TRIB
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2455/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2455/2020 promossa da:
nella causa civile iscritta al n. 2455 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 e promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Genova, alla Parte_1 C.F._1 via Roma n. 10/8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Muscolo, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Saverio Franchi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
convenuto e contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Controparte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Fabiana Noberti, VIALE G. BOVIO 95, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la compagnia e , per ivi sentirli Controparte_1 Controparte_2 condannare, in solido o alternativamente, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a causa del sinistro oggetto di causa, nella misura risultante di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese.
Parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 23.11.2015, mentre si trovava in piedi a fianco dell'autocarro cassonato EZ981RT di proprietà di , veniva colpita alla testa e al dorso dalla sponda posteriore laterale del Controparte_2
mezzo;
- che veniva soccorsa dal e trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Atri, CP_2 ove venivano diagnosticati “trauma cranico con trauma indiretto rachide cervico-dorsale, contusione spalla destra” con prognosi di sette giorni;
- che si sottoponeva ad accertamenti medici, all'esito dei quali venivano riscontrati i postumi descritti in atti;
- che subiva un danno non patrimoniale complessivamente quantificato in euro 13.988,10, oltre spese mediche;
- che subiva un danno patrimoniale caratterizzato dall'impossibilità di proseguire nell'attività aziendale.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare le domande di parte attrice, ne Controparte_1
chiedeva il rigetto, evidenziando la carenza probatoria riguardo la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il sinistro e i danni asseritamente patiti.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
La causa, istruita a mezzo di prova orale e c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 15.7.2024, ove le parti precisavano le conclusioni e veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova precisare che parte attrice ha chiamato in causa e per veder riconosciuta la loro responsabilità e Controparte_1 Controparte_2
condannarli al risarcimento dei danni asseritamente patiti da secondo la Parte_1 ricostruzione prospettata da parte attrice, quest'ultima, mentre si trovava in piedi a fianco dell'autocarro cassonato EZ981RT di proprietà di , veniva colpita alla testa e al Controparte_2
dorso dalla sponda posteriore laterale del mezzo.
2 Preliminarmente, quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di causa, ritiene il
Tribunale che deve essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2054 c.c., il quale considera l'ipotesi di danno derivante dalla circolazione di veicoli.
In relazione alla nozione di circolazione del veicolo, la giurisprudenza consolidata ha riconosciuto che
“nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c., come possibile fonte di responsabilità, deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo e pertanto anche il veicolo sul quale sia in atto il compimento da parte del conducente di operazioni prodromiche alla messa in marcia” (Cass. civ. n. 12284/2004).
Passando al vaglio dell'an della domanda, deve evidenziarsi che il materiale probatorio offerto dalle parti appare del tutto inadeguato ai fini del concreto accertamento del grado di colpa del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro e della concorrente colpa dell'attrice; è risultato, infatti, dall'istruttoria espletata che l'incidente si è verificato effettivamente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalle parti, ma i testi escussi non sono stati in grado di riferire nulla di preciso in ordine alle concrete modalità dello stesso (cfr. verbale di udienza del 28.2.2022).
Non vi sono elementi che depongano, quanto al conducente dell'automezzo, per una condotta improntata ai criteri di comune prudenza e diligenza;
parimenti non sono emersi profili che lascino propendere per la totale assenza di colpa nella determinazione del sinistro della parte attrice.
Non essendo possibile accertare in concreto le cause e il grado delle colpe aventi efficacia causale nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, opera nel caso di specie la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., stante l'assoluta mancanza di prova che il convenuto abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno;
ed invero, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., ha funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada stabilito dal comma 1. Ne consegue che sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che uno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro sia in colpa, ma altresì che l'altro si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente“ (cfr. Cass. 2.4.'02, n. 4639).
Difatti, fermo restando il presupposto dell'esistenza di un nesso di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo, e l'evento, la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c. trova applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e riconoscere che uno dei conducenti abbia fatto tutto il
3 possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti (cfr. Cass. 26.4.'94, n. 3958).
Segnatamente, in caso di investimento di pedone, caso per analogia sovrapponibile a quello di specie, il conducente del veicolo deve fornire la prova idonea a vincere la presunzione di colpa suddetta e ciò anche ove la condotta del pedone, sia stata imprudente in quanto l'eventuale colpa di questi concorre ex art. 1227 co. 1 c.c. con quella dell'investitore (cfr., ex multis, Cass. 18.8.'11 n. 17383).
Ebbene, non v'è chi non veda come in questo caso debba trovare applicazione la presunzione citata, attesa l'assoluta carenza di elementi di prova per escludere il concorso di colpa dell'attrice, per ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, e, quindi, per la determinazione e la graduazione della colpa dello stesso.
Compete all'istante, dunque, il risarcimento dei pregiudizi patiti nella misura del 50%.
All'esito dell'istruttoria, espletata attraverso C.T.U. medico-legale a fini valutativi del danno biologico sofferto dall'attrice, è emerso il nesso causale tra il sinistro e le lamentate lesioni occorse all'attrice; pertanto, la domanda risulta fondata anche se ridimensionata in ordine al quantum richiesto.
Accertati il nesso causale ed il concorso colposo, occorre procedere alla individuazione e quantificazione dei danni risarcibili all'attrice; giova sottolineare che, al fine di dare soluzione a tale questione – di natura squisitamente tecnica – innanzitutto si condividono pienamente le risultanze della
CTU medica espletata nel giudizio a mezzo della Dott.ssa Per_1
Il suddetto ausiliario, con una relazione eseguita in modo analitico e circostanziato, all'esito di attenta visita dell'infortunata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha rilevato che l'attrice, a seguito del sinistro, riportò un trauma cranico minore, trauma indiretto del rachide cervicale e L-S, contusione spalla.
Il CTU ha quindi motivatamente quantificato sul piano medico legale le lesioni in un danno biologico permanente del 5%, con una incidenza sulla temporanea assoluta di 3 giorni, parziale al 75% di 20 giorni, parziale al 50% di 20 giorni e parziale al 25% di 20 giorni.
Per la liquidazione del danno biologico così come sopra accertato, deve applicarsi (trattandosi di micropermanente conseguita alla circolazione di un veicolo) la Tabella di cui all'art. 139 del D.lgs. n.
209/2005.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha osservato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011) che
“il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) hanno affermato che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca"; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno
4 biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo;
che il Giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso”.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, si deve considerare sia che la attrice, tanto al momento del sinistro, quanto al momento della cessazione della inabilità temporanea, aveva circa 36 anni, e che non
è stata acquisita agli atti la prova (né, ancor prima, la tempestiva allegazione) della sussistenza di specifiche condizioni soggettive legittimanti una personalizzazione verso l'alto della liquidazione tabellare del danno, in ragione, da un lato, della natura modesta delle lesioni riportate, dall'altro della mancata allegazione da parte dell'attrice, nella domanda introduttiva del giudizio, nella udienza di trattazione e nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., di elementi fattuali legittimanti una personalizzazione del danno non patrimoniale subito (cfr. i citati atti processuali). È invece noto sia che
“il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa" (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20987 del 08/10/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 16/02/2012), sia che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali
e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 691 del 18/01/2012).
Inoltre, è parimenti noto che il grado di invalidità permanente espresso da una scala medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza (non ricorrente nella specie: ndr) di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Nel caso di specie, le conseguenze psicologiche allegate dalla parte possono ritenersi conseguenza normale dell'incidente occorso e, quindi, già pienamente risarcite con la liquidazione che segue.
5 Invero, la considerazione contenuta nella CTU, secondo cui: “In conseguenza delle lesioni accertate, si
è verificato un danno alla salute, ossia la compromissione della validità psico-fisica del soggetto anche permanente, nella misura del 5% (CINQUEPERCENTO), con conseguente menomazione del modo di essere della persona e delle sue consuete attività extralavorative in genere (danno alla validità biologica, incidente sull' attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche), non escluse quelle del tempo libero e dello svago;
in tale valutazione è compresa l' incidenza di tale compromissione sulla capacità lavorativa generica del soggetto, sia temporanea che permanente” non danno conto dell'esistenza di una condizione psicologica anomala rispetto a quella ordinaria, dovendosi, quindi, ritenere già ricompreso nel risarcimento del pregiudizio alla salute quello conseguente alla sofferenza patita a causa del trauma.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente riportato dalla è pari, in termini monetari, Pt_1 ad un totale di € 10.979,00 già all'attualità.
All'attrice va, altresì, riconosciuto il rimborso delle spese mediche sostenute, pari a complessivi euro di
€ 1.248,44.
Quanto al risarcimento del danno relativo alla perdita di capacità lavorativa specifica caratterizzato dall'impossibilità di proseguire nell'attività aziendale, in punto di diritto si osserva che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno
(cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1879; Cass.
1.12.2009 n. 25289).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (Cass. 21014/200/; Cass.13409/2001).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, pertanto la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
6 Solo nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. 17514/2011).
Nel caso in esame, si rileva che il c.t.u. ha individuato una bassa percentuale di invalidità permanente, valutata nell'ambito del danno biologico.
Ne consegue che nessuna prova è stata fornita in ordine alla menomazione della capacità lavorativa specifica da parte della richiedente.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, il credito risarcitorio dell'attrice deve essere quantificato nella somma complessiva di € 12.227,44 cui va detratta la percentuale del 50% per concorso di colpa della danneggiata, per un importo di € 6.113,72.
Inoltre, sul totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, liquidati, deve riconoscersi all'attrice anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c.
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (23.5.2017), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di
Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire
7 dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore
(in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n.
2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
In considerazione del tenore della presente decisione le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo in considerazione la notevole decurtazione dell'entità del danno biologico richiesto, come pure le spese per la c.t.u., già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice onorario Dott. Marco Di Biase, definitivamente pronunciando nella causa r.g. 2455/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda per il riconosciuto concorso di colpa, dichiara responsabile del sinistro de quo , alla guida dell'autocarro cassonato EZ981RT e lo condanna, in Controparte_2
solido con in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a Controparte_1 [...] da questa subiti, liquidandoli nella complessiva somma di € 6.113,72 riconosciute pari al Parte_1
50% per il concorso di colpa, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. condanna, i convenuti in solido tra loro, al rimborso in favore della parte attrice delle spese legali, liquidandole al minimo in complessivi € 3.095,00 di cui € 558,00 per spese € 2.537,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.A.P. come per legge;
3. pone definitivamente a carico delle parti convenute, in via solidale, le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto.
Teramo, 16 Gennaio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2455/2020 promossa da:
nella causa civile iscritta al n. 2455 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 e promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Genova, alla Parte_1 C.F._1 via Roma n. 10/8, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Muscolo, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Saverio Franchi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
convenuto e contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Controparte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Fabiana Noberti, VIALE G. BOVIO 95, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la compagnia e , per ivi sentirli Controparte_1 Controparte_2 condannare, in solido o alternativamente, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a causa del sinistro oggetto di causa, nella misura risultante di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese.
Parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 23.11.2015, mentre si trovava in piedi a fianco dell'autocarro cassonato EZ981RT di proprietà di , veniva colpita alla testa e al dorso dalla sponda posteriore laterale del Controparte_2
mezzo;
- che veniva soccorsa dal e trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Atri, CP_2 ove venivano diagnosticati “trauma cranico con trauma indiretto rachide cervico-dorsale, contusione spalla destra” con prognosi di sette giorni;
- che si sottoponeva ad accertamenti medici, all'esito dei quali venivano riscontrati i postumi descritti in atti;
- che subiva un danno non patrimoniale complessivamente quantificato in euro 13.988,10, oltre spese mediche;
- che subiva un danno patrimoniale caratterizzato dall'impossibilità di proseguire nell'attività aziendale.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare le domande di parte attrice, ne Controparte_1
chiedeva il rigetto, evidenziando la carenza probatoria riguardo la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il sinistro e i danni asseritamente patiti.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
La causa, istruita a mezzo di prova orale e c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 15.7.2024, ove le parti precisavano le conclusioni e veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova precisare che parte attrice ha chiamato in causa e per veder riconosciuta la loro responsabilità e Controparte_1 Controparte_2
condannarli al risarcimento dei danni asseritamente patiti da secondo la Parte_1 ricostruzione prospettata da parte attrice, quest'ultima, mentre si trovava in piedi a fianco dell'autocarro cassonato EZ981RT di proprietà di , veniva colpita alla testa e al Controparte_2
dorso dalla sponda posteriore laterale del mezzo.
2 Preliminarmente, quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di causa, ritiene il
Tribunale che deve essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2054 c.c., il quale considera l'ipotesi di danno derivante dalla circolazione di veicoli.
In relazione alla nozione di circolazione del veicolo, la giurisprudenza consolidata ha riconosciuto che
“nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c., come possibile fonte di responsabilità, deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo e pertanto anche il veicolo sul quale sia in atto il compimento da parte del conducente di operazioni prodromiche alla messa in marcia” (Cass. civ. n. 12284/2004).
Passando al vaglio dell'an della domanda, deve evidenziarsi che il materiale probatorio offerto dalle parti appare del tutto inadeguato ai fini del concreto accertamento del grado di colpa del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro e della concorrente colpa dell'attrice; è risultato, infatti, dall'istruttoria espletata che l'incidente si è verificato effettivamente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dalle parti, ma i testi escussi non sono stati in grado di riferire nulla di preciso in ordine alle concrete modalità dello stesso (cfr. verbale di udienza del 28.2.2022).
Non vi sono elementi che depongano, quanto al conducente dell'automezzo, per una condotta improntata ai criteri di comune prudenza e diligenza;
parimenti non sono emersi profili che lascino propendere per la totale assenza di colpa nella determinazione del sinistro della parte attrice.
Non essendo possibile accertare in concreto le cause e il grado delle colpe aventi efficacia causale nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, opera nel caso di specie la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., stante l'assoluta mancanza di prova che il convenuto abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno;
ed invero, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., ha funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada stabilito dal comma 1. Ne consegue che sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che uno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro sia in colpa, ma altresì che l'altro si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente“ (cfr. Cass. 2.4.'02, n. 4639).
Difatti, fermo restando il presupposto dell'esistenza di un nesso di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo, e l'evento, la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c. trova applicazione ogni qual volta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e riconoscere che uno dei conducenti abbia fatto tutto il
3 possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti (cfr. Cass. 26.4.'94, n. 3958).
Segnatamente, in caso di investimento di pedone, caso per analogia sovrapponibile a quello di specie, il conducente del veicolo deve fornire la prova idonea a vincere la presunzione di colpa suddetta e ciò anche ove la condotta del pedone, sia stata imprudente in quanto l'eventuale colpa di questi concorre ex art. 1227 co. 1 c.c. con quella dell'investitore (cfr., ex multis, Cass. 18.8.'11 n. 17383).
Ebbene, non v'è chi non veda come in questo caso debba trovare applicazione la presunzione citata, attesa l'assoluta carenza di elementi di prova per escludere il concorso di colpa dell'attrice, per ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, e, quindi, per la determinazione e la graduazione della colpa dello stesso.
Compete all'istante, dunque, il risarcimento dei pregiudizi patiti nella misura del 50%.
All'esito dell'istruttoria, espletata attraverso C.T.U. medico-legale a fini valutativi del danno biologico sofferto dall'attrice, è emerso il nesso causale tra il sinistro e le lamentate lesioni occorse all'attrice; pertanto, la domanda risulta fondata anche se ridimensionata in ordine al quantum richiesto.
Accertati il nesso causale ed il concorso colposo, occorre procedere alla individuazione e quantificazione dei danni risarcibili all'attrice; giova sottolineare che, al fine di dare soluzione a tale questione – di natura squisitamente tecnica – innanzitutto si condividono pienamente le risultanze della
CTU medica espletata nel giudizio a mezzo della Dott.ssa Per_1
Il suddetto ausiliario, con una relazione eseguita in modo analitico e circostanziato, all'esito di attenta visita dell'infortunata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha rilevato che l'attrice, a seguito del sinistro, riportò un trauma cranico minore, trauma indiretto del rachide cervicale e L-S, contusione spalla.
Il CTU ha quindi motivatamente quantificato sul piano medico legale le lesioni in un danno biologico permanente del 5%, con una incidenza sulla temporanea assoluta di 3 giorni, parziale al 75% di 20 giorni, parziale al 50% di 20 giorni e parziale al 25% di 20 giorni.
Per la liquidazione del danno biologico così come sopra accertato, deve applicarsi (trattandosi di micropermanente conseguita alla circolazione di un veicolo) la Tabella di cui all'art. 139 del D.lgs. n.
209/2005.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha osservato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011) che
“il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) hanno affermato che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca"; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno
4 biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo;
che il Giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso”.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, si deve considerare sia che la attrice, tanto al momento del sinistro, quanto al momento della cessazione della inabilità temporanea, aveva circa 36 anni, e che non
è stata acquisita agli atti la prova (né, ancor prima, la tempestiva allegazione) della sussistenza di specifiche condizioni soggettive legittimanti una personalizzazione verso l'alto della liquidazione tabellare del danno, in ragione, da un lato, della natura modesta delle lesioni riportate, dall'altro della mancata allegazione da parte dell'attrice, nella domanda introduttiva del giudizio, nella udienza di trattazione e nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., di elementi fattuali legittimanti una personalizzazione del danno non patrimoniale subito (cfr. i citati atti processuali). È invece noto sia che
“il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa" (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20987 del 08/10/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 16/02/2012), sia che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali
e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 691 del 18/01/2012).
Inoltre, è parimenti noto che il grado di invalidità permanente espresso da una scala medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza (non ricorrente nella specie: ndr) di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Nel caso di specie, le conseguenze psicologiche allegate dalla parte possono ritenersi conseguenza normale dell'incidente occorso e, quindi, già pienamente risarcite con la liquidazione che segue.
5 Invero, la considerazione contenuta nella CTU, secondo cui: “In conseguenza delle lesioni accertate, si
è verificato un danno alla salute, ossia la compromissione della validità psico-fisica del soggetto anche permanente, nella misura del 5% (CINQUEPERCENTO), con conseguente menomazione del modo di essere della persona e delle sue consuete attività extralavorative in genere (danno alla validità biologica, incidente sull' attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche), non escluse quelle del tempo libero e dello svago;
in tale valutazione è compresa l' incidenza di tale compromissione sulla capacità lavorativa generica del soggetto, sia temporanea che permanente” non danno conto dell'esistenza di una condizione psicologica anomala rispetto a quella ordinaria, dovendosi, quindi, ritenere già ricompreso nel risarcimento del pregiudizio alla salute quello conseguente alla sofferenza patita a causa del trauma.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente riportato dalla è pari, in termini monetari, Pt_1 ad un totale di € 10.979,00 già all'attualità.
All'attrice va, altresì, riconosciuto il rimborso delle spese mediche sostenute, pari a complessivi euro di
€ 1.248,44.
Quanto al risarcimento del danno relativo alla perdita di capacità lavorativa specifica caratterizzato dall'impossibilità di proseguire nell'attività aziendale, in punto di diritto si osserva che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno
(cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1879; Cass.
1.12.2009 n. 25289).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (Cass. 21014/200/; Cass.13409/2001).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, pertanto la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
6 Solo nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. 17514/2011).
Nel caso in esame, si rileva che il c.t.u. ha individuato una bassa percentuale di invalidità permanente, valutata nell'ambito del danno biologico.
Ne consegue che nessuna prova è stata fornita in ordine alla menomazione della capacità lavorativa specifica da parte della richiedente.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, il credito risarcitorio dell'attrice deve essere quantificato nella somma complessiva di € 12.227,44 cui va detratta la percentuale del 50% per concorso di colpa della danneggiata, per un importo di € 6.113,72.
Inoltre, sul totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, liquidati, deve riconoscersi all'attrice anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c.
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (23.5.2017), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di
Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire
7 dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore
(in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n.
2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
In considerazione del tenore della presente decisione le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo in considerazione la notevole decurtazione dell'entità del danno biologico richiesto, come pure le spese per la c.t.u., già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice onorario Dott. Marco Di Biase, definitivamente pronunciando nella causa r.g. 2455/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda per il riconosciuto concorso di colpa, dichiara responsabile del sinistro de quo , alla guida dell'autocarro cassonato EZ981RT e lo condanna, in Controparte_2
solido con in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a Controparte_1 [...] da questa subiti, liquidandoli nella complessiva somma di € 6.113,72 riconosciute pari al Parte_1
50% per il concorso di colpa, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. condanna, i convenuti in solido tra loro, al rimborso in favore della parte attrice delle spese legali, liquidandole al minimo in complessivi € 3.095,00 di cui € 558,00 per spese € 2.537,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.A.P. come per legge;
3. pone definitivamente a carico delle parti convenute, in via solidale, le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto.
Teramo, 16 Gennaio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
8