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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1703/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], Cod.Fisc.: Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], Cod.Fisc.:
[...] Parte_2 [...]
, rappresentate e difese dall'Avv. Crispino Ippolito;
C.F._2
appellanti
CONTRO
, nata a [...] l'[...] Cod.Fisc.: , Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Arcoleo;
appellata
Conclusioni delle appellanti:” Ritenere e dichiarare che la convenuta detiene
senza titolo l'appartamento per cui è causa e per l'effetto condannarla al rilascio
dello stesso in favore delle attrici. Condannare la convenuta al risarcimento dei
danni, ovvero a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento di una
indennità di occupazione dell'immobile per cui è causa, pari al valore locativo
dello stesso per il periodo di occupazione senza titolo, con interessi e
svalutazione monetaria. Dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili, e
comunque infondate in fatto ed in diritto le avverse domande ed eccezioni, e
l'insussistenza di alcun contratto di comodato. In via subordinata e nella pur
denegata ipotesi in cui devesse riconoscere l'esistenza di un contratto di
comodato o di un qualsiasi contratto, efficace o comunque opponibile alle attrici,
lo dichiari cessato alla data di morte del comodante, ovvero, anche ex art.1810
c.c., a quella della richiesta delle attrici o a quella che si chiede che la Corte di
Appello voglia comunque individuare, condannando la convenuta al rilascio
immediato dell'appartamento per cui è causa in favore delle attrici. In via ancor
più subordinata, e sempre nella pur denegata ipotesi in cui dovesse riconoscere
l'esistenza di un contratto di comodato efficace o comunque opponibile alle
attrici, dichiarare il diritto delle attrici al rilascio dell'appartamento per cui è causa
per sopravvenuta urgente ed imprevista necessità di disporre dello stesso ex
art.1809 c.c. e/o per l'uso improprio dello stesso per arrecare nocumento,
disturbo e per rendere impossibile la vita alle attrici, arrecando danni alla salute
delle stesse. Condannare comunque l'appellata al rilascio immediato
dell'appartamento de quo in favore delle appellanti. Condannare la convenuta al 3
pagamento delle spese e compensi difensivi dei due gradi del giudizio da
distrarre in favore del sottoscritto Avvocato ex art.93 c.p.c.”
”
Conclusioni dell'appellata: “come da comparsa di costituzione chiedendo il rigetto
del gravame e di tutte le domande in esso contenute con conseguente conferma
della sentenza di primo grado”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.12.2019 e la di lei figlia Parte_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Parte_1
chiedendo che, accertata la detenzione senza titolo da parte Controparte_1
della convenuta, moglie separata del loro rispettivo figlio/fratello, , CP_2
dell'appartamento di loro proprietà sito nel capoluogo siciliano, via S. Isidoro n.
112, piano primo, catastato al foglio 47, particella 5106 sub 7-8, la predetta venisse condannata al rilascio e al pagamento, a titolo di risarcimento del danno o di arricchimento senza causa, di una indennità per il periodo di abusiva occupazione.
si costituiva chiedendo l'integrale rigetto delle superiori pretese. Controparte_1
Deduceva la piena legittimità della sua detenzione dell'immobile in quanto era stata la stessa a concederlo in comodato nel lontano 1990 al figlio Pt_2
e a essa deducente in vista delle nozze e per la adibizione a loro CP_2
residenza familiare per come era in effetti avvenuto, precisando che l'unità
immobiliare costituiva ancora abitazione propria e delle tre figlie nate dal 4
matrimonio e che le era stata assegnata, nell'ambito del procedimento di separazione personale, con provvedimento presidenziale del 10.11.2017,
trascritto nei registri immobiliari il 7.3.2019.
Istruita la causa mediante documenti e con l'audizione di due testimoni indicati dalla parte convenuta, il Tribunale adito, con sentenza n.3486/2022 del 5-
7.9.2022, rigettava le domande e condannava le attrici alla refusione delle spese per la partecipazione al giudizio della controparte, disponendone il pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.115/2002.
Proponevano appello le soccombenti chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle domande sopra trascritte.
Resisteva insistendo per la conferma della pronuncia impugnata. Controparte_1
La causa, trattata in modalità scritta, è stata posta in decisione in data
11.12.2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
La sentenza impugnata ha ritenuto, in sintesi, che il compendio probatorio avesse dimostrato che la convenuta detenesse l'appartamento in forza di un rapporto di comodato sorto per volontà di , rispettivamente madre Parte_3
della e nonna dei germani originaria proprietaria dell'immobile, la Pt_2 Pt_1
quale aveva consentito ai nubendi di andarvi ad abitare subito dopo il matrimonio
(contratto il 7.9.1992), all'esito della ristrutturazione effettuata a loro cura e spese, e di utilizzarlo senza corrispondere alcun corrispettivo, rapporto che era proseguito alla morte della (avvenuta il 15.5.1998) e dopo il subentro delle Pt_3
attrici nella proprietà, e che, trattandosi di comodato di natura non precaria nei 5
termini chiariti da Cass. S.U. sent. 20448/2014, lo stesso non poteva cessare fino a quando non fossero venute meno le esigenze abitative del nucleo familiare della , composto anche da una figlia ancora minorenne;
escludeva, di CP_1
contro, che le attrici avessero addotto, al fine di giustificare la riconsegna del bene, un bisogno personale connotato dai caratteri richiesti dall'art.1809 comma
2 c.c..
Le appellanti muovono numerose censure al provvedimento impugnato che si rivelano tutte non accoglibili.
La prima deduce la violazione degli artt.112-115 c.p.c. per avere il Tribunale
effettuato una ricostruzione fattuale autonoma e difforme da quella allegata dalla nei suoi scritti difensivi, avendo individuato come originaria parte CP_1
comodante anziché . Parte_3 Parte_2
La doglianza si presenta priva di effettiva rilevanza.
Non va infatti dimenticato che l'azione recuperatoria proposta nell'atto introduttivo del giudizio era di natura reale, azionata dalle attrici in veste di proprietarie dell'immobile e volta al recupero di esso nei confronti di un occupante asseritamente abusivo;
la convenuta, da parte sua, aveva addotto l'esistenza del titolo contrattuale come mera difesa rispetto all'avversa prospettazione. E' vero che con la memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. le attrici avevano ampliato il thema decidendum chiedendo, in via subordinata rispetto alle domande iniziali,
l'accertamento della inesistenza del comodato o, in subordine, della sua sopravvenuta estinzione ma a tale accertamento avevano poi di fatto rinunciato 6
in sede di precisazione delle conclusioni, avendo insistito solo nell'originario petitum (v. conclusioni rese alla udienza del 5.5.2022).
Così individuato l'oggetto del giudizio, non solo non si pone un profilo di disintegrità del contraddittorio (per non essere stato evocato il , CP_2
che, pacificamente, non è più nel godimento dell'immobile), ma, ai fini del decidere, assume rilevanza solo verificare l'esistenza e la vigenza del riferito rapporto obbligatorio e la sua natura e non anche l'identità esatta del primo dante causa, che non necessariamente avrebbe dovuto essere il proprietario del bene.
Del resto, come evidenziato espressamente dal giudice di prime cure, le attrici,
subentrate nella titolarità del diritto dominicale e per anni non attivatesi per chiedere il rilascio dell'appartamento, avrebbero comunque assunto, sotto il profilo giuridico, la medesima posizione della originaria comodante (v. Cass.
25887/2018, 17430/2019).
La qualificazione del rapporto e la sua riconduzione allo schema del contratto di cui all'art. 1803 c.c. – sorto in epoca anteriore alle prescrizioni formali introdotte dalla Legge 346/2004 – e, in particolare, al comodato concesso per la destinazione ad uso abitativo del comodatario e della sua famiglia, è poi avvenuta sulla scorta di una pluralità di dati probatori di valenza non contestata costituiti, diversamente da quanto sostenuto col secondo motivo di gravame, non da mere presunzioni ma anche dalle prove orali e dal riscontro fornito da prove documentali (il contratto di fornitura elettrica attivato il 24.9.1992 a nome del
). E' emerso, infatti, che l'immobile era stato ristrutturato a cura CP_2
dei nubendi, materialmente con il lavoro del padre e del fratello della , e CP_1 7
che la coppia vi si era trasferita subito dopo il matrimonio, laddove in epoca precedente viveva in altro appartamento, mentre è incontestato CP_2
che in tutti questi anni non è stato corrisposto alcun canone e che la prima richiesta di rilascio da parte delle attrici, per tramite dell'avv. Mormile, porta la data del 10.1.2018.
Il motivo di gravame che deduce la genericità dell'articolato di prova ammesso è
infondato, ravvisandosi una adeguatezza nella formulazione dei capitoli su cui i testimoni erano chiamati a deporre, per come già evidenziato dal giudice di prime cure nella ordinanza dell'8.10.2021, né l'appellante ha lamentato la imprecisione o l'assenza di genuinità nel contenuto delle deposizioni testimoniali.
Priva di pregio è anche la doglianza afferente alla mancata ammissione dei mezzi di prova orali articolati dalle attrici tenuto conto che, come già evidenziato nella sentenza impugnata, gli stessi avevano ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere, la cui ammissione non è stata peraltro neppure sollecitata in questo grado. In particolare, la circostanza volta a dimostrare che Parte_3
fino al 1989 aveva dato in locazione l'immobile a terzi non solo non è
incompatibile con i dati probatori sopra riportati ma conferma, semmai, che la scelta di consentirne al nipote e alla di lui moglie il godimento gratuito fu ponderata e pienamente consapevole.
Tale ultimo rilievo può essere valorizzato anche al fine di rimarcare l'evidente inconsistenza, alla luce dei complessivi elementi sopra compendiati, dell'assunto delle appellanti volto a qualificare la concessione gratuita del godimento dell'immobile per oltre venticinque anni in termini di mera “tolleranza” giustificata 8
dal rapporto di stretta parentela col (assunto avanzato, peraltro, CP_2
richiamando la giurisprudenza formatasi in materia di usucapione, elaborata al diverso fine di circoscrivere il perimetro di configurabilità di un possesso uti dominus da parte dell'utilizzatore, possesso che in giudizio non è mai stato dedotto).
Per quanto attiene, infine, alla sussistenza di bisogni in grado di supportare, ai sensi dell'art.1809 comma 2 e nei termini precisati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, la pretesa al rilascio immediato,
la difesa delle appellanti si limita a riproporre alcune delle argomentazioni sviluppate in primo grado senza confutare specificamente le articolate motivazioni spese in senso reiettivo nel provvedimento impugnato.
In particolare, lo stato di difficoltà economica in cui verserebbe la , Pt_2
malgrado in primo grado sia stato documentato che la predetta è locatrice di due immobili, è stato addotto in termini del tutto generici mentre la condizione di disagio anche di tipo psicologico, vieppiù in una persona anziana e non in perfetta salute, nascente dai rapporti conflittuali che ormai intercorrono con l'ex nuora, attestato anche dalla presentazione di denunce-querele da cui sono originati procedimenti penali a tutt'oggi non conclusi, non si presenta un dato sopravvenuto che possa, di per sé, giustificare il diritto alla estinzione del vincolo contrattuale, e ciò all'esito di una valutazione comparata dei contrapposti interessi che non può che attribuire primario rilievo alla salvaguardia delle esigenze abitative della figlia ancora minorenne della oltre che delle CP_1 9
altre figlie ancora di giovane età e di cui non è stata documentata l'autosufficienza economica.
In conclusione, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese di grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, applicando, in relazione al valore “indeterminabile di complessità
bassa” della causa, i parametri tariffari (nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre fasi, in assenza di riapertura della attività istruttoria e di novità nelle difese). Di esse si dispone la distrazione a favore dell'Erario
tenuto conto che l'appellata è ammessa a patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello proposto da e da avverso la Parte_2 Parte_1
sentenza n. 3486/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 5-7 settembre 2022.
Condanna le appellanti, in solido, alla refusione delle spese di lite relative alla partecipazione al presente grado della appellata, , che liquida Controparte_1
nell'importo di euro 6.734,00, oltre rimborso spese generali ex D.M. n.55/14, CPA
e IVA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Dà atto della sussistenza nei confronti delle appellanti dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del D.P.R. 115/2002.
Palermo, 4.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo