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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/10/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2326 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Vaticano n. 45 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Massimiliano Gabrielli che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Campitelli n. Controparte_1
2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti, con gli Avv.ti Davide Sportelli e Emanuela Boca, giusta procura agli atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 29/11/2022 , premesso che ella Parte_1 presta la propria attività lavorativa, alle dipendenze della Controparte_1 con mansioni di Sales Assistant, presso l'Aeroporto di Roma –Fiumicino, corner Parfums RI
OR, con inquadramento nel III° livello C.C.N.L. Commercio, si doleva della circostanza che la datrice di lavoro con mail/pec del 20.09.2022 le ha applicato la sanzione disciplinare di 2 ore di multa per fatti a suo avviso insussistenti. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- Accertare e dichiarare per le ragioni esposte in ricorso l'illegittimità del provvedimento disciplinare adottato dalla nei confronti della ricorrente;
Controparte_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Per l'effetto ordinare alla Società resistente la revoca del provvedimento disciplinare di due ore di multa adottato nei suoi confronti con conseguente restituzione della somma trattenuta nella mensilità di ottobre 2022;
- Condannare la parte datoriale al risarcimento del danno in favore della ricorrente, anche in base al contegno processuale ai sensi dell'art. 96 3^ comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, chiedeva di ridurre e/o derubricare la sanzione comminata.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2.Osserva il Tribunale che a fondamento della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente
(all. 5 di parte ric.) e della precedente contestazione disciplinare (all. 3 di parte ric.), la
[...] ha posto la circostanza che in data 21 agosto 2022, mentre prestava Controparte_1 servizio nel luogo di lavoro assegnato (corner Parfums RI OR presso l'Aeroporto di
[...]
), la ricorrente sarebbe stata sorpresa, alle ore 17,00 circa “a chiacchierare con le colleghe dei CP_2 corner limitrofi incurante della clientela che si avvicinava presso il corner che Lei presidiava e che avrebbe invece dovuto assistere”.
3.Tale risultando il tenore degli addebiti disciplinari mossi alla lavoratrice, occorre, innanzitutto, rilevare che, contrariamento a quando sostenuto dalla società resistente, i fatti disciplinarmente rilevanti sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della
. Parte_1
Ed, infatti, sia nelle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento disciplinare (all. 4 di parte ric.) sia nel ricorso introduttivo del giudizio, la lavoratrice ha contestato di aver, in data 21 agosto 2022 alle ore 17,00, chiacchierato con le colleghe dei corner limitrofi e di aver assunto un atteggiamento incurante della clientela che ci avvicinava al corner -comportamento evidentemente contrastante con l'obbligo di diligenza nello svolgimento della prestazione lavorativa – precisando che la domenica 21 agosto 2022 alle ore 17,00 ella si trovava puntualmente in servizio all'interno
2 di 6 TRIBUNALE Controparte_3
del proprio corner, che, trattandosi di una domenica di fine agosto non vi era movimento di passeggeri e nessun cliente all'interno del corner e che, alla luce di ciò, ella si stava confrontando con le colleghe dei corner limitrofi in ordine allo svolgimento delle operazioni di magazzino
(rientranti nelle proprie mansioni). La ricorrente ha allegato, dunque, di aver posto in essere un comportamento diverso da quello contestato, conforme ai propri doveri e privo di rilevo disciplinare.
4.Alla luce delle contestazioni mosse dalla lavoratrice, incombeva su parte datoriale l'onere di provare i fatti posti alla base della contestazione disciplinare ovvero che la in data Parte_1
21 agosto 2022 alle ore 17,00, stesse chiacchierando con le colleghe dei corner limitrofi mentre vi erano clienti che si avvicinavano al corner, che, dunque, venivano trascurati.
Costituisce, invero, principio generale e consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il datore di lavoro è onerato di fornire la prova della condotta del dipendente che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. art. 5 l. 604/1966 così come interpretato estensivamente dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, su cui, ex multiis, Cassazione civile , sez. VI , 22/06/2018 , n. 16597, Cassazione civile , sez. lav. , 26/02/2021 , n. 5478).
5. Ebbene, dall'istruttoria svolta non è emersa la prova dei fatti qui rilevanti.
5.1. Ed, infatti, la teste –la cui attendibilità deve comunque essere valutata con Testimone_1 particolare rigore, risultando colei che ha segnalato la condotta asseritamente inadempiente della
, generando l'attivazione del procedimento disciplinare – non ha riferito di aver visto la Parte_1 ricorrente il 21 agosto 2022 alle ore 17,00 mentre chiacchierava con le colleghe dei corner limitrofi ma ha precisato che in detta giornata ella si trovava in aeroporto la mattina (intorno alle 7,30 –
8,00), aggiungendo di non ricordare di essere ripassata nel pomeriggio di quella stessa giornata o comunque di essere ripassata prima della fine del turno della ricorrente.
Anche a voler ritenere, come sostiene parte resistente nelle note conclusionali, che la teste, alla luce del lasso temporale trascorso dagli eventi al momento della deposizione, abbia fatto confusione sulle date e sugli orari, deve essere evidenziato che la non ha neppure riferito di Tes_1 aver assistito agli eventi decritti nella contestazione disciplinare dalla quale è scaturita la sanzione al vaglio. La teste, invero, si è limitata ad affermare che il 21 agosto del 2022 alle ore 7,30 di mattina avrebbe visto la ricorrente che “parlava con altre due colleghe, promotrici di altri brand (SA AN e dell'altra non ricordo il nome)”, precisando “non mi sono avvicinata per sentire cosa dicessero”; non avendo udito i dialoghi, dunque, la non ha potuto chiarire se la ricorrente fosse intenta in un Tes_1
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dialogo di natura lavorativa con le colleghe – ovviamente privo di rilevo disciplinare – ovvero se stesse chiacchierando di questioni extra lavorative – comportamento che può assumere un rilievo disciplinare ove comporti un pregiudizio all'attività lavorativa – . Non solo: la teste non ha neppure riferito che vi fossero clienti vicini al corner che venivano trascurati dalla , limitandosi alla Parte_1 generica affermazione per cui “la fascia oraria dalle 7,00 alle 8,00 di mattina è una delle più frequentate, in cui si riscontra maggior affluenza”, così non fornendo alcuna dimostrazione circa la potenziale lesività della condotta della lavoratrice.
5.2. Neppure il fatto oggetto di addebito ha trovato riscontro probatorio nelle testimonianze rese da e Testimone_2 Testimone_3
La AN – lavoratrice dipendente di altra società ma preposta a svolgere la prestazione insieme alla ricorrente – ha riferito di essere stata a lavoro nel pomeriggio del 21 agosto del 2022 ma di non poter ricordare la presenza o meno della ricorrente. In ogni caso ha significativamente dichiarato “Non è mai successo che io stessi parlando con la ricorrente durante il lavoro e che ci Testimone_1 abbia ripreso per questo motivo”.
La – dipendente della resistente che si è occupata della contestazione CP_4 CP_5 disciplinare per cui è causa – ha, poi, chiarito di non essere a conoscenza dei fatti per cognizione diretta, avendo fondato le decisioni in ordine al procedimento disciplinare sulle sole dichiarazioni di . Emerge, dunque, dalla deposizione che non vi sono stati altri soggetti presenti ai Testimone_1 fatti contestati che abbiano confermato la sussistenza degli addebiti in sede disciplinare.
6. Non avendo trovato riscontro probatorio la condotta inadempiente, che secondo la resistente sarebbe stata tenuta dalla in data 21 agosto 2022 alle ore 17,00 Parte_1
(chiacchierata con le colleghe dei corner limitrofi mentre vi erano clienti che si avvicinavano al corner, che, dunque, venivano trascurati), resta del tutto irrilevante la deduzione – e la correlata documentazione (all. 4 di parte res.) – secondo cui presso il corner OR domenica 21 agosto 2022 si è verificata una netta riduzione delle vendite nella fascia oraria tra le 17,00 e le 18,00, non potendo tale circostanza essere posta in connessione causale con un inadempimento della lavoratrice.
7. Stando così le cose appare inevitabile concludere che Controparte_1 non ha assolto all'onere di dimostrare che la abbia posto in essere, in data 21
[...] Parte_1 agosto 2022 alle ore 17,00, i comportamenti disciplinarmente rilevanti oggetto di addebito.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
8. Appare appena il caso di aggiungere che non possono assumere alcun rilievo nel presente giudizio – volto a vagliare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata con comunicazione del
20.09.2022 (all. 5 di parte ric.) – ulteriori episodi di presunti inadempimenti della lavoratrice, ai quali fa cenno la società e in parte narrati dalla teste Tes_1
In mancanza di espressa contestazione della recidiva nel corso del procedimento disciplinare, il thema decidendum non può infatti essere esteso ad altri eventi, dovendosi rammentare il principio dell'immutabilità della contestazione, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 29/07/2024, n.21175 secondo cui “i fatti che non sono fin dall'inizio descritti nella contestazione non possono giustificare il licenziamento, a meno che non si tratti di circostanze che non modificano il nucleo essenziale della contestazione, garantendo comunque al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa” nonché Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15006 del 14/06/2013 che ha messo il luce come
“nell'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, la contestazione dell'addebito deve esprimersi nell'attribuzione di fatti rilevanti e precisi e di univoco significato, al fine di consentire al lavoratore un'idonea e piena difesa. Ne consegue che l'errata indicazione del giorno in cui sarebbe stato commesso il fatto addebitato assume un valore decisivo ai fini della correttezza della contestazione poiché pregiudica il diritto alla prova spettante all'incolpato”).
9. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non avendo il datore di lavoro assolto all'onere di provare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare irrogata alla , le domande attoree sono suscettibili di accoglimento. Parte_1
Va, pertanto, dichiarata illegittima la sanzione disciplinare della multa di due ore irrogata con provvedimento del 20.09.2022, con conseguente condanna della Controparte_1
a provvedere alla rimozione di tutti i suoi effetti ed al pagamento in favore della
[...]
della somma decurtatale in applicazione della suddetta sanzione. Parte_1
10. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile). Come previsto dall'art. 4
D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
11. Non merita, d'altro canto, accoglimento l'istanza, avanzata dalla ricorrente, di condanna del resistente ex art. 96 c.p.c. non essendo ravvisabili nella condotta processuale tenuta da CP_1 gli estremi della mala fede e della colpa grave, identificate, la prima, nella consapevolezza dell'infondatezza della tesi in diritto sostenuta (secondo una impostazione soggettiva) ovvero nell'abuso del diritto di difesa (secondo una visione oggettiva) e, la seconda, in una inescusabile leggerezza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, annulla la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con comunicazione datata 20.09.2022.
Condanna a provvedere alla rimozione di tutti i suoi Controparte_1 effetti ed al pagamento in favore della ricorrente della somma decurtatale in applicazione della suddetta sanzione.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 5.324,00 di cui € 4.629,00 per compensi ed €
695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Civitavecchia, 16/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Dott.ssa Loredana Ionchese.
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2326 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Vaticano n. 45 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Massimiliano Gabrielli che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Campitelli n. Controparte_1
2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti, con gli Avv.ti Davide Sportelli e Emanuela Boca, giusta procura agli atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 29/11/2022 , premesso che ella Parte_1 presta la propria attività lavorativa, alle dipendenze della Controparte_1 con mansioni di Sales Assistant, presso l'Aeroporto di Roma –Fiumicino, corner Parfums RI
OR, con inquadramento nel III° livello C.C.N.L. Commercio, si doleva della circostanza che la datrice di lavoro con mail/pec del 20.09.2022 le ha applicato la sanzione disciplinare di 2 ore di multa per fatti a suo avviso insussistenti. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- Accertare e dichiarare per le ragioni esposte in ricorso l'illegittimità del provvedimento disciplinare adottato dalla nei confronti della ricorrente;
Controparte_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Per l'effetto ordinare alla Società resistente la revoca del provvedimento disciplinare di due ore di multa adottato nei suoi confronti con conseguente restituzione della somma trattenuta nella mensilità di ottobre 2022;
- Condannare la parte datoriale al risarcimento del danno in favore della ricorrente, anche in base al contegno processuale ai sensi dell'art. 96 3^ comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, chiedeva di ridurre e/o derubricare la sanzione comminata.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2.Osserva il Tribunale che a fondamento della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente
(all. 5 di parte ric.) e della precedente contestazione disciplinare (all. 3 di parte ric.), la
[...] ha posto la circostanza che in data 21 agosto 2022, mentre prestava Controparte_1 servizio nel luogo di lavoro assegnato (corner Parfums RI OR presso l'Aeroporto di
[...]
), la ricorrente sarebbe stata sorpresa, alle ore 17,00 circa “a chiacchierare con le colleghe dei CP_2 corner limitrofi incurante della clientela che si avvicinava presso il corner che Lei presidiava e che avrebbe invece dovuto assistere”.
3.Tale risultando il tenore degli addebiti disciplinari mossi alla lavoratrice, occorre, innanzitutto, rilevare che, contrariamento a quando sostenuto dalla società resistente, i fatti disciplinarmente rilevanti sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della
. Parte_1
Ed, infatti, sia nelle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento disciplinare (all. 4 di parte ric.) sia nel ricorso introduttivo del giudizio, la lavoratrice ha contestato di aver, in data 21 agosto 2022 alle ore 17,00, chiacchierato con le colleghe dei corner limitrofi e di aver assunto un atteggiamento incurante della clientela che ci avvicinava al corner -comportamento evidentemente contrastante con l'obbligo di diligenza nello svolgimento della prestazione lavorativa – precisando che la domenica 21 agosto 2022 alle ore 17,00 ella si trovava puntualmente in servizio all'interno
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del proprio corner, che, trattandosi di una domenica di fine agosto non vi era movimento di passeggeri e nessun cliente all'interno del corner e che, alla luce di ciò, ella si stava confrontando con le colleghe dei corner limitrofi in ordine allo svolgimento delle operazioni di magazzino
(rientranti nelle proprie mansioni). La ricorrente ha allegato, dunque, di aver posto in essere un comportamento diverso da quello contestato, conforme ai propri doveri e privo di rilevo disciplinare.
4.Alla luce delle contestazioni mosse dalla lavoratrice, incombeva su parte datoriale l'onere di provare i fatti posti alla base della contestazione disciplinare ovvero che la in data Parte_1
21 agosto 2022 alle ore 17,00, stesse chiacchierando con le colleghe dei corner limitrofi mentre vi erano clienti che si avvicinavano al corner, che, dunque, venivano trascurati.
Costituisce, invero, principio generale e consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il datore di lavoro è onerato di fornire la prova della condotta del dipendente che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. art. 5 l. 604/1966 così come interpretato estensivamente dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, su cui, ex multiis, Cassazione civile , sez. VI , 22/06/2018 , n. 16597, Cassazione civile , sez. lav. , 26/02/2021 , n. 5478).
5. Ebbene, dall'istruttoria svolta non è emersa la prova dei fatti qui rilevanti.
5.1. Ed, infatti, la teste –la cui attendibilità deve comunque essere valutata con Testimone_1 particolare rigore, risultando colei che ha segnalato la condotta asseritamente inadempiente della
, generando l'attivazione del procedimento disciplinare – non ha riferito di aver visto la Parte_1 ricorrente il 21 agosto 2022 alle ore 17,00 mentre chiacchierava con le colleghe dei corner limitrofi ma ha precisato che in detta giornata ella si trovava in aeroporto la mattina (intorno alle 7,30 –
8,00), aggiungendo di non ricordare di essere ripassata nel pomeriggio di quella stessa giornata o comunque di essere ripassata prima della fine del turno della ricorrente.
Anche a voler ritenere, come sostiene parte resistente nelle note conclusionali, che la teste, alla luce del lasso temporale trascorso dagli eventi al momento della deposizione, abbia fatto confusione sulle date e sugli orari, deve essere evidenziato che la non ha neppure riferito di Tes_1 aver assistito agli eventi decritti nella contestazione disciplinare dalla quale è scaturita la sanzione al vaglio. La teste, invero, si è limitata ad affermare che il 21 agosto del 2022 alle ore 7,30 di mattina avrebbe visto la ricorrente che “parlava con altre due colleghe, promotrici di altri brand (SA AN e dell'altra non ricordo il nome)”, precisando “non mi sono avvicinata per sentire cosa dicessero”; non avendo udito i dialoghi, dunque, la non ha potuto chiarire se la ricorrente fosse intenta in un Tes_1
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dialogo di natura lavorativa con le colleghe – ovviamente privo di rilevo disciplinare – ovvero se stesse chiacchierando di questioni extra lavorative – comportamento che può assumere un rilievo disciplinare ove comporti un pregiudizio all'attività lavorativa – . Non solo: la teste non ha neppure riferito che vi fossero clienti vicini al corner che venivano trascurati dalla , limitandosi alla Parte_1 generica affermazione per cui “la fascia oraria dalle 7,00 alle 8,00 di mattina è una delle più frequentate, in cui si riscontra maggior affluenza”, così non fornendo alcuna dimostrazione circa la potenziale lesività della condotta della lavoratrice.
5.2. Neppure il fatto oggetto di addebito ha trovato riscontro probatorio nelle testimonianze rese da e Testimone_2 Testimone_3
La AN – lavoratrice dipendente di altra società ma preposta a svolgere la prestazione insieme alla ricorrente – ha riferito di essere stata a lavoro nel pomeriggio del 21 agosto del 2022 ma di non poter ricordare la presenza o meno della ricorrente. In ogni caso ha significativamente dichiarato “Non è mai successo che io stessi parlando con la ricorrente durante il lavoro e che ci Testimone_1 abbia ripreso per questo motivo”.
La – dipendente della resistente che si è occupata della contestazione CP_4 CP_5 disciplinare per cui è causa – ha, poi, chiarito di non essere a conoscenza dei fatti per cognizione diretta, avendo fondato le decisioni in ordine al procedimento disciplinare sulle sole dichiarazioni di . Emerge, dunque, dalla deposizione che non vi sono stati altri soggetti presenti ai Testimone_1 fatti contestati che abbiano confermato la sussistenza degli addebiti in sede disciplinare.
6. Non avendo trovato riscontro probatorio la condotta inadempiente, che secondo la resistente sarebbe stata tenuta dalla in data 21 agosto 2022 alle ore 17,00 Parte_1
(chiacchierata con le colleghe dei corner limitrofi mentre vi erano clienti che si avvicinavano al corner, che, dunque, venivano trascurati), resta del tutto irrilevante la deduzione – e la correlata documentazione (all. 4 di parte res.) – secondo cui presso il corner OR domenica 21 agosto 2022 si è verificata una netta riduzione delle vendite nella fascia oraria tra le 17,00 e le 18,00, non potendo tale circostanza essere posta in connessione causale con un inadempimento della lavoratrice.
7. Stando così le cose appare inevitabile concludere che Controparte_1 non ha assolto all'onere di dimostrare che la abbia posto in essere, in data 21
[...] Parte_1 agosto 2022 alle ore 17,00, i comportamenti disciplinarmente rilevanti oggetto di addebito.
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8. Appare appena il caso di aggiungere che non possono assumere alcun rilievo nel presente giudizio – volto a vagliare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata con comunicazione del
20.09.2022 (all. 5 di parte ric.) – ulteriori episodi di presunti inadempimenti della lavoratrice, ai quali fa cenno la società e in parte narrati dalla teste Tes_1
In mancanza di espressa contestazione della recidiva nel corso del procedimento disciplinare, il thema decidendum non può infatti essere esteso ad altri eventi, dovendosi rammentare il principio dell'immutabilità della contestazione, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 29/07/2024, n.21175 secondo cui “i fatti che non sono fin dall'inizio descritti nella contestazione non possono giustificare il licenziamento, a meno che non si tratti di circostanze che non modificano il nucleo essenziale della contestazione, garantendo comunque al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa” nonché Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15006 del 14/06/2013 che ha messo il luce come
“nell'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, la contestazione dell'addebito deve esprimersi nell'attribuzione di fatti rilevanti e precisi e di univoco significato, al fine di consentire al lavoratore un'idonea e piena difesa. Ne consegue che l'errata indicazione del giorno in cui sarebbe stato commesso il fatto addebitato assume un valore decisivo ai fini della correttezza della contestazione poiché pregiudica il diritto alla prova spettante all'incolpato”).
9. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non avendo il datore di lavoro assolto all'onere di provare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare irrogata alla , le domande attoree sono suscettibili di accoglimento. Parte_1
Va, pertanto, dichiarata illegittima la sanzione disciplinare della multa di due ore irrogata con provvedimento del 20.09.2022, con conseguente condanna della Controparte_1
a provvedere alla rimozione di tutti i suoi effetti ed al pagamento in favore della
[...]
della somma decurtatale in applicazione della suddetta sanzione. Parte_1
10. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile). Come previsto dall'art. 4
D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
11. Non merita, d'altro canto, accoglimento l'istanza, avanzata dalla ricorrente, di condanna del resistente ex art. 96 c.p.c. non essendo ravvisabili nella condotta processuale tenuta da CP_1 gli estremi della mala fede e della colpa grave, identificate, la prima, nella consapevolezza dell'infondatezza della tesi in diritto sostenuta (secondo una impostazione soggettiva) ovvero nell'abuso del diritto di difesa (secondo una visione oggettiva) e, la seconda, in una inescusabile leggerezza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, annulla la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente con comunicazione datata 20.09.2022.
Condanna a provvedere alla rimozione di tutti i suoi Controparte_1 effetti ed al pagamento in favore della ricorrente della somma decurtatale in applicazione della suddetta sanzione.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 5.324,00 di cui € 4.629,00 per compensi ed €
695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Civitavecchia, 16/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT Dott.ssa Loredana Ionchese.
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