta elettronica intercorso fra lo , e non avesse approvato, quanto meno CP_1
pag. 8/15 tacitamente, l'operato del dipendente, atteso che le mail risultavano tutte reperibili presso il server dell'azienda, in quanto inviate attraverso l'indirizzo di posta elettronica aziendale.
Va inoltre considerato quanto segue.
L'art. 2598 n. 3) c.c., presuppone una condotta che si avvalga, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda. A differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 98 c.p.i., ove è fatta salva comunque la disciplina della concorrenza sleale,
l'illecito non si concretizza in ragione della mera sottrazione delle informazioni, ma in ragione del loro utilizzo idoneo a perturbare la leale concorrenza, arrecando danno ingiusto al titolare delle esperienze aziendali destinate a rimanere riservate nell'uso, garantendo alle medesime un vantaggio competitivo, con conseguente divieto a divulgare e rendere servibili dette esperienze a terzi che, senza dispendio di risorse, possano avvantaggiarsi di esperienze sottraendo clientela.
Orbene, nel motivo di gravame la TE appellante neanche indica i nominativi dei fornitori, non allega la loro strategica unicità con riguardo alla componentistica fornita, né prova di avere ricevuto da costoro un trattamento commerciale per l'approvvigionamento della componentistica diverso da quello di listino;
inoltre non vi CO è prova che abbia utilizzato le notizie inerenti ai fornitori della componentistica ed alle condizioni economiche ad essa comunicate per scopi diversi da quello della elaborazione di un preventivo, né vi è prova che la conoscenza di dette informazioni CO abbia arrecato un vantaggio economico alla , la quale avrebbe potuto acquisire comunque aliunde notizie sui produttori di componentistica elettronica e sui prezzi da essi praticati.
CO
Il Tribunale delle Imprese asserisce inoltre che non è emerso che abbia intrattenuto rapporti commerciali con la società ES PA nel periodo antecedente alla Par messa in liquidazione della e quindi, in definitiva che si sia appropriata della commessa ES.
pag. 9/15 La TE appellante lamenta nel quinto motivo di gravame che non è stato ad esso consentito di fornire prova, e richiede di nuovo l'ammissione dei capitoli di prova pretermessi e delle istanze di esibizione di documentazione contabile allo scopo di CO reperire fatture intercorse fra e ES nel periodo precedente la messa in Par liquidazione di ma la censura non è specifica, perché non si confronta con la sentenza gravata ove si legge: (cfr. genericità delle allegazioni e quindi anche della richiesta dell'ordine di esibizione;
per questo non ammesso;
si confronti anche la inammissibilità della prova per testi formulata nella memoria di cui all'art. 183 comma
VI n. 2 c.p.c., cap. 14: infatti l'email a) sub doc. n. 7 indicata nel capitolo non CO dimostrava l'effettiva produzione da parte della;
ugualmente generici sono i restanti capitoli vedasi in particolare quello formulato sub n. 15).
Infatti il motivo di gravame non affronta il rilievo del Tribunale delle Imprese circa la contraddittorietà intrinseca del decisivo capitolo 14 (La ditta ha COroparte_2 prodotto la piattaforma di schede elettroniche denominata “VAPAC” come da piano produttivo che si rammostra al teste (doc.7 email A). (Testi: , Testimone_1 Tes_2
c/o ES PA, legale rapp.te e responsabile acquisti pro-tempore ES PA), con il
[...]
Parte doc. 7, che è costituito dalla mail del 23.09.2016 con cui ES PA a domandato ad la realizzazione di campione di tale scheda codice j115630 (doc. 7).
Del resto, sulle istanze istruttorie reiterate in atto di appello va osservato che il
Tribunale di prime cure non ha ammesso alcuni capitoli (nn. 1, 3, 9,10,11,13,16, n. 2 e n. 5, nn. 19 e 20, n. 22) in quanto le circostanze erano provate o da provare documentalmente, altri capitoli non sono stati ammessi perché generici o relativi a circostanze incontestate o irrilevanti (nn. 2, n. 4, n. 5, nn. 6 e 7, n. 8 e 17, n. 18, nn. 19 e
20, n. 21, n. 23, n. 24, n. 25), altri ancora perché valutativi (n. 12, 23).
Orbene, nell'atto di appello, ove si ripresentano le richieste istruttorie, e in precedenza, nel giudizio di primo grado, la parte appellante non si è confrontata col provvedimento reiettivo del giudice istruttore, e non ha chiarito perché le prove storiche fossero, ad esempio, specifiche anziché generiche, ovvero fossero da provare documentalmente, o pag. 10/15 relative a circostanze emergenti da documenti facenti parte del corredo probatorio, o riguardassero fatti storici affatto pacifici fra le parti.
Ritiene pertanto questa Corte territoriale di non discostarsi da quanto deciso dal
Tribunale di prime cure in punto di ammissione delle prove.
In primo luogo il motivo è carente di specificità nella parte in cui si torna a chiedere l'ammissione di quanto richiesto nella terza memoria ex art. 183 cpc ( “a) a tal fine, emettersi ordine di esibizione a carico della avente ad oggetto le COroparte_2 fatture emesse aventi come destinataria la ) perché non si confronta con il Pt_1 rilievo del giudice istruttore circa la tardività della richiesta, in quanto doveva essere dedotta come prova diretta nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.; va del resto rilevato che fatture emesse verso dovrebbero, secondo logica, essere in Pt_1 possesso della società destinataria e quindi del fallimento attore, gravato pertanto della loro produzione in giudizio ove esistenti.
Inoltre nella sentenza gravata si afferma che Tutte le altre circostanze addotte (NDR: diverse dalla appropriazione della commessa e quindi dallo sviamento del Pt_6 cliente BEST spa) sono del tutto irrilevanti in quanto inidonee alla configurazione dell'illecito dedotto di cui all'art. 2598 n. 3 c.c..
Aggiunge il Tribunale di prime cure che ci si riferisce al viaggio in Cina da parte del CO socio della Ing. alla assunzione dal novembre 2016 al Testimone_1
Par CO febbraio 2017 della sig.ra ex dipendente della da parte di , alla Parte_7 relazione investigativa depositata sub doc. n. 30 ritenuta irrilevante in quanto relativa a fatti temporalmente collocati nel periodo 31/10/2018 28/11/2018 o in epoca successiva Par alla dichiarazione di fallimento della avvenuta con sentenza pubblicata il
18/07/2018).
Con riguardo alla vicenda storica relativa alla partecipazione del Tes_1
CO appartenente a , alla Fiera di Shanghai ed ai contatti da questi avuti con la ditta cinese TE PCP, produttrice di componenti elettronici e principale fornitrice pag. 11/15 Par della il Tribunale ha ritenuto smentita la tesi della TE attrice, secondo cui il viaggio era stato appositamente organizzato dallo sulla base della prova CP_1 documentale, fornita dalla controparte, della partecipazione ad una fiera di settore, la CO Fiera della Musica di Shanghai, di particolare interesse per essa , in quanto operante nello specifico settore della musica elettronica;
inoltre il Tribunale ha ritenuto CO non provata l'esistenza di rapporti commerciali fra e la ditta cinese TE
PCP.
CO
L'insorgenza di rapporti commerciali fra la ditta cinese e vuole essere provata mediante la reiterata richiesta di esibizione documentale massiva delle fatture relative alla pre-serie ed alla produzione della piattaforma di schede elettroniche denominata
“Vapac”, nonché le fatture intestate alla società ES PA e di tutte le scritture contabili, tra cui i registri acquisti e vendite, le fatture clienti e fornitori e in generale ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite in Italia ed all'estero delle schede elettroniche di cui è causa, nonché il fatturato realizzato dalle convenute mediante queste attività”; ma il motivo sul punto si presenta carente di specificità, in quanto non affronta il rilievo del giudice istruttore circa la violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. (la specifica indicazione del documento e l'offerta della prova che la parte lo possiede).
.
Irrilevante la prova per testi sulla circostanza che la ditta cinese TE PCP di Parte Shenzen forniva l'80% dei circuiti elettronici denominati PCB alla in assenza di Par allegazione e prova di un rapporto di esclusiva fra CH e
Quanto alla assunzione della , di nuovo il motivo di gravame non aggredisce Parte_7 la decisione del Tribunale che non nega la circostanza storica, ma la ritiene insufficiente a provare l'appropriazione della commessa e lo sviamento del cliente ES Pt_6
CO verso;
ed invero si tratta di un fatto storico “di contorno” ed in definitiva neutro, non essendo insolito che un dipendente cambi datore di lavoro pur rimanendo nell'ambito del medesimo settore merceologico.
pag. 12/15 Quanto alla relazione investigativa depositata sub doc. n. 30, ritenuta irrilevante in quanto relativa a fatti temporalmente collocati nel periodo 31/10/2018 28/11/2018 o in Par epoca successiva alla dichiarazione di fallimento della avvenuta con sentenza pubblicata il 18/07/2018), si rimanda a quanto esposto nella disamina del secondo motivo di gravame.
Sempre nel quinto motivo, si insiste nella assunzione di prove che dimostrerebbero il coinvolgimento dello società che avrebbe sviato il cliente ES e i COroparte_7
Par fornitori di
CO
Secondo la tesi della TE, solo formalmente la società era composta da due soci amministratori (due dottori commercialisti, e in COroparte_8 CP_9 quanto dietro si celava la figura del Sig. nell'atto di appello la TE CP_1
COr aggiunge che lo lavora e lavorava per ma dalle stesse prove dedotte e CP_1 finanche dalle tardive ed inammissibili prove depositate in appello (profilo linkedin COr della si evince che il rapporto di collaborazione fra d è iniziato CP_1 CP_1
Par nel luglio 2017, ossia dopo la messa in liquidazione della per cui, di nuovo, va richiamato quanto osservato da questa Corte territoriale nella disamina del secondo motivo di gravame.
Né il motivo di gravame supera il difetto di allegazione e prova rilevato dal Tribunale di prime cure circa la tesi secondo cui la Hat sarebbe subentrata dall'oggi al domani nella Par produzione dei 210 codici prodotto della
Il Tribunale infatti ha rilevato che non vi è stata alcuna specifica allegazione e prova di CO come e di quando la avrebbe avuto la disponibilità dei suddetti codici tanto meno per il tramite del sig. (cfr. vuoto assoluto di specifica allegazione e prova): nel CP_1 motivo di gravame non si indica quale parte degli atti difensivi di primo grado smentisce il rilievo del difetto di allegazione, né si spiega l'irrilevanza della collocazione temporale e delle modalità di apprensione dei codici.
Il Tribunale ha rilevato che è rimasto assunto generico ed unilaterale anche quello CO secondo cui la avrebbe utilizzato (non si sa come e da quando) tutti i fornitori in pag. 13/15 Parte precedenza utilizzati dalla (nemmeno questi indicati) per gli specifici codici prodotti della ES PA;
nel motivo di gravame non si indica in quale parte degli atti Par CO difensivi di primo grado sono stati indicati i fornitori transitati in
Sul punto di nuovo la TE appellante invoca la circostanza, ritenuta irrilevante dal Par Tribunale di prime cure, della consegna per errore alla in data 17/07/2017 da parte della ditta PA di 2000 pezzi di un particolare utilizzato dalla produzioni per ES COr s.p.a., spedizione in realtà destinata ad specificando che quello che conta è il codice cliente utilizzato “MM0900130”, in quanto simile a quello utilizzato a sua volta dalla , modificato solo nelle lettere. Pt_1
COr Osserva la Corte che la codifica prodotti fornitori non è stata apposta da ma appunto dal fornitore PA che ha curato la consegna;
il codice numerico probabilmente identifica per PA il prodotto venduto e le lettere identificano la ditta acquirente. Va quindi ribadita l'irrilevanza della circostanza storica dedotta al fine di Par provare l'appropriazione dei codici prodotto dei prodotti forniti da a ES.
In conclusione l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dai convenuti vittoriosi nei confronti della appellante, in quanto non emerge che Pt_1 la abbia agito con malafede o colpa grave;
ricordato che secondo Cass. Sez. III Pt_1
30 settembre 2021 n. 26545 La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, deve giungere all'esito di un accertamento che il giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, osserva questa Corte territoriale che pag. 14/15 nell'appello la TE ha sollecitato l'integrazione probatoria e il riesame del corredo probatorio già acquisito, condotta questa che non integra l'addebito di slealtà processuale, non essendo sufficiente il fisiologico riconoscimento dell'infondatezza del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello AN definitivamente pronunciando sull' appello proposto da avverso Parte_1 CP_1 [...]
e per la riforma della sentenza in epigrafe, così COroparte_2 CP_3 provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello nei confronti di CP_1
- rigetta l'appello nei confronti di e e per COroparte_2 CP_3
l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna TE della società al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado in favore delle parti costituite che per ciascuna parte si liquidano in €. 4.389,00 per la fase di studio, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
AN, così deciso li 10.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di AN
Sezione Imprese
R.G. 1292/2021
La Corte di Appello di AN – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente. Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1292/2021 e promossa
DA
(C.F.: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
AN (AN), Strada Vecchia del Pinocchio n. 33, in persona del Curatore Dott.
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di AN, ed Pt_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in AN, Corso Mazzini n. 156
Appellante
CONTRO
(C.F.: ), residente in [...], rappresentato CP_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Flavio Barigelletti ed elettivamente domiciliato in AN, Piazza Stamira, 10, presso lo studio del nominato procuratore
(P.i.: in persona del legale rappresentante COroparte_2 P.IVA_2
p.t., corrente in Castelfidardo in via Recanatese 39 rappresentata e difesa dall'Avvocato Daniele Sassaroli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in AN Corso Amendola 58
(P.IVA: ), con sede in Camerano, Via Abbadia, rappresentata CP_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Flavio Barigelletti ed elettivamente domiciliata in AN, Piazza Stamira, 10, presso lo studio del nominato procuratore
Appellati
oggetto: appello avverso sentenza n. 1465/2021 emessa in data 11.11.2021 dal Tribunale Civile di AN, Sezione Specializzata Impresa, in materia di concorrenza sleale conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, emessa dal Tribunale di AN, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti fra il fallimento Parte_1
e il convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma I
[...] CP_1
c.p.p., stante la costituzione della TE nel procedimento penale instaurato nei confronti del Sig. ed è stata rigettata la domanda di risarcimento per CP_1 concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. avanzata dalla Parte_3
nei confronti delle società convenute e
[...] CP_4 [...]
COroparte_2
Par
La TE aveva infatti allegato che lo dipendente della società CP_1
- aveva sottratto la commessa del cliente ES PA per la produzione di una piattaforma di schede elettroniche denominata “Vapac”, prodotta poi dalla Par società utilizzando la rete di fornitori della e le COroparte_2 quotazioni riservate alla società ricorrente, entrambi costituenti specifico know- how della società);
pag. 2/15 - aveva organizzato per un'impresa concorrente la produzione di schede elettroniche destinate alla ES PA;
- aveva fondato la società attraverso dei prestanome, società che era CP_4 subentrata nella produzione di schede elettroniche
Avverso detta sentenza interponeva appello la TE del fallimento deducendo,
a sostegno del gravame, l'erroneità della pronuncia gravata e chiedendone la riforma;
si è costituito chiedendo l'inammissibilità del gravame;
si CP_5 sono altresì costituite le appellate e chiedendo il COroparte_2 CP_4 rigetto dell'appello.
All'udienza del 25.11.2024, raccolte le conclusioni delle parti mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...] nei confronti di stante la mancata Parte_4 CP_1 impugnazione della sentenza del Tribunale di AN nella parte in cui ha dichiarato d'ufficio l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale fra il fallimento attore e il convenuto a seguito dell'esercizio della azione civile nel CP_1 processo penale ex art. 75 c.p.p..
Con il primo motivo di gravame la TE lamenta l'omessa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., nei confronti delle convenute e COroparte_2 CP_4 in attesa della definizione del giudizio penale pendente nei confronti del dipendente allega che nei due giudizi, civile e penale, rilevano gli stessi fatti e che CP_5
l'effetto giuridico dedotto nel processo civile è collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.
pag. 3/15 Il tribunale di prime cure ha ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte esclude la possibilità di sospensione del processo civile qualora il danneggiato abbia agito in sede civile non solo contro l'imputato ma anche contro altri danneggiati (v. in tal senso, fra le altre, le ordinanze 18 luglio 2013, n. 17608, e 18 maggio 2020, n. 9066;
Cass. 2005 n. 14074).
Il motivo è stato rinunciato, in quanto nelle more del giudizio il procedimento penale nei confronti dello è stato definito con sentenza n. 2260/23 di assoluzione CP_1 perché il fatto non sussiste, emessa della Corte di Appello di AN (depositata in atti da e divenuta irrevocabile, come pacificamente affermato dalle parti. CP_1
Con il secondo motivo di gravame la TE sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti le circostanze in fatto successive alla messa in liquidazione della società (31/7/2017), stante la cessazione dell'attività imprenditoriale;
argomenta che, non essendo la società ancora sciolta, ben possono qualificarsi come di concorrenza sleale gli atti ex art. 2598 cod. civ. idonei a pregiudicare gli interessi dell'azienda sociale” (Cass. 4096/1991); afferma che dopo la liquidazione, non è mai Parte cessata l'attività svolta dalla in quanto in data 15/12/2017, nelle more della presentazione del concordato, stipulava con la un contratto di associazione in CP_6 partecipazione e dei collegati contratti di industrializzazioni e estimatorio, a mezzo del quale assumeva la gestione diretta dell'azienda CP_6 Pt_1
Il motivo è infondato, in quanto proprio la condotta indicata come atto di concorrenza sleale subita successivamente al 31.07.2017 è incompatibile con la inattività che connatura la società in liquidazione.
Lo sviamento di clientela nei confronti di una società in liquidazione non può configurare la fattispecie della concorrenza sleale e ciò per mancanza della qualità di imprenditore in capo alla società in liquidazione, che non è operativa sul mercato, non è abilitata ad intraprendere nuovi affari e resta in vita al solo fine di definire i rapporti in pag. 4/15 corso;
irrilevante pertanto il fatto che il liquidatore abbia stipulato un contratto di Par associazione in partecipazione con altra società, in quanto non prova che in liquidazione svolgesse una attività destinata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Con il terzo motivo di gravame la TE sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto escluso la concorrenza sleale, ritenendo che non fossero coperte da segreto le informazioni trasmesse dallo alla per CP_1 COroparte_2 la realizzazione della piattaforma di schede elettroniche denominata “Vapac”; insiste CO nell'affermare che lo ha comunicato a notizie riservate, relative ai CP_1
Parte Parte fornitori della e alle quotazioni praticate da costoro a
Col quarto motivo di gravame, la TE sostiene l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la trasmissione delle informazioni commerciali da parte del dipendente fosse inerente alle sue mansioni, asserendo che CP_1
Parte l'amministratore di – circostanza che dimostra l'illecita sottrazione della commessa – non aveva mai dato ordine di cambiare la catena produttiva, né aveva mai detto di rivolgersi alla aggiunge che a utilizzato la convenuta COroparte_2 CP_1 proprio perché non aveva alcun riferimento o contatto con la COroparte_2 Pt_1
andando successivamente a gestire in prima persona tale commessa tramite la
[...] CP_4
Parte
una volta sottratta alla la catena produttiva in Tunisia tramite la Electrotec
[...]
Sarl.
Col quinto motivo di gravame, la TE appellante lamenta il rigetto di alcune CO istanze istruttorie, il cui espletamento avrebbe dimostrato che si era appropriata CO CO della commessa ES, che e poi si sarebbero appropriate, a seguito di sviamento, del cliente ES e dei fornitori di ers.
I motivi, da trattare congiuntamente, infondati.
pag. 5/15 Il Tribunale delle Imprese ha esaustivamente esaminato la corrispondenza intercorsa CO fra il dipendente e fra l'agosto e l'ottobre 2016, ed ha ritenuto che dal CP_1 complesso dei documenti emergesse solamente uno scambio epistolare del tutto coerente con i rapporti intrattenuti all'epoca fra le due società e con le mansioni Part assegnate al sig. ll'interno della CP_1
In particolare il Tribunale di prime cure ha ricordato che la fallita (che non Pt_1 aveva al proprio interno un reparto produttivo di assemblaggio di schede elettroniche con tecnologia SMT (Surface Mount Tecnology) né era rivenditrice di componentistica elettronica come affermato dalla convenuta e senza che il fallimento abbia mai dimostrato il contrario), per rispondere ad una richiesta avanzata dalla propria cliente
ES PA, di “quotazione” e “fattibilità” di una piattaforma di schede elettroniche denominata “Vapac”, domandava alla - che era invece specializzata COroparte_2 nel montaggio di schede elettroniche con la menzionata tecnologia STM - un preventivo di spesa per l'assemblaggio delle schede elettroniche “in conto pieno” (in gergo significa – come spiegato dalla difesa della convenuta- il costo di ciascuna scheda elettrica finita, comprensiva cioè di: A- scheda ove vanno assemblati i componenti elettrici come ad esempio: transistor, dissipatori, connettori, conduttori, diodi relè etc.
B - i componenti elettrici medesimi e C – la manodopera per tale assemblaggio).
Aggiunge il Tribunale: - Per elaborare una quotazione di tal genere era fondamentale conoscere la tipologia di schede elettroniche da produrre ed il quantitativo di produzione nel tempo di tali schede. La conoscenza di tali elementi era essenziale per CO l'elaborazione da parte di della miglior offerta per l'assemblaggio di ciascuna scheda, in quanto maggiori erano le schede da assemblare, minori erano i costi per ciascuna scheda, anche e soprattutto per l'incidenza sul costo finale dei suddetti componenti elettrici. - Ciò trova oggettiva conferma nella predetta mail del 27.08.2016 ove si legge testualmente “Ciao come anticipato da , sono ad inviarti Per_1 Per_2 le informazioni delle schede da quotare. In primis ti invio l'elenco delle schede con indicazione dei consumi nei primi quattro mesi. Poi con email separate, le documentazioni di ciascuna scheda. I campioni li ho in ufficio e ci possiamo incontrare la settimana prossima a partire da mercoledì....” La mail prosegue con la parte più
pag. 6/15 importante omessa da parte attrice: “Sono da quotare in conto pieno. Magari per i materiali chiedo anche io le quotazioni e poi facciamo un confronto. Lavoro da finire entro il 09 settembre”;
- Come preannunciato in tale mail, seguiva l'invio da parte della fallita dei Pt_1 disegni e delle caratteristiche di ciascuna scheda della suddetta piattaforma “Vapac”
(doc. 3) e delle quotazioni dei componenti elettrici da parte delle società fornitrici CBS
Europe s.r.l., Avnet Abacus, EBV Elektroniuk, (doc. 4).
- Il tutto al fine di permettere alla CFM Elettronica di elaborare la migliore quotazione richiesta. Infatti, con mail del 03.09.2016, la invia alla una COroparte_2 Pt_1 prima quotazione relativa al solo assemblaggio (manodopera) di una tra le schede della piattaforma “Vapac”, specificando che stava inserendo “i prezzi dei componenti”. Prezzi che, come detto, erano stati in precedenza rigirati dalla fallita alla CO
(cfr. doc. 4)
- Il testo di tale mail della , (anch'esso non riportato dall'attrice), è COroparte_2 eloquente: “Ciao Devis, il costo per il montaggio in Italia è pari ad € 9,24. Include test
AOI esclusa programmazione escluso test. Sto inserendo nel file in allegato anche i prezzi dei componenti. Appena finisco ti giro quella completa. Se hai bisogno di offerta formale fammi sapere (...) (doc. 5);
- Una volta composta l'offerta delle suddette tre componenti (a= scheda elettronica +
b= componenti da installare + c= manodopera) la fallita comunicava alla propria cliente ES PA, il costo di una scheda completata tra quelle della piattaforma
“Vapac” doc. 6 (in particolare quella avente codice j115630 al prezzo di € 54,00, di cui la fallita aveva già ottenuto la quotazione per la manodopera da Pt_1 [...]
al costo di € 9,24 doc. 5); - La società ES PA, per tutta risposta, con mail CP_2 del 23.09.2016 domandava alla fallita la realizzazione di campione di tale scheda codice j115630 (doc. 7) ma siccome la fallita – per la ragione suddetta - non Pt_1 era in condizione di realizzare nemmeno la campionatura pre-serie di tale scheda
(come anche indicato dall'attore) rispondeva che avrebbe verificato e poi fatto sapere. -
Di conseguenza, lo stesso giorno 23.09.2016 la fallita rigirava tale richiesta della
[...]
Parte_5
[...] alla (doc. 8) che – come detto - possedeva gli specifici macchinari
[...] COroparte_2
e la giusta competenza nel settore, occupandosi prevalentemente di assemblaggio di schede elettriche soprattutto nel campo degli strumenti musicali (come risulta anche dalla visura camerale di tale società doc.9; la , che è operativa per il COroparte_2
95% della propria attività nel settore dell'elettronica applicata agli strumenti musicali)
- Successivamente all'inoltro della predetta mail del 23/09/2016 della società ES PA da parte della fallita alla , la vicenda è rimasta in una fase di stallo e COroparte_2 la società , non ha più avuto notizie o richieste nella direzione COroparte_2 predetta, tanto che aveva la presunzione che il progetto fosse sfumato oppure che, per la produzione, la fallita si era organizzata con altri soggetti.
In definitiva, secondo la ricostruzione del Tribunale delle Imprese, le informazioni che la TE assume come riservate, relative a fornitori e a prezzi da costoro applicati, Par sono state fornite dal dipendente preposto agli acquisti, in quanto aveva CP_1
CO chiesto a un preventivo in conto pieno per la produzione della scheda elettronica di cui alla commessa ES in Italia;
orbene, detta ricostruzione viene ivi condivisa, in quanto è evidente che l'elaborazione del preventivo era possibile solo attraverso la Par conoscenza dei costi della componentistica che poteva essere acquisita da
Inoltre, la tesi della TE appellante, secondo cui che la richiesta di preventivo sia stata finalizzata alla trasmissione di notizie commerciali riservate alla COroparte_2 appare del tutto arbitraria, atteso che la stessa TE appellante ammette che il ruolo dello era quello di trovare le catene di approvvigionamento della CP_1 componentistica e di tenere rapporti con le società di produzione delle schede Par elettroniche, mancando la di un proprio reparto di produzione;
pertanto, l'avere interpellato una impresa italiana appare giustificato dalla specifica richiesta di ES spa di produzione in Italia della scheda elettronica di cui alla commessa Né è Pt_6
Par corretto affermare che l'amministratore di non fosse a conoscenza dello scambio di CO posta elettronica intercorso fra lo , e non avesse approvato, quanto meno CP_1
pag. 8/15 tacitamente, l'operato del dipendente, atteso che le mail risultavano tutte reperibili presso il server dell'azienda, in quanto inviate attraverso l'indirizzo di posta elettronica aziendale.
Va inoltre considerato quanto segue.
L'art. 2598 n. 3) c.c., presuppone una condotta che si avvalga, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda. A differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 98 c.p.i., ove è fatta salva comunque la disciplina della concorrenza sleale,
l'illecito non si concretizza in ragione della mera sottrazione delle informazioni, ma in ragione del loro utilizzo idoneo a perturbare la leale concorrenza, arrecando danno ingiusto al titolare delle esperienze aziendali destinate a rimanere riservate nell'uso, garantendo alle medesime un vantaggio competitivo, con conseguente divieto a divulgare e rendere servibili dette esperienze a terzi che, senza dispendio di risorse, possano avvantaggiarsi di esperienze sottraendo clientela.
Orbene, nel motivo di gravame la TE appellante neanche indica i nominativi dei fornitori, non allega la loro strategica unicità con riguardo alla componentistica fornita, né prova di avere ricevuto da costoro un trattamento commerciale per l'approvvigionamento della componentistica diverso da quello di listino;
inoltre non vi CO è prova che abbia utilizzato le notizie inerenti ai fornitori della componentistica ed alle condizioni economiche ad essa comunicate per scopi diversi da quello della elaborazione di un preventivo, né vi è prova che la conoscenza di dette informazioni CO abbia arrecato un vantaggio economico alla , la quale avrebbe potuto acquisire comunque aliunde notizie sui produttori di componentistica elettronica e sui prezzi da essi praticati.
CO
Il Tribunale delle Imprese asserisce inoltre che non è emerso che abbia intrattenuto rapporti commerciali con la società ES PA nel periodo antecedente alla Par messa in liquidazione della e quindi, in definitiva che si sia appropriata della commessa ES.
pag. 9/15 La TE appellante lamenta nel quinto motivo di gravame che non è stato ad esso consentito di fornire prova, e richiede di nuovo l'ammissione dei capitoli di prova pretermessi e delle istanze di esibizione di documentazione contabile allo scopo di CO reperire fatture intercorse fra e ES nel periodo precedente la messa in Par liquidazione di ma la censura non è specifica, perché non si confronta con la sentenza gravata ove si legge: (cfr. genericità delle allegazioni e quindi anche della richiesta dell'ordine di esibizione;
per questo non ammesso;
si confronti anche la inammissibilità della prova per testi formulata nella memoria di cui all'art. 183 comma
VI n. 2 c.p.c., cap. 14: infatti l'email a) sub doc. n. 7 indicata nel capitolo non CO dimostrava l'effettiva produzione da parte della;
ugualmente generici sono i restanti capitoli vedasi in particolare quello formulato sub n. 15).
Infatti il motivo di gravame non affronta il rilievo del Tribunale delle Imprese circa la contraddittorietà intrinseca del decisivo capitolo 14 (La ditta ha COroparte_2 prodotto la piattaforma di schede elettroniche denominata “VAPAC” come da piano produttivo che si rammostra al teste (doc.7 email A). (Testi: , Testimone_1 Tes_2
c/o ES PA, legale rapp.te e responsabile acquisti pro-tempore ES PA), con il
[...]
Parte doc. 7, che è costituito dalla mail del 23.09.2016 con cui ES PA a domandato ad la realizzazione di campione di tale scheda codice j115630 (doc. 7).
Del resto, sulle istanze istruttorie reiterate in atto di appello va osservato che il
Tribunale di prime cure non ha ammesso alcuni capitoli (nn. 1, 3, 9,10,11,13,16, n. 2 e n. 5, nn. 19 e 20, n. 22) in quanto le circostanze erano provate o da provare documentalmente, altri capitoli non sono stati ammessi perché generici o relativi a circostanze incontestate o irrilevanti (nn. 2, n. 4, n. 5, nn. 6 e 7, n. 8 e 17, n. 18, nn. 19 e
20, n. 21, n. 23, n. 24, n. 25), altri ancora perché valutativi (n. 12, 23).
Orbene, nell'atto di appello, ove si ripresentano le richieste istruttorie, e in precedenza, nel giudizio di primo grado, la parte appellante non si è confrontata col provvedimento reiettivo del giudice istruttore, e non ha chiarito perché le prove storiche fossero, ad esempio, specifiche anziché generiche, ovvero fossero da provare documentalmente, o pag. 10/15 relative a circostanze emergenti da documenti facenti parte del corredo probatorio, o riguardassero fatti storici affatto pacifici fra le parti.
Ritiene pertanto questa Corte territoriale di non discostarsi da quanto deciso dal
Tribunale di prime cure in punto di ammissione delle prove.
In primo luogo il motivo è carente di specificità nella parte in cui si torna a chiedere l'ammissione di quanto richiesto nella terza memoria ex art. 183 cpc ( “a) a tal fine, emettersi ordine di esibizione a carico della avente ad oggetto le COroparte_2 fatture emesse aventi come destinataria la ) perché non si confronta con il Pt_1 rilievo del giudice istruttore circa la tardività della richiesta, in quanto doveva essere dedotta come prova diretta nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.; va del resto rilevato che fatture emesse verso dovrebbero, secondo logica, essere in Pt_1 possesso della società destinataria e quindi del fallimento attore, gravato pertanto della loro produzione in giudizio ove esistenti.
Inoltre nella sentenza gravata si afferma che Tutte le altre circostanze addotte (NDR: diverse dalla appropriazione della commessa e quindi dallo sviamento del Pt_6 cliente BEST spa) sono del tutto irrilevanti in quanto inidonee alla configurazione dell'illecito dedotto di cui all'art. 2598 n. 3 c.c..
Aggiunge il Tribunale di prime cure che ci si riferisce al viaggio in Cina da parte del CO socio della Ing. alla assunzione dal novembre 2016 al Testimone_1
Par CO febbraio 2017 della sig.ra ex dipendente della da parte di , alla Parte_7 relazione investigativa depositata sub doc. n. 30 ritenuta irrilevante in quanto relativa a fatti temporalmente collocati nel periodo 31/10/2018 28/11/2018 o in epoca successiva Par alla dichiarazione di fallimento della avvenuta con sentenza pubblicata il
18/07/2018).
Con riguardo alla vicenda storica relativa alla partecipazione del Tes_1
CO appartenente a , alla Fiera di Shanghai ed ai contatti da questi avuti con la ditta cinese TE PCP, produttrice di componenti elettronici e principale fornitrice pag. 11/15 Par della il Tribunale ha ritenuto smentita la tesi della TE attrice, secondo cui il viaggio era stato appositamente organizzato dallo sulla base della prova CP_1 documentale, fornita dalla controparte, della partecipazione ad una fiera di settore, la CO Fiera della Musica di Shanghai, di particolare interesse per essa , in quanto operante nello specifico settore della musica elettronica;
inoltre il Tribunale ha ritenuto CO non provata l'esistenza di rapporti commerciali fra e la ditta cinese TE
PCP.
CO
L'insorgenza di rapporti commerciali fra la ditta cinese e vuole essere provata mediante la reiterata richiesta di esibizione documentale massiva delle fatture relative alla pre-serie ed alla produzione della piattaforma di schede elettroniche denominata
“Vapac”, nonché le fatture intestate alla società ES PA e di tutte le scritture contabili, tra cui i registri acquisti e vendite, le fatture clienti e fornitori e in generale ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite in Italia ed all'estero delle schede elettroniche di cui è causa, nonché il fatturato realizzato dalle convenute mediante queste attività”; ma il motivo sul punto si presenta carente di specificità, in quanto non affronta il rilievo del giudice istruttore circa la violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. (la specifica indicazione del documento e l'offerta della prova che la parte lo possiede).
.
Irrilevante la prova per testi sulla circostanza che la ditta cinese TE PCP di Parte Shenzen forniva l'80% dei circuiti elettronici denominati PCB alla in assenza di Par allegazione e prova di un rapporto di esclusiva fra CH e
Quanto alla assunzione della , di nuovo il motivo di gravame non aggredisce Parte_7 la decisione del Tribunale che non nega la circostanza storica, ma la ritiene insufficiente a provare l'appropriazione della commessa e lo sviamento del cliente ES Pt_6
CO verso;
ed invero si tratta di un fatto storico “di contorno” ed in definitiva neutro, non essendo insolito che un dipendente cambi datore di lavoro pur rimanendo nell'ambito del medesimo settore merceologico.
pag. 12/15 Quanto alla relazione investigativa depositata sub doc. n. 30, ritenuta irrilevante in quanto relativa a fatti temporalmente collocati nel periodo 31/10/2018 28/11/2018 o in Par epoca successiva alla dichiarazione di fallimento della avvenuta con sentenza pubblicata il 18/07/2018), si rimanda a quanto esposto nella disamina del secondo motivo di gravame.
Sempre nel quinto motivo, si insiste nella assunzione di prove che dimostrerebbero il coinvolgimento dello società che avrebbe sviato il cliente ES e i COroparte_7
Par fornitori di
CO
Secondo la tesi della TE, solo formalmente la società era composta da due soci amministratori (due dottori commercialisti, e in COroparte_8 CP_9 quanto dietro si celava la figura del Sig. nell'atto di appello la TE CP_1
COr aggiunge che lo lavora e lavorava per ma dalle stesse prove dedotte e CP_1 finanche dalle tardive ed inammissibili prove depositate in appello (profilo linkedin COr della si evince che il rapporto di collaborazione fra d è iniziato CP_1 CP_1
Par nel luglio 2017, ossia dopo la messa in liquidazione della per cui, di nuovo, va richiamato quanto osservato da questa Corte territoriale nella disamina del secondo motivo di gravame.
Né il motivo di gravame supera il difetto di allegazione e prova rilevato dal Tribunale di prime cure circa la tesi secondo cui la Hat sarebbe subentrata dall'oggi al domani nella Par produzione dei 210 codici prodotto della
Il Tribunale infatti ha rilevato che non vi è stata alcuna specifica allegazione e prova di CO come e di quando la avrebbe avuto la disponibilità dei suddetti codici tanto meno per il tramite del sig. (cfr. vuoto assoluto di specifica allegazione e prova): nel CP_1 motivo di gravame non si indica quale parte degli atti difensivi di primo grado smentisce il rilievo del difetto di allegazione, né si spiega l'irrilevanza della collocazione temporale e delle modalità di apprensione dei codici.
Il Tribunale ha rilevato che è rimasto assunto generico ed unilaterale anche quello CO secondo cui la avrebbe utilizzato (non si sa come e da quando) tutti i fornitori in pag. 13/15 Parte precedenza utilizzati dalla (nemmeno questi indicati) per gli specifici codici prodotti della ES PA;
nel motivo di gravame non si indica in quale parte degli atti Par CO difensivi di primo grado sono stati indicati i fornitori transitati in
Sul punto di nuovo la TE appellante invoca la circostanza, ritenuta irrilevante dal Par Tribunale di prime cure, della consegna per errore alla in data 17/07/2017 da parte della ditta PA di 2000 pezzi di un particolare utilizzato dalla produzioni per ES COr s.p.a., spedizione in realtà destinata ad specificando che quello che conta è il codice cliente utilizzato “MM0900130”, in quanto simile a quello utilizzato a sua volta dalla , modificato solo nelle lettere. Pt_1
COr Osserva la Corte che la codifica prodotti fornitori non è stata apposta da ma appunto dal fornitore PA che ha curato la consegna;
il codice numerico probabilmente identifica per PA il prodotto venduto e le lettere identificano la ditta acquirente. Va quindi ribadita l'irrilevanza della circostanza storica dedotta al fine di Par provare l'appropriazione dei codici prodotto dei prodotti forniti da a ES.
In conclusione l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dai convenuti vittoriosi nei confronti della appellante, in quanto non emerge che Pt_1 la abbia agito con malafede o colpa grave;
ricordato che secondo Cass. Sez. III Pt_1
30 settembre 2021 n. 26545 La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, deve giungere all'esito di un accertamento che il giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, osserva questa Corte territoriale che pag. 14/15 nell'appello la TE ha sollecitato l'integrazione probatoria e il riesame del corredo probatorio già acquisito, condotta questa che non integra l'addebito di slealtà processuale, non essendo sufficiente il fisiologico riconoscimento dell'infondatezza del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello AN definitivamente pronunciando sull' appello proposto da avverso Parte_1 CP_1 [...]
e per la riforma della sentenza in epigrafe, così COroparte_2 CP_3 provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello nei confronti di CP_1
- rigetta l'appello nei confronti di e e per COroparte_2 CP_3
l'effetto conferma la sentenza gravata;
- condanna TE della società al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado in favore delle parti costituite che per ciascuna parte si liquidano in €. 4.389,00 per la fase di studio, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
AN, così deciso li 10.07.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 15/15