Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere che il divieto di consegna previsto, in tema di mandato di arresto europeo, dall'art. 18, lett. s), della L. n. 69 del 2005, sia espressione di un principio generale informato alla primaria esigenza di tutela dell'interesse del bambino. (Fattispecie relativa ad una domanda estradizionale avanzata dalle autorità moldave, in cui è stata ritenuta non ostativa la minore età di cinque anni del figlio della persona richiesta in consegna).
Commentario • 1
- 1. Quale tutela dei figli minori nel MAE? (Cass. 15143/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2022
La consegna di madre con prole convivente potrebbe violare i diritti fondamentali della persona se disposta senza una previa verifica da parte dell'ordinamento dello Stato richiedente che escludano che l'interessata possa essere sottoposta a condizioni incompatibili con la tutela della condizione di madre, a salvaguardia degli interessi del minore. Qualora l'ordinamento dell'autorità giudiziaria richiedente non contempli forme di tutela del diritto dei figli a non essere privati del ruolo della madre, secondo modalità comparabili a quelle previste dall'ordinamento interno, si determinerebbe, infatti, una lesione di diritti fondamentali, previsti sia dalla Costituzione che dalla CEDU, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 19148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19148 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
19 148 /09 ESTR. 48 Sentenza n.554
M Registro generale n. 2713 del 2009
Udienza in Camera di consiglio del 10 marzo 2009 (n. 14 del ruolo)
RE P UB B LICA ITAL IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
1. Dott. Antonio S. Agrò Consigliere
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
Consigliere 4. Dott. Carlo Citterio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CR NA Ilie, n. a Cimişlia (Moldavia) 1'8.10.1976
avverso la sentenza in data 9 gennaio 2009 della Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Carmine Stabile, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per la ricorrente l'avv. Francesco Vanzetta, in sostituzione dell'avv. Carmelo Cataliotti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizioni verso la
Repubblica di Moldavia di NA Ilie CR, cittadina moldava, nei cui confronti la Corte Suprema di Giustizia di Chisinau aveva in data 21 aprile 2003 emesso ordine di esecuzione in relazione
Er
La UD veniva arrestata in data 21 febbraio 2008, a norma dell'art. 716 c.p.p. dai Carabinieri della Stazione di Medesano, a seguito di mandato di cattura internazionale emesso in data 21 aprile 2003, e l'arresto veniva in data 22 febbraio convalidato dal
Presidente della predetta Corte di appello che, contestualmente, applicava alla medesima la custodia cautelare in carcere. Detta misura veniva poi revocata in data 4 aprile 2008 dalla Corte di appello, non essendo ancora pervenuta domanda di estradizione. Successivamente, una volta pervenuta detta domanda, con ordinanza in data 2 dicembre 2008 veniva applicata alla UD la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri di
Medesano.
Ricorre per cassazione l'estradanda, a mezzo del difensore, avv. Carmelo Cataliotti, il quale deduce, con un primo motivo, la violazione degli artt. 143 n. 2, 242 c.p.p. e 201 disp. att.
c.p.p., non essendo stato provveduto a nominare un interprete ai fini della traduzione dei documenti allegati alla domanda di estradizione, onde consentire alla persona interessata di nominare un proprio consulente tecnico. Con un secondo motivo, si deduce la mancanza di adeguata motivazione circa l'affidamento del figlio della estradanda, di soli cinque anni.
Ad avviso della Corte il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo non trova alcun aggancio con l'evidenza degli atti, dai quali positivamente risulta che l'estradanda comprende e parla correttamente la lingua italiana.
Quanto al secondo motivo, questa Corte ha avuto occasione di affermare che non sussistono le condizioni per l'accoglimento di una domanda per l'estradizione di una persona madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere il divieto di consegna previsto dall'art. 18, lett. s) della legge 22 aprile 2005, n. 69 in tema di mandato di arresto europeo, espressione di un principio generale, informato all'esigenza primaria di tutela dell'interesse del bambino (Sez. VI, 4 dicembre
2007, Kochanska).
Trattandosi, nella specie, di un figlio che si dice essere dell'età di cinque anni, situazione non ostativa alla estradizione, deve ritenersi che ciò comporti esclusivamente problemi di affidamento, che possono trovare idonea soluzione in ambito familiare (risultando dallo stesso ricorso l'esistenza di un padre avente residenza in Italia) 0, se il caso lo richiedesse, attraverso provvedimenti dell'a.g. preposta agli affari minorili;
fermo restando che se la madre ritenesse indispensabile mantenere il contatto con il figlio, nell'interesse di quest'ultimo, tale esigenza dovrebbe essere dalla stessa rappresentata alle autorità moldave, cui spetta adottare i relativi provvedimenti, anche in ambito penitenziario.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 1.000 (mille).
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Resta fermo che dalla pena che l'estradanda ha da scontare
l'autorità moldava dovrà detrarre il periodo di custodia cautelare subito dalla medesima nell'ambito della presente procedura (v. tra le altre Cass., sez. VI, 24 novembre 2006, Bala Ionel).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Così deciso addì 10 marzo 2009.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Squiti DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 7 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
معموص