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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7040 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6800/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
CA IN Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IA PA Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6800 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di (C.F. ) e C.F._2 Persona_1 C.F._3
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Antonio Vittucci. Parte_3 C.F._4 pagina 1 di 6 APPELLANTI- ATTRICI IN RIASSUNZIONE
E
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. CP_1 P.IVA_1
APPELLATA- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le appellanti, attrici in riassunzione, hanno così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Roma N. 1006/2014 depositata 14.02.2014:
“A – dichiarare la responsabilità totale dell' er i danni subiti dagli attori e comunque tenuta CP_1 ex art 20 L. 865/71 all'indennizzo da occupazione legittima ed illegittima nella misura di euro 168.851,46 oltre rivalutazione ed interessi legali, o in quella di giustizia;
B – condannare per l'effetto, l' al pagamento in favore delle appellanti della somma di euro CP_1
168.851,46 o di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
C – con vittoria delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre le spese generali ed oneri di legge.”
L' ha chiesto: CP_1
“In via principale, che Codesta Ill.ma Corte di appello, rilevata l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 20, co.1, L.n. 865/71, dichiari prescritto il diritto fatto valere ex adverso. In via subordinata, ed in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata, dichiari in ogni caso la prescrizione della pretesa avversaria.
Con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e dei quali le odierne attrici in riassunzione sono eredi, Persona_1 Parte_3
citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la condanna della CP_1
convenuta al risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte illegittime compiute dall'ente nell'ambito della procedura d'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, coinvolgente i pagina 2 di 6 propri terreni. In via subordinata chiedevano la condanna al risarcimento dei danni per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Gli attori riferivano che, con Decreto n. 3253 del 2.6.1986, il Ministero dei Lavori Pubblici aveva approvato, dichiarandoli di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, i lavori di allargamento dell' nel tratto compreso fra l'Autostrada A/24 e lo svincolo della Via Parte_4
Provinciale Prenestina, e che il Prefetto di Roma, con Decreto n. 15751 del 12.7.1986, aveva autorizzato la ditta appaltatrice alla occupazione quinquennale, in via temporanea e d'urgenza, di alcune porzioni dei terreni.
Gli attori riferivano altresì che, già in via stragiudiziale, fin dal 19.9.1998 avevano presentato richiesta per l'indennità per l'espropriazione e il risarcimento per l'occupazione legittima ed illegittima.
Precisavano poi che l' versava in una situazione di illecito permanente e perdurante, CP_1
costituita dal protrarsi di una occupazione sine titulo, dalla scadenza del quinquennio, di una superficie interessata quindi da accessione invertita, nonché di una superficie non interessata dalla suddetta sulla quale erano inoltre stati causati danni permanenti.
L' si costituiva eccependo la prescrizione dei diritti vantati e comunque l'infondatezza delle CP_1
domande.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17110/2010, dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario in ordine alla domanda per il riconoscimento dell'indennità da occupazione legittima,
stante la competenza della Corte d'Appello di Roma, e rigettava per il resto le ulteriori domande attoree dichiarando infine inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c..
3. Gli attori proponevano appello rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Roma, ogni contraria eccezione o deduzione scritta, così decidere: “A –
dichiarare la responsabilità totale dell' er i danni subiti dagli attori e comunque tenuta ex art CP_1
20 L. 865/71 all'indennizzo dell'esproprio subìto sotto il profilo dell'occupazione temporanea delle seguenti
unità :
- foglio 653 part. 429 al mq 290 - foglio 653 part. 365 al mq 870 - foglio 653 part. 168 al mq 100 Per un
tot. Di mq 1.260
pagina 3 di 6 E sotto il profilo dell'accessione invertita delle seguenti unità : - fgl 653 part. 429 oggi 1312 per mq 181 -
fgl 653 part. 365 oggi 1310 e per mq 217 Tot. Mq 398
ED IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA :
B – condannare l' al risarcimento dei danni materiali in premessa descritti e morali subiti CP_1
dagli attori ed in loro favore nella misura complessiva di € 2.000.000,00 (di cui € 996.995,96 per danni
materiali) o nella misura di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ex art. 2043 cod. civ..
C – condannare in via subordinata l' al risarcimento dei danni per ingiustificato CP_1
arricchimento ex art. 2041 cod. civ. nella misura di € 2.000.000,00 o in quella di giustizia anche equitativa.
D – con condanna alle spese di lite.”.
3. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n.1006/2014, respingeva la domanda proposta dinanzi alla stessa quale giudice in unico grado, relativa all'indennità per l'occupazione legittima, e dichiarava invece inammissibile l'appello avverso la sentenza impugnata.
Quanto alla domanda di indennità per l'occupazione legittima, la Corte rilevava che al decreto di occupazione d'urgenza del 12.7.1986 era seguita l'occupazione solo il 28.11.1986 e quindi oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 20, comma 1, legge n. 865 del 1971, con la conseguenza che l'efficacia del decreto era venuta meno sin dall'inizio, sicché nulla era dovuto per il suddetto titolo.
4. in proprio e nella qualità di erede di (nel frattempo Persona_1 Parte_3
deceduta), e e quali eredi di proponevano quindi ricorso Pt_2 Parte_1 Parte_3
per cassazione e la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.16510/2019, accoglieva solo la doglianza relativa al rigetto della domanda di indennità per occupazione legittima.
La Corte di Cassazione non riteneva, quanto al motivo di ricorso accolto, di “mutare il proprio
prevalente orientamento che ritiene non applicabile alle occupazioni di urgenza finalizzate alla realizzazione
di opere stradali per conto dell' il primo comma dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, che prevede la CP_1
perdita di efficacia del decreto di occupazione ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua
emissione (Cass. n. 23279 del 2006, sez. un. n. 12587 del 1991). Ne consegue l'erroneità della statuizione
impugnata per avere ritenuto insussistente una occupazione legittima e negato, per questa ragione, la relativa
indennità.”.
pagina 4 di 6 Il ricorso veniva invece dichiarato inammissibile nel resto e la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per riesaminare la domanda relativa all'indennità di occupazione legittima e provvedere sulle spese.
5. e quali eredi di (nel frattempo deceduto) Pt_1 Parte_2 Persona_1
e di hanno riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello. Parte_3
Ai fini della quantificazione dell'indennizzo le attrici in riassunzione hanno dedotto che, in forza del decreto n. 15751 del Prefetto di Roma del 19.7.1986, l aveva occupato temporaneamente CP_1
dal 15.7.1987 per l'ampliamento del GRA di Roma, i cui lavori erano stati ultimati il 10.11.1989 (come da stato finale in atti) le seguenti unità immobiliari di proprietà delle ricorrenti: Terreni di Roma: -
foglio 653 part. 429, mq 290 - foglio 653 part. 365, mq 870 - foglio 653 part. 168, mq 100 per un tot.
di mq 1.260.
Inoltre le attrici hanno fatto riferimento a “L'occupazione da parte dell' della residua part. 365, CP_1
della part. 168 urbano e della part. 429, alla restituzione per intero delle part. 168 e 429, con pagamento delle
somme di L. 326.942.000, pari oggi ad €. 168.851,46, per occupazione legittima ed illegittima e quale
controvalore dei beni e manufatti distrutti durante l'occupazione.”
Hanno quindi concluso chiedendo dichiarare la responsabilità totale dell' per i danni CP_1
subiti dagli attori e comunque l'azienda tenuta ex art 20 L. n. 865/1971 all'indennizzo da occupazione legittima e illegittima nella misura di € 168.851,46, oltre rivalutazione e interessi legali, o in quella di giustizia, e la condanna al pagamento delle somme così determinate.
L' ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate e comunque ribadendo l'avvenuta CP_1
prescrizione del diritto vantato.
6. Le domande proposte non sono accoglibili.
Si deve preliminarmente rilevare che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla richiesta di indennità per occupazione legittima, ai sensi dell'art. 20 L. n. 865/1971.
Quanto alla prescrizione, il diritto all'indennità di occupazione, che ha carattere autonomo rispetto a quello all'indennità di espropriazione, sorge per effetto dell'emissione del relativo decreto,
e l'importo dovuto dev'essere calcolato in relazione a periodi di un anno e corrisposto al termine di ogni singola annualità, con la conseguenza che è da quest'ultima data che, in riferimento a ciascun pagina 5 di 6 periodo di detenzione del fondo, dev'essere fatto decorrere anche il termine di prescrizione (cfr.
Cass. n. 8452/2012).
L'indennità ex art. 20 L. n. 865/1971 compensa il solo mancato godimento del bene durante l'occupazione legittima che ha durata massima quinquennale e nel caso in esame, quindi, fino al quinquennio successivo al decreto di occupazione di urgenza del 19.7.1986, ossia fino al 19.7.1991.
Questo è il termine di decorrenza massimo della prescrizione, dovendosi comunque osservare che gli attori hanno dedotto che l'occupazione era durata fino al 1989.
Non ha quindi pregio il riferimento alla necessità di collocare il termine prescrizionale al momento della irreversibile trasformazione del bene, e quindi dal 2000, anno di completamento della strada con l'apposizione del tappetino bituminoso.
Pertanto le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Tenuto della particolarità delle questioni affrontate e dell'evoluzione giurisprudenziale sulle stesse durante l'intero corso del processo, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite anche per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte nel presente giudizio di rinvio;
2) Compensa le spese di lite per tutti i i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA PA CA IN
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