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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 P.iva ricorrente
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.veneto Friuli.ven.giulia-Um-Sede Venezia - Via Giovanni Pascoli 8-10 Indirizzo 1 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Sestriere Santa Croce, 360 30135 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M23190012559U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: "dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per errata valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente e, pertanto per erronea quantificazione della base imponibile dell'Imposta Unica"; "ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni e per l'effetto disapplicare le sanzioni applicate"; "condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio".
Resistente: "rigetto del ricorso e la condanna delle parti ricorrenti alle spese del giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14 febbraio 2025 e depositato l'11 marzo 2025, la società Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. M23190012559U, relativo a Imposta Unica sulle scommesse - anno 2019, emesso nei confronti dell'obbligato principale
Nominativo_1 e notificato a Ricorrente_1 quale obbligata in solido, con liquidazione di imposta per € 25.413,27, sanzioni per € 30.495,92 ed interessi per € 4.987,96.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità del su specificato Avviso di accertamento sotto molteplici profili, tra i quali, in sintesi:
erronea applicazione del metodo di determinazione della base imponibile ex art. 1, comma 644, lett. g),
-
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "triplo della media provinciale");
- violazione dell'art. 24, comma 10, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, che imporrebbe di utilizzare elementi documentali comunque reperiti e riservare l'accertamento induttivo solo in caso di mancanza di tali elementi o mancata collaborazione;
applicabilità, per le annualità post 2016, del criterio del "margine" di cui all'art. 1, comma 945, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- nonché ulteriori censure (anche di matrice eurounitaria) e profili sanzionatori.
In data 11 marzo 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 170/2025. DirezioneIn data 21 marzo 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Interregionale Veneto e Friuli-Venezia Giulia - Ufficio dei Monopoli, Sede di Venezia (di seguito ADM), chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo:
la correttezza dell'inquadramento della fattispecie come raccolta non affluita al totalizzatore nazionale e, dunque, la legittimità del ricorso ai criteri presuntivi;
- la persistente vigenza delle norme speciali (D.L. 98/2011; L. 190/2014) anche dopo la Legge n. 208 del 2015, con netta distinzione tra raccolta "controllata" via totalizzatore e raccolta "non transitata";
- l'inidoneità della documentazione prodotta a consentire una ricostruzione analitica della base imponibile.
In data 18 settembre 2025 il ricorso è stato discusso in pubblica udienza nel corso della quale, con precisazioni a verbale, ha dichiarato di non contestare i presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica e di riconoscere la debenza dell'imposta, insistendo però sull'erroneità del criterio di determinazione della base imponibile e sull'applicazione del regime post 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e non si ravvisa la necessità della riunione del presente procedimento con quello rubricato al n. 105/2025 deciso nel corso della medesima udienza.
Si rigettano, altresì, l'istanze di remissione degli atti alla Corte Costituzionale in quanto manifestamente infondata nonché l'istanza di sospensione del Giudizio per rinvio alla Corte di Giustizia Europea.
1) Inquadramento della fattispecie e perimetro del decidere
L'atto impugnato concerne l'imposta unica di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno
2019, pretesa fatta valere verso l'operatore estero (Ricorrente_1) quale obbligato in solido con il gestore del punto (CTD affiliato).
Il Collegio rileva che il motivo del contendere ruota essenzialmente sul "metodo" di determinazione della base imponibile, ossia sull'uso del triplo della media provinciale ex art. 1, comma 644, lett. g), della Legge n. 190 del 2014.
È pertanto su tale snodo che va concentrata la decisione, lasciando sullo sfondo, perché assorbite o comunque non decisive ai fini del presente decisum, le ulteriori doglianze a più ampio spettro.
2) Sul metodo di accertamento: rapporto tra art. 24, comma 10, D.L. 98/2011 e art. 1, comma 644, lett. g),
L. 190/2014
La ricorrente richiama testualmente l'art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, secondo cui, in caso di scommesse non affluite al totalizzatore l'Ufficio determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerga l'ammontare delle giocate;
e solo in mancanza di tali elementi, ovvero in caso di mancata collaborazione (opposizione all'accesso o mancato seguito a inviti / questionari), l'Ufficio determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media provinciale.
Orbene, dagli atti risulta (ed è lo stesso impianto difensivo della ricorrente a valorizzarlo) che il CTD/obbligato principale ha consegnato documentazione nel corso della verifica e/o in fase procedimentale, tra cui i resoconti delle settimane contabili (n. 39-52) e gli ordini di bonifico verso Ricorrente_1 relativi a più settimane contabili.
In presenza di tali elementi, la scelta di fondare la quantificazione sulla presunzione “rafforzata” del triplo della media provinciale integra un uso non coerente con la struttura graduata delineata dall'art. 24, comma
10, D.L. 98/2011 in quanto la determinazione induttiva (e, a maggior ragione, quella "aggravata") presuppone un deficit informativo imputabile alla mancata disponibilità di elementi o alla condotta non collaborativa.
La resistente, nelle proprie difese, tenta di sostenere che la documentazione non sarebbe stata "idonea" a una ricostruzione analitica e che, quindi, resterebbe giustificato il ricorso al triplo.
Ma tale impostazione si traduce, in sostanza, in una equiparazione, che il Collegio non condivide, tra
"documentazione non perfetta" e "documentazione inesistente" non conforme al dato normativo non consente.
L'art. 24, comma 10, parla di "elementi documentali comunque reperiti” e non di contabilità tipica o standardizzata (che, per definizione, è proprio ciò che manca nei casi di raccolta non transitata).
Ne consegue che, nel caso concreto, il metodo del triplo della media provinciale ex art. 1, comma 644, lett.
g), L. 190/2014 - quale criterio ulteriormente penalizzante non poteva essere applicato come prima (e sostanzialmente unica) opzione ricostruttiva, dovendo l'Ufficio dare ingresso, prioritariamente, alla valorizzazione degli elementi reperiti e, solo in via subordinata, all'induttivo "semplice" (media provinciale), ove residuassero insuperabili lacune.
Da ciò discende la fondatezza, nei limiti precisati, della censura relativa al metodo di determinazione della base imponibile.
3) Sulla dedotta applicabilità del "margine" ex art. 1, comma 945, L. 208/2015
La ricorrente insiste nel ritenere che, per le annualità successive al 2016, l'imposta unica sarebbe parametrata al margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte).
La resistente, per contro, sostiene la convivenza della disciplina del margine con le norme speciali per la raccolta non transitata, rimarcando la differenza strutturale tra raccolta "controllata" via totalizzatore e raccolta
"non controllata".
La Corte rileva che il dispositivo non impone l'applicazione del criterio del margine, ma unicamente esclude il metodo del triplo della media provinciale, demandando all'Ufficio la rideterminazione del dovuto.
Ne consegue che le ulteriori questioni sul “margine" restano non decisive ai fini del presente giudizio, nella misura in cui la decisione si arresta (come deve) al vizio rilevato sul metodo presuntivo aggravato.
4) Conseguenze: annullamento parziale e ordine di rideterminazione
Accertata l'illegittimità dell'avviso limitamente alla parte in cui determina la base imponibile con il metodo di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, l'atto va annullato nei limiti indicati, con condanna dell'Ufficio alla rideterminazione dell'imposta e degli accessori conseguenti al ricalcolo.
5) Spese di lite
Il Collegio ritiene equa la compensazione integrale delle spese tra le parti.
La statuizione è coerente con l'esito di parziale accoglimento e con la natura eminentemente interpretativa delle questioni discusse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II,-
A) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato avviso di accertamento limitatamente alla parte in cui, per determinare la base imponibile, applica il metodo di cui all'art. 1, comma 644 lettera g), della legge
190/2014;
B) condanna la resitente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla rideterminazione dell'imposta e degli accessori derivanti dal ricalcolo;
C) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia il 18 settembre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
BE TO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 P.iva ricorrente
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.veneto Friuli.ven.giulia-Um-Sede Venezia - Via Giovanni Pascoli 8-10 Indirizzo 1 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Sestriere Santa Croce, 360 30135 Venezia VE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M23190012559U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: "dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per errata valutazione della documentazione contabile prodotta dal contribuente e, pertanto per erronea quantificazione della base imponibile dell'Imposta Unica"; "ritenere e dichiarare il ricorrere di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni e per l'effetto disapplicare le sanzioni applicate"; "condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio".
Resistente: "rigetto del ricorso e la condanna delle parti ricorrenti alle spese del giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14 febbraio 2025 e depositato l'11 marzo 2025, la società Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. M23190012559U, relativo a Imposta Unica sulle scommesse - anno 2019, emesso nei confronti dell'obbligato principale
Nominativo_1 e notificato a Ricorrente_1 quale obbligata in solido, con liquidazione di imposta per € 25.413,27, sanzioni per € 30.495,92 ed interessi per € 4.987,96.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità del su specificato Avviso di accertamento sotto molteplici profili, tra i quali, in sintesi:
erronea applicazione del metodo di determinazione della base imponibile ex art. 1, comma 644, lett. g),
-
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "triplo della media provinciale");
- violazione dell'art. 24, comma 10, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, che imporrebbe di utilizzare elementi documentali comunque reperiti e riservare l'accertamento induttivo solo in caso di mancanza di tali elementi o mancata collaborazione;
applicabilità, per le annualità post 2016, del criterio del "margine" di cui all'art. 1, comma 945, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- nonché ulteriori censure (anche di matrice eurounitaria) e profili sanzionatori.
In data 11 marzo 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 170/2025. DirezioneIn data 21 marzo 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Interregionale Veneto e Friuli-Venezia Giulia - Ufficio dei Monopoli, Sede di Venezia (di seguito ADM), chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo:
la correttezza dell'inquadramento della fattispecie come raccolta non affluita al totalizzatore nazionale e, dunque, la legittimità del ricorso ai criteri presuntivi;
- la persistente vigenza delle norme speciali (D.L. 98/2011; L. 190/2014) anche dopo la Legge n. 208 del 2015, con netta distinzione tra raccolta "controllata" via totalizzatore e raccolta "non transitata";
- l'inidoneità della documentazione prodotta a consentire una ricostruzione analitica della base imponibile.
In data 18 settembre 2025 il ricorso è stato discusso in pubblica udienza nel corso della quale, con precisazioni a verbale, ha dichiarato di non contestare i presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica e di riconoscere la debenza dell'imposta, insistendo però sull'erroneità del criterio di determinazione della base imponibile e sull'applicazione del regime post 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e non si ravvisa la necessità della riunione del presente procedimento con quello rubricato al n. 105/2025 deciso nel corso della medesima udienza.
Si rigettano, altresì, l'istanze di remissione degli atti alla Corte Costituzionale in quanto manifestamente infondata nonché l'istanza di sospensione del Giudizio per rinvio alla Corte di Giustizia Europea.
1) Inquadramento della fattispecie e perimetro del decidere
L'atto impugnato concerne l'imposta unica di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno
2019, pretesa fatta valere verso l'operatore estero (Ricorrente_1) quale obbligato in solido con il gestore del punto (CTD affiliato).
Il Collegio rileva che il motivo del contendere ruota essenzialmente sul "metodo" di determinazione della base imponibile, ossia sull'uso del triplo della media provinciale ex art. 1, comma 644, lett. g), della Legge n. 190 del 2014.
È pertanto su tale snodo che va concentrata la decisione, lasciando sullo sfondo, perché assorbite o comunque non decisive ai fini del presente decisum, le ulteriori doglianze a più ampio spettro.
2) Sul metodo di accertamento: rapporto tra art. 24, comma 10, D.L. 98/2011 e art. 1, comma 644, lett. g),
L. 190/2014
La ricorrente richiama testualmente l'art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, secondo cui, in caso di scommesse non affluite al totalizzatore l'Ufficio determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerga l'ammontare delle giocate;
e solo in mancanza di tali elementi, ovvero in caso di mancata collaborazione (opposizione all'accesso o mancato seguito a inviti / questionari), l'Ufficio determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media provinciale.
Orbene, dagli atti risulta (ed è lo stesso impianto difensivo della ricorrente a valorizzarlo) che il CTD/obbligato principale ha consegnato documentazione nel corso della verifica e/o in fase procedimentale, tra cui i resoconti delle settimane contabili (n. 39-52) e gli ordini di bonifico verso Ricorrente_1 relativi a più settimane contabili.
In presenza di tali elementi, la scelta di fondare la quantificazione sulla presunzione “rafforzata” del triplo della media provinciale integra un uso non coerente con la struttura graduata delineata dall'art. 24, comma
10, D.L. 98/2011 in quanto la determinazione induttiva (e, a maggior ragione, quella "aggravata") presuppone un deficit informativo imputabile alla mancata disponibilità di elementi o alla condotta non collaborativa.
La resistente, nelle proprie difese, tenta di sostenere che la documentazione non sarebbe stata "idonea" a una ricostruzione analitica e che, quindi, resterebbe giustificato il ricorso al triplo.
Ma tale impostazione si traduce, in sostanza, in una equiparazione, che il Collegio non condivide, tra
"documentazione non perfetta" e "documentazione inesistente" non conforme al dato normativo non consente.
L'art. 24, comma 10, parla di "elementi documentali comunque reperiti” e non di contabilità tipica o standardizzata (che, per definizione, è proprio ciò che manca nei casi di raccolta non transitata).
Ne consegue che, nel caso concreto, il metodo del triplo della media provinciale ex art. 1, comma 644, lett.
g), L. 190/2014 - quale criterio ulteriormente penalizzante non poteva essere applicato come prima (e sostanzialmente unica) opzione ricostruttiva, dovendo l'Ufficio dare ingresso, prioritariamente, alla valorizzazione degli elementi reperiti e, solo in via subordinata, all'induttivo "semplice" (media provinciale), ove residuassero insuperabili lacune.
Da ciò discende la fondatezza, nei limiti precisati, della censura relativa al metodo di determinazione della base imponibile.
3) Sulla dedotta applicabilità del "margine" ex art. 1, comma 945, L. 208/2015
La ricorrente insiste nel ritenere che, per le annualità successive al 2016, l'imposta unica sarebbe parametrata al margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte).
La resistente, per contro, sostiene la convivenza della disciplina del margine con le norme speciali per la raccolta non transitata, rimarcando la differenza strutturale tra raccolta "controllata" via totalizzatore e raccolta
"non controllata".
La Corte rileva che il dispositivo non impone l'applicazione del criterio del margine, ma unicamente esclude il metodo del triplo della media provinciale, demandando all'Ufficio la rideterminazione del dovuto.
Ne consegue che le ulteriori questioni sul “margine" restano non decisive ai fini del presente giudizio, nella misura in cui la decisione si arresta (come deve) al vizio rilevato sul metodo presuntivo aggravato.
4) Conseguenze: annullamento parziale e ordine di rideterminazione
Accertata l'illegittimità dell'avviso limitamente alla parte in cui determina la base imponibile con il metodo di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, l'atto va annullato nei limiti indicati, con condanna dell'Ufficio alla rideterminazione dell'imposta e degli accessori conseguenti al ricalcolo.
5) Spese di lite
Il Collegio ritiene equa la compensazione integrale delle spese tra le parti.
La statuizione è coerente con l'esito di parziale accoglimento e con la natura eminentemente interpretativa delle questioni discusse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II,-
A) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato avviso di accertamento limitatamente alla parte in cui, per determinare la base imponibile, applica il metodo di cui all'art. 1, comma 644 lettera g), della legge
190/2014;
B) condanna la resitente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla rideterminazione dell'imposta e degli accessori derivanti dal ricalcolo;
C) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia il 18 settembre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
BE TO