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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/09/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4767/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: assegno sociale;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Brunella Parte_1
Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Morgantini n. 3;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_1 RESISTENTE CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: a) previa declaratoria della sussistenza delle condizioni socio economiche previste dalla legge, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del trattamento di assegno sociale con decorrenza a far data dal mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa (30/01/23); b) condannare, pertanto, l' alla liquidazione in CP_1 misura integrale del beneficio de quo oltre accessori, come per legge;
c) Condannare, altresì, il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
PER L' : rigettare il ricorso, con vittoria di spese. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2023, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- che essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, in data
30.01.2023, aveva presentato all' domanda per ottenere l'assegno sociale;
CP_1
- che, in data 08.02.2023, l' aveva comunicato il rigetto l'istanza per assenza dello stato di CP_1 bisogno, motivando in particolare che “…lo stato di bisogno economico … si è dimostrato essere conseguente alla concessione volontaria dei propri beni, nello specifico ad atti di donazione di proprietà nell'ultimo biennio”;
- di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale rimasto senza esito.
Lamentando l'illegittimità del diniego opposto dall' al riconoscimento dell'assegno CP_1 sociale, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' CP_1 chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla percezione del beneficio assistenziale in parola e la condanna dell'Istituto alla corresponsione delle conseguenti provvidenze economiche.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento dell'assegno sociale, istituito dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale;
trattasi di una prestazione di carattere assistenziale che spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (3), denominato “assegno sociale”. (…) Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente, che non deve superare il limite di reddito stabilito per l'anno in corso (circ. 86/2000).
3. Nella fattispecie, è contestato lo stato di bisogno dell'istante, avendo l' negato alla CP_1 ricorrente il riconoscimento dell'assegno sociale in ragione del compimento, nel biennio precedente, di una donazione in favore dei propri figli di (quote di) immobili di cui era proprietaria.
Sulla questione – oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito – è intervenuta a più riprese la Suprema Corte che – in tema di rinuncia all'assegno di mantenimento o di accettazione di un assegno di mantenimento incongruo – ha affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (Cass., sez. VI,
09/07/2020, n. 14513, anche Cass. civ., sez. VI, 06/10/2022, n. 29109).
Più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi proprio su un caso sovrapponibile a quello di cui è causa, ovvero quello di un uomo che si era visto negare l'assegno sul presupposto che lo stato di bisogno fosse conseguenza immediata e diretta della sua scelta di donare alla figlia entrambi gli immobili di cui egli era proprietario e che non fosse stata data prova dell'impossibilità per la figlia di garantirgli alcun sostentamento.
Ebbene, anche in tal caso, la Corte di Cassazione ha ribadito l'illegittimità del diniego opposto dall' sulla scorta delle seguenti argomentazioni – integranti ai sensi dell'art. 118 disp. att. CP_1
c.p.c. la presente motivazione –: “…giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio della l. n.
335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata …” (così Cass. civ., sez. lav., 13/03/2023,
n.7235; in termini anche Corte D'App. di Napoli sent. n. 4736/2023).
4. Ciò posto e venendo al caso di specie, si osserva che la ricorrente, con atto del
21.12.2022, ha donato quote di immobili “a titolo di anticipata successione da imputarsi sulla disponibile e per il supero sulla legittima …” ai due figli, circostanza questa posta a base del diniego da parte dell'Istituto al riconoscimento del beneficio in discussione.
Tuttavia, coerentemente con i suesposti principi di diritto, il compimento di atti di liberalità in favore dei propri figli non può costituire sic et sempliciter motivo ostativo al riconoscimento dell'assegno sociale, in assenza di deduzione e prova, nel caso di specie, di elementi sintomatici di un intento fraudolento ad esso sotteso.
Orbene, tenuto conto della documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, attestante un reddito personale della ricorrente pari a zero, nonché della certificazione unica attestante il possesso di un reddito da pensione, per l'anno di riferimento, del coniuge della , sig. Pt_1 Persona_1
(cfr. certificato storico di famiglia), inferiore alla soglia stabilita dalla legge per i soggetti coniugati
(€ 13.085,02), va dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale nella misura di legge, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione in parola a CP_1 decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa o dal provvedimento di rigetto se antecedente.
5. Tenuto conto che buona parte della documentazione necessaria ai fini del giudizio è stata acquisita iussu iudicis ai sensi dell'art. 421 c.p.c., sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'assegno sociale nella misura di legge a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa o dal provvedimento di rigetto se antecedente;
• Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4767/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: assegno sociale;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Brunella Parte_1
Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Morgantini n. 3;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_1 RESISTENTE CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: a) previa declaratoria della sussistenza delle condizioni socio economiche previste dalla legge, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del trattamento di assegno sociale con decorrenza a far data dal mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa (30/01/23); b) condannare, pertanto, l' alla liquidazione in CP_1 misura integrale del beneficio de quo oltre accessori, come per legge;
c) Condannare, altresì, il resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
PER L' : rigettare il ricorso, con vittoria di spese. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2023, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- che essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, in data
30.01.2023, aveva presentato all' domanda per ottenere l'assegno sociale;
CP_1
- che, in data 08.02.2023, l' aveva comunicato il rigetto l'istanza per assenza dello stato di CP_1 bisogno, motivando in particolare che “…lo stato di bisogno economico … si è dimostrato essere conseguente alla concessione volontaria dei propri beni, nello specifico ad atti di donazione di proprietà nell'ultimo biennio”;
- di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale rimasto senza esito.
Lamentando l'illegittimità del diniego opposto dall' al riconoscimento dell'assegno CP_1 sociale, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' CP_1 chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla percezione del beneficio assistenziale in parola e la condanna dell'Istituto alla corresponsione delle conseguenti provvidenze economiche.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento dell'assegno sociale, istituito dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale;
trattasi di una prestazione di carattere assistenziale che spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (3), denominato “assegno sociale”. (…) Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente, che non deve superare il limite di reddito stabilito per l'anno in corso (circ. 86/2000).
3. Nella fattispecie, è contestato lo stato di bisogno dell'istante, avendo l' negato alla CP_1 ricorrente il riconoscimento dell'assegno sociale in ragione del compimento, nel biennio precedente, di una donazione in favore dei propri figli di (quote di) immobili di cui era proprietaria.
Sulla questione – oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito – è intervenuta a più riprese la Suprema Corte che – in tema di rinuncia all'assegno di mantenimento o di accettazione di un assegno di mantenimento incongruo – ha affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.” (Cass., sez. VI,
09/07/2020, n. 14513, anche Cass. civ., sez. VI, 06/10/2022, n. 29109).
Più di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi proprio su un caso sovrapponibile a quello di cui è causa, ovvero quello di un uomo che si era visto negare l'assegno sul presupposto che lo stato di bisogno fosse conseguenza immediata e diretta della sua scelta di donare alla figlia entrambi gli immobili di cui egli era proprietario e che non fosse stata data prova dell'impossibilità per la figlia di garantirgli alcun sostentamento.
Ebbene, anche in tal caso, la Corte di Cassazione ha ribadito l'illegittimità del diniego opposto dall' sulla scorta delle seguenti argomentazioni – integranti ai sensi dell'art. 118 disp. att. CP_1
c.p.c. la presente motivazione –: “…giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio della l. n.
335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata …” (così Cass. civ., sez. lav., 13/03/2023,
n.7235; in termini anche Corte D'App. di Napoli sent. n. 4736/2023).
4. Ciò posto e venendo al caso di specie, si osserva che la ricorrente, con atto del
21.12.2022, ha donato quote di immobili “a titolo di anticipata successione da imputarsi sulla disponibile e per il supero sulla legittima …” ai due figli, circostanza questa posta a base del diniego da parte dell'Istituto al riconoscimento del beneficio in discussione.
Tuttavia, coerentemente con i suesposti principi di diritto, il compimento di atti di liberalità in favore dei propri figli non può costituire sic et sempliciter motivo ostativo al riconoscimento dell'assegno sociale, in assenza di deduzione e prova, nel caso di specie, di elementi sintomatici di un intento fraudolento ad esso sotteso.
Orbene, tenuto conto della documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, attestante un reddito personale della ricorrente pari a zero, nonché della certificazione unica attestante il possesso di un reddito da pensione, per l'anno di riferimento, del coniuge della , sig. Pt_1 Persona_1
(cfr. certificato storico di famiglia), inferiore alla soglia stabilita dalla legge per i soggetti coniugati
(€ 13.085,02), va dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale nella misura di legge, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione in parola a CP_1 decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa o dal provvedimento di rigetto se antecedente.
5. Tenuto conto che buona parte della documentazione necessaria ai fini del giudizio è stata acquisita iussu iudicis ai sensi dell'art. 421 c.p.c., sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'assegno sociale nella misura di legge a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa o dal provvedimento di rigetto se antecedente;
• Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 10/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno