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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2021
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di AR Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1482 dell'anno 2021
T R A
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Rosa Loreta Santangelo, in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Canosa di
UG (Via Varrone n.4), casella PEC Email_1
APPELLANTE
E
Avv. , nato a Canosa di UG il [...], in [...], CP_1 CP_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Lospinoso in AR (via Principe
Amedeo n. 175), casella PEC: Email_2
con sede legale in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro CP_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Amato, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AR (Via
Quintino Sella n. 241), casella PEC: Email_3
pagina 1 di 8 con sede legale in Roma, in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gatta, in virtù di procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AR (Via Egnazia n. 4), casella PEC: Email_4
APPELLATI
All'udienza collegiale tenutasi il 6.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva: Parte_1
- che aveva conferito all'avv. mandato per il recupero della somma di € Controparte_5
7.141,23 per differenze retributive ed emolumenti del Tfr nei confronti della società Mega
Market s.n.c., dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia;
- che, depositata istanza di insinuazione al passivo, l'avv. aveva proceduto anche ad CP_1 attivare il fondo di garanzia presso l'INPS, il quale tuttavia il 27.12.2010 respingeva la domanda per omesso deposito della documentazione integrativa richiesta il 7.9.2010;
- che nel frattempo, in seguito alla richiesta di rilascio di copia dello stato passivo, apprendeva che la domanda di insinuazione al passivo era stata rigettata sin dal 15.11.2010;
- che l'omessa impugnazione del decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento Mega Market s.n.c. da parte dell'avv. gli aveva cagionato un danno pari CP_1
alla perdita definitiva della somma di € 7.141,23 non recuperabile neanche presso l'INPS;
- che l'avv. aveva riconosciuto la sua negligenza giustificandola con la molteplicità CP_1
delle scadenze e degli impegni di studio;
- che aveva invano espletato la procedura di negoziazione assistita.
Tanto premesso l'attore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani l'avv.
[...]
per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità professionale, CP_5 al risarcimento dei danni nella misura di € 7.141,23 ovvero di quell'altra ritenuta di giustizia eventualmente anche all'esito di c.t.u., oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali.
L'avv. , costituitosi in giudizio in proprio, confermava tutte le allegazioni Controparte_5
del e, ai fini della manleva, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio le Pt_1
società e con le quali aveva stipulato le polizze n. 110385564 e n. CP_3 Controparte_4
105248991.
pagina 2 di 8 Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2017 si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza trattandosi di Controparte_4 sinistro occorso oltre tre anni prima della stipula (27.01.2016) e, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2017 si costituiva pure CP_3 eccependo l'inoperatività della polizza in difetto di prova che la richiesta di risarcimento danni fosse stata inviata all'assicurato nel periodo di efficacia della polizza scaduta il 20.01.2016 in seguito a recesso esercitato dalla compagnia a causa dell'elevato numero di sinistri denunciati dall'assicurato e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, delle quali invocava il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Disattese le richieste istruttorie avanzate dall'attore, l'adito Tribunale di Trani, in composi- zione monocratica, con sentenza n. 537/2021 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.03.2021, così decideva:
“1) rigetta tutte le domande proposte dall'attore;
2) compensa le spese di lite nei rapporti fra attore e convenuto;
3) condanna alla rifusione in favore di Controparte_5 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite che si liquidano in € 2.738,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti;
4) compensa le spese di lite nel rapporto processuale con . CP_3
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto, in sintesi:
- che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale non poteva essere accolta mancando la prova che il non contestato inadempimento ascritto all'avv. CP_6
(omessa impugnazione del decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo
[...]
del fallimento Mega Market s.n.c.) fosse da porsi in nesso di causalità con il paventato danno, tenuto conto che il decreto di rigetto del 15.11.2010 non era stato depositato in giudizio e pertanto non se ne conoscevano le motivazioni, né l'attore si era peritato di indicare i profili di illegittimità o erroneità del provvedimento, del cui smarrimento da parte del Tribunale di Foggia
(fatto allegato dall'attore) neanche era stata fornita alcuna prova (ad esempio attraverso un'attestazione di Cancelleria).
- che l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti del convenuto rendeva superfluo l'esa- me delle eccezioni sollevate da entrambe le compagnie di assicurazione convenute, circa l'inoperatività delle polizze stipulate dall'avv. ; CP_1
pagina 3 di 8 - che le spese di lite potevano interamente compensarsi nel rapporto processuale fra attore e convenuto, tenuto conto della condotta processuale di questi che non aveva resistito nel merito alla domanda dell'attore.
- che nei rapporti con le compagnie assicurative operava il principio secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto rimane a carico del chiamante qualora la sua iniziativa, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2019, n. 31889);
- che, nel caso di specie, l'avv. andava condannato alla rifusione delle spese nei CP_1
confronti di per averla infondatamente chiamata in causa, Controparte_4
nonostante il sinistro si fosse verificato nel 2010 e dunque oltre tre anni dalla sottoscrizione del contratto, risalente invece al 27.01.2016, mentre potevano compensarsi quelle nei rapporti con in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di giudizio a CP_3 proposito della nullità della clausola claims made, contemplata all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione noti-ficato Parte_1
in data 11.10.2021, chiedendo - per i motivi di seguito indicati - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Previa declaratoria ed affermazione di responsabilità unica dell'Avv. Giacomo Quaglia- rella, nella produzione dell'evento de quo, sentir condannare lo stesso, al risarcimento dei danni in favore del SI , residente a [...]di UG, pari e complessivi ad Parte_1
euro 7.141,23, quale sorte, che il cliente avrebbe dovuto percepire a titolo di differenze retributive e trattamento fine rapporto per aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società come meglio precisata in narrativa o a Controparte_7
quell'altra somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia oltre interessi e svalutazione monetaria dal di della costituzione in mora, sino all'effettivo soddisfo;
2) vinte le spese e compensi del doppio grado di lite.
In via istruttoria, chiede ammettersi le istanze articolate nell'atto di citazione e nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. pretermesse dal Giudice del Tribunale di Trani, che qui debbono intendersi integralmente trascritte e richiamate. In caso di contestazione sul quantum, si chiede ammettere C.T.U. tecnico quantificativa delle somme spettanti al sig. ”. Parte_1
Ricostituitosi il contraddittorio l'avv. ha resistito all'appello chiedendone il riget- CP_1
to siccome infondato. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello e delle pagina 4 di 8 relative domande, il professionista appellato ha insistito nella domanda di manleva spiegata nei confronti delle società assicuratrici.
Si è costituita in giudizio la società contestado ogni addebito e chiedendo il CP_3 rigetto dell'appello, stante la non operatività della polizza r.c.a. del professionista;
nell'ipotesi di condanna, ha chiesto tenersi conto dei massimali e scoperti di polizza.
Si è costituita altresì in giudizio la società chiedendo il rigetto del gravame Controparte_4
per nullità, stante la violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c., e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., stante l'insussistenza dei presupposti risarcitori allegati dall'attore, nonché per l'inoperatività della polizza per r.c.a. nel caso di specie.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la causa sia stata decisa sulla base di presupposti logico giuridici errati, poiché - alla luce della circostanza incontestata che il decreto di rigetto non era stato impugnato, per stessa ammissione dell'avv. - non occorreva Controparte_5
alcuna ulteriore indagine, né tanto meno potevano essere addebitate all'appellante le conseguenze di eventi a lui non imputabili, atteso che parte della documentazione, come allegato in atti, era stata smarrita dal Tribunale di Foggia.
La sentenza gravata sarebbe, dunque, errata nella parte in cui non ha riconosciuto che la mancata impugnazione del Decreto del 15.10.2010 è l'unica causa del mancato ottenimento da parte di esso delle somme dovute da crediti di lavoro. Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda perché, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, sarebbe stata data piena prova dell'accadimento dei fatti costitutivi della sua pretesa, sia per tabulas, attraverso le prove documentali poste a corredo del fascicolo di parte, sia attraverso la condotta confessoria assunta dal convenuto. Non si comprenderebbe dunque - ad avviso del - per quale ragione il Tribunale di Trani abbia Pt_2
volutamente ignorato le risultanze acquisite, fondando il proprio convincimento su una mera, peraltro assai discutibile, valutazione personale e motivazione errata.
Le doglianze - esaminabili congiuntamente - sono destituite di fondamento.
Come correttamente evidenziato nella motivazione dell'impugnata decisione manca agli atti di causa la prova che l'eventuale comportamento “alternativo lecito” dell'Avv. Controparte_8
(cioè l'impugnazione del decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo del
[...]
fallimento Mega Market s.n.c.) avrebbe comportato il riconoscimento delle ragioni del Pt_1
sempre sulla scorta di criteri probabilistici.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la responsabilità dell'avvocato non può predicarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e pagina 5 di 8 provare che, se questi avesse assunto la pretesa condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni.
E', dunque, onere probatorio del cliente che lamenta l'inadempienza e la negligenza del suo legale dimostrare la fondatezza delle sue ragioni;
e tanto non attraverso una generica, labile ed ipotetica valutazione in termini di mera potenzialità, ma sulla scorta di elementi oggettivi e certi
(Cass. 16846/05, 12354/09, 15385/2011), tenendo conto, ergo, delle peculiarità del caso con- creto.
Alcuna censura merita pertanto la motivazione del Tribunale, che in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, ha rilevato:
- che il si è semplicemente limitato ad allegare il fatto dell'omessa impugnazione del Pt_1
decreto di rigetto (della domanda di insinuazione al passivo datato 15.11.2010), peraltro non depositato in giudizio);
- che non solo tale decreto di rigetto non è stato depositato e quindi acquisito al processo, ma del suo assunto smarrimento da parte del Tribunale di Foggia (come il sostiene), non è stata Pt_1
altresì fornita prova di sorta (come ad esempio producendo un'attestazione di Cancelleria);
- che, del resto, vi è assoluta carenza di elementi probatori atti a giustificare la valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività omessa.
Pertanto, difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e risultato pregiudizievole derivatone (il danno conseguenza), correttamente il Giudice di prime cura ha riconosciuto infondata la domanda, essendo in ogni caso insufficiente, ai fini dell'accoglimento, la semplice ammissione di responsabilità dell'avv. Quagliarella1.
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'avv. Qua- gliarella le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Vanno compensate le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e le società assicuratrici, citate quali litisconsorti processuali, nei cui confronti il non ha proposto alcuna domanda. Pt_1
Per contro, il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza nel rapporto di garanzia, sul quale l'appellato ha insistito, sicchè l'avv. va condannato a rimborsare CP_1 alla e alla la spese del presente grado d'appello, liquidate come in CP_3 Controparte_4
dispositivo.
pagina 6 di 8 La condanna nei confronti di si impone alla luce della reiterazione della Controparte_4 domanda di manleva da parte dell'avv. , nonostante la chiara motivazione della CP_1 sentenza impugnata circa l'inapplicabilità della copertura assicurativa al caso di specie (per essersi il sinistro verificato nel 2010, e quindi ben oltre tre anni prima della sottoscrizione del contratto, risalente al 27.01.2016).
Invero le condizioni di assicurazione che regolano il rapporto contrattuale tra e il CP_4 professionista prevedono espressamente all'art. 1 (rubricato “Delimitazioni dell'Assicurazione”) che l'inizio della garanzia per i “Professionisti che sono stati assicurati con altro assicuratore, per il medesimo rischio” valga per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali Parte_3 richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall' non oltre tre Parte_3
anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano noti all'assicurato prima della sti- pulazione della polizza. (Cfr. Art. 1 lett. B delle Condizioni Generali di Assicurazione sub doc 2).
La medesima clausola contrattuale fa, peraltro, espresso riferimento agli artt. 1892, 1893 e 1894
c.c., precisando che la garanzia è prestata “sulla base delle dichiarazioni rese dall' di Parte_3
non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza”.
Sennonchè è pacifico, nella fattispecie, che l'assicurato avv. , sin dalla data del CP_1
25.11.2015 fosse, per sua stessa ammissione, a conoscenza della richiesta di risarcimento avan- zata nei suoi confronti dal circostanza non fu mai comunicata alla Pt_1 Controparte_9
in occasione della stipula della polizza assicurativa.
[...]
La medesima condanna al rimborso delle spese legali di questo grado si impone nei con-fronti dell stante l'eccepita inoperatività della polizza, ex art. 2 delle condizioni di CP_3
assicurazione (versate in atti), relativamente al sinistro per cui è causa2.
Risulta, invero, per tabulas, che solo in data 25.01.2016 (postuma alla cessa-zione CP_3
di efficacia della polizza assicurativa de qua, avvenuta alle ore 24:00 del 20.1.2016 per effetto del recesso già esercitato con nota del 2.12.2015) apprese, tramite raccomandata non del suo assicurato ma dall'avv. Del Latte, per conto di , con invito formale di negoziazione assistita, Parte_1 che era in contestazione un profilo di addebito ai danni dell'assicurato avv. . Ma è CP_1
evidente che a quella data la garanzia assicurativa non era più operante.
pagina 7 di 8 Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AR, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 11.10.2021, da avverso la Parte_1
sentenza n. 537/2021 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.03.2021 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra l'appellante e l'avv. nonché l e Controparte_5 CP_3
la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, così provvede: Controparte_4
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato avv. Parte_1 Controparte_5 le spese del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compenso pro- fessionale, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge;
3°) dichiara integralmente compensate le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e le società assicuratrici e CP_3 Controparte_4
4°) condanna l'appellato avv. a rimborsare alla e alla Controparte_5 CP_3 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate - in favore di ciascuna di esse - in CP_10
complessivi € 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
5°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante
[...]
, in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, Parte_1
co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 5 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In altri termini, anche nell'ipotesi di conclamato errore e/o omissione integrante la responsabilità dell'avvocato, difetta, nella fattispecie per cui è causa, la prova che, in assenza di quella condotta (asseritamente colpevole), si sarebbe con ragionevole probabilità verificato un esito diverso e più favorevole della lite (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2016, n. 22882). 2 L'oggetto della copertura assicurativa della polizza de qua, infatti, riguarda i sinistri per i quali i pretesi danneggiati (fra cui i clienti), “abbiano presentato, per la prima volta all' , una richiesta di risarcimento Parte_3 durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante e non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione”.
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di AR Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1482 dell'anno 2021
T R A
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Rosa Loreta Santangelo, in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Canosa di
UG (Via Varrone n.4), casella PEC Email_1
APPELLANTE
E
Avv. , nato a Canosa di UG il [...], in [...], CP_1 CP_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Lospinoso in AR (via Principe
Amedeo n. 175), casella PEC: Email_2
con sede legale in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro CP_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Amato, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AR (Via
Quintino Sella n. 241), casella PEC: Email_3
pagina 1 di 8 con sede legale in Roma, in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gatta, in virtù di procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AR (Via Egnazia n. 4), casella PEC: Email_4
APPELLATI
All'udienza collegiale tenutasi il 6.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva: Parte_1
- che aveva conferito all'avv. mandato per il recupero della somma di € Controparte_5
7.141,23 per differenze retributive ed emolumenti del Tfr nei confronti della società Mega
Market s.n.c., dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia;
- che, depositata istanza di insinuazione al passivo, l'avv. aveva proceduto anche ad CP_1 attivare il fondo di garanzia presso l'INPS, il quale tuttavia il 27.12.2010 respingeva la domanda per omesso deposito della documentazione integrativa richiesta il 7.9.2010;
- che nel frattempo, in seguito alla richiesta di rilascio di copia dello stato passivo, apprendeva che la domanda di insinuazione al passivo era stata rigettata sin dal 15.11.2010;
- che l'omessa impugnazione del decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento Mega Market s.n.c. da parte dell'avv. gli aveva cagionato un danno pari CP_1
alla perdita definitiva della somma di € 7.141,23 non recuperabile neanche presso l'INPS;
- che l'avv. aveva riconosciuto la sua negligenza giustificandola con la molteplicità CP_1
delle scadenze e degli impegni di studio;
- che aveva invano espletato la procedura di negoziazione assistita.
Tanto premesso l'attore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani l'avv.
[...]
per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità professionale, CP_5 al risarcimento dei danni nella misura di € 7.141,23 ovvero di quell'altra ritenuta di giustizia eventualmente anche all'esito di c.t.u., oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali.
L'avv. , costituitosi in giudizio in proprio, confermava tutte le allegazioni Controparte_5
del e, ai fini della manleva, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio le Pt_1
società e con le quali aveva stipulato le polizze n. 110385564 e n. CP_3 Controparte_4
105248991.
pagina 2 di 8 Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2017 si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza trattandosi di Controparte_4 sinistro occorso oltre tre anni prima della stipula (27.01.2016) e, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2017 si costituiva pure CP_3 eccependo l'inoperatività della polizza in difetto di prova che la richiesta di risarcimento danni fosse stata inviata all'assicurato nel periodo di efficacia della polizza scaduta il 20.01.2016 in seguito a recesso esercitato dalla compagnia a causa dell'elevato numero di sinistri denunciati dall'assicurato e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree, delle quali invocava il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Disattese le richieste istruttorie avanzate dall'attore, l'adito Tribunale di Trani, in composi- zione monocratica, con sentenza n. 537/2021 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.03.2021, così decideva:
“1) rigetta tutte le domande proposte dall'attore;
2) compensa le spese di lite nei rapporti fra attore e convenuto;
3) condanna alla rifusione in favore di Controparte_5 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite che si liquidano in € 2.738,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti;
4) compensa le spese di lite nel rapporto processuale con . CP_3
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto, in sintesi:
- che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale non poteva essere accolta mancando la prova che il non contestato inadempimento ascritto all'avv. CP_6
(omessa impugnazione del decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo
[...]
del fallimento Mega Market s.n.c.) fosse da porsi in nesso di causalità con il paventato danno, tenuto conto che il decreto di rigetto del 15.11.2010 non era stato depositato in giudizio e pertanto non se ne conoscevano le motivazioni, né l'attore si era peritato di indicare i profili di illegittimità o erroneità del provvedimento, del cui smarrimento da parte del Tribunale di Foggia
(fatto allegato dall'attore) neanche era stata fornita alcuna prova (ad esempio attraverso un'attestazione di Cancelleria).
- che l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti del convenuto rendeva superfluo l'esa- me delle eccezioni sollevate da entrambe le compagnie di assicurazione convenute, circa l'inoperatività delle polizze stipulate dall'avv. ; CP_1
pagina 3 di 8 - che le spese di lite potevano interamente compensarsi nel rapporto processuale fra attore e convenuto, tenuto conto della condotta processuale di questi che non aveva resistito nel merito alla domanda dell'attore.
- che nei rapporti con le compagnie assicurative operava il principio secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto rimane a carico del chiamante qualora la sua iniziativa, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2019, n. 31889);
- che, nel caso di specie, l'avv. andava condannato alla rifusione delle spese nei CP_1
confronti di per averla infondatamente chiamata in causa, Controparte_4
nonostante il sinistro si fosse verificato nel 2010 e dunque oltre tre anni dalla sottoscrizione del contratto, risalente invece al 27.01.2016, mentre potevano compensarsi quelle nei rapporti con in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto in corso di giudizio a CP_3 proposito della nullità della clausola claims made, contemplata all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione noti-ficato Parte_1
in data 11.10.2021, chiedendo - per i motivi di seguito indicati - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Previa declaratoria ed affermazione di responsabilità unica dell'Avv. Giacomo Quaglia- rella, nella produzione dell'evento de quo, sentir condannare lo stesso, al risarcimento dei danni in favore del SI , residente a [...]di UG, pari e complessivi ad Parte_1
euro 7.141,23, quale sorte, che il cliente avrebbe dovuto percepire a titolo di differenze retributive e trattamento fine rapporto per aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società come meglio precisata in narrativa o a Controparte_7
quell'altra somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia oltre interessi e svalutazione monetaria dal di della costituzione in mora, sino all'effettivo soddisfo;
2) vinte le spese e compensi del doppio grado di lite.
In via istruttoria, chiede ammettersi le istanze articolate nell'atto di citazione e nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. pretermesse dal Giudice del Tribunale di Trani, che qui debbono intendersi integralmente trascritte e richiamate. In caso di contestazione sul quantum, si chiede ammettere C.T.U. tecnico quantificativa delle somme spettanti al sig. ”. Parte_1
Ricostituitosi il contraddittorio l'avv. ha resistito all'appello chiedendone il riget- CP_1
to siccome infondato. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello e delle pagina 4 di 8 relative domande, il professionista appellato ha insistito nella domanda di manleva spiegata nei confronti delle società assicuratrici.
Si è costituita in giudizio la società contestado ogni addebito e chiedendo il CP_3 rigetto dell'appello, stante la non operatività della polizza r.c.a. del professionista;
nell'ipotesi di condanna, ha chiesto tenersi conto dei massimali e scoperti di polizza.
Si è costituita altresì in giudizio la società chiedendo il rigetto del gravame Controparte_4
per nullità, stante la violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c., e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., stante l'insussistenza dei presupposti risarcitori allegati dall'attore, nonché per l'inoperatività della polizza per r.c.a. nel caso di specie.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la causa sia stata decisa sulla base di presupposti logico giuridici errati, poiché - alla luce della circostanza incontestata che il decreto di rigetto non era stato impugnato, per stessa ammissione dell'avv. - non occorreva Controparte_5
alcuna ulteriore indagine, né tanto meno potevano essere addebitate all'appellante le conseguenze di eventi a lui non imputabili, atteso che parte della documentazione, come allegato in atti, era stata smarrita dal Tribunale di Foggia.
La sentenza gravata sarebbe, dunque, errata nella parte in cui non ha riconosciuto che la mancata impugnazione del Decreto del 15.10.2010 è l'unica causa del mancato ottenimento da parte di esso delle somme dovute da crediti di lavoro. Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda perché, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, sarebbe stata data piena prova dell'accadimento dei fatti costitutivi della sua pretesa, sia per tabulas, attraverso le prove documentali poste a corredo del fascicolo di parte, sia attraverso la condotta confessoria assunta dal convenuto. Non si comprenderebbe dunque - ad avviso del - per quale ragione il Tribunale di Trani abbia Pt_2
volutamente ignorato le risultanze acquisite, fondando il proprio convincimento su una mera, peraltro assai discutibile, valutazione personale e motivazione errata.
Le doglianze - esaminabili congiuntamente - sono destituite di fondamento.
Come correttamente evidenziato nella motivazione dell'impugnata decisione manca agli atti di causa la prova che l'eventuale comportamento “alternativo lecito” dell'Avv. Controparte_8
(cioè l'impugnazione del decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo del
[...]
fallimento Mega Market s.n.c.) avrebbe comportato il riconoscimento delle ragioni del Pt_1
sempre sulla scorta di criteri probabilistici.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la responsabilità dell'avvocato non può predicarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e pagina 5 di 8 provare che, se questi avesse assunto la pretesa condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni.
E', dunque, onere probatorio del cliente che lamenta l'inadempienza e la negligenza del suo legale dimostrare la fondatezza delle sue ragioni;
e tanto non attraverso una generica, labile ed ipotetica valutazione in termini di mera potenzialità, ma sulla scorta di elementi oggettivi e certi
(Cass. 16846/05, 12354/09, 15385/2011), tenendo conto, ergo, delle peculiarità del caso con- creto.
Alcuna censura merita pertanto la motivazione del Tribunale, che in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, ha rilevato:
- che il si è semplicemente limitato ad allegare il fatto dell'omessa impugnazione del Pt_1
decreto di rigetto (della domanda di insinuazione al passivo datato 15.11.2010), peraltro non depositato in giudizio);
- che non solo tale decreto di rigetto non è stato depositato e quindi acquisito al processo, ma del suo assunto smarrimento da parte del Tribunale di Foggia (come il sostiene), non è stata Pt_1
altresì fornita prova di sorta (come ad esempio producendo un'attestazione di Cancelleria);
- che, del resto, vi è assoluta carenza di elementi probatori atti a giustificare la valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività omessa.
Pertanto, difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e risultato pregiudizievole derivatone (il danno conseguenza), correttamente il Giudice di prime cura ha riconosciuto infondata la domanda, essendo in ogni caso insufficiente, ai fini dell'accoglimento, la semplice ammissione di responsabilità dell'avv. Quagliarella1.
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'avv. Qua- gliarella le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Vanno compensate le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e le società assicuratrici, citate quali litisconsorti processuali, nei cui confronti il non ha proposto alcuna domanda. Pt_1
Per contro, il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza nel rapporto di garanzia, sul quale l'appellato ha insistito, sicchè l'avv. va condannato a rimborsare CP_1 alla e alla la spese del presente grado d'appello, liquidate come in CP_3 Controparte_4
dispositivo.
pagina 6 di 8 La condanna nei confronti di si impone alla luce della reiterazione della Controparte_4 domanda di manleva da parte dell'avv. , nonostante la chiara motivazione della CP_1 sentenza impugnata circa l'inapplicabilità della copertura assicurativa al caso di specie (per essersi il sinistro verificato nel 2010, e quindi ben oltre tre anni prima della sottoscrizione del contratto, risalente al 27.01.2016).
Invero le condizioni di assicurazione che regolano il rapporto contrattuale tra e il CP_4 professionista prevedono espressamente all'art. 1 (rubricato “Delimitazioni dell'Assicurazione”) che l'inizio della garanzia per i “Professionisti che sono stati assicurati con altro assicuratore, per il medesimo rischio” valga per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali Parte_3 richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall' non oltre tre Parte_3
anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano noti all'assicurato prima della sti- pulazione della polizza. (Cfr. Art. 1 lett. B delle Condizioni Generali di Assicurazione sub doc 2).
La medesima clausola contrattuale fa, peraltro, espresso riferimento agli artt. 1892, 1893 e 1894
c.c., precisando che la garanzia è prestata “sulla base delle dichiarazioni rese dall' di Parte_3
non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza”.
Sennonchè è pacifico, nella fattispecie, che l'assicurato avv. , sin dalla data del CP_1
25.11.2015 fosse, per sua stessa ammissione, a conoscenza della richiesta di risarcimento avan- zata nei suoi confronti dal circostanza non fu mai comunicata alla Pt_1 Controparte_9
in occasione della stipula della polizza assicurativa.
[...]
La medesima condanna al rimborso delle spese legali di questo grado si impone nei con-fronti dell stante l'eccepita inoperatività della polizza, ex art. 2 delle condizioni di CP_3
assicurazione (versate in atti), relativamente al sinistro per cui è causa2.
Risulta, invero, per tabulas, che solo in data 25.01.2016 (postuma alla cessa-zione CP_3
di efficacia della polizza assicurativa de qua, avvenuta alle ore 24:00 del 20.1.2016 per effetto del recesso già esercitato con nota del 2.12.2015) apprese, tramite raccomandata non del suo assicurato ma dall'avv. Del Latte, per conto di , con invito formale di negoziazione assistita, Parte_1 che era in contestazione un profilo di addebito ai danni dell'assicurato avv. . Ma è CP_1
evidente che a quella data la garanzia assicurativa non era più operante.
pagina 7 di 8 Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AR, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 11.10.2021, da avverso la Parte_1
sentenza n. 537/2021 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.03.2021 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra l'appellante e l'avv. nonché l e Controparte_5 CP_3
la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, così provvede: Controparte_4
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato avv. Parte_1 Controparte_5 le spese del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 3.500,00 per compenso pro- fessionale, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% ed agli accessori come per legge;
3°) dichiara integralmente compensate le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e le società assicuratrici e CP_3 Controparte_4
4°) condanna l'appellato avv. a rimborsare alla e alla Controparte_5 CP_3 [...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate - in favore di ciascuna di esse - in CP_10
complessivi € 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
5°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante
[...]
, in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, Parte_1
co. 17, L. 228/2012.
Così decisa il 5 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In altri termini, anche nell'ipotesi di conclamato errore e/o omissione integrante la responsabilità dell'avvocato, difetta, nella fattispecie per cui è causa, la prova che, in assenza di quella condotta (asseritamente colpevole), si sarebbe con ragionevole probabilità verificato un esito diverso e più favorevole della lite (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2016, n. 22882). 2 L'oggetto della copertura assicurativa della polizza de qua, infatti, riguarda i sinistri per i quali i pretesi danneggiati (fra cui i clienti), “abbiano presentato, per la prima volta all' , una richiesta di risarcimento Parte_3 durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante e non prima di due anni dall'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione”.