Articolo 4 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 giugno 1971
Art. 4.
L' articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' sostituito dal seguente:

(Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione)

"La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi".
Entrata in vigore il 5 giugno 1971
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