Articolo 1 della Legge 16 novembre 2015, n. 199
Articolo 2
Versione
18 dicembre 2015
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2015