Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ); C.F._1
, nata a [...] il [...] Parte_2
( ); C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Agata Bisogno per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
[...]
con sede in Salerno alla via Adolfo Cilento n. 13 (p.iva ); CP_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...] ); CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. per procura allegata alla comparsa di CP_2
risposta;
- appellanti incidentali -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1/2024, pubblicata il 02/01/2024.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Accogliere l'appello principale ed indi in parziale riforma della sentenza n. 1/2024 del Tribunale di Salerno - dott.ssa Giuseppina Valiante
1
Appello - Confermare le altre statuizioni. In via del tutto subordinata - Modificare la percentuale di riduzione ad un minimo non superiore al 20%, stante il grave inadempimento a tutt'oggi esistente - Dichiarare inammissibile l'ipotetico appello incidentale ed in ipotesi rigettarlo come motivato dal giudice di primo grado - In riguardo all'ipotetico appello incidentale condannare gli appellati-appellanti incidentali al risarcimento danni ex art. 96 cpc per lite temeraria per la somma da quantificare in via equitativa - Dichiarare inammissibili i documenti nuovi depositati in virtù del divieto di deposito di nuovi documenti in appello. -
Condannare la parte appellante alla refusione delle spese e competenze oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
Per gli appellanti incidentali: “
1. In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di appello in forza del combinato disposto degli art. 359 c.p.c e 164 c.p.c. contenendo l'atto di appello l'invito al convenuto/appellato a costituirsi nel minore termine di 20 giorni inferiore a quello previsto dal combinato disposto degli articoli
342c.p.c e 163 c.p.c.
2. In via principale respingere l'appello avverso la sentenza n
01/2024 in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto modificare la sentenza impugnata per quanto riguarda la somma liquidata dal Giudice di primo grado stabilito in € 25.000,00 che va eliminata sia per la mancata responsabilità del rilascio del Certificato di Abitabilità sia per l'accoglimento della eccezione riconvenzionale formulata. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 1679/2015 del 18.6.2015, rettificato per correzione dell'errore materiale con decreto n. 11936/2015 del 19.8.2015, il Tribunale di Salerno ingiunse all'avv. e alla il pagamento, in solido tra loro, della CP_2 CP_1 somma di € 100.981,18 in favore di e Parte_1 [...]
, oltre interessi e rimborso di spese processuali, per un assegno bancario di Parte_2
€ 100.000,00 emesso “a titolo di cauzione per i lavori a farsi e da incamerare a titolo di clausola penale in caso di inadempimento il tutto formalizzato con scrittura privata datata 13/09/2013 e sottoscritta materialmente in data 16/10/2013”.
La sentenza di primo grado
2 L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dagli ingiunti, venne accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocò l'ingiunzione di pagamento
(capo 1 del dispositivo) e condannò e in solido tra loro, CP_1 CP_2 al pagamento della minore somma di € 25.000,00 “a titolo di pagamento della clausola penale come ridotta”, oltre interessi dalla domanda al soddisfo (capo 2).
Premesso che “l'azione spiegata è di natura causale e non già cartolare”, il giudice di primo grado esponeva che, per giurisprudenza consolidata, anche l'assegno bancario privo di data di emissione può valere come promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c., nei rapporti diretti tra traente e prenditore;
che non è contestato tra le parti che l'assegno di € 100 mila fu emesso effettivamente dall'avv.
, in proprio e nella qualità di l.r. di a garanzia di adempimento CP_2 CP_1
delle obbligazioni assunte nella scrittura privata del 13.9.2013, consistenti, a) nella installazione e messa in funzione e collaudo dell'ascensore, b) nel conseguimento dell'agibilità dei locali garage e box, c) nella sistemazione delle porte esterne dei locali terranei assegnati a , d) nella redazione delle tabelle Parte_2
millesimali e del regolamento di condominio;
che, a fronte della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., grava sugli opponenti la prova della inesistenza, invalidità od estinzione del rapporto fondamentale che discende dalla scrittura privata del 13.9.2013 (l'obbligazione di garanzia); che l'inesistenza o invalidità della scrittura risulta smentita dall'esito del giudizio definito con sentenza del
Tribunale di Salerno nr. 4320/2022, pubblicata in data 7.12.2022, con cui è stata rigettata la domanda di accertamento della nullità della scrittura privata del
13.09.2013 per vizio del consenso;
che l'onere a carico degli opponenti di dare la prova dell'estinzione del rapporto fondamentale deve essere assolto dimostrando di avere adempiuto alle obbligazioni previste nella scrittura privata del 13.9.2013; che la prova non può dirsi raggiunta;
che vi è prova che l'ascensore è stato installato in data 20.9.2014, con ritardo di circa un mese rispetto all'agosto 2014, che era il mese ultimo dei dieci a partire dalla scrittura del 16.10.2013; che non è stato prodotto il certificato di agibilità dei locali garage e box, ma solo il parere dei Vigili del Fuoco di Salerno;
che gli opponenti hanno dedotto che le porte esterne dei locali terranei assegnati a furono sistemate nel novembre del 2013, e la Parte_2
circostanza non è specificata contrastata dagli opposti;
che non è contestata nemmeno la circostanza dedotta dagli opponenti, secondo cui le tabelle millesimali e il regolamento di condominio furono redatti ed esibiti al notaio nel mese di Tes_1
luglio del 2013, allorquando si pose il problema della richiesta della consegna
3 dell'assegno; che da ciò si evince che l'inadempimento ha riguardato solo il ritardo nel completamento dell'impianto dell'ascensore e la mancanza della agibilità dei locali garage e box;
che, pertanto, si era realizzato il presupposto previsto dalla scrittura del settembre 2013 per l'incameramento da parte dei della penale Pt_2
pattuita, mediante riempimento dell'assegno ricevuto dal notaio con la data e la sua negoziazione, stante l'inadempimento del Senatore allo scadere del termine dei nove mesi dal rogito;
che, tuttavia, trattandosi di un inadempimento solo parziale, è legittima la riduzione della penale pattuita, che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell' art. 1384 c.c.; che “si stima equo ridurre la penale ad 1/4, in considerazione della levità del ritardo dell'adempimento della obbligazione relativa al completamento dell'impianto ascensore, dell'adempimento della obbligazione di sistemazione delle porte esterne ai locali terranei e di redazione delle tabelle millesimali, residuando l'inadempimento alla obbligazione tempestiva di consegna del certificato di agibilità dei soli box garage”.
La sentenza di primo grado rigettò, poi, le domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti (capo 3), aventi ad oggetto la condanna degli opposti al risarcimento dei danni per il mancato ricavo di € 376.000,00 dalla vendita degli appartamenti oggetto della scrittura privata del 13.9.2013 e al risarcimento dei danni di immagine ed esistenziali patiti dalla società, da liquidarsi in via equitativa.
Secondo gli opponenti, le azioni esecutive scaturite dall'illegittimo riempimento dell'assegno avevano causato danno all'immagine della società, che aveva visto negato l'accesso al credito presso gli istituti bancari;
inoltre, il pignoramento immobiliare aveva determinato il recesso di dalla clausola di CP_3
opzione di acquisto di un appartamento, e la risoluzione di un preliminare di vendita tra la e la con un mancato ricavo complessivo di € CP_1 Parte_3
376.000,00. Il giudice di primo grado ritenne, però, infondate le domande riconvenzionali risarcitorie, poiché “non vi è, invero, prova sufficiente dei lamentati danni, considerato che in atti si rinvengono solo il contratto di locazione e quello di preliminare di vendita, senza evidenza del lamentato recesso e della riferita risoluzione né, tantomeno, della pretesa esclusione dal circuito del credito e per quale entità”.
L'appello e Consiglia proponevano appello Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza e, con un primo motivo di impugnazione, censuravano l'errore di qualificazione dell'azione che, “oltre che causale deve ritenersi proprio
4 cartolare, con la conseguenza che l'importo stabilito convenzionalmente dalle parti non può in alcun modo essere ridotto, poiché valutato e concordato dalle parti in maniera chiara e precisa”.
Specificavano che le parti hanno concordato l'entità della clausola penale per i gravi danni patiti dagli appellanti, come già previsto nell'art. 8 del verbale di conciliazione del 2012, e hanno stabilito il suo pagamento anche al mancato verificarsi di una sola delle condizioni contenute nella scrittura privata del
13.9.2013, mediante l'autorizzazione dell'avv. ad apporre la data CP_2
sull'assegno e a riscuoterlo;
che gli appellati sono stati inadempienti per anni, non hanno rispettato il contratto di permuta, né il verbale di accordo di mediazione, consegnando con circa sette anni di ritardo gli immobili, realizzati in maniera pessima e non a regola d'arte, costringendoli a subire infiniti danni, disagi e procedimenti penali per abusi edilizi, dai quali sono stati assolti;
che l'avv. CP_2
ha preteso di sottoscrivere il rogito definitivo di individuazione quote nel mese di settembre/ottobre 2013, offrendo la somma di € 100.000,00 a titolo di cauzione per i danni già subiti e per i lavori a farsi;
che il notaio , sentito come Persona_1
teste, ha confermato che sulla busta contenente l'assegno, da lui stesso custodita, vi era scritto che si impegnava a consegnarla agli odierni appellanti alla scadenza di 9 mesi da oggi, a meno che la non gli consegni il regolamento di CP_1
codominio e le tabelle millesimali del fabbricato, il certificato di collaudo dell'impianto di ascensore, il certificato di agibilità del piano garage e il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
che il teste ha confermato anche che, prima della consegna dell'assegno ai RM , la non Pt_2 CP_1
aveva esibito le certificazioni;
che, non avendo rispettato i patti neanche in questa occasione, gli appellanti hanno diritto alla riscossione dell'assegno alla scadenza del termine, senza bisogno di alcun preventivo accertamento giudiziale dell'inadempimento, avendo le parti già concordato e quantificato precisamente la penale, i danni e le modalità per il suo accertamento.
Con un secondo motivo, gli appellanti principali dissentivano dalle ragioni di riduzione della penale pattuita. Contestavano che gli appellati abbiano in parte adempiuto a quanto previsto nella scrittura del 13.9.2013, poiché all'atto della verifica da parte del notaio e della consegna dell'assegno non avevano adempiuto, alla scadenza del termine, a nessuno degli obblighi assunti.
Obiettavano, quanto alla installazione, messa in funzione e collaudo dell'impianto ascensore, che “ciò non era stato eseguito, né documentato”; che a
5 nulla vale l'unico documento tardivamente depositato con la memoria 183, comma
6, terzo termine, c.p.c., nel quale si parla di lavori commissionati in data 21.7.2014, dopo la scadenza del termine;
che non si rinviene in atti, così come sostiene il primo giudice, la prova di un presunto collaudo avvenuto il 20.11.2014; che la produzione di parte opponente non è mai stata depositata telematicamente, nonostante l'obbligatorietà di legge, né allo stato risulta presente la produzione cartacea, per cui non è consentito agli appellanti verificare la sussistenza di eventuali documenti indicati nell'atto di opposizione e che invece non risultano mai depositati;
che non è stata fornita prova della messa in funzione dell'ascensore, avvenuta, come dichiarato gli appellati, circa due anni dopo il rogito del 2013, nel febbraio 2015.
Quanto al certificato di agibilità dei garage e box auto, gli appellanti principali sostenevano che i locali tuttora non sono utilizzabili poiché, come comunicato dai
Vigili del Fuoco, gli appellati avrebbero dovuto eseguire una serie di lavori di adeguamento, tra cui il rifacimento di una rampa di accesso e varie opere murarie
(come risulta dalla comunicazione inviata al ed alla ed altri, il CP_4 CP_1
4.7.2016). Aggiungevano, quanto alla sistemazione delle porte esterne dei locali terranei, che l'opera è stata eseguita male e l'appellante ha dovuto Parte_2
rifare i lavori per poter utilizzare il suo locale. Quanto, infine, alla redazione delle tabelle millesimali e al regolamento di condominio, contestavano l'affermazione del primo giudice secondo cui gli appellati vi avrebbero provveduto, dal momento che
“non sono mai stati consegnati né al Notaio né agli appellanti e successivamente sono stati predisposti dal costituito ”. Parte_4
Gli appellanti richiamavano, poi, le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
il quale, dopo aver confermato che fu proprio l'avv. a proporre ed insistere CP_2
con i RM (che erano contrari) di consegnare nelle mani del notaio Pt_2
un assegno dell'importo di € 100.000,00, ha riferito che la non ha Tes_1 CP_1
adempiuto a tutti gli obblighi;
ha, poi riferito che vi sono ancora perdite d'acqua nei box ed umidità nei negozi;
che la rampa di discesa nei box è troppo inclinata e il cancello è guasto. Concludevano, sul punto, che “l'inadempimento degli appellati è stato totale ed alcuna riduzione poteva essere operata soprattutto nella eccessiva misura operata dal primo giudice”, chiedendo, in subordine, una riduzione inferiore e nella misura massima del 20%.
Con il terzo motivo, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la compensazione parziale delle spese di lite “in virtù di una ipotetica soccombenza che non c'era e per di più andavano confermate e liquidate anche le
6 spese del monitorio”. Chiedevano la condanna degli appellati al pagamento integrale delle spese di lite e di quelle del monitorio, secondo la nota spese depositata.
La risposta degli appellati e l'appello incidentale e eccepivano la nullità dell'atto di appello in forza del CP_1 CP_2
combinato disposto degli art. 359 c.p.c. e 164 c.p.c., contenendo l'invito al contenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni, anziché nel termine di 70 giorni prima dell'udienza.
Nel merito, rispondevano che l'azione spiegata ha natura causale e non già cartolare, atteso che l'assegno bancario, privo di luogo e data di emissione, per consolidato orientamento della Suprema Corte, è nullo e può essere utilizzato soltanto come promessa di pagamento ex art. 1988; che, conseguentemente, al giudice spetta la verifica, nel contraddittorio delle parti, dell'adempimento delle obbligazioni assunte nella scrittura privata;
che a tal fine non rileva, né la testimonianza del notaio che ha confermato di non aver alcuna competenza Tes_1
all'accertamento, né quella del figlio di;
che risulta Tes_2 Parte_2
giustificata la riduzione della penale, poiché il giudice di primo grado ha esaminato la documentazione prodotta e ha rilevato, con riguardo alle obbligazioni assunte nella scrittura, solamente il ritardo nell'installazione dell'impianto dell'ascensore e la momentanea mancanza dell'agibilità dei locali garage/box; che, con riguardo alla mancanza del certificato di agibilità dei locali interrati, va precisato che la loro conformità/agibilità ad uso box auto e deposito venne ottenuta con la presentazione della s.c.i.a. del 21.10.2014; che a distanza di due anni, con la successiva costituzione del , nel luglio del 2016 il Comando Controparte_5
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno (pratica n. 44864) comunicò che, ai fini del calcolo del rischio antincendio, le autorimesse del e quella Controparte_6
del devono essere considerato di fatto come un'unica Controparte_5
grande autorimessa e prescrisse alcuni adempimenti integrativi;
che da tale documento, depositato da controparte nell'atto di appello, si rileva che la non CP_1
poteva più ottenere l'agibilità, poiché l'accorpamento formale delle autorimesse ha mutato la “valutazione del rischio antincendio” da parte dei tecnici del Comando
Provinciale, coinvolgendo direttamente i Condomini interessati;
che, ad avvalorare tale situazione, si deposita il verbale del 6.12.2018, con il quale l'assemblea ad unanimità delegò l'amministratore a concordare con il per il Controparte_6
conseguimento dell'agibilità dell'autorimessa; che, alla luce di ciò, nessun addebito
7 può essere mosso alla per quanto riguarda la richiesta di agibilità dei CP_1
locali box, avendo prontamente azionato l'iter amministrativo che, però, non è stato portato a termine a causa dell'assemblamento della autorimesse di e di Pt_2
quella dell'adiacente , la cui procedura è stata assunta Controparte_6
direttamente dai condomini.
Nelle conclusioni formulate nella comparsa di risposta chiedevano anche di “…. modificare la sentenza impugnata per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni da liquidare: - in via equitativa i danni all'immagine e patrimoniali nei confronti della società nonché di derivanti dalla messa CP_1 CP_2
all'incasso dell'assegno e del relativo protesto;
- liquidare il danno patrimoniale derivante dall'azione esecutiva sopra riportata in relazione alla risoluzione del preliminare di vendita fra la società e la società relativo CP_1 Parte_3 al mancato incasso della somma di € 180.000,00 nella misura del pagamento degli interessi pari al 10% a far data dal pignoramento immobiliare eseguito in data
31/01/2015 fino alla data del soddisfo. …..”.
Deducevano che la messa all'incasso dell'assegno e il relativo protesto elevato nei confronti di hanno procurato “ingenti danni sia a CP_2 CP_2
a livello personale che alla società ; che la controparte sapeva che CP_1
l'assegno era stato emesso sul conto corrente della società e che prima CP_1
di essere posto all'incasso doveva essere completato nella firma di emissione con l'apposizione della ragione sociale della società intestataria del conto bancario;
che la mancanza della ragione sociale inevitabilmente rendeva l'assegno protestabile, non nei confronti della società, bensì di che, pertanto, la messa CP_2
all'incasso dell'assegno ha procurato danni all'immagine della società, perché
l'assegno arrivato in banca non è stato pagato per la causale non corrispondente allo specimen e in seguito a tale evento il Banco di Napoli, filiale di Salerno, ha di fatto cessato ogni rapporto con la società rifiutandosi di rilasciare il carnet degli assegni;
che dall'esame degli estratti conto si evince un costante calo degli accrediti dopo l'evento, fino alla stasi della movimentazione dovuta alla mancata consegna di assegni bancari;
che, trattandosi di un danno certo ma di difficile quantizzazione, va liquidato in via equitativa;
che danni all'immagine ancor più gravi sono stati cagionati a il quale ha subito il protesto, in pregiudizio dei rapporti CP_2
con l'intero ceto bancario e, in particolare, con il Monte dei Paschi di Siena che ha decurtato gli affidamenti concessi per un totale di perdita dal 2014 al 2018 di €
570.000,00 e non ha potuto più riproporre finanziamenti per nuove iniziative;
che,
8 anche in questo caso, il danno è certo ma di difficile quantizzazione, per cui va liquidato in via equitativa;
che per la liquidazione del danno in via equitativa occorre considerare il mancato incasso della somma € 180.000,00 derivante dal preliminare di vendita concluso tra la società e la società CP_1 Parte_3
risolto a causa del pignoramento del bene oggetto del contratto, che ha
[...] comportato la restituzione della somma anticipata di € 50.000,00; che occorre considerare anche che il mancato incasso della somma di € 180.000,00 ha determinato una situazione di stallo nell'attività della , in procinto di iniziare i CP_1
lavori in Eboli in base al permesso di costruire n. 117 del 26.7.2012; che, inoltre, a far data dalla trascrizione del pignoramento immobiliare del 24.10.2014, la società ha pagato gli interessi bancari sul conto divenuto in sofferenza presso il Monte dei
Paschi di Siena, al tasso del 10% per un totale, nel periodo dal 31.1.2015 al
15.1.2019, di € 71.260,27.
La trattazione dell'appello
Nelle note di udienza del 11.12.2024, e Parte_1 Pt_2
Consiglia eccepivano l'inammissibilità della produzione in appello di nuovi documenti, deducendo che “parte appellata deposita due fascicoli telematico e cartaceo, che questa difesa non ha mai visto, tra l'altro detti fascicoli scannerizzati sono privi dei crismi della legalità e conformità e molti dei documenti inseriti, sono addirittura stati formati dopo i fatti ed il giudizio ed alcuni sono stati spillati a margine del fascicolo primo grado pur non risultando dal foliario, mentre altri sono stati addirittura aggiunti liberi senza naturalmente che il loro deposito risulti da nessuna parte. Non vi è un foliario con timbro di deposito della cancelleria degli ulteriori documenti, oltre quelli indicati nel foliari all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, per cui gli stessi devono considerarsi tamquam non esset e non possono essere presi in considerazione dalla Corte ai fini della decisione”.
Con ordinanza del 14.12.2024 il consigliere istruttore rilevava che “gli appellati
( e , costituitisi, hanno concluso (anche) per la riforma CP_1 CP_2 della sentenza di primo grado “per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni da liquidare: …, riproponendo la loro domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni rigettata dal primo giudice”, ritenendo che “in tal modo, gli appellati hanno proposto un appello incidentale, per il quale non occorrono formule sacramentali, ….”.
Con la nota scritta del 231.2025 gli appellati rispondevano, quanto alla documentazione in atti, che “come si evince dal contenuto della sentenza gravata
9 riportato testualmente nella comparsa conclusionale di primo grado il giudice, ai fini della giustificazione della riduzione della penale, ha riportato i singoli documenti allegati, ma quel che più conta ha rilevato la non contestazione da parte di controparte di tale documentazione che viene avvalorata anche ai sensi dell'art.
115 cpc”. Dissentivano, inoltre, dalla qualificazione delle loro difese come appello incidentale implicito, asserendo che “per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni va precisato che tale richiesta è stata formulata in virtù di una eccezione riconvenzionale e non già come è stato inteso dalla Corte che l'ha classificata domanda riconvenzionale. Ciò lo si evince sia dal fatto che la riproposizione della domanda riconvenzionale andava fatta esclusivamente mediante appello incidentale con il pagamento del relativo contributo, sia dal fatto che gli appellati, con tale eccezione riconvenzionale hanno inteso richiedere non la dichiarazione del risarcimento danni che avrebbe costituito una domanda nuova da espletarsi mediante l'appello incidentale bensì esclusivamente l'accertamento incidentale al solo fine del rigetto del pagamento della somma liquidata nella sentenza di primo grado”. Pertanto, riformulavano le conclusioni, eliminando la richiesta di “modificare la sentenza impugnata per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni da liquidare ….” e sostituendola con la richiesta di “modificare la sentenza impugnata per quanto riguarda la somma liquidata dal Giudice di primo grado stabilito in € 25.000,00 che va eliminata sia per la mancata responsabilità del rilascio del Certificato di Abitabilità sia per l'accoglimento della eccezione riconvenzionale formulata”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di appello per l'invito agli appellati a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza, anziché in quello di giorni 70 previsto dagli artt. 163, comma 3, n. 7, e 166 c.p.c., nuova formulazione, richiamati dagli artt. 342 comma 1, e 347 c.p.c. c.p.c.
L'art. 164, comma 3, c.p.c. dispone che, in caso di nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c. (a cui è equiparabile l'invito a costituirsi entro un termine superiore a 70 giorni prima dell'udienza), il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. Tale nullità
(e il dovere del giudice di fissazione della nuova udienza) non sussiste in appello, considerato che il termine per la costituzione dell'appellato e la proposizione, a pena di decadenza, di un appello incidentale, resta fissato dagli artt. 343 e 347 c.p.c. in venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
10 Ancora in via preliminare, va osservato che la comparsa di risposta di CP_1
e conteneva un appello incidentale implicito nella richiesta di CP_2
riformare la decisione del primo giudice con l'accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria rigettata in primo grado e la liquidazione in via equitativa del danno all'immagine e del danno patrimoniale patiti dalla società e da per la messa all'incasso dell'assegno, il suo protesto e il CP_2
pignoramento immobiliare. In sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria è stata sostituita con la richiesta di riformare la statuizione di condanna al pagamento della clausola penale rideterminata in € 25.000,00 per la mancanza di responsabilità e in accoglimento della eccezione riconvenzionale risarcitoria. Nella comparsa conclusionale hanno, poi, aggiunto una domanda subordinata di riduzione della somma di € 25.000,00 alla somma di € 3.000,00 “così come articolata nell'atto di opposizione relativa al solo danno del ritardo della consegna dell'ascensore”.
In sostanza, l'impugnazione (incidentale implicita) del rigetto della domanda riconvenzionale è stata sostituita dall'impugnazione (incidentale implicita) dell'accoglimento parziale della domanda principale. Risulta, con ciò, evidente che nelle note conclusive gli appellati non hanno precisato la loro impugnazione
(implicita) originaria, ma l'hanno abbandonata, sostituendola con l'impugnazione
(implicita) di un'altra parte della sentenza. Di qui l'inammissibilità dell'appello incidentale implicito.
Va, infine, premesso, quanto alla denuncia degli appellanti di inserimento surrettizio di nuova documentazione nel fascicolo della controparte, che saranno utilizzati solo i documenti allegati nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. La loro rituale produzione è attestata dal timbro e dalla firma del cancelliere, in data
29.9.2015, apposti in calce all'indice degli atti e dei documenti depositati in primo grado in forma cartacea con l'iscrizione della causa a ruolo. Il deposito cartaceo di tali documenti con l'atto di opposizione era ammissibile, a differenza di quanto sostengono gli appellanti, poiché ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, l'obbligo di deposito telematico degli atti dei procedimenti indicati dall'art. 16-bis, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012 (atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014, riguardava solo gli atti processuali e i documenti depositati successivamente alla costituzione delle parti. Pertanto, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (come anche la comparsa di risposta) e i
11 documenti allegati potevano essere depositati in cartaceo, mentre l'obbligo di deposito telematico decorreva dal deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
Nel merito, resta l'esame del solo appello principale, che chiede, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento per intero della domanda proposta con il ricorso monitorio (condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento dell'assegno di € 100.000,00, delle spese di protesto di € 272,00 e degli interessi legali di € 619,18, oltre interessi successivi e rimborso delle spese del procedimento), che il giudice di primo grado ha accolto parzialmente, qualificando
Co l'azione come causale e riducendo la penale di € 100.000,00 ad per inadempimento solo parziale, così liquidando per il risarcimento dei danni patiti dagli appellanti la somma di € 25.000,00 oltre interessi dalla domanda.
L'esame deve muovere da una ricostruzione precisa delle vicende negoziali.
Nel 2004 , e la loro madre Parte_1 Parte_2
( ), comproprietari di un vecchio fabbricato danneggiato dal Parte_5
sisma del 1980, sito in Pontecagnano Faiano alla via Budetti, presentarono un'istanza di rilascio del permesso di costruire per l'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio e, in data 14.12.2004, stipularono un contratto preliminare di permuta con la società in persona del suo amministratore unico, avv. CP_1 CP_2
con il quale la società si obbligò a permutare il vecchio fabbricato da
[...]
demolire con unità immobiliari di nuova costruzione.
Nel 2005 venne rilasciato il permesso di costruire, ma dall'esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione derivarono problemi e contrasti tra le parti
(un'azione proposta da un confinante, la sospensione dei lavori per il sequestro penale relativo ad opere realizzate in difformità, la notifica di citazioni a giudizio per abusi edilizi, l'ingiunzione del Comune di demolizione delle opere abusive, la loro demolizione a cura dei RM , l'azione di reintegrazione nel possesso Pt_2
proposta dalla ecc.). CP_1
Le controversie tra le parti furono definite con un verbale di accordo dinanzi ad un organismo di mediazione, sottoscritto in data 20.11.2012. Le parti convennero che il preliminare di permuta del 14.12.2004 doveva intendersi risolto per inadempimento della e diedero atto che quest'ultima, divenuta CP_1
comproprietaria di una quota dell'edificio (acquistata nel 2008 dai sigg.
[...]
), stava completando “di sua volontà” i lavori assentiti con il permesso Parte_6
di costruzione del 2005 e con il permesso di costruzione in sanatoria del 2010.
12 L'avv. sia nella qualità di legale rapp.te della sia in CP_2 CP_1 proprio, quale “garante e fideiussore delle obbligazioni tutte assunte dalla CP_1
, dichiarò ai RM e alla loro madre la
[...] Pt_2 Parte_5 disponibilità “a risarcire il danno causato alle parti istanti per il ritardo nel completamento della costruzione, per le difformità edilizie intervenute nella vigenza del contratto preliminare di permuta e per tutti gli altri danni e disagi patiti dalle stesse”. A tal fine, la e l'avv. in proprio rinunciarono alle spese CP_1 CP_2
sostenute e assunsero una serie di obblighi (elencati nel verbale), prima di consegnare gli immobili rifiniti entro il 31.3.2013. Si stabilì che i giudizi pendenti tra loro sarebbero stati abbandonati e venne fissato il termine del 31.12.2012 entro il quale stipulare l'atto pubblico di individuazione delle quote spettanti ai condividenti, specificando le proprietà da attribuire nel nuovo fabbricato a
[...]
, con l'usufrutto della madre, a , con Parte_2 Parte_1
l'usufrutto della madre, e alla CP_1
Con una scrittura privata del 13.9.2013, la consegnò ai RM gli CP_1 Pt_2
immobili assegnati nel verbale del 20.11.2012 e le parti convennero di stipulare l'atto pubblico come in esso previsto “nonostante il fabbricato sia privo di agibilità dei locali garage e dell'impianto di ascensore”, avendo ottenuto l'agibilità solo per il piano terra, primo e secondo piano. Con la medesima scrittura privata, “a transazione definitiva del pregresso rapporto tra loro intercorso” l'avv. CP_2
in proprio e nella qualità di legale rapp.te della si obbligò ad
[...] CP_1
eseguire, entro dieci mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico i seguenti ulteriori lavori: A) installazione, messa in funzione e collaudo dell'ascensore; B) richiesta e ottenimento dell'agibilità dei locali garage e box;
C) sistemazione delle porte esterne dei locali terranei assegnati a;
D) redazione delle tabelle Parte_2
millesimali e del regolamento di condominio approvati dai RM . A Pt_2
garanzia di tali obbligazioni, l'avv. , in proprio e nella qualità, rilasciò un CP_2 assegno bancario a sua firma di € 100.000,00 in favore dei sigg.ri con data Pt_2
in bianco. Le parti dichiararono che l'assegno veniva inserito in busta chiusa sigillata con le loro firme e consegnato nelle mani del notaio, dott. il quale Tes_1
“accetta tale deposito a garanzia e si impegna a consegnare detta busta chiusa e sigillata ai sigg. alla scadenza del termine di nove mesi dal rogito a loro Pt_2
semplice richiesta, senza il consenso dell'avv. il quale non potrà in alcun CP_2
modo evitare che il Notaio alla scadenza consegni detta busta contenente l'assegno ai sigg. , qualora il medesimo avv. non dimostri con idonea Pt_2 CP_2
13 certificazione l'avvenuta installazione e relativo collaudo dell'impianto di ascensore e non presenti l'avvenuta certificazione di agibilità del garage e dei box sia dell'Ente comunale che dei VV. del FF. In caso di mancata presentazione e prova della certificazione da parte dell'avv. anche di una sola delle CP_2
obbligazioni di cui all'art. 1 lett a), b) e d) della presente scrittura ed a semplice richiesta dei sigg. il notaio consegnerà la busta con l'assegno oggi Pt_2 Tes_1
depositata in garanzia e sin d'ora l'avv. autorizza i sigg. ad CP_2 Pt_2
apporvi la data di consegna e passare l'assegno per l'incasso, giacché detta somma viene sin d'ora concordata dalle parti a titolo di penale. In caso contrario e previa prova dell'avvenuta verifica delle condizioni sopra previste il Notaio Tes_1 restituirà detto assegno all'avv. ”. CP_2
In data 16.10.2013 venne sottoscritto l'atto pubblico di “individuazione di porzioni di fabbricato ricostruito” assegnate a ciascuna parte, convenendo anche che il regolamento di condominio e le tabelle millesimali “dovranno essere redatti a cura e spese della e sottoposti all'approvazione dei signori ” e CP_1 Pt_2 che “resta a carico della l'obbligo di installare l'ascensore a sua cura e CP_1
spese e conseguire il collaudo favorevole dell'impianto dell'ascensore entro nove mesi dalla stipula del presente atto”. Contestualmente venne sottoscritta dalle parti una dichiarazione manoscritta di impegno “a consegnare alla scadenza di nove mesi da oggi la presente busta sigillata” a e Parte_2 Parte_1
, “tranne che entro la detta scadenza la con sede in Salerno mi
[...] CP_1
consegni il regolamento di condominio e la tabella millesimale del fabbricato, dalla stessa realizzato in via Giovanni Budetti, il certificato di collaudo dell'impianto di ascensore nel detto fabbricato, il certificato comunale attestante l'agibilità del piano interrato e dei garage di detto fabbricato, anche per maturato silenzio- assenso, e il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco”.
L'assegno di € 100.000,00 venne consegnato dal notaio ai RM , che Pt_2
vi apposero la data (del 5.8.2014) e lo presentarono per l'incasso. L'assegno venne, però, protestato in data 18.8.2014 con la dichiarazione dell'addetto dell'istituto bancario che “non può essere onorato per firma apocrifa oggetto di denunzia- querela”. L'atto di protesto, con il relativo assegno, fu trasmesso alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Dopo il rigetto di una richiesta di sequestro giudiziario dell'assegno proposta dalla (ordinanza del CP_1
Tribunale di Salerno del 20.8.2014), la Procura accolse l'istanza di dissequestro dei RM , esponendo nel provvedimento di dissequestro che “dagli atti Pt_2
14 depositati emerge la legittimità del possesso da parte dei del titolo in Pt_2
parola, riconosciuto peraltro tanto dal Giudice civile, in occasione del rigetto del sequestro giudiziario, tanto dal notaio che ha effettuato la formale consegna dello stesso”; che “peraltro, la stessa in più atti depositati si assume la paternità CP_1
del titolo e che la denuncia presentata in data 08.08.2014 dal Senatore CP_2 appare atto strumentale ad impedire l'incasso”.
Ritornati in possesso del titolo, i RM lo utilizzarono come titolo Pt_2
esecutivo per la notifica alla in data 7.10.2014, di un atto di precetto, CP_1
seguito dal pignoramento immobiliare di alcuni cespiti della società. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione accolse, con provvedimento del 27.3.2015, l'istanza di sospensione della procedura esecutiva perché l'obbligazione cartolare era stata assunta “non dalla ma da , in danno del quale soltanto CP_1 CP_2 poteva essere esercitata l'azione esecutiva” e, in ogni caso, “tale titolo di credito è comunque inidoneo a legittimare l'introduzione e la prosecuzione del procedimento espropriativo, essendo stato rilasciato senza l'indicazione della data di emissione”,
“considerato, infatti, che ai fini della validità e dell'efficacia dell'assegno bancario come titolo esecutivo, è necessario che il requisito dell'indicazione della data, tassativamente prescritto dall'art. 1, n. 5, r.d. n. 1736/1933, sussista nel momento in cui viene emesso”.
Con ricorso del 5.6.2015, e Parte_1 Parte_2
chiesero al Tribunale di Salerno di ingiungere all'avv. e alla CP_2 CP_1 il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 100.891,18 (di cui €
[...]
100.000,00 per sorta capitale, 272,00 per spese di protesto ed € 619,18 per interessi legali), esponendo che, qualora l'assegno “non possa essere considerato titolo esecutivo, come sostiene il GE, costituisce sicuramente scrittura privata di pagamento e documento valido ed utile ai sensi dell'art. 633 e segg. cpc” e che “in ogni caso, i ricorrenti sono creditori dell'Avv. …., in proprio, in CP_2 solido con la soc. . della somma di €. 100.000,00 in forza CP_8
dell'assegno bancario tratto su Banco Napoli filiale di Salerno n. 1043992800-06 datato 5 agosto 2014, nonché della scrittura privata datata 13/09/2013 e sottoscritta il 16/10/2013”. L'opposizione al decreto ingiuntivo fu parzialmente accolta con la sentenza impugnata.
Da questa ricostruzione si evince, in primo luogo, che l'assegno bancario di €
100.000,00 venne rilasciato in data 16.10.2013 senza l'indicazione della data (nello stesso ricorso monitorio si afferma che l'assegno venne emesso “in bianco di
15 data”), con patto di riempimento in favore dei prenditori (nella scrittura privata del
13.9.2013 “l'avv. autorizza i sigg. ad apporvi la data di consegna CP_2 Pt_2
e passare l'assegno per l'incasso”), e che la data del 5.8.2014 venne apposta solo successivamente.
Come già chiarito dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento del 27.3.2015,
l'assegno bancario privo di data di emissione è nullo (art. 2, comma 1, legge ass.), anche se emesso con patto di riempimento, né la sua nullità può essere sanata con la successiva apposizione della data, sia pure autorizzata dal patto di riempimento, poiché agli effetti della validità dell'assegno bancario occorre che il requisito formale dell'indicazione della data sussista al momento in cui il titolo viene emesso;
e ciò sia perché la data di emissione serve a stabilire, a norma dell'art. 32 legge ass., il giorno dal quale deve decorrere il termine di presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall'azione di regresso, sia perché il bollo apposto in misura fissa sull'assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia, infine, perché, in mancanza della data di emissione, l'assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale (Cass., 11.10.2016, n. 20449; Cass., 2.3.2023, n. 6342).
Si tratta, inoltre, di un assegno emesso in bianco a fini di garanzia, nel senso che esso era stato consegnato a garanzia di un debito e doveva essere restituito ai debitori se questi non avessero adempiuto regolarmente alla scadenza della loro obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani di un terzo (il notaio), che l'avrebbe consegnato ai creditori come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento. Sotto tale profilo, il patto di garanzia è nullo per contrarietà alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. (Cass., 24.5.2016 n. 10710; Cass.,
19 aprile 1995 n. 4368).
Dunque, l'assegno in questione è nullo, non vale come tale, non consente l'esercizio dell'azione cartolare e non ha l'efficacia del titolo esecutivo. Avendo, però, il valore di mera promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), consente (solo)
l'esercizio dell'azione causale con il vantaggio di invertire l'onere della prova, essendo presunta iuris tantum l'esistenza del rapporto sottostante. Il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria. Il debitore che intende
16 resistere all'azione di adempimento deve quindi provare o l'inesistenza o l'invalidità del rapporto ovvero la sua estinzione (Cass., 29.9.2011, n. 19929).
La dichiarazione di volontà insita nella promessa di pagamento non è la fonte dell'obbligazione ma consiste solo in un atto unilaterale che ha la funzione di dispensare “colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. Da tale dichiarazione non dipende la nascita dell'obbligo, poiché essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, ma è produttiva solo dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale. In altri termini, l'obbligazione del promittente nasce dal rapporto sottostante, che si presume, spettando al medesimo l'onere di dare l'eventuale prova che l'obbligazione non sussiste perché il rapporto sottostante è inesistente, nullo, inefficace, inesigibile o l'obbligazione si è estinta.
Le considerazioni che precedono implicano l'infondatezza del primo motivo di appello, con cui si censura la qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice di prime cure come azione causale e non cartolare, stante la nullità dell'assegno bancario e la sua valenza di mera promessa di pagamento.
Dalla ricostruzione della vicenda emerge, in secondo luogo, il rapporto causale sottostante la promessa di pagamento. Si tratta di una clausola penale (di €
100.00,00) concordata nella scrittura privata del 13.9.2013 (“detta somma viene sin
d'ora concordata dalle parti a titolo di penale”), con la quale le parti hanno liquidato anticipatamente e forfettariamente il risarcimento del danno spettante a e Consiglia in caso di inadempimento da Parte_1 Pt_2
parte di e nel termine di dieci mesi decorrenti dal rogito CP_1 CP_2
(del 16.10.2013), “anche di una sola delle obbligazioni di cui all'art. 1 lett a), b) e
d) della presente scrittura”. Ossia, gli obblighi di installazione, messa in funzione e collaudo dell'ascensore (A), di richiesta e ottenimento dell'agibilità dei locali garage e box (B) e di redazione delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio (D). Non è compreso nella clausola penale l'inadempimento dell'obbligo indicato alla lett. C della scrittura privata (la sistemazione delle porte esterne dei locali terranei assegnati a ). Parte_2
Individuato il rapporto causale (il diritto al pagamento della penale, quale risarcimento convenzionale del danno da inadempimento contrattuale), la sua
17 sussistenza dipende dall'inadempimento, entro il termine del 16.8.2014, dei predetti obblighi.
Su questo punto, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo gli odierni appellanti avevano contestato la sussistenza del fatto costitutivo del diritto al risarcimento nella misura della penale, ossia la sussistenza dell'inadempimento, “ad eccezione dell'impianto dell'ascensore che era in corso di realizzazione e che
l'inadempimento avrebbe comportato un ritardo di circa un mese per ragioni non dipendenti dalla volontà della obbligata società”. Il giudice di primo grado ha accertato l'adempimento dell'obbligo di redazione delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio (esibiti al notaio nel mese di luglio del 2013), il Tes_1 ritardo di un mese nell'installazione dell'ascensore (in data 20.9.2014) e l'inadempimento dell'obbligo di ottenere l'agibilità dei locali garage e box (essendo stato acquisito solo il parere dei Vigili del Fuoco). Ha, perciò, ritenuto sussistente il diritto al pagamento della penale pattuita, ma, trattandosi di un inadempimento solo parziale, l'ha ridotta equitativamente ad un quarto, a norma dell'art. 1384 c.c.
Gli appellanti contrastano le ragioni della riduzione della penale (secondo motivo di impugnazione), sostenendo che, alla scadenza del termine, la società appellata non ha assolto ad alcuno degli obblighi. Gli appellati eccepiscono, dal canto loro, che la mancanza dell'agibilità dei locali garage e box è dipesa da causa non imputabile alla società.
E dunque, la questione rilevante devoluta in appello consiste nello stabilire se e in che misura la società è inadempiente rispetto alle tre obbligazioni per CP_1
le quali era stata pattuita la clausola penale, ai fini della valutazione della sua riduzione equitativa.
A) L'obbligo di installazione, messa in funzione e collaudo dell'ascensore. Gli appellanti sostengono che non vi è prova del collaudo dell'ascensore e che vi è un unico documento, nel quale si parla di lavori commissionati in data 21.7.2014, prodotto con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In realtà, con l'iscrizione della causa a ruolo gli opponenti hanno prodotto due documenti della società Paravia elevators' service s.r.l. (elencati nell'indice degli atti e dei documenti depositati in forma cartacea, con in calce il timbro e firma della cancelleria), i quali attestano la fine dei lavori di posa in opera dell'impianto elevatore in data 20.9.2014 ed il rilascio del certificato di collaudo in data
23.10.2014. Risulta, così, confermato il ritardo di due mesi (da agosto ad ottobre
18 2014) nell'adempimento dell'obbligo di installazione, messa in funzione e collaudo dell'impianto.
B) L'obbligo di chiedere e ottenere l'agibilità dei locali garage e box. È pacifico che il certificato di agibilità dell'autorimessa non sia stato rilasciato, ma è controverso se ciò sia dipeso da causa non imputabile alla società. Tra i documenti elencati nell'indice timbrato dalla cancelleria vi è la richiesta di agibilità del piano terra, primo e secondo piano del 9.8.2013 ed il parere del 8.10.2014 dei Vigili del
Fuoco trasmesso al Comune di Pontecagnano Faiano, favorevole alla valutazione del progetto relativo all'autorimessa.
In appello è stato prodotto, con la comparsa di risposta, un documento nuovo, indicato come allegato n. 4, consistente nel verbale dell'assemblea del CP_5
del 6.12.2018 che, ad avviso degli appellati, dimostrerebbe che
[...]
l'inadempimento dell'obbligo di ottenere il certificato di agibilità sia dipeso da causa non imputabile alla società Non è, però, ammissibile la CP_1
produzione in appello di un documento formato prima della scadenza del termine entro il quale è consentita la produzione documentale (i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. erano stati assegnati dal giudice di primo grado a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza del 14.12.2018). Risulta, perciò, confermato, anche sotto tale aspetto, l'accertamento dell'inadempimento di tale obbligo.
D) L'obbligo di redazione delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio. Il giudice di primo grado esclude l'inadempimento dell'obbligo, essendo incontestata la circostanza dedotta dagli opponenti, secondo cui tali documenti furono redatti ed esibiti al notaio nel mese di luglio del 2014. La Tes_1
circostanza è, invece, contestata dagli appellanti, i quali sostengono che tali le tabelle e il regolamento “non sono mai stati consegnati né al Notaio né agli appellanti e successivamente sono stati predisposti dal costituito condominio”.
La mancata contestazione della consegna al notaio, nel luglio 2014, delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale da sottoporre all'approvazione, da cui il giudice di prime cure ha dedotto l'adempimento dell'obbligo, non corrisponde alle difese dei che, nella comparsa di risposta, avevano chiesto di provare Pt_2 per testi che “la soc. a tutt'oggi non ha adempiuto a nessuno degli impegni CP_1 assunti con la scrittura privata del 16/10/2013”.
Nell'elenco timbrato dei documenti prodotti con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo vi è l'indicazione delle “tabelle millesimali” che, però, consistono solo in una copia informale, mentre manca il regolamento di condominio. Nell'elenco vi è,
19 poi, una lettera della indirizzata al notaio, dot. , del CP_1 Persona_1
11.7.2014, con la quale la società contestava la sussistenza delle condizioni per la consegna ai della busta chiusa custodita dal notaio. In particolare, la società Pt_2
evidenziava le cause del ritardo di un mese nell'installazione dell'ascensore, affermava che si era formato il silenzio assenso sulla richiesta di agibilità presentata in data 8.2.2013, indicava la problematica riguardante la rampa di accesso e concludeva che “al termine di quanto sopra citato, verranno consegnate le tabelle millesimali e il regolamento di condominio che recepiranno lo stato reale di tutto il fabbricato”. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'obbligo in esame non è stato mai adempiuto.
In sintesi, la società ha adempiuto al primo dei tre obblighi oggetto CP_1 della clausola penale (l'installazione e il collaudo dell'ascensore), con un ritardo di due mesi, ma non agli altri due (il rilascio del certificato di agibilità dei locali garage e box, nonché la redazione delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio).
Ai sensi dell'art. 1384 c.c., la penale può essere diminuita equamente dal giudice
“se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte”, ovvero “se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo”, “avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Ricorre la prima condizione (l'adempimento parziale dell'obbligazione principale, che soddisfa l'interesse del creditore), stante l'adempimento, sia pure con due mesi di ritardo, dell'obbligo di installare e collaudare l'ascensore. Obbligo che, come sarà a breve chiarito, ha una consistenza maggiore.
Ricorre anche la seconda condizione (l'ammontare eccessivo della penale rispetto all'interesse del creditore all'adempimento), poiché va considerato, con riguardo all'obbligo di procurare l'agibilità dell'autorimessa, che la società non era rimasta inerte, avendo richiesto il rilascio del certificato di agibilità dell'autorimessa già un anno prima della scadenza dell'obbligazione (ad agosto del 2013) e ad ottobre del 2014 aveva ottenuto il parere favorevole dei Vigili del Fuoco. Secondo gli appellanti, per ottenere l'agibilità occorrevano lavori di adeguamento, come il rifacimento della rampa di accesso e opere murarie, alle quali era tenuta la società
(a tal fine, producono in appello una relazione dei Vigili del Fuoco del 4.7.2016 inutilizzabile, trattandosi di un documento nuovo, già esistente nel momento in cui sono maturate le preclusioni istruttorie in primo grado); secondo gli appellati, invece, l'agibilità non era stata rilasciata a causa dell'accorpamento delle
20 autorimesse dei e (che intendono comprovare con la Parte_7 Pt_2
nuova produzione documentale). In ogni caso, se il mancato rilascio è dipeso da inidoneità strutturale dei locali garage e box, ciò non configura il vizio di un bene venduto o permutato. Le parti non hanno stipulato il contratto di permuta (avendo, invece, consensualmente risolto il contratto preliminare di permuta) ma un contatto di transazione (il verbale di conciliazione del 20.11.2012 integrato con la scrittura privata del 13.9.2013), con il quale hanno posto fine alle loro controversie con reciproche concessioni (la ha rinunciato alle spese sostenute per la CP_1 ricostruzione dell'edificio e ha assunto una serie di obblighi, al fine di risarcire i danni causati ai per il ritardo e le difformità edilizie), convenendo Parte_8 di stipulare l'atto pubblico per l'assegnazione delle porzioni “nonostante il fabbricato sia privo di agibilità dei locali garage e dell'impianto di ascensore”, avendo ottenuto l'agibilità solo per il piano terra, primo e secondo piano. Con l'atto di individuazione delle porzioni di fabbricato assegnate a ciascuna parte, stipulato in esecuzione della transazione, hanno realizzato, in sostanza, una divisione del fabbricato ricostruito e delle pertinenze, che a loro apparteneva in comune indiviso per accessione, essendo comproprietari del suolo, rinunciando “espressamente e senza riserve a qualsiasi diritto, ragione e/o azione in merito”. Ne consegue l'accettazione dell'opera da parte dei , pur conoscendo l'esistenza di Pt_2 eventuali vizi dell'autorimessa che impedivano il rilascio del certificato di agibilità.
In altri termini, l'inadempimento non è dipeso da inerzia della società costruttrice, ma eventualmente da vizi non occulti dell'opera accettata dai comproprietari.
Va, dunque, condivisa la valutazione del primo giudice di iniquità della clausola penale, nei termini esposti, sia perché l'obbligazione è stata in parte adempiuta (in tal senso, va ridotta della metà), sia perché la parte rimasta inadempiuta non integra un danno economicamente proporzionale all'ammontare della penale (in tal senso, va ridotta di un altro quarto). Di qui la conferma della riduzione ad ¼ della penale.
È, infine, infondato anche il terzo motivo di impugnazione. La giustificazione della compensazione di 1/3 delle spese processuali di primo grado (l'accoglimento parziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo) configura una parziale soccombenza in primo grado degli odierni appellanti.
In definitiva, l'appello principale deve essere rigettato.
La reciproca soccombenza in appello (il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale) giustifica la compensazione per intero delle spese di secondo grado.
21 Il rigetto integrale dell'impugnazione principale e l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale comportano l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 710/2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale implicito;
2. rigetta l'appello principale;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali di secondo grado.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti principali e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
22