Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 19148
CASS
Sentenza 10 marzo 2009

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere che il divieto di consegna previsto, in tema di mandato di arresto europeo, dall'art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005, sia espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino. (Fattispecie relativa ad una domanda estradizionale avanzata dalle autorità moldave, in cui è stata ritenuta non ostativa la minore età di cinque anni del figlio della persona richiesta in consegna).

Commentario1

  • 1Quale tutela dei figli minori nel MAE? (Cass. 15143/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2022

    La consegna di madre con prole convivente potrebbe violare i diritti fondamentali della persona se disposta senza una previa verifica da parte dell'ordinamento dello Stato richiedente che escludano che l'interessata possa essere sottoposta a condizioni incompatibili con la tutela della condizione di madre, a salvaguardia degli interessi del minore. Qualora l'ordinamento dell'autorità giudiziaria richiedente non contempli forme di tutela del diritto dei figli a non essere privati del ruolo della madre, secondo modalità comparabili a quelle previste dall'ordinamento interno, si determinerebbe, infatti, una lesione di diritti fondamentali, previsti sia dalla Costituzione che dalla CEDU, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 19148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19148
Data del deposito : 10 marzo 2009

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