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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
2068/2022, pubblicata il 30.5.2022, iscritto al n. 5564/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in , Via Unità Italiana Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
n. 28, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., dott. rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Antonia Sarro (c.f. C.F._1
),
[...]
appellante nei confronti di
(p.iva ), con sede in Mondragone (CE), Via Controparte_1 P.IVA_2
Stazione Traversa II snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco
Picazio (c.f. , CodiceFiscale_2
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 22.12.2022, l ha impugnato davanti a questa Corte Parte_3
la sentenza n. 2068/2022, pubblicata il 30.5.2022, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 2624/2020 del 7.12.2020, dell'importo di
85.568,19 €, oltre interessi contrattuali e spese, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2016.
Il Tribunale infatti, respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, aveva affermato in punto di diritto che le prestazioni svolte non erano state contestate e che la tardiva comunicazione delle date presunte di esaurimento del tetto di spesa e la mancata prova della regressione tariffaria e dei motivi degli asseriti ulteriori tagli di spesa rendevano l'opposizione non provata. Parte Con il primo motivo di appello, l' deduceva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi Pt_3 messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Come secondo motivo censurava la sentenza nella parte in cui aveva affermato non avere assolto all'onere probatorio su di lei gravante, avendo prodotto la determinazione dirigenziale n.
7292/2017 di approvazione del consuntivo anno 2016 – branca radiologia (allegato 2 in primo grado) per cui, avendo sempre informato il centro sanitario dell'andamento dei consumi di branca, sia preventivamente che a consuntivo, era inesigibile ogni prestazione eccedente il tetto di spesa.
Deduceva altresì che il meccanismo della regressione tariffaria non poteva essere influenzato dalla presunta tardività dei monitoraggi, che la controparte non aveva contestato la quantificazione della
RTU applicata, che la documentazione prodotta in primo grado evidenziava le avvenute comunicazioni dei monitoraggi, che in ultima analisi andava applicata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto. Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo la inammissibilità dell'appello per violazione Parte dei criteri di specificità e contestandone la fondatezza, non avendo l' mai prodotto in primo grado il consuntivo dell'anno 2016, e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla udienza collegiale del 16.4.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va respinta l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., risultando pienamente intelligibili e specifici i motivi di appello svolti.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Deve invece essere accolto il secondo motivo di appello, inerente la non retribuibilità delle prestazioni per superamento del tetto di spesa e applicazione della regressione tariffaria.
Come affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, le deliberazioni Parte dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale
e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive informazioni Parte rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno
«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché
l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Parimenti appare inammissibile ogni contestazione in ordine alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, non essendo sindacabile tale procedimento dal G.O. (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018).
Ciò che appare essere rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, nel caso in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite. Parte Tali devono ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' deve ritenersi obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri Pt_1
Posto quanto sopra, ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non provate Parte Parte dall' le eccezioni da essa svolte in atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Aveva infatti l' eccepito che, in relazione all'importo ingiunto di 85.568,19 €, era stata applicata la regressione tariffaria per 18.531,66 €, erano state escluse 67.036,52 € per prestazioni effettuate oltre i limiti di spesa fissati per il 2016 ed erano stati effettuati tagli per 2.488,10 €. Parte Ora, come esposto dall' in atto di appello, effettivamente risulta da lei prodotta in primo grado la determina dirigenziale n. 7292/2017 del 7.11.2017, non impugnata, con la quale il dirigente
Parte dell' ha accertato a consuntivo per l'anno 2016 l'esaurimento del tetto di spesa alla data del
29.10.2016, determinando la regressione tariffaria nella misura del 2,19% totale (e nella misura dello
0,0218% per ogni singolo centro sanitario) del fatturato per le prestazioni residue rese fino a tale data e deliberando il non riconoscimento delle prestazioni rese successivamente.
Risulta poi prodotta, e ne dà contezza lo stesso primo giudicante e non è stato contestato, la ricevuta della comunicazione di monitoraggio inviata a mezzo pec in data 21.9.2016, con la quale per la branca radiologia era stata indicata quale data presunta di raggiungimento del limite di spesa il 3 novembre 2016.
Per quanto una successiva comunicazione sia stata inviata anche in data 24.11.2016, riportante una data di fine budget in data anticipata del 20/22 ottobre 2016, questa seconda comunicazione appare successiva alla data di esaurimento del tetto di spesa, per cui deve ritenersi che solo le prestazioni rese dal Centro successivamente al 3 novembre 2016 debbano non essere retribuite, in quanto rese successivamente alla data presunta di esaurimento del tetto di spesa preventivamente
Parte comunicata dall' mentre per le prestazioni rese fino a tale data debba applicarsi la regressione tariffaria.
Parte Correttamente pertanto l' ha applicato la regressione tariffaria su tutte le prestazioni rese sul fatturato fino ad ottobre 2016, per l'importo di 18.531,66 €. Dalla stessa delibera dirigenziale risulta che per il mese di ottobre non sono state riconosciute prestazioni per 2.026,57 € in quanto rese oltre l'esaurimento del limite di spesa, evidentemente in quanto prestazioni rese tra il 29.10.2016 ed il 31.10.2016, ma tale detrazione appare essere errata in quanto, come detto, è solo dal 3.11.2016 che andavano non retribuite le prestazioni mentre per quelle precedenti andava applicata la regressione
Parte tariffaria. Di conseguenza è fondata l'eccezione dell' di non retribuibilità per superamento del tetto di spesa delle sole prestazioni rese nel mese di novembre per 65.009,95 €, come da tabulato allegato alla determina dirigenziale (non risultando provato lo svolgimento di prestazioni nel periodo tra l'1 novembre ed il 3 novembre, che altrimenti pure si sarebbe dovuto retribuire detraendo la regressione tariffaria).
Dunque, a fronte dell'importo ingiunto, non sono dovuti gli importi di (18.531,67 + 65.009,95
+ 44,17 € quale regressione tariffaria sull'importo di 2.026,57 € =) 83.585,79 €.
Residuerebbe quindi ancora dovuto al centro sanitario l'importo di (85.568,19 € quale importo ingiunto – 83.585,79 € quale non dovuto a titolo di RTU e superamento limite di spesa =) 1.982,40
€.
Nessuna censura è stata svolta dall'appellante avverso la sentenza di primo grado nella parte Parte in cui ha ritenuto non essere stata fornita prova da parte dell' dei presupposti per l'effettuazione degli ulteriori tagli per controlli analitici su impegnative per 2.488,10 €.
L'appello deve pertanto essere parzialmente accolto e, revocato il decreto ingiuntivo opposto,
l'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di 1.982,40 €, oltre gli interessi moratori contrattualmente pattuiti.
L'esito complessivo del giudizio ed il riconoscimento di un solo esiguo importo in favore dell'appellata, soccombente per il residuo, giustificano la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_3
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 2068/2022, in contraddittorio
[...]
con lo così provvede: Controparte_1
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 2624/2020 in oggetto e condanna l' al pagamento in favore dello Parte_3 Controparte_1 dell'importo di 1.982,40 € oltre interessi come in motivazione.
[...]
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 28.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo