TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1724/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]5
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]2,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Elvezio Cambiaggio (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Varese LI (SP) il 24/05/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
28/10/2022 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Varese
LI (SP) in data 24/05/2008 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 a) La figlia minore , nata a [...] il [...], rimane affidata in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori andando ad abitare con la madre sig.ra Parte_1 la quale continuava a risiedere presso l'abitazione coniugale in Genova Via Donaver
10/5, avendo il Sig. già trasferito il proprio domicilio presso la madre in Parte_2
Genova Via Pasubio 4/2;
b) i coniugi hanno già provveduto a suddividere i mobili e gli effetti personali;
c) Al padre è consentito di trascorrere con la figlia due fine settimana al mese, anche non consecutivi, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, mentre durante la settimana potrà tenere con sé la figlia e far visita liberamente, previo congruo avviso alla madre, con contatti telefonici con la figlia comunque garantiti;
d) I genitori trascorreranno con la figlia le festività secondo il criterio dell'alternanza previo accordo tra i coniugi, In ogni caso, qualora sorgessero difficoltà a raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione di detto criterio, varrà la regola dell'alternanza dei singoli giorni festivi con riguardo all'anno precedente, e più specificamente, per quanto concerne le festività principali, queste verranno così abbinate: Natale e
Capodanno, Epifania e Pasqua;
e) Durante le vacanze estive e/o invernali il padre potrà tenere e portare con sé la figlia;
tali periodi dovranno essere comunicati con congruo preavviso alla madre e verranno individuati concordemente tra i genitori compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia;
f) Per il mantenimento della figlia minore e fino a raggiungimento dell'indipendenza economica, il Sig. corrisponderà un assegno mensile di Euro 500,00 Parte_2
(cinquecento/00) rivalutabile annualmente in base all'ISTAT, con prima rivalutazione decorrente dalla data di pronuncia di provvedimento di divorzio, da versare alla Sig.ra
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà all'uopo indicato Parte_1 dalla stessa, entro i primi dieci giorni di ogni mese;
g) Oltre al predetto assegno per il mantenimento della figlia minore di cui sopra, il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese mediche non mutuabili e di tutte le altre spese straordinarie (vacanze scolastiche, di sport, sessioni di studio o associazione, ecc…) concernenti la figlia previo accordo sulla necessità e sull'importo di tali spese e sulla scelta dell'eventuale professionista;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 h) Gli assegni familiari dovuti dall' vengono e saranno in futuro percepiti fino a CP_1
quando dovuti per la figlia a carico, esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
i) l) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2008, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]5
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]2,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Elvezio Cambiaggio (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Varese LI (SP) il 24/05/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
28/10/2022 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Varese
LI (SP) in data 24/05/2008 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 a) La figlia minore , nata a [...] il [...], rimane affidata in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori andando ad abitare con la madre sig.ra Parte_1 la quale continuava a risiedere presso l'abitazione coniugale in Genova Via Donaver
10/5, avendo il Sig. già trasferito il proprio domicilio presso la madre in Parte_2
Genova Via Pasubio 4/2;
b) i coniugi hanno già provveduto a suddividere i mobili e gli effetti personali;
c) Al padre è consentito di trascorrere con la figlia due fine settimana al mese, anche non consecutivi, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, mentre durante la settimana potrà tenere con sé la figlia e far visita liberamente, previo congruo avviso alla madre, con contatti telefonici con la figlia comunque garantiti;
d) I genitori trascorreranno con la figlia le festività secondo il criterio dell'alternanza previo accordo tra i coniugi, In ogni caso, qualora sorgessero difficoltà a raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione di detto criterio, varrà la regola dell'alternanza dei singoli giorni festivi con riguardo all'anno precedente, e più specificamente, per quanto concerne le festività principali, queste verranno così abbinate: Natale e
Capodanno, Epifania e Pasqua;
e) Durante le vacanze estive e/o invernali il padre potrà tenere e portare con sé la figlia;
tali periodi dovranno essere comunicati con congruo preavviso alla madre e verranno individuati concordemente tra i genitori compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia;
f) Per il mantenimento della figlia minore e fino a raggiungimento dell'indipendenza economica, il Sig. corrisponderà un assegno mensile di Euro 500,00 Parte_2
(cinquecento/00) rivalutabile annualmente in base all'ISTAT, con prima rivalutazione decorrente dalla data di pronuncia di provvedimento di divorzio, da versare alla Sig.ra
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà all'uopo indicato Parte_1 dalla stessa, entro i primi dieci giorni di ogni mese;
g) Oltre al predetto assegno per il mantenimento della figlia minore di cui sopra, il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese mediche non mutuabili e di tutte le altre spese straordinarie (vacanze scolastiche, di sport, sessioni di studio o associazione, ecc…) concernenti la figlia previo accordo sulla necessità e sull'importo di tali spese e sulla scelta dell'eventuale professionista;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 h) Gli assegni familiari dovuti dall' vengono e saranno in futuro percepiti fino a CP_1
quando dovuti per la figlia a carico, esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
i) l) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2008, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4