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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 883/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 883/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025 nella causa n. 883/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n. 137/2021, pubblicata in data 03/09/2021 e non notificata, resa in materia di “somministrazione” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. RACCA MATTIA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. GALLO VINCENZO
- appellata - Conclusioni All'udienza del 23/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
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Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante, , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
17/2020 reso dal Giudice di Pace di Montoro in favore dell'odierna appellata,
in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 il pagamento di € 1.109,94, quale credito relativo al mancato pagamento di fatture per somministrazione di gas, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: [...] L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata. L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 17/2020 di € 1.109,84, eccependo la prescrizione, in particolare quella biennale di cui alla legge di bilancio 2018. L'opposta Società Phlogas &
Power Srl, in persona del titolare p.t., si costituiva, produceva contratto di fornitura servizio gas metano del 26.03.2008, chiedeva il rigetto della domanda, con richiesta di provvisoria esecuzione. Com'è noto, in ambito contrattuale, nel giudizio ordinario di opposizione a monitorio, la distribuzione dei carichi probatori impone che l'asserito creditore deve porre a base del proprio presunto diritto di credito fatti costitutivi dell'azione e che il presunto debitore circostanze modificative, ostative o estintive a base della propria eccezione. Va rilevato, in particolare, che la Corte, con decisione del 12 gennaio 2016, n. 299, confermava l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass.
18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/0672006 n° 13651; Cass.
15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass.
17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Modena 16/05/2012; Tribunale di Milano
02/12/2014; Tribunale di Salerno 02/11/2014; Tribunale di Messina 03/05/2006;
Tribunale di Padova 25/11/2014). Nel presente giudizio deve darsi atto che la richiesta del credito è stata impugnata come prescritta. Effettivamente la Legge di
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Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) stabilisce in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua. Ma
a partire dal 1° marzo 2018, senza effetto retroattivo. Ciò significa che tutte le fatture posteriori al 1° marzo 2018 si prescrivono dopo due anni, mentre quelle anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo cinque anni. Re melius perpensa le fatture alla base del monitorio del decreto ingiuntivo n. 17 del
22.04.2020 sono tutte del 2016. E pertanto valgono i 5 anni. Ne consegue il buon diritto dell'opposta. Le spese seguono la soccombenza. […] (v. sentenza in atti). Avverso la predetta decisione veniva proposto appello da
[...]
per i seguenti motivi: […] 1) Illogicità della decisione – Parte_1
Erronea valutazione delle prove documentali. […] atteso che […] in seno al giudizio di primo grado l'appellante ha sollevato le seguenti contestazioni: a) È stata contestata la valenza probatoria delle fatture poste a corredo del monitorio opposto, considerato che nessun altro documento è stato prodotto e nessuna altra prova è stata offerta dall'appellata al fine di provare il presunto credito;
b) Sono stati contestati i consumi nella maniera che segue: - in relazione alla fattura n.
1/2016/17947 del 20/01/16 di € 395,50, sono riportati consumi di smc 445,00, ma in realtà sono stati consumati smc 234,00; - in relazione alla fattura n.
1/2016/53321 del 21/03/16 di € 295,76, sono riportati consumi di smc.: 405,013 quando in realtà sono stati consumati smc 201,34; - per quanto riguarda la fattura n. 1/2016/87132 del 10/05/16 di € 180,00, sono indicati consumi di smc 213,372, ma effettivamente i consumi ammontano a smc 138,78. - infine con riguardo alla fattura n. 1/2016/173056 del 25/10/16 di € 238,50, i consumi indicati ammontano a smc 402,00 ma correttamente sono stati consumati mc 221,54; c) da ultimo ma non per importanza sono stati contestati i prezzi applicati perché unilateralmente applicati ed in assenza di qualsivoglia pattuizione. Il primo giudice nel capo impugnato da un lato disconosce la valenza probatoria della fattura nel caso in cui vengono sollevate contestazioni, ma terminata la digressione sulla questione, non ne trae le giuste conclusioni perché ha respinto l'opposizione.
Considerato che
il credito della società appellata è stato solo documentato da fatture le quali sono state specificamente contestate, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere non provato il credito ingiunto e quindi accogliere l'opposizione. … Considerato che alcuna prova è stata offerta sul corretto funzionamento del contatore il primo giudice non doveva limitarsi a ritenere sufficiente la prova offerta mediante le fatture, senza verificare (anche mediante l'ausilio di una ctu) il corretto funzionamento del contatore. … Altresì occorre precisare che l'opposta/appellata non ha contestato questa circostanza non prendendo posizione sui fatti, pertanto le contestazioni sui consumi di gas, in ossequio al principio di non contestazione dovevano ritenersi pacifiche ed acquisite al processo. […]; 2) Vizio di omessa pronunzia - Omesso rilievo della nullità della clausola determinativa del prezzo –
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Violazione dell'art. 633 c.p.c. […] considerato che […] In prime cure l'appellante ha sollevato le ulteriori contestazioni: a) la nullità della clausola determinativa del prezzo, mancandone ogni riferimento in contratto. Nel contratto di somministrazione manca ogni riferimento ai prezzi applicati in fattura. Si osserva che l'opponente è consumatore in quanto ha usufruito della somministrazione di gas per scopi estranei all'attività di impresa,infatti la categoria d'uso (in conformità con la Delibera AEEG n. 17/07) di cui al contratto prevede: uso cottura cibi + acqua calda sanitaria Riscaldamento individuale. Pertanto nella fattispecie in esame trova applicazione il Codice del Consumo che all'art. 33 lettera n) prevede che sono vessatorie e (quindi nulle) le clausole a mezzo delle quali il professionista determini il prezzo dei beni o dei servizi al momento della consegna o della prestazione (lett.
n). Nel caso in esame il prezzo è stato unilateralmente determinato al momento dell'erogazione del gas, non essendovi traccia di qualsivoglia pattuizione in contratto del prezzo applicato. … b) Altro motivo di nullità della clausola determinativa del prezzo è il seguente: Il combinato disposto degli artt. 1474-1561
c.c. prevede che in caso di mancata determinazione del prezzo lo stesso può essere determinato osservando i seguenti criteri: 1) Prezzo normalmente praticato dal venditore. In questo caso l'opposta non ha prodotto alcuna documentazione, dal quale si può ricavare che i prezzi applicati nelle fatture a base del monitorio opposto, corrispondono ai prezzi praticati abitualmente dalla società somministrante. (s.v.: Tribunale Rovigo, Sent., 21-06-2018 edita in Pluris Cedam).
Si ribadisce ancora una volta che le fatture a corredo del monitorio non sono state mai recapitate all'opponente, e quindi solo in seno al giudizio di primo grado lo stesso ha potuto formulare delle specifiche contestazioni. 2) Prezzo ricavato dai listini di borsa o di mercato. Nel caso in esame l'opposta non ha prodotto alcun listino di borsa o di mercato dai quali potersi desumere che il prezzo applicato nelle fatture sia congruo. In conclusione la clausola determinativa del prezzo è da ritenersi nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, non avendo l'opposta offerto elementi per la determinazione del prezzo, al fine di ricorrere, ai criteri suppletivi, dettati dalle citate norme è a carico dell'opposta [...] Tutte le circostanze esaminate nel presente capo integrano anche la violazione dell'art. 633
c.p.c., perché il credito ingiunto è carente del requisito della “liquidità” … Nel caso in esame la carenza di elementi idonei a poter determinare il prezzo della fornitura, doveva indurre il primo giudice a revocare l'opposto decreto ingiuntivo con conseguente accoglimento dell'opposizione, stante l'impossibilità di poter determinare il prezzo. […]; 3) Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. […] atteso che […] - quanto al fumus boni iuris lo stesso è integrato da tutte le deduzioni di cui al presente atto - quanto al periculum in mora si osserva che gli opponenti nelle more del giudizio di appello si troverebbero ad affrontare una esecuzione forzata sui loro beni, sulla base di un titolo meritevole di
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riforma. Quindi è da ritenere che il periculum in mora debba considerarsi in re ipsa, perché una probabile esecuzione su un titolo ingiusto produrrebbe un ingente danno al patrimonio dell'appellante (s.v. Trib. di Torino del 26/06/19 dita in Centro
Anomalie Bancarie). […]. Per la conferma della sentenza insisteva l'appellata, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, stante
[...]
l'inammissibilità per carenza della specificità dei motivi e in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello proposto. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, preme evidenziare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione oggetto di gravame, nella parte in cui rigetta l'opposizione avanzata in prime cure dall'odierno appellante, seppure con le precisazioni ed integrazioni motivazionali di cui in seguito. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
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22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Tanto detto, e venendo alla fattispecie in esame, non ci si può esimere dal rilevare come, a riprova delle proprie pretese, la società creditrice opposta/odierna appellata, abbia prodotto, sin Controparte_1 dalla fase monitoria, copia del contratto di fornitura servizio gas metano, debitamente sottoscritto dalle parti in data 26/03/2008; le letture dei consumi del punto di consegna effettuate dalla società distributrice
[...]
e comunicate a quale titolare della Controparte_2 Controparte_1 fornitura;
le fatture per l'effetto emesse, nonché l'estratto autentico Libro Iva della con la registrazione delle suddette fatture, autenticato CP_1 CP_1 dal dott. Commercialista (v. produzione di parte di I grado). Persona_1
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Si tratta pertanto di documentazione che, in applicazione dei principi sin qui citati, non può che ritenersi sufficiente, già in sede monitoria (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011), ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). A soluzioni dissimili non possono difatti indurre le contestazioni, reiterate in questa sede, circa la non veridicità dei consumi rilevati e fatturati (v. atto di opposizione, richiamato in appello). Per condivisa giurisprudenza, infatti, se è vero che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, essendo la rilevazione dei consumi assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit., nonché da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024), è altrettanto vero che il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione) (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9), trovando comunque applicazione il (generale) principio secondo cui di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01), dovendo il fruitore offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (v. da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024). Nel caso di specie, tuttavia, prive di tale specifica consistenza sono risultate le (mere) contestazioni articolate sul punto dall'opponente/odierno
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appellante, limitatosi a prospettare una minore contabilizzazione dei consumi (v. ancora atto di opposizione), con riferimenti estremamente generici - peraltro operati solo in corso di causa (v. ancora atto di opposizione del tutto muto in proposito) - alla necessaria prova della funzionalità del contatore ad opera della controparte, senza tuttavia corroborare, nemmeno dal punto di vista allegazionale, prima ancora che probatorio, le proprie asserzioni, rimaste perciò prive di qualsiasi richiamo e/o riscontro circa il dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette, anche in funzione dell'impiego di energia solitamente derivante dalle specifiche attività svolte, ovvero circa la riconducibilità dell'eccessività dei consumi (eventualmente rilevati) a fattori esterni al suo controllo e a lui non imputabili. Altrettanto prive di pregio devono considerarsi anche le contestazioni in ordine alla nullità della clausola determinativa del prezzo, parimenti reiterate in questa sede. Difatti, anche al netto della considerazione secondo cui il contratto in questione risale al 2008 (v. contratto debitamente sottoscritto di cui in atti) ed ha
– in assenza di compiuti riscontri di segno contrario - avuto pacificamente esecuzione sino al 2016, anno cui si riferiscono le fatture per cui è causa (v. fatture in atti), deve mettersi in evidenza come dalla lettura del suddetto contratto emerga che alla pagina n. 2, nella parte dedicata al “Dichiara di”, risulta precisato altresì che l'utente era a conoscenza ed accettava le norme riportate nel regolamento di fornitura del quale la presente richiesta di fornitura servizio gas metano costituisce parte integrante e sostanziale (v. lett. f) pag. 2 del contratto del 26/03/2008); mentre alla lett. l), sempre nella parte “Dichiara di”, venga indicato che l'utente medesimo dichiara di: aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 10 dal codice di condotta commerciale adottato con delibera n° 126/04….. nonché di essere consapevole delle condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione 4 dicembre 2004 dell'AEEG n. 138/03, che dichiara di conoscere (v. ancora contratto in atti). In altri termini, non può ritenersi che il contratto non recasse (già al momento della stipula) la determinazione del relativo prezzo, con tutto ciò che ne consegue, al di là di ogni altra questione, in punto di autentica infondatezza delle eccezioni in proposito articolate sul predetto, e non riscontrato, presupposto (v. atto di appello).
Alla stregua di quanto sin qui riferito, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'appello così come proposto, con contestuale conferma della sentenza impugnata, fermo l'assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo
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di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n. 137/2021, pubblicata in data 03/09/2021 e non notificata, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t delle spese del giudizio,
[...] liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
10 Tribunale di Avellino n. 883/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 23/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 883/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025 nella causa n. 883/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n. 137/2021, pubblicata in data 03/09/2021 e non notificata, resa in materia di “somministrazione” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. RACCA MATTIA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. GALLO VINCENZO
- appellata - Conclusioni All'udienza del 23/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2 Tribunale di Avellino n. 883/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante, , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
17/2020 reso dal Giudice di Pace di Montoro in favore dell'odierna appellata,
in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 il pagamento di € 1.109,94, quale credito relativo al mancato pagamento di fatture per somministrazione di gas, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: [...] L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata. L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo n. 17/2020 di € 1.109,84, eccependo la prescrizione, in particolare quella biennale di cui alla legge di bilancio 2018. L'opposta Società Phlogas &
Power Srl, in persona del titolare p.t., si costituiva, produceva contratto di fornitura servizio gas metano del 26.03.2008, chiedeva il rigetto della domanda, con richiesta di provvisoria esecuzione. Com'è noto, in ambito contrattuale, nel giudizio ordinario di opposizione a monitorio, la distribuzione dei carichi probatori impone che l'asserito creditore deve porre a base del proprio presunto diritto di credito fatti costitutivi dell'azione e che il presunto debitore circostanze modificative, ostative o estintive a base della propria eccezione. Va rilevato, in particolare, che la Corte, con decisione del 12 gennaio 2016, n. 299, confermava l'insegnamento (oramai granitico) secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass.
18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/0672006 n° 13651; Cass.
15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass.
17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Modena 16/05/2012; Tribunale di Milano
02/12/2014; Tribunale di Salerno 02/11/2014; Tribunale di Messina 03/05/2006;
Tribunale di Padova 25/11/2014). Nel presente giudizio deve darsi atto che la richiesta del credito è stata impugnata come prescritta. Effettivamente la Legge di
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Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) stabilisce in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua. Ma
a partire dal 1° marzo 2018, senza effetto retroattivo. Ciò significa che tutte le fatture posteriori al 1° marzo 2018 si prescrivono dopo due anni, mentre quelle anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo cinque anni. Re melius perpensa le fatture alla base del monitorio del decreto ingiuntivo n. 17 del
22.04.2020 sono tutte del 2016. E pertanto valgono i 5 anni. Ne consegue il buon diritto dell'opposta. Le spese seguono la soccombenza. […] (v. sentenza in atti). Avverso la predetta decisione veniva proposto appello da
[...]
per i seguenti motivi: […] 1) Illogicità della decisione – Parte_1
Erronea valutazione delle prove documentali. […] atteso che […] in seno al giudizio di primo grado l'appellante ha sollevato le seguenti contestazioni: a) È stata contestata la valenza probatoria delle fatture poste a corredo del monitorio opposto, considerato che nessun altro documento è stato prodotto e nessuna altra prova è stata offerta dall'appellata al fine di provare il presunto credito;
b) Sono stati contestati i consumi nella maniera che segue: - in relazione alla fattura n.
1/2016/17947 del 20/01/16 di € 395,50, sono riportati consumi di smc 445,00, ma in realtà sono stati consumati smc 234,00; - in relazione alla fattura n.
1/2016/53321 del 21/03/16 di € 295,76, sono riportati consumi di smc.: 405,013 quando in realtà sono stati consumati smc 201,34; - per quanto riguarda la fattura n. 1/2016/87132 del 10/05/16 di € 180,00, sono indicati consumi di smc 213,372, ma effettivamente i consumi ammontano a smc 138,78. - infine con riguardo alla fattura n. 1/2016/173056 del 25/10/16 di € 238,50, i consumi indicati ammontano a smc 402,00 ma correttamente sono stati consumati mc 221,54; c) da ultimo ma non per importanza sono stati contestati i prezzi applicati perché unilateralmente applicati ed in assenza di qualsivoglia pattuizione. Il primo giudice nel capo impugnato da un lato disconosce la valenza probatoria della fattura nel caso in cui vengono sollevate contestazioni, ma terminata la digressione sulla questione, non ne trae le giuste conclusioni perché ha respinto l'opposizione.
Considerato che
il credito della società appellata è stato solo documentato da fatture le quali sono state specificamente contestate, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere non provato il credito ingiunto e quindi accogliere l'opposizione. … Considerato che alcuna prova è stata offerta sul corretto funzionamento del contatore il primo giudice non doveva limitarsi a ritenere sufficiente la prova offerta mediante le fatture, senza verificare (anche mediante l'ausilio di una ctu) il corretto funzionamento del contatore. … Altresì occorre precisare che l'opposta/appellata non ha contestato questa circostanza non prendendo posizione sui fatti, pertanto le contestazioni sui consumi di gas, in ossequio al principio di non contestazione dovevano ritenersi pacifiche ed acquisite al processo. […]; 2) Vizio di omessa pronunzia - Omesso rilievo della nullità della clausola determinativa del prezzo –
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Violazione dell'art. 633 c.p.c. […] considerato che […] In prime cure l'appellante ha sollevato le ulteriori contestazioni: a) la nullità della clausola determinativa del prezzo, mancandone ogni riferimento in contratto. Nel contratto di somministrazione manca ogni riferimento ai prezzi applicati in fattura. Si osserva che l'opponente è consumatore in quanto ha usufruito della somministrazione di gas per scopi estranei all'attività di impresa,infatti la categoria d'uso (in conformità con la Delibera AEEG n. 17/07) di cui al contratto prevede: uso cottura cibi + acqua calda sanitaria Riscaldamento individuale. Pertanto nella fattispecie in esame trova applicazione il Codice del Consumo che all'art. 33 lettera n) prevede che sono vessatorie e (quindi nulle) le clausole a mezzo delle quali il professionista determini il prezzo dei beni o dei servizi al momento della consegna o della prestazione (lett.
n). Nel caso in esame il prezzo è stato unilateralmente determinato al momento dell'erogazione del gas, non essendovi traccia di qualsivoglia pattuizione in contratto del prezzo applicato. … b) Altro motivo di nullità della clausola determinativa del prezzo è il seguente: Il combinato disposto degli artt. 1474-1561
c.c. prevede che in caso di mancata determinazione del prezzo lo stesso può essere determinato osservando i seguenti criteri: 1) Prezzo normalmente praticato dal venditore. In questo caso l'opposta non ha prodotto alcuna documentazione, dal quale si può ricavare che i prezzi applicati nelle fatture a base del monitorio opposto, corrispondono ai prezzi praticati abitualmente dalla società somministrante. (s.v.: Tribunale Rovigo, Sent., 21-06-2018 edita in Pluris Cedam).
Si ribadisce ancora una volta che le fatture a corredo del monitorio non sono state mai recapitate all'opponente, e quindi solo in seno al giudizio di primo grado lo stesso ha potuto formulare delle specifiche contestazioni. 2) Prezzo ricavato dai listini di borsa o di mercato. Nel caso in esame l'opposta non ha prodotto alcun listino di borsa o di mercato dai quali potersi desumere che il prezzo applicato nelle fatture sia congruo. In conclusione la clausola determinativa del prezzo è da ritenersi nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, non avendo l'opposta offerto elementi per la determinazione del prezzo, al fine di ricorrere, ai criteri suppletivi, dettati dalle citate norme è a carico dell'opposta [...] Tutte le circostanze esaminate nel presente capo integrano anche la violazione dell'art. 633
c.p.c., perché il credito ingiunto è carente del requisito della “liquidità” … Nel caso in esame la carenza di elementi idonei a poter determinare il prezzo della fornitura, doveva indurre il primo giudice a revocare l'opposto decreto ingiuntivo con conseguente accoglimento dell'opposizione, stante l'impossibilità di poter determinare il prezzo. […]; 3) Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. […] atteso che […] - quanto al fumus boni iuris lo stesso è integrato da tutte le deduzioni di cui al presente atto - quanto al periculum in mora si osserva che gli opponenti nelle more del giudizio di appello si troverebbero ad affrontare una esecuzione forzata sui loro beni, sulla base di un titolo meritevole di
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riforma. Quindi è da ritenere che il periculum in mora debba considerarsi in re ipsa, perché una probabile esecuzione su un titolo ingiusto produrrebbe un ingente danno al patrimonio dell'appellante (s.v. Trib. di Torino del 26/06/19 dita in Centro
Anomalie Bancarie). […]. Per la conferma della sentenza insisteva l'appellata, CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, stante
[...]
l'inammissibilità per carenza della specificità dei motivi e in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello proposto. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, preme evidenziare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione oggetto di gravame, nella parte in cui rigetta l'opposizione avanzata in prime cure dall'odierno appellante, seppure con le precisazioni ed integrazioni motivazionali di cui in seguito. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
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22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Tanto detto, e venendo alla fattispecie in esame, non ci si può esimere dal rilevare come, a riprova delle proprie pretese, la società creditrice opposta/odierna appellata, abbia prodotto, sin Controparte_1 dalla fase monitoria, copia del contratto di fornitura servizio gas metano, debitamente sottoscritto dalle parti in data 26/03/2008; le letture dei consumi del punto di consegna effettuate dalla società distributrice
[...]
e comunicate a quale titolare della Controparte_2 Controparte_1 fornitura;
le fatture per l'effetto emesse, nonché l'estratto autentico Libro Iva della con la registrazione delle suddette fatture, autenticato CP_1 CP_1 dal dott. Commercialista (v. produzione di parte di I grado). Persona_1
7 Tribunale di Avellino n. 883/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Si tratta pertanto di documentazione che, in applicazione dei principi sin qui citati, non può che ritenersi sufficiente, già in sede monitoria (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011), ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). A soluzioni dissimili non possono difatti indurre le contestazioni, reiterate in questa sede, circa la non veridicità dei consumi rilevati e fatturati (v. atto di opposizione, richiamato in appello). Per condivisa giurisprudenza, infatti, se è vero che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, essendo la rilevazione dei consumi assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit., nonché da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024), è altrettanto vero che il presupposto è che si tratti di compiuta e non “mera” contestazione, dovendo l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione) (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9), trovando comunque applicazione il (generale) principio secondo cui di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01), dovendo il fruitore offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (v. da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024). Nel caso di specie, tuttavia, prive di tale specifica consistenza sono risultate le (mere) contestazioni articolate sul punto dall'opponente/odierno
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appellante, limitatosi a prospettare una minore contabilizzazione dei consumi (v. ancora atto di opposizione), con riferimenti estremamente generici - peraltro operati solo in corso di causa (v. ancora atto di opposizione del tutto muto in proposito) - alla necessaria prova della funzionalità del contatore ad opera della controparte, senza tuttavia corroborare, nemmeno dal punto di vista allegazionale, prima ancora che probatorio, le proprie asserzioni, rimaste perciò prive di qualsiasi richiamo e/o riscontro circa il dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette, anche in funzione dell'impiego di energia solitamente derivante dalle specifiche attività svolte, ovvero circa la riconducibilità dell'eccessività dei consumi (eventualmente rilevati) a fattori esterni al suo controllo e a lui non imputabili. Altrettanto prive di pregio devono considerarsi anche le contestazioni in ordine alla nullità della clausola determinativa del prezzo, parimenti reiterate in questa sede. Difatti, anche al netto della considerazione secondo cui il contratto in questione risale al 2008 (v. contratto debitamente sottoscritto di cui in atti) ed ha
– in assenza di compiuti riscontri di segno contrario - avuto pacificamente esecuzione sino al 2016, anno cui si riferiscono le fatture per cui è causa (v. fatture in atti), deve mettersi in evidenza come dalla lettura del suddetto contratto emerga che alla pagina n. 2, nella parte dedicata al “Dichiara di”, risulta precisato altresì che l'utente era a conoscenza ed accettava le norme riportate nel regolamento di fornitura del quale la presente richiesta di fornitura servizio gas metano costituisce parte integrante e sostanziale (v. lett. f) pag. 2 del contratto del 26/03/2008); mentre alla lett. l), sempre nella parte “Dichiara di”, venga indicato che l'utente medesimo dichiara di: aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 10 dal codice di condotta commerciale adottato con delibera n° 126/04….. nonché di essere consapevole delle condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione 4 dicembre 2004 dell'AEEG n. 138/03, che dichiara di conoscere (v. ancora contratto in atti). In altri termini, non può ritenersi che il contratto non recasse (già al momento della stipula) la determinazione del relativo prezzo, con tutto ciò che ne consegue, al di là di ogni altra questione, in punto di autentica infondatezza delle eccezioni in proposito articolate sul predetto, e non riscontrato, presupposto (v. atto di appello).
Alla stregua di quanto sin qui riferito, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'appello così come proposto, con contestuale conferma della sentenza impugnata, fermo l'assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo
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di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n. 137/2021, pubblicata in data 03/09/2021 e non notificata, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t delle spese del giudizio,
[...] liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
10 Tribunale di Avellino n. 883/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 23/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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