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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1477/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Zinno presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Marzano Appio alla via Ceschitelli
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Cirillo, presso il cui studio elett. dom. in Frattamaggiore alla via M. Stanzione n. 133
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso atto di intimazione di pagamento n. 02820199009789869/000 notificato in data 21.01.2022, relativo, tra l'altro, agli avvisi di addebito n. 32820120003279286000, n. 32820130003964742000 e CP_ n. 32820140003943188000 concernente crediti vantati dall'
Deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti ed eccepiva la prescrizione dei crediti anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, previa lettura delle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*************
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009;
n. 8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che la parte opponente ha proposto una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo, la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi.
Va preliminarmente affermata la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente atteso che l' , notificando la intimazione di pagamento oggetto di impugnativa, ha Controparte_3 manifestato l'intenzione concreta di procedere ad atti dell'esecuzione forzata.
Orbene, con riferimento alla eccepita prescrizione, maturata anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, l'opposizione va certamente dichiarata inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine di quaranta giorni nei confronti del primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
L'opposizione è stata infatti proposta solo in data 25.02.2022 a fronte di tre avvisi di addebito regolarmente notificati in data 16.10.2012, 13.12.2013 e 02.10.2014. CP_ Rileva, infatti, il giudicante come l' abbia depositato copia degli avvisi di ricevimento dai quali emerge la rituale notifica, a mezzo del servizio postale, di tutti i suindicati atti mediante consegna all'indirizzo di residenza del ricorrente, corrispondente a quello indicato sull'atto di intimazione oggetto di impugnativa (ritualmente notificato).
Gli avvisi di ricevimento - che riportano tutti il numero della raccomandata coincidente con quello indicato sulla lettera che accompagna gli avvisi di addebito - recano in calce la firma del ricorrente, chiaramente leggibile, per cui la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata a mani proprie del CP_ destinatario (cfr. doc. in atti prod.ne .
Quanto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, occorre a questo punto esaminare la doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito opposti, che, va, infatti, distinta da quella concernente la prescrizione già maturata al momento della notifica del titolo.
Come già detto, l'esame di quest'ultima è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs
46/99.
Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Sul punto, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che ha dedotto e Controparte_2 documentato di aver notificato all'opponente la intimazione di pagamento n.
02820159021616919000, relativa agli avvisi di addebito per cui è causa, in data 23.10.2015.
Orbene, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa emergenziale sul Covid-19 ed, in particolare, delle previsioni di cui agli artt. 37 del d.l. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
L'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, prevede, infine, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni) e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, la sospensione della prescrizione per le contribuzioni previdenziali è stata prevista per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 di talché al termine ordinario di cinque anni vanno sommati ulteriori 311 giorni (129 + 182).
Orbene, venendo al caso in esame, considerato, quale dies a quo del termine di prescrizione la data di notifica dell'atto di intimazione (23.10.2015), non essendo stati prodotti ulteriori e successivi validi atti interruttivi, aggiungendo al termine quinquennale i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale speciale, i crediti relativi agli avvisi di addebito per cui è causa, devono ritenersi prescritti in data 30.08.2021, in epoca, dunque, anteriore alla notifica dell'atto di intimazione oggetto di impugnativa (21.01.2022), pervenuto alla parte allorquando la prescrizione dei crediti ivi sottesi era già maturata.
Rileva il Tribunale che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 invocato dalla convenuta . Controparte_2
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20 dispone: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021,
l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e
c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa riguardano crediti contribuitivi relativi al periodo 2010/2013, estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno può ritenersi applicabile, ad avviso di chi scrive, la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione, prevista dall'art. 68, comma 4 bis cit., non trattandosi, per gli avvisi di addebito per cui è causa, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va accolto e devono, dunque, dichiararsi non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui agli avvisi di addebito n. 32820120003279286000, n. 32820130003964742000 e n. 32820140003943188000 sottesi alla intimazione di pagamento n. 02820199009789869/000.
La novità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate – con precipuo riferimento alla normativa in tema di sospensione dei termini di prescrizione – giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui di cui agli avvisi di addebito n. n. 32820120003279286000, n.
32820130003964742000 e n. 32820140003943188000 sottesi alla intimazione di pagamento n.
02820199009789869/000;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1477/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Zinno presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Marzano Appio alla via Ceschitelli
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Cirillo, presso il cui studio elett. dom. in Frattamaggiore alla via M. Stanzione n. 133
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso atto di intimazione di pagamento n. 02820199009789869/000 notificato in data 21.01.2022, relativo, tra l'altro, agli avvisi di addebito n. 32820120003279286000, n. 32820130003964742000 e CP_ n. 32820140003943188000 concernente crediti vantati dall'
Deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti ed eccepiva la prescrizione dei crediti anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei ruoli sottesi agli atti impugnati per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, previa lettura delle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*************
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr
Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009;
n. 8900 del 14/04/2010 ).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n.
4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Tanto premesso nel caso di specie va ritenuta la giurisdizione e la competenza del Giudice adito a conoscere della presente controversia limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti per la parte relativa a crediti di natura previdenziale.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che la parte opponente ha proposto una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo, la prescrizione dei crediti, anche successiva alla notifica dei titoli esecutivi.
Va preliminarmente affermata la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente atteso che l' , notificando la intimazione di pagamento oggetto di impugnativa, ha Controparte_3 manifestato l'intenzione concreta di procedere ad atti dell'esecuzione forzata.
Orbene, con riferimento alla eccepita prescrizione, maturata anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, l'opposizione va certamente dichiarata inammissibile in quanto non risulta proposta nel termine di quaranta giorni nei confronti del primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
L'opposizione è stata infatti proposta solo in data 25.02.2022 a fronte di tre avvisi di addebito regolarmente notificati in data 16.10.2012, 13.12.2013 e 02.10.2014. CP_ Rileva, infatti, il giudicante come l' abbia depositato copia degli avvisi di ricevimento dai quali emerge la rituale notifica, a mezzo del servizio postale, di tutti i suindicati atti mediante consegna all'indirizzo di residenza del ricorrente, corrispondente a quello indicato sull'atto di intimazione oggetto di impugnativa (ritualmente notificato).
Gli avvisi di ricevimento - che riportano tutti il numero della raccomandata coincidente con quello indicato sulla lettera che accompagna gli avvisi di addebito - recano in calce la firma del ricorrente, chiaramente leggibile, per cui la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata a mani proprie del CP_ destinatario (cfr. doc. in atti prod.ne .
Quanto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, occorre a questo punto esaminare la doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito opposti, che, va, infatti, distinta da quella concernente la prescrizione già maturata al momento della notifica del titolo.
Come già detto, l'esame di quest'ultima è ormai preclusa a causa dell'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale, per non essere stata proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 Dlgs
46/99.
Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Sul punto, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità nella specie del termine di prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che ha dedotto e Controparte_2 documentato di aver notificato all'opponente la intimazione di pagamento n.
02820159021616919000, relativa agli avvisi di addebito per cui è causa, in data 23.10.2015.
Orbene, ai fini della verifica del decorso del termine prescrizionale, deve tenersi conto dei periodi di sospensione degli obblighi contributivi previsti dalla normativa emergenziale sul Covid-19 ed, in particolare, delle previsioni di cui agli artt. 37 del d.l. 18/2020 e 11, comma 9, del d.l. 183/2020.
L'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, prevede, infine, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (per un totale di 182 giorni) e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, la sospensione della prescrizione per le contribuzioni previdenziali è stata prevista per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 di talché al termine ordinario di cinque anni vanno sommati ulteriori 311 giorni (129 + 182).
Orbene, venendo al caso in esame, considerato, quale dies a quo del termine di prescrizione la data di notifica dell'atto di intimazione (23.10.2015), non essendo stati prodotti ulteriori e successivi validi atti interruttivi, aggiungendo al termine quinquennale i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale speciale, i crediti relativi agli avvisi di addebito per cui è causa, devono ritenersi prescritti in data 30.08.2021, in epoca, dunque, anteriore alla notifica dell'atto di intimazione oggetto di impugnativa (21.01.2022), pervenuto alla parte allorquando la prescrizione dei crediti ivi sottesi era già maturata.
Rileva il Tribunale che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 invocato dalla convenuta . Controparte_2
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20 dispone: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021,
l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e
c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa riguardano crediti contribuitivi relativi al periodo 2010/2013, estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno può ritenersi applicabile, ad avviso di chi scrive, la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione, prevista dall'art. 68, comma 4 bis cit., non trattandosi, per gli avvisi di addebito per cui è causa, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va accolto e devono, dunque, dichiararsi non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui agli avvisi di addebito n. 32820120003279286000, n. 32820130003964742000 e n. 32820140003943188000 sottesi alla intimazione di pagamento n. 02820199009789869/000.
La novità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate – con precipuo riferimento alla normativa in tema di sospensione dei termini di prescrizione – giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui di cui agli avvisi di addebito n. n. 32820120003279286000, n.
32820130003964742000 e n. 32820140003943188000 sottesi alla intimazione di pagamento n.
02820199009789869/000;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni