TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/05/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3589/2023 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Pergolizzi che la
[...]
rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 29/06/2023, chiedeva al Giudice del Parte_1
Lavoro presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 2696/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100%
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno, dalla domanda amministrativa, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda di Controparte_2
riconoscimento del diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, sostenendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il diritto al beneficio richiesto, anche alla luce della consulenza tecnica di parte del dott. Per_1
.
[...]
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott.
che ha accertato che è invalida nella misura del Persona_2 Parte_1
100%, ma ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per la concessione dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, alla luce della visita Persona_3
medica ed esaminando la documentazione prodotta, ha accertato che la paziente è portatrice di “Artropatia degenerativa polidistrettuale a marcata incidenza funzionale. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva valutabile alla III^ classe funzionale
N.Y.H.A. Modesta flebectasia degli arti inferiori. Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Buoni esiti di pregressi interventi di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma, di colecistectomia per empiema della colecisti e di ernioplastica inguinale destra. Pregresso episodio di embolia polmonare in attuale trattamento farmacologico con NAO. Vasculopatia cerebrale cronica con associati deficit moderato-severo delle funzioni cognitive e grave depressione del tono dell'umore”.
Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che la paziente è affetta da patologie invalidanti che l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data da gennaio 2024 e quindi successivamente alla domanda amministrativa ed al presente ricorso.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
3. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a decorrere da gennaio 2024 e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa e al presente giudizio, per disporre la compensazione totale delle spese di lite di entrambe le fasi.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di , invalida al Parte_1
100%, il diritto all'indennità di accompagno da gennaio 2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, CP_3
in favore del dott. Persona_3
Messina, 9 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando