Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Quadrino, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Mantova, 8, come da procura in atti;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ER CI in Latina, corso Repubblica 283, come da procura in atti;
per l'annullamento
dell'Ordinanza Dirigenziale Settore III – Attività Produttive – Turismo – Srvizi Culturali – Politiche Giovanili – Sport, Num. 108 del 17.07.2017, a firma del Dirigente Dott. Giuseppe Acquaro, notificata ai sensi dell'Art. 140 c.p.c. in data 19.07.2017, nonché tutti gli atti collegati, connessi, presupposti e conseguenti.
Con vittoria di spese e compenso professionale, con IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il consigliere AC IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 2 agosto 2017 e depositato il successivo giorno 18, il sig. -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l'Ordinanza Dirigenziale Settore III – Attività Produttive – Turismo – Servizi Culturali – Politiche Giovanili – Sport, Num. 108 del 17.07.2017 del Comune di -OMISSIS-, emessa sul presupposto del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 38/P.L. Reg. III Amm. Prot. n. 26600/p del 24.05.2017, con cui gli è stata ordinata “la chiusura immediata dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, nel locale sito in -OMISSIS- – -OMISSIS-, 5, esercitata senza la prescritta autorizzazione con la diffida che, in difetto, si procederà in termini di legge mediante apposizione di sigilli”.
2. – Con due motivi il ricorrente contesta, rispettivamente, di avere effettivamente esercitato l’attività di somministrazione -e non soltanto la vendita- di generi alimentari nel locale in questione (I motivo), nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento di chiusura.
3. – Il Comune di -OMISSIS-, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso con memoria.
4. – Il ricorrente non ha effettuato attività difensiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
5. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026.
6. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
7. – Il primo mezzo non può essere condiviso.
Come evidenziato anche dalla stessa parte ricorrente, l’ordinanza gravata ha trovato il suo prodromo in un accesso della Polizia Locale, sfociato in un verbale redatto dai pubblici ufficiali intervenuti
Tale verbale, recante il n. Prot. n. 26600/P del 24/05/2017, espressamente constata che “ Il Sig. -OMISSIS-, nato -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente in [...], identificato tramite carta di identità n. -OMISSIS-rilasciata il 22/07/2010 dal Comune Di -OMISSIS-, titolare della ditta omonima, con sede operativa in -OMISSIS- 5, P.I.-OMISSIS- , violava l'art.Il c. 1, e art.20 c. 1, della Legge Regionale 21-2006, in quanto gestiva un pubblico esercizio svolgendo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande privo di autorizzazione amministrativa. Punito con una sanzione da € 3.000,00 a € 10.000,00 .”
Non risulta che detto verbale sia stato opposto (quanto alla sanzione poi ivi irrogata), né altrimenti contestato quanto ai fatti ivi rappresentati; tanto meno risulta proposta contro di esso querela di falso.
E, come noto (Cassazione civile sez. II, 26/05/2025, n. 13997; Cassazione civile sez. II, 16/12/2025, n. 32764) la querela di falso costituisce l'unico strumento con il quale il soggetto interessato da un verbale di accertamento redatto da un organo di polizia può confutare la verità dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale, eccezion fatta che per la parte in cui si esprimono valutazioni o apprezzamenti.
Il motivo, pertanto, in quanto contesta in radice il fatto storico posto a base dell’atto gravato (come del verbale su richiamato), è infondato.
8. – Eguale sorte deve essere riservata al secondo mezzo, con il quale il ricorrente assume la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Se infatti non emerge dagli atti che una tale comunicazione di avvio sia stata inviata -non potendo servire a tale fine il suddetto verbale, che cenno alcuno faceva all’avvio di un procedimento sfociante nella chiusura dell’attività,- è però evidente che, alla luce di un fatto -qui incontestabile- quale l’attività di somministrazione constata dai verbalizzanti, il Comune altro non avrebbe potute fare che procedere in quel senso.
L’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bavande è infatti subordinato alla presentazione di SCIA o all’autorizzazione di cui all’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 12\2006, titoli di cui certamente il ricorrente era sprovvisto.
Il provvedimento, dunque, malgrado la mancata comunicazione di avvio del procedimento, non avrebbe potuto essere differente da quello adottato, e dunque la violazione della detta garanzia procedimentale non rileva, in quanto l’atto gravato si palesa, sotto questo profilo, non annullabile ai sensi dell’art. 21-octies L. 241\1990.
9. – Il ricorso va dunque respinto.
Le spese possono essere compensate per la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AC IN, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AC IN |
IL SEGRETARIO