Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
Articolo 2
- Legge 16 novembre 2015, n. 199
Articolo 1 della Legge 16 novembre 2015, n. 199
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18 dicembre 2015
18 dicembre 2015